I FOTOGRAFI
LIBERI PROFESSIONISTI
NON SI ISCRIVONO AL REA

 


Con la creazione, nel 1996, del REA (Repertorio Economico Amministrativo), alcune Camere di commercio ed alcuni consulenti fiscali hanno erroneamente pensato che tale registro (non pensato per le imprese) comportasse l’obbligo di iscrizione dei professionisti senza Albo, come sono i fotografi.

A definitivo chiarimento di tale interpretazione errata è stata diffusa la Circolare Ministeriale 3707/C del 9 gennaio 1997, diramata dal Ministero dell’Industria, Commercio ed Artigianato.

La Circolare, a proposito, chiarisce:

"(...) 2) per le professioni cosiddette "non protette" (cioè senza Albo professionale, NdA) i cui esercenti non rientrino nella fattispecie "impresa", come sopra evidenziato, non sussistono le condizioni per qualificare le relativa attività come esercizio "di industria, o commercio o agricoltura," ai sensi dell’articolo 47 del Rd 2011 del 1934, né tantomeno per far rientrare le stesse nell’ambito di applicazione del citato articolo 1 del Dm 9 marzo 1982, il quale si riferisce esclusivamente a soggetti imprenditori in senso tecnico civilistico come emerge dal richiamo all’articolo 2195 del Codice Civile (...).

In conclusione, questo Ministero ritiene di poter affermare che i soli soggetti iscrivibili , in quanto tali, nel REA siano rappresentati da tutte quelle forme di attività economiche di natura commerciale e/o agricola che si collocano in una dimensione di sussidiarietà, di ausiliarietà rispetto l’oggetto principale di natura ideale, culturale, ricreativa eccetera del soggetto stesso (ad esempio gli enti pubblici non economici, le associazioni riconosciute e non, comprese le associazioni di categoria, i partiti politici ed i sindacati, le fondazioni ed i comitati, gli organismi religiosi (...) (ovviamente, se esercitano attività commerciali, NdA)."