

In questa pagina sono riportate le informazioni per conferire mandato alla SIAE in qualita' di autori fotografi.
Scegli che tipo di informazione vuoi....
PAGINA RISERVATA AI SOCI: cosa fare dopo aver conferito mandato
(altro argomento correlato: diritto al rimborso per copia privata)
DARE MANDATO ALLA SIAE:
IN DUE PAROLE
D: Perche converrebbe dare mandato alla SIAE?
R: Per una maggiore protezione delle proprie opere. Si e liberi di contrattare con il cliente diretto, e la SIAE interviene per gestire i diritti di riproduzione (leciti od illeciti).
D: La SIAE controlla che nessuno utilizzi le mie foto?
R: No. La SIAE amministra i diritti su segnalazione: del cliente, quando chiede autorizzazione per la pubblicazione dei diritti, o su segnalazione del fotografo, quando questo si accorge di un utilizzo indebito (foto "rubate", estensioni illecite dei diritti duso, eccetera).
D: Quanto costa dare mandato alla SIAE?
R: C'e' una spesa "una tantum" per le marche da bollo
(29,24 euro) da apporre sul contratto. Se chiedi che sia l'Associazione a
seguire la pratica per te, oltre alle marche da bollo si paga un contribuito di
segreteria - sempre una tantum - di 15 euro.
Se invece segui autonomamente la pratica, c'e' solo il costo delle marche da
bollo, da versare direttamente alla SIAE.
Quando la SIAE riscuote i diritti, allora trattiene il 18,52% sui diritti
incassati, e versa il resto al fotografo.
D. Come si fa a dare mandato?
R. Basta compilare i moduli appositi ed inviarli a TAU Visual (se sei socio) o alla direzione generale Olaf-SIAE a Roma (se non sei Socio)
D: Mi incuriosisce
R: Basta leggere i commenti piu dettagliati
DARE MANDATO ALLA SIAE:
QUALCHE INDICAZIONE IN PIU'
Se il fotografo da mandato alla SIAE, (il mandato e in se gratuito ed ha solo un costo iniziale di poche decine euro in marche da bollo), la SIAE interviene a gestire i diritti di riproduzione, ma non ha ingerenza sulla contrattazione diretta del fotografo con i suoi committenti.
In pratica, si verificano questi casi:
Caso 1 *** La gestione diretta dei diritti primari.
Il fotografo realizza su commissione o per sua diretta proposta un lavoro per il suo cliente diretto. Stabilisce direttamente modalita', cifre e accordi per tale cessione. Cede direttamente i diritti duso che desidera cedere in questa fase, facendo risultare per iscritto tale cessione. Chiamiamo questo cliente il "cliente A".
In questo caso rientrano anche le cessioni gratuite effettuate dal fotografo per finalita' autopromozionali, come espressamente previsto dal mandato.
In questi casi la SIAE non interviene.
Caso 2 *** La gestione amministrata dei diritti successivi (caso fisiologico)
In un secondo momento, un cliente qualsiasi chiede al fotografo un diritto di utilizzo qualsiasi (editoriale, commerciale o pubblicitario). Puo trattarsi del cliente "A", o di un terzo (chiamiamolo cliente "B"). Si tratta quindi o dellestensione dei diritti ceduti al primo cliente (il cliente diretto"A"), o di un nuovo diritto di utilizzo ceduto a favore di un altro, nuovo cliente (un cliente "B").
Il fotografo non puo' cedere direttamente i diritti duso, ma instrada il cliente ("A" o "B") alla Siae, per il pagamento dei diritti. La Siae applica in maniera unica ed univoca il tariffario concordato, trattiene la commissione del 18,52%, versa al fotografo le sue spettanze direttamente sul conto corrente bancario, con liquidazione semestrale. .
Nel caso (di fatto abbastanza raro) in cui il cliente si rivolga direttamente alla SIAE per assolvere i diritti senza avere nemmeno avvisato il fotografo (ad esempio, immagini che erano disponibili in rete Internet, e per le quali veniva esplicitamente indicato di rivolgersi alla SIAE per acquistare la liberatoria), la SIAE commercializza direttamente ai prezzi di tariffario, senza bisogno di interpellare il fotografo. Il fotografo verra' interpellato preventivamente dalla SIAE unicamente per gli impieghi pubblicitari, e solo per sincerarsi che non esistano incompatibilita' nelluso che sta per essere concesso, con eventuali esclusive gia' concesse dal fotografo in fase di contrattazione primaria dei diritti (caso 1). Le tariffe applicate saranno sempre quelle del tariffario concordato.
Caso 3 *** La gestione amministrata dei diritti non autorizzati (caso patologico)
Un cliente "A" o "B" non chiede autorizzazione alla SIAE, ne' informa il fotografo, ma utilizza abusivamente le immagini, o estende luso a diritti chiaramente non concessi in una fase di trattazione diretta (caso 1).
In questa situazione il fotografo che si accorge delluso illecito, nel momento in cui scopre laccaduto lo segnala alla sezione OLAF tramite fax, usando un modulo preconfezionato , affinche' sia la Siae stessa, direttamente, a richiedere allutilizzatore la corresponsione immediata dei diritti relativi agli usi, eventualmente procedendo al recupero del credito nei modi preferiti, comprese possibili azioni legali.
La SIAE riscuote i relativi diritti, applicando in maniera unica ed univoca il tariffario concordato piu' eventuali penali, trattiene la commissione, versa al fotografo le sue spettanze direttamente sul conto corrente bancario.
DARE MANDATO ALLA SIAE:
COMMENTO DETTAGLIATO
AL CONTRATTO DI MANDATO
In queste righe riportiamo un commento dettagliato ai contenuti (e gli effetti) del mandato Siae per i fotografi.
Si tenga presente che gli accordi sono stati presi
direttamente con la Direzione Generale SIAE sezione Olaf a Roma, direzione
da cui dipende tutta loperazione "protezione foto". Le sedi locali,
filiali ed agenzie della Siae spesso NON sono in grado di fornire dettagliate informazioni
(per cui, non vanno chieste alle sedi periferiche).
I soci TAU Visual possono chiedere chiarimenti e supporto alla sede dellassociazione
(via Manara, 7 20122 Milano tel 02-55.187.195 02-55.187.321
fax: 02-54.64.563 email). I soci TAU Visual sono
apertamente invitati, allatto delliscrizione allassociazione, a
conferire contestuale mandato alla SIAE, ed hanno diritto ad assistenza e chiarimenti in
merito a tutte le fasi del rapporto. Il mandato dei Soci viene inoltre controllato ed
inoltrato direttamente alla SIAE dallAssociazione.
Gli altri professionisti (non Soci) si possono rivolgere alla Direzione Generale Siae: Viale della Letteratura, 30 00144 Roma - Tel. 06 59901 (Centralino) 06 5990314 (Sezione OLAF) Fax 06 5990028
DATI PERSONALI
La prima sezione riporta i dati personali dellautore. Si noti che il mandato viene conferito dalla persona fisica, e non dalla propria attivita' o societa'. Questo perche' lautore nel vero senso del termine e' la persona creatrice dellopera, e non la struttura allinterno della quale eventualmente opera. Va dunque indicato il proprio codice fiscale e la propria residenza, tenendo conto che il mandato sara' comunque valido per tutte le fotografie e le opere fotografiche di cui sia autore la persona, indipendentemente dal fatto che le abbia poi prodotte allinterno della sua attivita' fotografica (lavori) o nella sfera privata (ricerca).
PREMESSO
La premessa presuppone che sia presa visione del
Regolamento Generale e dello Statuto SIAE. Lo abbiamo fatto per voi, andando a controllare
il significato ed il contenuto di ogni singolo rimando od implicazione.
Con questo atto, quindi, si conferisce mandato alla SIAE. Attenzione: il mandato,
tecnicamente, e' diverso dallessere Soci della SIAE. Chi si "associa" alla
Siae paga una quota annua e partecipa, votando, alla vita associativa della SIAE. Chi
da'
un mandato come questo, invece, affida alla Siae un compito di amministrazione e di
protezione delle sue opere (le da' "mandato"), e non deve pagare alcuna quota
sociale. Non essendo tecnicamente socio, non vota in assemblea Siae.
Di fatto, dare mandato e' allo stato attuale la soluzione migliore per il fotografo, perche' permette di godere dei benefici (protezione delle opere) senza avere gli oneri dell'iscrizione.
per la tutela economica in esclusiva di tutte le opere fotografiche e le fotografie assegnate alla
Il mandato conferisce alla SIAE lesclusiva come vedremo piu' avanti dei diritti secondari, lasciando libero il fotografo di trattare con il cliente diretto. I diritti successivi, comunque, sono affidati alla SIAE in esclusiva, nel senso che il fotografo non deve gestirli direttamente ne' puo' farli gestire ad altri. In parole povere, il mandato non e' compatibile con un contratto di rappresentanza con agenzie fotografiche (questo per ovvi motivi: la produzione del fotografo verrebbe ad essere "amministrata" contemporaneamente da due strutture. Sarebbe come affidare a due diverse agenzie lo stesso materiale).
Col nuovo mandato semplificato, il fotografo NON ha la necessita' di segnalare le opere date in protezione alla SIAE: lo sono tutte le sue fotografie, sempre fatto salvo il diritto alla trattazione diretta di cui parleremo piu' avanti.
secondo quanto disposto dallart. 78 del Regolamento Generale .
Larticolo 78 del R.G. semplicemente spiega che la protezione delle fotografie creative (opere fotografiche) viene esercitata dalla SIAE per tutti i mezzi di riproduzione e diffusione, e che il fotografo (ovviamente) deve essere ancora titolare di tali diritti. Specifica poi che le "semplici" fotografie possono essere gestite dalla Siae solo in regime di mandato. La cosa non ci tocca, perche' conferendo questo mandato la protezione viene estesa sia alle foto creative (opere fotografiche) sia alle semplici fotografie.
Larticolo 78 prevede inoltre che il fotografo possa esprimere pareri sulla cessione di diritti duso in particolari condizioni. Per esplicito accordo con la sezione Olaf, comunque, per evitare di rendere complicatissimo il sistema, si da' per scontato che le immagini siano sempre cedibili, e la SIAE interpellera' il fotografo preventivamente solamente in caso di campagne pubblicitarie importanti.
Resta inteso che il mandato di gestione dei diritti di riproduzione non comprende gli usi direttamente pattuiti dal mandante con i committenti diretti di opere fotografiche e di fotografie.
Questo e' un punto importante del nuovo mandato, perche' pone in esplicito la condizione sulla quale fino ad ora si era "incagliata" la possibilita' di collaborazione concreta.
Di fatto, grazie a questo tipo di accordo, il fotografo resta libero di cedere i diritti primari ai suoi clienti diretti nella prima fase di contatto. Questo significa che se un cliente commissiona delle immagini (ad esempio, un catalogo od una campagna pubblicitaria) o se il fotografo propone ad un cliente un suo lavoro (ad esempio, un reportage), il fotografo e' libero di stabilire direttamente con il suo cliente modalita', costi, rapporti e diritti ceduti, senza che loperazione debba passare attraverso alla Siae.
In sostanza, la "prima vendita" delle immagini avviene col cliente diretto, alle modalita' che il fotografo desidera. E in questa fase che il fotografo puo' decidere cosa cedere (cioe' quali diritti) e a che prezzo. Pur essendo ovviamente consigliabile la cessione limitata a degli impieghi in specifico (ad esempio, "per catalogo dei prossimi due anni", oppure "per una uscita sulla vostra testata mensile", eccetera), in questa fase il fotografo e' libero di concordare le condizioni che crede, al limite anche la cessione completa di tutti i diritti (sconsigliata). La SIAE non interviene in questa fase, ma solo in quelle successive, e cioe' nei riutilizzi: cliente che chiede di riutilizzare le immagini per destinazioni diverse o piu' estese, cliente che le riutilizza senza chiederlo, un terzo che copia le immagini "rubandole" da qualche precedente utilizzazione. In questi ultimi casi, sara' la SIAE a cedere lautorizzazione per luso e a riscuotere i compensi, oppure a recuperare il credito legato alluso indebito.
Va detto, comunque, che se il fotografo desidera puo' far transitare attraverso la SIAE anche i "primi" diritti. Potrebbe essere il caso del fotografo che, lavorando per leditoria, non vuole discutere con gli editori su prezzi e modalita', e depista tutto, fin da subito, sulla SIAE. Questa ipotesi va valutata con attenzione sulla base della propria "forza contrattuale", anche in rapporto alle tariffe di cessione del tariffario SIAE (vedi piu' avanti).
Il conferimento del presente mandato e la sua esecuzione sono regolati dalle vigenti norme statutarie e regolamentari della SIAE - in particolare dagli artt. 5, 74 e 78 del Regolamento Generale
Ecco i rimandi.
Larticolo 5 indica in generale quali siano le opere tutelabili (lo abbiamo gia' visto), specifica che il socio od il mandante si obbligano a comportarsi correttamente, indica che la protezione della SIAE viene esercitata in Italia ed in tutti i Paesi per i quali esista un accordo di reciprocita' con altre strutture (praticamente tutti i Paesi industrializzati), indica che il contratto mandato viene deciso dalle singole sezioni, e che puo' durare un massimo di 5 anni (e' il nostro caso).
Larticolo 74 indica quali sono i compiti della sezione OLAF: protezione delle fotografie e protezione delle opere letterarie, facendo poi rimandi ad altri punti del regolamento che valgono unicamente per le opere letterarie.
Larticolo 78 e' gia' stato brevemente commentato (vedi sopra).
Si parla poi di " successive norme emanate dai competenti organi ". Di tali eventuali successive norme TAU Visual verra' informata in anticipo, e controlleremo che siano compatibili con la realta' di mercato fotografica dellepoca. Tieni comunque presente che la SIAE, per sua natura, e' sottoposta al controllo dello Stato (attualmente, direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri), e non puo' quindi inventarsi nuove regole a suo esclusivo vantaggio. Le modifiche a cui si fa riferimento sono dunque quelle tecnicamente necessarie per mantenere le regole al passo con i cambiamenti.
1.1.1 Il mandante fornira' alla SIAE - Sezione OLAF, su sua richiesta, tutte le informazioni sulle opere rientranti nelle previsioni del presente mandato
Ovviamente, in caso di negoziazione di diritti secondari da parte della Siae che debbano essere destinati a campagne pubblicitarie od altri utilizzi maggiori, la Siae ha bisogno di avere ragguagli sulleffettiva disponibilita' dei diritti delle immagini, e quantatro possa occorrere. Il fotografo si impegna a fornire queste informazioni.
NON esiste piu' alcun obbligo di descrivere dettagliatamente le immagini prodotte.
1.1.2 La SIAE e' espressamente autorizzata a compiere tutti gli atti ivi comprese le azioni giudiziarie di cui allart. 22 del Regolamento Generale che ritiene opportuni o necessari per lespletamento del mandato
Chiaramente, la Siae potra' avviare operazioni di recupero dei crediti ed anche azioni legali per difendere i diritti del fotografo. E in realta' uno degli aspetti interessanti dalle faccenda
1.1.2 secondo comma e' riservata alla SIAE, in esclusiva, la determinazione di ogni condizione, modalita' o termine nei confronti degli utilizzatori del repertorio ad essa affidato;
Sarebbe ingestibile lipotesi in cui la SIAE applichi di volta in volta prezzi diversi. Le tariffe e le modalita' di cessione dei diritti "secondari" amministrati dalla SIAE sono dunque uguali per tutti (speriamo, con un benefico effetto "di sponda" sul mercato attualmente eccessivamente alla deriva).
Il tariffario SIAE e' attualmente in fase di revisione, e stiamo discutendo assieme le modifiche necessarie. Trovi la versione attuale del tariffario Siae (non confonderlo con il nostro) qui. In seguito, il tariffario verra' semplificato, avvicinandolo alle dinamiche consuete di mercato, specialmente per quanto riguarda le porzioni pubblicitarie.
Nella sezione editoriale del tariffario SIAE, verranno eliminate le voci della "foto in bianco e nero" e il formato di 1/8 di pagina (si partira' cioe' dal 1/4 di pagina, e comunque col prezzo del colore). Per la parte pubblicitaria, il nuovo tariffario SIAE sara' un mix ponderato con il tariffario TAU Visual.
1.1.3 Il mandante si obbliga quindi relativamente alle opere oggetto del presente mandato e per la durata dello stesso ..
Qui si prevede che il fotografo rispetti gli accordi: fatta salva la facolta' di cedere direttamente tutti i diritti primari con il cliente committente o primo acquirente (vedi il commento alle premesse), i diritti secondari (riutilizzo lecito od indebito) devono passare attraverso la SIAE.
e facendo salva la facolta' di diretta concessione gratuita dei diritti per riproduzioni destinate a finalita' autopromozionali e antologiche dell'autore
Ecco unaltra novita' del nuovo mandato: il fotografo e' comunque libero di cedere gratuitamente i diritti duso delle sue immagini, se finalizzati ad operazioni autopromozionali (si tratta di una espressa deroga alla norma standard del regolamento che per default non avrebbe dato la facolta' di effettuare cessioni gratuite)
1.1.4 Il mandante accetta di render noto ai potenziali utilizzatori delle sue opere che essi, per tutte le utilizzazioni oggetto del presente mandato, devono ottenere lautorizzazione della SIAE;
Il fotografo informera' i suoi clienti che la trattativa iniziale viene fatta con lui, ed in questa fase si pattuisce quello che si vuole). Futuri utilizzi (quelli apertamente richiesti, ma anche quelli fatti cercando di fare i furbi) verranno amministrati dalla SIAE.
1.1.5 La SIAE provvedera' - secondo le norme regolamentari e alle scadenze da queste previste - a liquidare al mandante i proventi maturati e ad essa accreditati nel periodo di competenza;
La Siae riscuote i diritti secondo tariffario e liquida il compenso trattenendo una commissione che per il mandato e' del 18,52%.
La SIAE attualmente liquida i compensi semestralmente, e in relazione a quanto incassato nel semestre precedente. Si tratta di tempi piuttosto lunghi, per la riduzione dei quali siamo in trattativa. (chiediamo la liquidazione trimestrale).
Tuttavia, gia' fin dora, se nel periodo che precede una liquidazione viene effettuata una o piu' operazioni importanti, che facciano lievitare il credito personale ad un po di milioni, il fotografo ha la possibilita' di chiedere il pagamento di anticipi sui diritti maturati, senza necessariamente attendere la scadenza "naturale" (30 giugno 31 dicembre) attualmente prevista per i piccoli crediti.
1.1.6 Il mandante si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni di residenza
E evidente che i cambiamenti di residenza o di conto corrente (se si chiede il bonifico) vanno comunicati alla Siae. Dopo diversi tentativi infruttuosi di contattare un autore, questo viene dichiarato irreperibile e le comunicazioni che lo riguardano conservate presso la Siae.
2.1 Il presente mandato e' conferito per lItalia e per tutti quei Paesi
Il mandato vale in Italia e nella quasi totalita' dei paesi industrializzati. Questo significa che e' possibile chiedere protezione anche per impieghi indebiti che siano avvenuti allestero. Il mandato dura cinque anni e si rinnova tacitamente a meno che una delle due parti non disdica almeno 90 giorni (3 mesi) prima della scadenza.
3.1 Le provvigioni spettanti alla SIAE per lesercizio del mandato
Come gia' accennato, la commissione per il mandato e' del 18,52%. Piccoli ritocchi sono possibili (tieni comunque presente che la SIAE e' controllata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, e non puo' fare quello che crede ). Gli articoli dello statuto a cui si fa rimando non dicono nulla di nuovo: il 12.2 dice che viene operata la trattenuta della commissione sui diritti riscossi, ed il 16.3 dice che e' il consiglio di amministrazione SIAE a stabilire lentita' della commissione. Come accennato, la Siae e' comunque controllata come ente di diritto pubblico, il che offre ragionevoli certezze sul fatto che gli eventuali ritocchi non siano mai sconvolgenti.
Essa ha inoltre diritto al rimborso di eventuali spese
Questo significa che se il fotografo deve dei soldi alla SIAE (ad esempio, bolli non pagati, o simili) la Siae ha facolta' di trattenere tali cifre sui diritti maturati.
Nella consueta gestione del rapporto non ci sono altre spese, se non la commissione del 18,52%.
4.1 Il mandante dichiara di accettare, per ogni eventuale controversia giudiziaria che dovesse sorgere in ordine alla interpretazione e applicazione del presente mandato, il Foro di Roma.
Classica clausola di limitazione del Foro competente. Questa, come altre, viene espressamente richiamata nella doppia firma perche' e' una clausola che va esplicitamente approvata.
COME CONFERIRE MANDATO: PER SOCI TAU VISUAL
I Soci TAU Visual possono richiedere la modulistica direttamente in sede, all'atto dell'iscrizione o del rinnovo.
Dopo aver compilato in originale il modulo che verra' inviato, ed effettuato il versamento a favore della SIAE dell'importo dovuto per le marche da bollo (attualmente 29,24 euro, su ccp 641001), andra' ritornato direttamente alla sede di TAU Visual via Manara, 7 20122 Milano.
Lassociazione provvedera' ad inoltrare il mandato alla Direzione Generale Siae, garantendo la pratica. Il socio TAU Visual che abbia conferito mandato Siae tramite lassociazione avra' diritto alla consulenza in tutte le fasi dei suoi rapporti con la SIAE
Se il mandato viene conferito contestualmente al rinnovo della quota associativa, va aggiunto, alla cifra della quota, limporto di 15 euro a concorso spese.
COME CONFERIRE MANDATO: FOTOGRAFI NON SOCI
I non soci possono o iscriversi a TAU Visual chiedendo contestualmente che venga effettuato mandato alla SIAE (vedi sopra), oppure provvedere personalmente a conferire mandato alla SIAE, seguendo di persona la pratica, che va fatta contattando la Direzione Generale Siae, sezione OLAF, Viale della Letteratura, 30 00144 Roma, tel 06-59901
In questo caso non si ha diritto ad assistenza e chiarimenti da parte di TAU Visual, nall'assistenza nella pratica.