IL DIRITTO D'AUTORE IN RETE
LA FOTOGRAFIA
ED IL REGOLAMENTO AGCOM
(Autorita' per le Garanzie nelle Comunicazioni)

Riassumendo molto brevemente: si tratta del Regolamento che riconduce ad AgCom il compito (il potere e l'onere) di intervenire avverso gli utilizzi illeciti in Rete di opere protette dal diritto d'autore, con un'operazione formativa (a prevenzione), poi dissuasiva (con diffide verso chi utilizza illecitamente) ed eventualmente sanzionatoria (disponendo l'inaccessibilita' specifica del sito inadempiente) - Non si sostituisce alla procedura giudiziaria.

Il sito per inoltrare istanza di intervento dell'AgCom e': www.ddaonline.it

All'interno di AgCom e' stato costituito il "Comitato per lo sviluppo e la tutela dell’offerta legale di opere digitali", di cui l'Associazione Nazionale Fotografi Professionisti TAU Visual fa parte, nello specifico gruppo di lavoro sulla Promozione dell'Offerta Legale.
A tale proposito, tutti i Soci sono invitati a contribuire con idee, pareri e proposte concrete, con le modalita' descritte nelle comunicazioni inviate dalla Sede ai Soci.

Per i Soci TAU Visual esiste inoltre un servizio gratuito di supporto dedicato, per i casi di pubblicazioni illecite; (clicca qui)


COME FUNZIONA


Tramite l'apposito sito www.ddaonline.it (sta per Diritto d'Autore on-line), i titolari di un diritto d'autore che sia leso da un utilizzo illecito in Rete potranno presentare una segnalazione all'Autorita' Garante delle Comunicazioni (AgCom) che, in qualita' di "sorvegliante" della correttezza delle operazioni che passano attraverso i mezzi di comunicazione, interviene per diffidare – prima – e, se non sufficiente, per sanzionare gli utilizzi illeciti sul web di opere protette da diritto d'autore.

Il sistema mette in moto una "macchina" abbastanza complessa, e non va quindi utilizzato per motivazioni marginali, ma per ottenere un intervento autorevole in quei casi in cui la lesione del diritto impatti concretamente sulla propria attivita' di autore professionista.

La segnalazione viene fatta dapprima compilando un dettagliato modulo on-line, che descrive la pratica ed assegna un protocollo; poi, la segnalazione stessa viene "convalidata" ed ufficializzata trasmettendo documentazione e dichiarazioni autentiche per tramite di un'email certificata, che rende il tutto ufficiale e vincolante.
Se la richiesta e' fondata ed ammissibile, AgCom interviene comunicando segnalazione e diffida all'internet provider che "ospita" le pagine che contengono l'opera di cui e' stato leso il diritto e, per suo tramite, all'uploader che ha concretamente usato in modo illecito quei contenuti.
Se la diffida non bastasse, viene avviata una procedura amministrativa avverso i soggetti responsabili.
Questa prassi NON serve ad ottenere compensi o risarcimenti, ma solo a far cessare un illecito uso che si desidera interrompere.
Se si vuole procedere civilmente contro l'illecito, la prassi da seguire non e' questa, ma quella classica attraverso le Autorita' Giudiziarie.

Il soggetto che puo' presentare l'Istanza e' il titolare del diritto leso (quindi, l'autore fotografo). 

ATTENZIONE: Nel compilare il modulo, l'autore NON deve "flaggare" la casella "soggetto legittimato", ma quella: "titolare del diritto" (il "soggetto legittimato" sarebbe qualcuno a cui e' stato conferito mandato per agire a nome di altri).
I Soci TAU Visual con tessera valida possono - se lo desiderano - conferire mandato all'Associazione affinche' proponga Istanza in loro vece.


QUANDO RICORRERE ALL'ISTANZA


Il nostro consiglio per il professionista fotografo, come Associazione, e' assolutamente quello di procedere in questo modo:

1) Procurati traccia documentale della pubblicazione, non tanto stampando delle videate (troppo facilmente falsificabili) ma, meglio, filmando – con videocamera, smartphone, o programma di video grabbing – la connessione al sito in oggetto, a partire dalla ricerca in rete, fino all'apertura delle pagine incriminate. 
E' anche utile controllare che il sito in questione sia eventualmente "duplicato" nell’archivio "way back machine" del sito www.archive.org - https://archive.org/web/

2) Individua il responsabile del sito.
Oltre all'eventuale recapito pubblicato sul sito stesso, individua quello indicato come proprietario/amministratore/admin-C nei dati pubblici, reperibili con una ricerca presso i meta-database (come, ad esempio http://whois.domaintools.com per i domini internazionali, e http://www.nic.it/web-whois/index.jsf per i domini italiani, cioe' i nomedominio.it)

3) Invia, in prima battuta, una richiesta diretta a chi sta effettuando l'uso illecito, chiedendo entro una data specifica (un periodo di tempo ragionevole: 5-7 giorni) la rimozione del contenuto. Se lo ritieni del caso, avanza in questa fase una richiesta economica a compensazione dello sfruttamento indebito (vedi modello a www.fotografi.org/digitali/contestazione.htm )

4) In seconda istanza, se sei Socio, invia un sollecito congiunto con l'Associazione (servizio solo per Soci)

5) Solo se non si fosse ottenuta soddisfacente risposta con il contatto diretto, utilizzare il sistema di diffida ufficiale dell'AgCom, tramite www.ddaonline.it
Ed è anche comprensibile il perche': se la procedura ufficiale venisse utilizzata per questioni anche minime, il sistema stesso disperderebbe le risorse operative, divenendo meno efficiente di quello che puo' essere.


LUCI ED OMBRE DEL SISTEMA


All'inizio della vicenda, tutti i Soci sono stati interpellati in merito alla posizione da assumere, e - come spesso capita su tematiche complesse - ne e' emerso un panorama variegato, che pone in evidenza aspetti positivi e negativi.
Come da sempre filosofia dell'Associazione, forniamo elementi di valutazione anche contrapposti, in modo che ciascuno possa costruirsi una sua personale - e non indotta - idea della materia.

Aspetti positivi del sistema:
a) Si tratta del primo intervento concreto ed operativo delle Istituzioni sul tema del rispetto del diritto d'autore.
b) Nel suo complesso, l'impianto e' rivolto a dirimere le controversie tramite adesione spontanea e per le vie brevi, anziche' tramite cause civili. 
c) L'intervento dell'Autorita' e' aperto a tutti gli aventi diritti e svolto in forma gratuita, come servizio.
d) A correzione di quanto paventato inizialmente, vi e' stata apertura della considerazione anche alle opere fotografiche, nostro specifico.
e) Esiste una dichiarata intenzionalita' di formazione ed educazione agli usi legali, e non solo repressione dell'illecito.

Aspetti negativi del sistema:
a) Il sistema ha preso le mosse per difendere i diritti economici delle major discografiche e delle case di produzione, e ne e' ancora fortemente influenzato.
b) Non si occupa del peer-to-peer, ma ostacola la "libera circolazione" di contenuti, antagonizzando lo spirito stesso ella Rete.
c) Il sistema di segnalazione, a differenza di soluzioni consimili di altri Paesi, e' concepito secondo criteri di "bizantinismo" documentale, con una prassi molto italiana.
d) Non consente di avanzare richieste economiche all'utilizzatore illecito, ma ne contrasta solo l'azione abusiva.
e) Il Regolamento conferisce all'AgCom una facolta' censoria (interdizione alla raggiungibilita' di siti recidivi) ed e' in discussione che tale facolta' possa competere direttamente ad AgCom.


NOTA BENE
Come sa bene chi ci segue da tempo, TAU Visual si dedica con attenzione, impegno e approfondita dedizione alle azioni che - come questa - mirano all'individuazione ed al rispetto delle regole, in difesa della professione fotografica.

Tuttavia, non ci stancheremo mai di ribadire l'altro aspetto della "medaglia": 
Il VERO aspetto cruciale del nostro settore e' la necessita' di letture intelligenti delle mutate condizioni di mercato, e proposte che incontrino le nuove esigenze
Soffermarsi solo sulle azioni di repressione dell'illecito ritenendo questo la vera e sola causa delle difficolta', e non muoversi attivamente per comprendere la mutazione innescatasi, sarebbe una mossa miope e suicida, come stuccare l'intonaco di una casa pericolante, con la convinzione di riparare in tal modo le crepe.
Chi si limitasse a tentare di risolvere il problema solamente contrastando quelli che ritiene essere i comportamenti scorretti altrui, per certo e' orientato all'involuzione e, probabilmente, all'estinzione professionale.

Se sei fotografo professionista, puoi considerare di chiedere l'ammissione come Socio - clicca qui


L'EVOLUZIONE DEL REGOLAMENTO E LA FOTOGRAFIA


I Soci che ci seguono da un po' di tempo conoscono l'evoluzione di questa faccenda (vedi email riservate ai soci del: 5 luglio 2011 |  27 luglio 2011  |  13 ottobre 2011  |  7 novembre 2011  |  20 marzo 2012  |  23 marzo 2012  |  26-27 agosto 2013  |  e 31 marzo 2014 )

Nelle prime bozze del 2011 il Regolamento sembrava riferirsi solo ai contenuti filmici e musicali (quelli che generano le maggiori movimentazioni di denaro); siamo intervenuti chiedendo l'inclusione della fotografia in quanto opera protetta dal diritto d'autore e frequentemente utilizzata illecitamente proprio grazie alla diffusione in Rete.
Nel tempo il progetto di Regolamento AgCom ha seguito sorti alterne, richiesto a gran voce da una parte di interlocutori, ed avversato come censorio da parte di altri.

Per informazione completa, trovi qui linkati:

a) Il primo testo di delibera (2010) che ha innescato il meccanismo.

b) L'allegato alla prima delibera, che iniziava a designare la faccenda, lasciando la fotografia in margine

c) Il testo della delibera nella versione del 2011, la 398_11

d) L'allegato alla delibera del 2011

e) La delibera nella versione provvisoria del 2013, la 452_2013

f) L'allegato alla delibera 452 del 2013

g) Il nostro commento alla versione del 2013 dell'ipotesi di regolamento

h) Il regolamento nella sua versione finale, in vigore il 31 marzo 2013 (delibera 680_2013)
Di questo, a pagina 9 e 10 l'indicazione dei nostri ultimi interventi del 2013; a pagina 21 (nota 45) la nostra ennesima segnalazione di richiesta di inserimento della fotografia nello schema; a pagina 28 (nota 71, risposta dell AgCom), la segnalazione di inclusione della fotografia fra le opere considerate proteggibili ai sensi del Regolamento; a pagina 80, al punto 310, si ribadisce l'inclusione.

i) L'allegato tecnico del regolamento in vigore (che contiene di fatto le indicazioni operative), delibera 680_2013, che a pagina 2, al punto "P" include espressamente la fotografia, che non era espressamente richiamata nelle versioni precedenti.

Il nostro commento mirava a:
1) Ricordare l'importanza che la fotografia ha nei meccanismi di comunicazione, chiedendo espressamente l'inclusione della fotografia nelle dinamiche del Regolamento;
2) Sottolineare la funzione costruttiva che AgCom puo' avere intervenendo, si', con diffide e intimando la cancellazione di contenuti, ma evitando di ricorrere all'estrema razio dell'oscuramento dei siti, ritenendo poco produttiva una funzione censoria di questo genere quando non si tratta di difendere la comunita', ma dei (pur giusti) interessi economici.
3) Sottolineare la funzione positiva che puo' essere esercitata trovando canali che favoriscano nuove dinamiche di mercato ed educando gli utenti in modo comprensibile a non vedere il diritto d'autore come un balzello.
4) Ricordare che le "piccole economie" rappresentate dalle attivita' fotografiche possono essere danneggiate dagli usi illeciti in modo meno appariscente ma molto piu' impattante per l'economia del singolo, dato che una produzione cinematografica patisce di una "erosione" di diritti, dagli usi illeciti in Rete, ma conta sempre su enormi giri economici, mentre l'attivita' di un fotografo i cui servizi siano "bruciati" da una diffusione illecita in rete viene completamente annichilita, subendo un danno non marginale, ma pari al 100% delle proprie possibilita' di vendita.
5) Richiedendo che la "gravita'" di una lesione del diritto e la conseguente "urgenza" nell'intervento di AgCom non sia collegata al "peso economico" dell'interlocutore (per capirci, major cinematografiche, case di produzione, distributori, case discografiche, eccetera) ma alla gravita' dell'impatto che tale lesione ha sulla diffusione lecita dell'opera, in primis con una diretta correlazione con i tempi di diffusione, dato che la lesione del diritto e' tanto piu' grave quanto piu' avviene a ridosso della prima diffisione dell'opera.

Se sei fotografo professionista, puoi considerare di chiedere l'ammissione come Socio - clicca qui


All'interno di AgCom e' stato costituito il "Comitato per lo sviluppo e la tutela dell’offerta legale di opere digitali", di cui l'Associazione Nazionale Fotografi Professionisti TAU Visual fa parte, nello specifico gruppo di lavoro sulla Promozione dell'Offerta Legale.
A tale proposito, tutti i Soci sono invitati a contribuire con idee, pareri e proposte concrete, con le modalita' descritte nelle comunicazioni inviate dalla Sede ai Soci.

Come gia' indicato piu' sopra (ma ci preme ribadirlo), TAU Visual si dedica con attenzione, impegno e approfondita dedizione alle azioni che - come questa - mirano all'individuazione ed al rispetto delle regole, in difesa della professione fotografica.

Tuttavia, non ci stancheremo mai di ribadire l'altro aspetto della "medaglia": 
Il VERO aspetto cruciale del nostro settore e' la necessita' di letture intelligenti delle mutate condizioni di mercato, e proposte che incontrino le nuove esigenze
Soffermarsi solo sulle azioni di repressione dell'illecito ritenendo questo essere la vera e sola causa delle difficolta', e non muoversi attivamente per comprendere la mutazione innescatasi, sarebbe una mossa miope e suicida, come stuccare l'intonaco di una casa pericolante, con la convinzione di riparare in tal modo le crepe.
Chi si limitasse a tentare di risolvere il problema solamente contrastando quelli che ritiene essere i comportamenti scorretti altrui, per certo e' orientato all'involuzione e, probabilmente, all'estinzione professionale.

Se sei fotografo professionista, puoi considerare di chiedere l'ammissione come Socio - clicca qui