FOTOGRAFIA DI ARTE,
MUSEI, BENI CULTURALI

 

 

 

musei e beni culturali: autorizzazioni per fotografare opere d'arte
ex legge Ronchey - legge 4 del 14.1.1993
ex Testo Unico Beni Ambientali - D.Lg.vo 29 ottobre 1999 n. 490
ora:

Codice dei beni culturali e del paesaggio 
Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

(in vigore dal 1 maggio 2004)

 

Una discreta confusione...

Come ben tristemente sanno tutti i professionisti che si occupano di fotografia di arte, la ripresa di beni culturali e' stata regolamentata da una ridda di indicazioni (prima la legge Ronchey, poi il Testo Unico, poi il Codice dei beni Ambientali, cui si aggiungono Circolari e interpretazioni).

Ogni norma ha lasciato "tracce" nella memoria dei responsabili di Musei, Soprintendenze e strutture pubbliche, cosicche' adesso regna una discreta confusione.

Riportiamo un brevissimo riassunto dell'attuale regolamentazione, avendo inoltre aperto un canale informativo con il Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali, che ci permettera' di tentare di dare soluzione alle difformita' interpretative nel campo specifico della fotografia.

Si possono fare riprese in musei e luoghi simili?

Che differenza c'e' nel caso di riprese amatoriali o professionali?

E le riprese per matrimonio e cerimonie?

Quali sono le regole di concessione e le tariffe?

La questione delle stampe e degli originali

Qual e' la legislazione collegata?

Regole diverse a salvaguardia del bene

Segnalaci la tua esperienza.

 


Si puo' fotografare nei Musei e simili?

Eseguire riprese fotografiche professionali di Beni culturali di proprieta' dello Stato e/o che siano stati dichiarati di interesse culturale e' un’operazione che richiede il rilascio di un’esplicita autorizzazione, ed in alcuni casi (vedi piu' avanti) il pagamento di alcuni "canoni". Questa limitazione, comunque, e' relativa unicamente ai beni che siano di proprieta' dello Stato, o comunque siano in consegna al Ministero dei Beni Culturali, alle Regioni, Soprintendenze e ad altri enti pubblici territoriali in quanto dichiarati di interesse culturale, e quindi ricadano nel disposto della relativa legge
Quando il bene č una proprieta' privata che NON sia stata dichiarata di interesse culturale, la disponibilita' ad eseguire le riprese resta a discrezione del "padrone" del bene.

Fino a qualche tempo fa era possibile realizzare fotografie e filmati senza autorizzazione alcuna, se le riprese erano effettuate a titolo personale, amatoriale e/o di studio, mentre occorreva un'autorizzazione per effettuare le riprese a finalita' professionali e/o commerciali.

Anticipata dalla Circolare ministeriale (Ministero Beni ed Attivita' Culturali) n. 140 del 27 novembre 2000, e confermata dall'attuale legislazione, tale disponibilita' e' ora teoricamente SEMPRE soggetta all'autorizzazione del Capo dell'Istituto (Museo, Soprintendenza o altro) da cui quel bene dipende, e questo sia nel caso delle riprese amatoriale che in quello delle riprese professionali.

Nel concreto:
a) Le riprese AMATORIALI di musei o comunque di beni che ricadano nel Codice dei beni culturali e del paesaggio teoricamente devono essere autorizzate dal Capo d'Istituto, e in ogni caso non comportano nessun pagamento. 
Nel concreto della vita quotidiana, questo significa che - nella maggior parte dei casi - e' semplicemente proibito effettuare riprese amatoriali quando queste riprese possono essere in concorrenza con gli interessi economici di una struttura (anche privata) che stia pagando una concessione per vendere in esclusiva cartoline, immagini o libri all'interno della struttura stessa. In sostanza: se fotografare non rappresenta ne' un pericolo per le opere, ne' un potenziale elemento di concorrenza a qualche cessionario esclusivo, allora la direzione non proibisce le riprese, il che significa che le autorizza. In caso contrario, viene indicato un espresso divieto alla realizzazione di riprese (e' comunque SEMPRE possibile fare un'esplicita richiesta per chiedere un'eventuale autorizzazione individuale gratuita ad eseguire riprese amatoriali).
b) Le riprese PROFESSIONALI (su commissione o fatte di propria iniziativa) erano in precedenza e tutt'ora sono soggette alla necessita' di un'autorizzazione da parte del Capo dell'Istituto a cui il bene e' in custodia. L'unica differenza rispetto al passato e' che un tempo veniva applicato il tariffario allegato alla "Legge Ronchey", mentre ora l'articolo 108 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 attribuisce al "capo" di ogni singola struttura la facolta' di determinare il prezzo di concessione, anche basandosi sul tipo e la durata delle riprese, sulle caratteristiche dei soggetti e soprattutto sulle possibilita' di guadagno che queste offrono.

Nel caso delle riprese in location per matrimonio e moda?

Un caso specifico va poi considerato per le autorizzazioni per le riprese foto-video in caso di servizi matrimoniali, la cui regolamentazione e' chiarita dalla Circolare Ministeriale n. 147 del 18 dicembre 2002 (protocollo 81425). Questa circolare, pur rifacendosi al Testo Unico del 1999, specifica che le autorizzazioni possono essere concesse (c'era chi temeva che non fosse piu' possibile usare tali location) dietro pagamento di un corrispettivo forfaittario determinato dal Capo dell'istituto.

Quali sono le regole di concessione e le tariffe?

Come gia' descritto sopra, sostanzialmente nel tempo - rispetto alla normativa della legge Ronchey - l'iniziativa nella regolamentazione delle riprese e nell'applicazione di "canoni" da pagare e' stata di fatto demandata ai singoli responsabili delle strutture, decentrando le decisioni e le tariffazioni. Da un lato questo ha reso le operazioni piu' calzanti alle singole realta' locali. Dall'altro, siamo dinnanzi ad una norma che... non da' una norma, se non l'indicazione che il dirigente decide quando concedere e quanto far pagare...

Ecco gli articoli della legge (dal 106 al 109) che piu' direttamente ci toccano:

Sezione II 
Uso dei beni culturali

Articolo 106 
Uso individuale di beni culturali

1. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono concedere l'uso dei beni culturali che abbiano in consegna, per finalitā compatibili con la loro destinazione culturale, a singoli richiedenti.

2. Per i beni in consegna al Ministero, il soprintendente determina il canone dovuto e adotta il relativo provvedimento.

Articolo 107 
Uso strumentale e precario e riproduzione di beni culturali

1. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono consentire la riproduzione nonche' l'uso strumentale e precario dei beni culturali che abbiano in consegna, fatte salve le disposizioni di cui al comma 2 e quelle in materia di diritto d' autore.

2. E' di regola vietata la riproduzione di beni culturali che consista nel trarre calchi dagli originali di sculture e di opere a rilievo in genere, di qualunque materiale tali beni siano fatti. Sono ordinariamente consentiti, previa autorizzazione del soprintendente, i calchi da copie degli originali giā esistenti. Le modalitā per la realizzazione dei calchi sono disciplinate con decreto ministeriale.

Articolo 108 
Canoni di concessione, corrispettivi di riproduzione, cauzione

1. I canoni di concessione ed i corrispettivi connessi alle riproduzioni di beni culturali sono determinati dall'autoritā che ha in consegna i beni tenendo anche conto: a) del carattere delle attivitā cui si riferiscono le concessioni d'uso; b) dei mezzi e delle modalitā di esecuzione delle riproduzioni; c) del tipo e del tempo di utilizzazione degli spazi e dei beni; d) dell'uso e della destinazione delle riproduzioni, nonche' dei benefici economici che ne derivano al richiedente.

2. I canoni e i corrispettivi sono corrisposti, di regola, in via anticipata.

3. Nessun canone e' dovuto per le riproduzioni richieste da privati per uso personale o per motivi di studio, ovvero da soggetti pubblici per finalitā di valorizzazione. I richiedenti sono comunque tenuti al rimborso delle spese sostenute dall'amministrazione concedente.

4. Nei casi in cui dall'attivitā in concessione possa derivare un pregiudizio ai beni culturali, l'autoritā che ha in consegna i beni determina l'importo della cauzione, costituita anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa. Per gli stessi motivi, la cauzione e' dovuta anche nei casi di esenzione dal pagamento dei canoni e corrispettivi.

5. La cauzione e' restituita quando sia stato accertato che i beni in concessione non hanno subito danni e le spese sostenute sono state rimborsate.

6. Gli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per l'uso e la riproduzione dei beni sono fissati con provvedimento dell'amministrazione concedente.

Articolo 109 
Catalogo di immagini fotografiche e di riprese di beni culturali

1. Qualora la concessione abbia ad oggetto la riproduzione di beni culturali per fini di raccolta e catalogo di immagini fotografiche e di riprese in genere, il provvedimento concessorio prescrive: a) il deposito del doppio originale di ogni ripresa o fotografia; b) la restituzione, dopo l'uso, del fotocolor originale con relativo codice.

La questione delle stampe e degli originali

Un punto per il quale siamo in attesa di un chiarimento normativo ufficiale e' quello legato alla evidente contraddizione del disposto di due articoli della legge attualmente in vigore. Il comma 1 dell'articolo 107 del Dlgs 42/2004 espressamente prevede che i beni possano essere messi a disposizione per la riproduzione comunque nel rispetto del diritto d'autore (dell'autore dei beni). Tuttavia, all'art.109 si prevede che nel caso della realizzazione di immagini fotografiche, debbano essere consegnate due stampe di ciascuna immagini (e transeat) ma anche il negativo o comunque l'originale; il che, in caso di riprese eseguite di spontanea iniziativa del fotografo, va apertamente in contrasto con il suo diritto d'autore.

Qual e' la legislazione collegata?

Come gia' accennato:

E' abrogata la ex legge Ronchey - legge 4 del 14.1.1993, ed il relativo tariffario che - anche se non espressamente abrogato - cade in disuso.

Superato anche il Testo Unico Beni Ambientali - D.Lg.vo 29 ottobre 1999 n. 490, in quanto sostituito dall'attuale decreto legislativo:

Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 - "Codice dei beni culturali e del paesaggio (ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137). Il Dlgs 42/2004 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004 - Supplemento Ordinario n. 28, ma e' entrato in vigore il 1 maggio 2004.

A salvaguardia del bene

Poiche' ogni Direzione di istituto e' autonoma nel concedere le autorizzazioni, i criteri con cui queste vengono concesse e, soprattutto, le norme tecniche fatte osservare variano in maniera piuttosto arbitraria. Ad esempio, a seconda dei casi, per la conservazione di quadri e arazzi il fotografo viene obbligato a non usare lampade a luce continua (il calore delle lampade ad incandescenza viene reputato dannoso), oppure a non usare il flash (l’emissione ultravioletta del lampeggio viene reputata dannosa). Evidentemente i responsabili dei Beni non dispongono di studi certi su questi argomenti; per questo motivo, invitiamo i professionisti a contattarci per segnalare la loro casistica (vedi qui avanti).

Le tue segnalazioni ci occorrono

Poiche' su questo argomento si verificano le situazioni piu' strane – a volte buffe, altre volte indisponenti – stiamo curando una raccolta di casi concreti, per ottenere poi un miglioramento nell’uniformita' di applicazione della normativa. 
Ci e' particolarmente utile la segnalazione dei criteri TECNICI di concessione di autorizzazione alle riprese che ti sono stati richiesti (tipica la contraddittorieta' delle istruzioni nell'uso di lampade ad incandescenza e/o lampeggiatori).
Anche se sei stato testimone di un caso dubbio nell’applicazione della legge, segnalaci l’avvenuto con una breve descrizione (una decina di righe di testo), inviandola per fax allo 02-54.65.563 o email: QUI (clicca per il modulo email) intitolando il messaggio: Beni Culturali, ricordandoti di indicare il nome del mittente.  
Raccoglieremo queste segnalazioni e ne creeremo un dossier – mantenendo in quella sede l’anonimato delle segnalazioni – per ottenere una piu' omogenea e giusta applicazione concreta delle norme che regolamentano il settore.

 

 


Questo il testo della Circolare Ministeriale n. 147 del 18 dicembre 2002 (protocollo 81425).

Da Ministero per i Beni e le Attivitā Culturali

Oggetto: Riprese foto-cinematografiche per cerimonie.

Circolare n. 147

A seguito di alcune richieste di chiarimento pervenute al servizio III UO3 Ufficio servizi aggiuntivi di questo segretariato, si precisa che le riprese foto-cinematografiche per cerimonie si collocano nell'ambito dell'uso esclusivo e temporaneo di uno spazio in consegna all'Amministrazione da parte di operatori professionisti.

Si ritiene quindi che, ai sensi dell'art. 115 del dlgs 29 10 1999 n. 490, per l'uso sopra descritto, possa essere fissato un corrispettivo globale per ciascun servizio foto-cinematografico.

Il pagamento del canone, corrisposto in via anticipata, dovra' essere effettuato mediante versamento (capo XXIX cap. 2584/3) sul conto corrente postale intestato alla locale Tesoreria Provinciale dello Stato, ovvero direttamente presso la Tesoreria Provinciale dello Stato o sul C/c bancario intestato al Capo d'Istituto, specificando la seguente causale: "Per riprese fotografiche presso la Soprintendenza....".

A titolo unicamente indicativo si allegano fac-simili di modelli utili per l'autorizzazione

Il segretario generale (prof. Carmelo Rocca).

 

FAC SIMILE DI DOMANDA PER LE RIPRESE

Al Direttore del ...............

Il sottoscritto ...... CHIEDE di poter eseguire un servizio fotografico in occasione del ..... presso il ..... in data ..... dalle ore ..... alle ore......

Il sottoscritto solleva la Soprintendenza da ogni responsabilitā per danni o furti delle attrezzature necessarie per le riprese.

Allega ricevuta dell'avvenuto pagamento del canone per l'uso degli spazi.

Data  ---  firma

Visto, si autorizza: