FOTOGRAFIA DI ARTE,
MUSEI, BENI CULTURALI
musei e beni culturali: autorizzazioni per
fotografare opere d'arte Codice dei beni culturali e del paesaggio (in vigore dal 1 maggio 2004)
Nel corso del tempo, la ripresa di beni culturali e' stata regolamentata da una ridda di indicazioni (prima la legge Ronchey, poi il Testo Unico, poi il Codice dei beni Culturali, cui si aggiungono emendamenti, Circolari e interpretazioni). Ogni norma ha lasciato "tracce" nella memoria dei responsabili di Musei, Soprintendenze e strutture pubbliche, cosicche' adesso regna una discreta confusione. Riportiamo un brevissimo riassunto dell'attuale regolamentazione: Si possono fare riprese in musei e luoghi simili? Che differenza c'e' nel caso di riprese amatoriali o professionali? E le riprese per matrimonio e cerimonie? Quali sono le regole di concessione e le tariffe? La questione delle stampe e degli originali Qual e' la legislazione collegata? Regole diverse a salvaguardia del bene
Si puo' fotografare nei Musei e simili? Eseguire riprese fotografiche professionali di Beni culturali di
proprieta' dello Stato e/o che siano stati dichiarati di interesse culturale e' un'operazione che
- se eseguita con finalita' e modalita' professionali - richiede il rilascio di unesplicita
autorizzazione, e spesso (vedi piu' avanti) il pagamento di alcuni
"canoni". Questa limitazione, comunque, e'
relativa unicamente ai beni che siano di proprieta' dello Stato, o comunque
siano in consegna al Ministero dei Beni Culturali, alle Regioni, Soprintendenze e ad altri enti pubblici territoriali in quanto dichiarati di interesse
culturale, e quindi ricadano nel disposto della relativa legge. Fino al 2014 di fatto c'era
un incerto sulla possibilitā di effettuare liberamente riprese amatoriali. Con
il DL 83/2014, art.12 punti 3 e 3 bis, convertito in legge da legge 106/2014, che ha integrato l'articolo 108 del Codice dei
beni Culturali, sono divenute libere le riprese amatoriali, senza fine di lucro ed
eseguite senza l'uso di mezzi che possano danneggiare le opere (luci artificiali
o flash) e senza l'uso del cavalletto. Nel concreto: Nel caso delle riprese in location per matrimonio e moda? Un caso specifico va poi considerato per le autorizzazioni per le riprese foto-video in caso di servizi matrimoniali, la cui regolamentazione e' chiarita dalla Circolare Ministeriale n. 147 del 18 dicembre 2002 (protocollo 81425). Questa circolare, pur essendo datata e rifacendosi al Testo Unico del 1999, specifica che le autorizzazioni possono essere concesse (c'era chi temeva che non fosse piu' possibile usare tali location) dietro pagamento di un corrispettivo forfaittario determinato dal Capo dell'istituto. Quali sono le regole di concessione e le tariffe? Come gia' descritto sopra, sostanzialmente nel tempo -
rispetto alla normativa della legge Ronchey - l'iniziativa nella
regolamentazione delle riprese e nell'applicazione di "canoni" da
pagare e' stata di fatto demandata ai singoli responsabili delle strutture,
decentrando le decisioni e le tariffazioni. Da un lato questo ha reso le
operazioni piu' calzanti alle singole realta' locali. Dall'altro, siamo dinnanzi
ad una norma che... da' come indicazione il fatto che il dirigente
decide quando concedere e quanto far pagare... Ecco gli articoli della legge (dal 106 al 109) che piu' direttamente ci toccano: Sezione II Articolo 106 1. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono concedere l'uso dei beni culturali che abbiano in consegna, per finalita' compatibili con la loro destinazione culturale, a singoli richiedenti. 2. Per i beni in consegna al Ministero, il Ministero determina il canone dovuto e adotta il relativo provvedimento. 2-bis. Per i beni diversi da quelli indicati
al comma 2, la concessione in uso e' subordinata all'autorizzazione del
Ministero, rilasciata a condizione che il conferimento garantisca la
conservazione e la fruizione pubblica del bene e sia assicurata la
compatibilita' della destinazione d'uso con il carattere storico-artistico del
bene medesimo. Articolo 107 1. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono consentire la riproduzione nonche' l'uso strumentale e precario dei beni culturali che abbiano in consegna, fatte salve le disposizioni di cui al comma 2 e quelle in materia di diritto d' autore. 2. E' di regola vietata la riproduzione di beni culturali che consista nel trarre calchi, per contatto, dagli originali di sculture e di opere a rilievo in genere, di qualunque materiale tali beni siano fatti. Tale riproduzione e' consentita solo in via eccezionale e nel rispetto delle modalita' stabilite con apposito decreto ministeriale. Sono invece consentiti, previa autorizzazione del soprintendente, i calchi da copie degli originali gia' esistenti nonche' quelli ottenuti con tecniche che escludano il contatto diretto con l'originale. Articolo 108 1. I canoni di concessione ed i
corrispettivi connessi alle riproduzioni di beni culturali sono determinati
dall'autorita' che ha in consegna i beni tenendo anche conto: 2. I canoni e i corrispettivi sono corrisposti, di regola, in via anticipata. 3. Nessun canone e' dovuto per le
riproduzioni richieste da privati per uso personale o per motivi di studio,
ovvero da soggetti pubblici o privati per finalita' di valorizzazione, purche'
attuate senza scopo di lucro. 3-bis. Sono in ogni caso libere le
seguenti attivita', svolte senza scopo di lucro, per finalita' di studio,
ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione
della conoscenza del patrimonio culturale: 4. Nei casi in cui dall'attivita' in concessione possa derivare un pregiudizio ai beni culturali, l'autorita' che ha in consegna i beni determina l'importo della cauzione, costituita anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa. Per gli stessi motivi, la cauzione e' dovuta anche nei casi di esenzione dal pagamento dei canoni e corrispettivi. 5. La cauzione e' restituita quando sia stato accertato che i beni in concessione non hanno subito danni e le spese sostenute sono state rimborsate. 6. Gli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per l'uso e la riproduzione dei beni sono fissati con provvedimento dell'amministrazione concedente. Articolo 109 1. Qualora la concessione abbia ad oggetto la riproduzione
di beni culturali per fini di raccolta e catalogo di immagini fotografiche e di
riprese in genere, il provvedimento concessorio prescrive: La questione delle stampe e degli originali Un punto per il quale esiste
una sostanziale contraddizione e' quello legato alla evidente contraddizione
del disposto di due articoli della legge attualmente in vigore. Qual e' la legislazione collegata? Come gia' accennato: E' abrogata la ex legge Ronchey - legge 4 del 14.1.1993, ed il relativo tariffario che - anche se non espressamente abrogato - cade in disuso. Superato anche il Testo Unico Beni Ambientali - D.Lg.vo 29 ottobre 1999 n. 490, in quanto sostituito dall'attuale decreto legislativo: Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 - "Codice dei beni culturali e del paesaggio (ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137). Il Dlgs 42/2004 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004 - Supplemento Ordinario n. 28, ma e' entrato in vigore il 1 maggio 2004. Decreto Legge 31 maggio 2014, n. 83 (in G.U. 31/05/2014, n.125) , convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2014, n. 106 (che ha modificato l'articolo 108, sugli usi liberi) Poiche' ogni Direzione di istituto e' autonoma nel concedere le
autorizzazioni, i criteri con cui queste vengono concesse e, soprattutto, le norme
tecniche fatte osservare variano in maniera piuttosto arbitraria.
Questo il testo della Circolare Ministeriale n. 147 del 18 dicembre 2002 (protocollo 81425). Da Ministero per i Beni e le Attivitā Culturali Oggetto: Riprese foto-cinematografiche per cerimonie. Circolare n. 147 A seguito di alcune richieste di chiarimento pervenute al servizio III UO3 Ufficio servizi aggiuntivi di questo segretariato, si precisa che le riprese foto-cinematografiche per cerimonie si collocano nell'ambito dell'uso esclusivo e temporaneo di uno spazio in consegna all'Amministrazione da parte di operatori professionisti. Si ritiene quindi che, ai sensi dell'art. 115 del dlgs 29 10 1999 n. 490 (ndr, ora abrogato dal Codice dei Beni Culturali), per l'uso sopra descritto, possa essere fissato un corrispettivo globale per ciascun servizio foto-cinematografico. Il pagamento del canone, corrisposto in via anticipata, dovra' essere effettuato mediante versamento (capo XXIX cap. 2584/3) sul conto corrente postale intestato alla locale Tesoreria Provinciale dello Stato, ovvero direttamente presso la Tesoreria Provinciale dello Stato o sul C/c bancario intestato al Capo d'Istituto, specificando la seguente causale: "Per riprese fotografiche presso la Soprintendenza....". A titolo unicamente indicativo si allegano fac-simili di modelli utili per l'autorizzazione Il segretario generale (prof. Carmelo Rocca).
FAC SIMILE DI DOMANDA PER LE RIPRESE Al Direttore del ............... Il sottoscritto ...... CHIEDE di poter eseguire un servizio fotografico in occasione del ..... presso il ..... in data ..... dalle ore ..... alle ore...... Il sottoscritto solleva la Soprintendenza da ogni responsabilitā per danni o furti delle attrezzature necessarie per le riprese. Allega ricevuta dell'avvenuto pagamento del canone per l'uso degli spazi. Data --- firma Visto, si autorizza:
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