CONVENZIONE ASSISTENZA LEGALE
RISERVATA SOCI TAU VISUAL

 

 


Qui di seguito e' riportato il testo della polizza di assicurazione legale stipulata APPOSITAMENTE PER I SOCI TAU VISUAL con la compagnia Filodiretto.it - tramite broker Gaia srl.

Per sottoscrivere la polizza il Socio deve stampare il modulo ricevuto per email, (oppure completare il modello in bianco che trovi cliccando qui) controllare l'esattezza dei suoi dati, completarlo, ed inviarlo FIRMATO via fax :

1) al broker Gaia srl (fax 02-6707.4172) che gestisce operativamente la polizza ed i pagamenti dei premi e:

2) alla sede TAU Visual (fax 02-54.65.563) per controllo della pratica.

Il pagamento del premio annuo di 80 euro va effettuato a favore di:

G.A.I.A. s.r.l. GESTIONI AUTONOME INTERMEDIAZIONI ASSICURATIVE

mediante bonifico bancario su conto: ABI 03069 CAB 09533 C/C 21032/1
Cariplo Ag. 33 Milano intestato a G.A.I.A. srl (Viale Sondrio, 5 - 20124 Milano Tel. 02.67.05.553 - Fax 02.67.07.41.72  Email: gaia@brokergaia.it - Sito web: http://www.brokergaia.it )

NON VA INVIATO DENARO A TAU VISUAL, che si e' adoperata per raggiungere la convenzione a favore dei soci ma NON ne gestisce nessun aspetto economico

________________________________________________________________________________________________

POLIZZA FILO DIRETTO ASSICURAZIONI SPA (broker Gaia srl)
Numero generale polizza: 2008000020/A

Il numero di polizza personalizzato viene inviato PER EMAIL al recapito con cui la Sede comunica con il Socio.

appendice assicurazione apposita:

B) FOTOGRAFO PROFESSIONISTA ASSOCIATO TAU VISUAL

Art. 1) - Rischi assicurati
Con riferimento all'art. 1 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia riguarda esclusivamente i sinistri accaduti nello svolgimento dell'attività professionale dichiarata in polizza a condizione che il professionista sia iscritto all'Associazione Nazionale dei Fotografi Professionisti TAU VISUAL
* Controversie civili nascenti a seguito di lesione dei diritti d'autore del Fotografo (Legge 633/41 e successive modifiche) o comunque da pretese inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, per le quali il valore in lite non sia inferiore a € 1.300,00.
*  danni subiti dall'Assicurato in conseguenza di fatti/atti di altri soggetti
*  formulazione di Denuncia - Querela quando vi segua costituzione in Parte Civile;
* controversie per danni cagionati ad altri soggetti in conseguenza di fatti /atti dell'Assicurato o di Persone delle quali debba rispondere a norma di legge;
*  difesa penale per reato colposo o contravvenzionale per atti commessi o attribuiti, compresi imputazioni conseguenti alla proprietà o amministrazione/direzione della sede - filiali indicate in polizza, nonché contravvenzioni comminate;
*  controversie individuali di lavoro relative ai Dipendenti iscritti a libro paga e matricola, con i suoi agenti e rappresentanti con mandato di esclusiva, con collaboratori con contratto di collaborazioni coordinata e continuativa. La garanzia vale per fatti insorti trascorsi 120 giorni dopo la stipula del presente contratto. Massimale € 10.000 per vertenza con limite di € 50.000,00 per anno assicurativo, indipendentemente dal massimale previsto dalle altre garanzie;
* contraffazioni di marchio, brevetto nonché esclusiva o concorrenza sleale; se l'assicurato è convenuto, è previsto il rimborso delle spese qualora la lite instaurata abbia esito favorevole.
* Materia societaria, fallimentare e contributiva: rimborso spese di difesa in sede penale per delitti colposi e contravvenzionali a ricevimento di informazione di garanzia relativamente ai reati ascritti agli Assicurati nelle specifiche materie. Per reati dolosi la garanzia è operativa esclusivamente per assoluzione in istruttoria, o con sentenza definitiva, perché il fatto non sussiste, non costituisce reato, o per non averlo commesso. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa, quando è ammessa l'applicazione di sanzione pecuniaria sostitutiva, sanzioni amministrative e relative procedure di opposizione, per la materia fiscale i procedimenti davanti le Commissioni Tributarie
* Imputazioni dolose - rimborso spese, competenze ed onorari del legale subordinatamente ad archiviazione in istruttoria, o con sentenza definitiva passato in giudicato, purché il fatto non sussista, non costituisca reato, o per non averlo commesso, o in caso di derubricazione del reato a colposo. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa e di patteggiamento
* Spese legali di avvocato domiciliatario per giudizi civili di valore superiore a € 5.000. Nel caso in cui l'assicurato debba recuperare danni nei confronti di terzi, qualora il Legale fiduciario prescelto dall'assicurato nella propria città di residenza non abbia studio nel luogo ove ha sede l'Autorità giudiziaria competente e debba farsi rappresentare da altro professionista, la società corrisponderà anche le spese occorrenti per il legali domiciliatario. Restano comunque esclusi gli oneri per la trattazione extragiudiziale.
* Sicurezza sul lavoro: difesa penale per reati colposi e per contravvenzioni , conseguenti all'inosservanza delle disposizioni previste dai D.Lgs. 626-758/94 e 494/96 (quale committente) e successive modifiche in materia di sicurezza sul lavoro. La garanzia è estesa ai ricorsi per violazioni amministrative per sanzioni originariamente comminate;
* Smaltimento rifiuti solidi- legge Ronchi: difesa penale per reati colposi e per contravvenzioni, conseguenti all'inosservanza delle disposizioni previste dal D.L. 05/02/77 n° 22 e successive modifiche in materia di rifiuti solidi. La garanzia è estesa ai ricorsi per violazioni amministrative per sanzioni originariamente comminate.
* duplice difesa penale per imputazioni colpose. A richiesta dell'assicurato la Società ratificherà incarico ad un legale da lui prescelto oltre a quello eventualmente già incaricato dalla società che presta copertura di Responsabilità Civile
*  retroattività illimitata per imputazioni penali colpose, contravvenzionali, ed illeciti amministrativi per fatti/atti sconosciuti, avvenuti anteriormente alla stipula del contratto, se sconosciuti all'assicurato, al momento della stipula della polizza.

Art. 2) - Soggetti assicurati
Le garanzie di cui ai punti 1 e 3 dell'articolo precedente, oltre che a favore della Società Contraente/persona fisica o associazione professionale contraente, sono operanti nei confronti di:
* se si tratta di Ditta individuale: titolare, dipendenti iscritti nei libri paga e familiari collaboratori;
* se si tratta di Società di Persone: i soci ed i dipendenti iscritti nei libri paga;
* se si tratta di società di capitali: gli amministratori ed i dipendenti iscritti nei libri paga
* se si tratta di associazione professionale: gli associati e i dipendenti iscritti a libro paga.

Art. 3) - Rischi esclusi
Ad integrazione dell'art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia non è operante per i sinistri:
a) relativi a prestazioni di recupero crediti nonché le morosità in contratti di locazione
b) derivanti dalla circolazione di aeromobili, veicoli e natanti di proprietà e/o condotti dall'Assicurato;
c) relativi a reciproci rapporti fra Soci, Amministratori ed impresa, nonché a fusioni, trasformazioni e modifiche societarie;
d) nei confronti di enti previdenziali ed assistenza obbligatoria, nonché vertenze relative ad assegnazione di appalti;
e) relativi a sinistri di inquinamento dell'ambiente;
f) relativi a sinistri verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.

Estensioni applicabili solo se espressamente richiamate:

Assistenza Legale di prima necessità
Filo diretto consulenza Legale:
ad integrazione delle suddette garanzie, è a disposizione delle persone assicurate il servizio della consulenza, con numero verde 800 - 150504, tramite il quale si può ottenere una consulenza legale preventiva, al fine di impostare correttamente rapporti, contratti o atti, oppure ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normativa vigenti, o ancora, informazioni sul contenuto delle garanzie o su come denunciare efficacemente un sinistro


TESTO INTRODUTTIVO E DESCRITTIVO DELLA POLIZZA

 

In caso di richiesta di prestazione l'Assicurato ha l'obbligo di chiamare la Centrale Operativa in funzione 24 ore su 24 al seguente numero verde:

800 150504

o qualora esigenze tecniche particolari non lo permettano al n° 039.6899965

l'Assicurato o chi per esso dovrà in ogni caso comunicare con precisione:

1. cognome e nome
2. n° di polizza
3. motivo della chiamata
4. indirizzo
5. recapito telefonico

Ai sensi dell'art. 123 del decreto legislativo del 17 marzo 1995 n° 175 ed in conformità con quanto disposto dalla circolare ISVAP n° 303 del 2 giugno 1997.

1. INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SOCIETA'

Nota informativa al Contraente
La presente Nota Informativa ha lo scopo di fornire tutte le informazioni preliminari necessarie al Contraente per poter sottoscrivere l'assicurazione prescelta con cognizione di causa e fondatezza di giudizio.
Essa è redatta nel rispetto delle disposizioni impartite dall'ISVAP sulla base delle norme emanate a tutela del Consumatore dell'Unione Europea per il settore delle assicurazioni contro i danni e recepite nell'ordinamento italiano con decreto legislativo del 17 marzo 1995 n°175.
La presente nota è redatta in Italia in lingua italiana, salva la facoltà del Contraente di richiederne la redazione in altra lingua.
Denominazione sociale, forma giuridica della Società e Sede Legale
Il contratto verrà concluso con Filo diretto Assicurazioni S.p.A. con sede legale sita nella Repubblica Italiana in Agrate Brianza (MI) - cap. 20041 - Centro Direzionale Colleoni - Via Paracelso 14. Eventuali modifiche saranno tempestivamente comunicate per iscritto al Contraente da parte della Società.
Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni
La Società è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministro dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato del 20 ottobre 1993 (Gazzetta Ufficiale del 3 novembre 1993 n° 258).

2. INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

Legislazione applicabile al contratto
La legislazione applicabile al contratto è quella italiana; le Parti hanno comunque facoltà, prima della conclusione del contratto stesso, di scegliere una legislazione diversa, salvi i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall'ordinamento italiano.
La nostra Società applica al contratto che verrà stipulato la Legge Italiana.
Resta comunque ferma l'applicazione di norme imperative del diritto italiano.
Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto
Ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile i diritti dell'Assicurato ( soggetto nel cui interesse è stipulato il contratto) derivanti dal contratto si prescrivono in un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto e/o dal giorno in cui il Terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questi azione.
Si richiama l'attenzione del Contraente sulla necessità di leggere attentamente il contratto prima di sottoscriverlo.
Reclami in merito al contratto
Il Cliente che non si ritenga soddisfatto del servizio ricevuto, può esporre le sue ragioni alla Direzione della Società che è in ogni caso a disposizione per fornire tutti i chiarimenti utili, telefonando al numero verde 800.824079.
E' comunque facoltà del Cliente presentare reclamo a:
ISVAP - Sezione reclami - Via del Quirinale 21 - 00178 ROMA -
Oppure direttamente a:
Filo diretto assicurazioni S.p.A. - Centro direzionale Colleoni - Via Paracelso 14 - 20041 Agrate Brianza - (MI).
Nel caso in cui le parti abbiano scelto di applicare al contratto una legislazione diversa da quella italiana, l'organo competente sarà quello previsto dalla specifica legislazione.
Il Contraente potrà comunque rivolgersi all'ISVAP che faciliterà le comunicazioni ed i rapporti con il suddetto Organo di Vigilanza straniero.
Informazioni in corso di contratto
Qualora nel corso della durata contrattuale dovessero intervenire variazioni inerenti alle informazioni relative al contratto, la Società si impegna a comunicarle tempestivamente al Contraente, nonché a fornire ogni necessaria precisazione.
Avvertenza
La presente nota è un documento che ha solo valore e scopo informativo.

Ai sensi dell'art.10 della Legge 31 dicembre 1996 n°675 che disciplina la "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali" (di seguito denominata la "Legge") Filo diretto Assicurazioni S.p.A. intende fornire la seguente informativa.

1. Fonte dei dati personali del Cliente
I dati vengono raccolti direttamente presso il soggetto interessato tramite gli Agenti, i subagenti, i Brokers,
Produttori assicurativi, i Collaboratori ed i Dipendenti incaricati. In alcuni casi i dati possono altresì essere raccolti
presso Terzi, come ad esempio, nell'ipotesi in cui siano acquisiti ai fini di informazione commerciale, ricerche
di mercato e simili.

2. Finalità del trattamento dei dati personali
I dati, anche sensibili ai sensi dell'art. 22 della predetta Legge, forniti o comunque acquisiti dalla Società per lo svolgimento della propria attività e l'esecuzione di ogni eventuale rapporto contrattuale, saranno trattati per le seguenti finalità:
a. adempimento degli obblighi previsti da Leggi, regolamenti, disposizioni emanate da Autorità ed Organi di Vigilanza e Controllo;
b. adempimento di obblighi pre-contrattuali e contrattuali strettamente connessi con la gestione dei rapporti con la clientela, quali ad esempio la istruzione delle pratiche, la gestione dei sinistri,
c. svolgimento, anche mediante società terze, di attività promozionali, pubblicitarie o ricerche di mercato.

3. Modalità di trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati potrà avvenire mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate con le finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

4. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati
Alcuni dati, anche sensibili, sono essenziali per l'assolvimento di obblighi di legge, regolamentari o normativi in genere nonché per consentire la conclusione del contratto, la corretta esecuzione e la migliore gestione dello stesso. Pertanto, il mancato conferimento ovvero il rifiuto a fornire il consenso al trattamento degli stessi, comporta l'impossibilità di concludere e dare esecuzione al rapporto contrattuale medesimo.
Altri dati pur non essendo obbligatori, sono comunque strettamente funzionali all'esecuzione ed alla gestione del contratto. Resta inteso che, nell'ipotesi di mancato rilascio del consenso, la richiesta di esecuzione di ogni operazione o la richiesta di prestazione di ogni servizio da parte dell'Assicurato, deve intendersi come implicita manifestazione provvisoria di consenso limitatamente ai trattamenti ed alle comunicazioni relative alle operazioni ed ai servizi richiesti.

5. Categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati personali
· I dati personali potranno essere comunicati alle Società del gruppo Filo diretto al fine di procedere al trattamento con le finalità indicate al punto 2. I dati personali potranno altresì essere comunicati ad organi pubblici ( quali ad esempio la Motorizzazione Civile) e di Vigilanza ( ISVAP, Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed analoghi enti) soggetti pubblici o privati cui sono comunque demandate, ai sensi della normativa vigente, funzioni di rilievo pubblicistico (società di revisione, Consap e simili).
· I dati personali potranno essere comunicati a soggetti terzi che svolgono attività connesse o strumentali alla gestione del rapporto contrattuale quali, ad esempio, coassicuratori, riassicuratori, brokers, periti e società di servizi cui sia affidata la gestione e/o liquidazione del sinistro, società di consulenza aziendale, consulenti, studi professionali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo; enti di gestione di dati e di servizi; società di factoring e di recupero crediti; enti ed organismi che effettuano attività di gestione elettronica dei dati e di mezzi di pagamento; società che svolgono attività di stampa, trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla Clientela; società che svolgono servizio di archiviazione della documentazione e società specializzate in servizi di data entry; società di servizi informatici e società che svolgono attività di assistenza tecnica ai medesimi servizi informatici; società che svolgono servizi di gestione amministrativa e contabile;
· I dati personali potranno essere comunicati a società terze specializzate nell'informazione e promozione commerciale, ricerche di mercato, controllo e qualità dei prodotti/servizi erogati, verifica del grado di soddisfazione della Clientela, delle loro esigenze ed aspettative, della potenziale domanda di altri prodotti o servizi. Un elenco dettagliato dei soggetti appartenenti alle predette categorie è disponibile presso la sede della Filo diretto Assicurazioni S.p.A.

6. Trasferimenti dei dati personali all'estero
I dati possono essere trasferiti verso paesi dell'Unione Europea e verso Paesi Terzi rispetto all'Unione Europea.

7. Diffusione dei dati
Non è prevista alcuna forma di diffusione a soggetti indeterminati dei dati raccolti.

8. Diritti dell'interessato
L'art. 13 della Legge conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti tra cui quelli di ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di aver conoscenza dell'origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima od il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.

9. Titolari e responsabili del trattamento dei dati personali
Titolari del trattamento dei dati sono: Filo diretto Assicurazioni S.p.A. e ciascuna delle Società del gruppo Filo diretto che effettuano il trattamento in via automatica con diretta responsabilità. L'elenco, costantemente aggiornato, contiene i dati identificativi e l'area di competenza dei responsabili del trattamento, è disponibile presso le sedi delle Società.

10. Informazioni
Per informazioni in ordine al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali, è possibile rivolgersi al seguente indirizzo: Filo diretto Assicurazione S.p.A. - Centro direzionale Colleoni - Via Paracelso 14 - 20041 Agrate Brianza (MI) - tel. 039 6056804

DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intende:
per "Assicurazione": il contratto di assicurazione
per "Polizza": il documento che prova l'assicurazione
per "Contraente": il soggetto che stipula l'assicurazione
per "Assicurato": il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione
per "Società": l'impresa assicuratrice
per "Premio" la somma dovuta alla Società
per "Sinistro": l'insorgere della controversia per la quale è prestata l'assicurazione
per "Massimale":; la somma entro la quale la Società risponde per ogni sinistro

GLOSSARIO GIURIDICO
Ai termini che seguono le Parti attribuiscono il significato sotto specificato:
TRATTAZIONE STRAGIUDIZIALE - Tutta l'attività che precede o viene esperita in sede diversa dal giudizio, volta al componimento del contenzioso evitando il ricorso al Giudice.
VERTENZA CONTRATTUALE - controversia inerente l'esistenza, la validità o l'esecuzione di patti, accordi, contratti conclusi tra le Parti, anche verbalmente, con conseguente inadempimento della relative obbligazioni-
DANNO EXTRACONTRATTUALE: danno conseguente a fatto illecito. Non presume l'esistenza di alcun rapporto contrattuale.
ARBITRATO: istituto in base al quale le Parti concordemente rinunciano ad adire l'Autorità Giudiziaria perla risoluzione di contenziosi concernenti I' interpretazione o l esecuzione di un contratto e demandano la decisione ad un Collegio Arbitrale composto da due periti scelti dalle parti e un terzo Arbitro -
TRANSAZIONE : accordo con il quale le Parti, con reciproche concessioni, definiscono un contenzioso, anche giudiziale.
DIRITTO REALE Diritto che attribuisce al titolare la disponibilità di un determinato bene (disponibilità piena nel caso, ad es. di Proprietà, e limitata nel caso ad es. di Usufrutto), e conseguente oneri - doveri per i terzi di non turbare l'esercizio dello stesso
REATO: - violazione di norme penali. In relazione alla diversa specie della pena detentiva o pecuniaria prevista dalla legge, si deve distinguere- - Delitto per il quale è prevista la pena detentiva della reclusione e/o la pena pecuniaria della multa. - Contravvenzione perla quale è prevista la pena detentiva dell'arresto e/o pena pecuniaria dell'ammenda.
IMPUTAZIONE DOLOSA: per reato volontariamente commesso (artt. 42 e 43 Codice Penale)
IMPUTAZIONE COLPOSA: per reato commesso con negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza leggi e regolamenti ( artt. 42 e 43 Codice Penale ) .
SPESE Di GIUSTIZIA PENALE: spese del procedimento, dovute allo Stato dal condannato ( art. 535 Codice di Procedura Civile co.1 )
SPESE DI SOCCOMBENZA: spese che la parte soccombente è condannata a rimborsare alla parte vittoriosa nel procedimento civile
VERTENZA AMMINISTRATIVA : contenzioso in cui una delle due Parti è lo Stato o un Ente Pubblico la cui decisione è demandata in sede giudiziale all'Autorità Amministrativa competente: T.A.R. ( Tribunale Amministrativo Regionale) o Consiglio di Stato.
SANZIONE AMMINISTRATIVA: provvedimento dell'Autorità Amministrativa/Giudiziaria conseguente alla violazione di disposizioni generali. PECUNIARIA: pagamento di una somma di danaro - ACCESSORIA : sanzioni diverse, quali la sospensione, revoca, destituzione, confisca, sequestro, fermo o blocco.
ILLECITO AMMINISTRATIVO DEPENALIZZATO : fatto che per la legge non costituisce più reato e che si estingue con il pagamento di una somma di danaro alla Pubblica Amministrazione.
RITIRO DELLA PATENTE DI GUIDA: prevede la effettiva indisponibilità del documento di guida da parte del suo titolare. Viene operato dall'Agente accertatore, nell'ipotesi di violazione di norma del Codice della Strada, oppure quale conseguenza dell'Ordinanza Prefettizia di Sospensione.
SOSPENSIONE DELLA PATENTE DI GUIDA: sanzione amministrativa accessoria prevista dal Codice della Strada e comporta la indisponibilità temporanea del documento di guida, a seguito incidente stradale quando il Prefetto ritenga sussistano fondati elementi di una evidente responsabilità a carico del conducente, oppure per violazioni di norme del Codice della Strada.
REVOCA DELLA PATENTE Di GUIDA: sanzione amministrativa accessoria adottata dall'Autorità Competente che comporta la indisponibilità definitiva del documento di guida.
ADDETTO/I : titolare, socio/i, dipendente, compreso familiari collaboratori, agenti e rappresentanti, sub -agenti, consulenti, procuratori
TERZO: di norma non rivestono qualifica di terzi: a)il coniuge, i genitori, i figli dell'assicurato non ché qualunque altro affine o parente con lui convivente; b) i dipendenti dell'assicurato che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; c) altre persone che non rientrino nelle figure determinate alla lettera a) e b)

CONDIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione
La Società, garantisce il pagamento delle spese legali e peritali, extragiudiziali e giudiziali, in sede civile e penale, per ogni grado di giudizio, nei limiti del massimale per vertenza ed illimitato per anno assicurativo (salvo se diversamente indicato nelle condizioni particolari ) indicato in frontespizio di polizza e dalle condizioni particolari previste, di un sinistro rientrante in garanzia. L'assicurazione è pertanto prestata per le spese:
· per l'intervento di un Legale;
· peritali di parte e CTU, informatore (investigatore privato);
· di giustizia nel processo penale (art. 535 cpp);
· eventuali, legali e/o peritali di controparte, di soccombenza in caso di condanna dell'Assicurato;
· arbitrali rituali e/o irrituali.
· transazioni preventivamente autorizzate dalla Società
· formulazioni di ricorsi ed istanze da presentarsi alle Autorità competenti
· arbitrato e azioni legali nei confronti di compagnie di assicurazioni (escluso Filo diretto Assicurazioni), limitatamente a controversie per liquidazioni di danno.

Art. 2 - Esclusioni
Sono esclusi dalla garanzia:
· il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
· gli oneri fiscali;
· le spese attinenti all'esecuzione forzata in qualità di creditore;
· le spese per controversie in materia amministrativa ivi comprese quelle fiscali o tributarie;
· le spese per controversie derivanti da fatti dolosi dell'Assicurato;
· le spese per successioni, donazioni, e/o vertenze derivanti da compravendita permuta di immobili, terreni e beni mobili registrati;
· le spese per controversie di natura contrattuale nei confronti delle Società di assicurazione (salvo quanto previsto alla voce Arbitrato).
· spese per controversie tra assicurati (più persone assicurate nell'ambito dello stesso contratto)
· tasse di registro

Art. 3 - Limiti territoriali
L'assicurazione vale per i sinistri processualmente trattabili ed eseguibili:
· per vertenza di natura extracontrattuale e penale: in Europa geografica, compreso i Paesi del bacino del Mediterraneo;
· contrattuale: nei paesi UE , nella Repubblica Italiana, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di S. Marino;
· circolazione veicoli e ritiro sospensione patente: vedi condizioni particolari

Art. 4 - Coesistenza con assicurazione di responsabilità civile
Limitatamente nel caso in cui l'assicurato debba rispondere per danni arrecati a terzi ossia convenuto in giudizio in sede civile l'assistenza legale deve essere o viene prestata dalla società di R.C. per spese di resistenza e di soccombenza, ai sensi dell'art. 1917 , 3° comma Cod. Civ.. E per tanto la Filo diretto non sarà tenuta ad alcun intervento se non ad integrazione e dopo esaurimento di quanto dovuto dalla compagnia di R.C.
Fatta eccezione per le imputazioni penali

Art. 5 - Decorrenza della garanzia
La garanzia viene prestata per sinistri determinati da fatti verificatisi nel periodo di validità della polizza, e precisamente:
· dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell'assicurazione;
I fatti che hanno dato origine al sinistro si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell'inadempimento; qualora il fatto che dà origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, esso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo di tali atti.
Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro. In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti.

SINISTRI - DIRITTI E DOVERI DELLE PARTI

Art. 6 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro
In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne tempestivo avviso scritto all'Associazione TAU VISUAL per una prima verifica della denuncia e, conseguentemente, entro e non oltre 7 giorni all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto alla garanzia, ai sensi dell'art. 1915 C.C. Unitamente alla denuncia l'Assicurato è tenuto a fornire alla Società tutti gli atti ed i documenti occorrenti, una precisa descrizione del fatto che ha originato il sinistro, nonché tutti gli altri elementi necessari.
In ogni caso l'Assicurato deve trasmettere alla Società, con la massima urgenza, gli atti giudiziari e, comunque, ogni altra comunicazione relativa al sinistro al seguente indirizzo: Filo diretto Assicurazioni S.p.A..- Centro Direzionale Colleoni - via Paracelso,14 - 20041 Agrate Brianza (MI). Tel. 039/6056804 o al n° verde 800/150504 o via fax allo 039/652212 o via posta elettronica all'indirizzo e mail : tutelami@filodiretto.it

Art. 7 - Gestione del sinistro
L'Assicurato, dopo avere fatto alla Società la denuncia del sinistro, segnala per la tutela dei suoi interessi un Legale da lui scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli uffici giudiziari competenti. Successivamente la Società comunicherà proprio benestare e l'assicurato procederà ala nomina.
La Società, assume a proprio carico le relative spese fino alla concorrenza del massimale assicurato e nei limiti delle condizioni previste dalla presente polizza, secondo tabelle professionali determinate ai sensi del D.M. 585/94 e successive modificazioni.
L'Assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in sede stragiudiziale o in corso di causa senza preventivo benestare della Società (che dovrà pervenire all'Assicurato entro 30 giorni dalla richiesta) pena il rimborso delle spese da questa sostenute e l'obbligo di restituire quelle eventualmente anticipate dalla Società. Negli stessi termini e con adeguata motivazione dovrà essere comunicato il rifiuto del benestare.
L'Assicurato deve trasmettere, con la massima urgenza, al Legale da Lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria - relativi al sinistro - regolarizzati a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Copia di tale documentazione e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal Legale devono essere trasmessi alla Società.
In caso di disaccordo tra l'Assicurato e la Società in merito alla gestione dei sinistri, la decisione verrà demandata ad un arbitro nominato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competenza ai sensi di legge. Ciascuna delle parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

Art. 8 - Scelta del legale
Qualora non sia possibile definire la controversia in sede stragiudiziale, ovvero in caso di conflitto d'interessi tra la società e l'Assicurato, quest'ultimo ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel circondario del tribunale ove l'assicurato ha il proprio domicilio o hanno sede gli uffici giudiziari competenti, segnalandone il nominativo alla società. La procura al legale designato dovrà essere rilasciata dall'assicurato, il quale fornirà altresì la documentazione necessaria, regolarizzandola a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore

Art. 9 - Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza, e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto alla prestazione e/o indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dall'assicurazione dandone comunicazione all'altra Parte mediante lettera raccomandata. Il recesso ha effetto dalla data di invio della comunicazione da parte dell'Assicurato; il recesso da parte della Società ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. La Società, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di assicurazione non corso.

Art. 10 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo/prestazione, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile.

Art. 11 - Pagamento del premio
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente e/o l'Assicurato non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 dei giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell'art. 1901 Codice Civile. I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

Art. 12 - Aggravamento o diminuzione dei rischio
Il Contraente e/o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamento di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione/indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 Codice Civile.
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente e/o Assicurato, ai sensi dell'art. 1897 Codice Civile.

Art. 13 Responsabilità pre-contrattuali
Ai sensi dell'art. 1375 cod. civile le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede.

Art. 14 Premio unitario
Il premio per assicurato è stabilito in frontespizio di polizza alla voce addetti; (80  euro annui)

ALTRI DIRITTI E DOVERI DELLE PARTI

Art. 15 - Regolazione del premio
(le modalita' di adesione alla polizza e di corresponsione del premio vengono comunicate personalmente al socio mediante messaggio personalizzato) Il premio annuale e' fissato in 80 euro - e' possibile una lieve diminuzione in caso di un elevato numero di adesioni - e verra' corrisposto direttamente dal Socio TAU Visual che sottoscriva l'assicurazione all'agenzia broker Gaia srl di Milano - www.brokergaia.it - Cariplo AG. 33 Milano C/C 21032/1 Intestato a G.A.I.A. SRL Abi 03069 - Cab 09533)

(...)
Il contratto riprende vigore dalle ore 24,00 del giorno del pagamento, ferme restando le scadenze successive ed il diritto della società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 Codice civile

· Verifiche e controlli
La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessari (quali ad esempio il libro paga prescritto dall'art. 20 DPR 30/6/1965 n° 1124, il registro delle fatture o quello dei corrispettivi).

Art. 16 - Proroga dell'assicurazione
In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata, spedita, da una parte all'altra, almeno 30 giorni prima della scadenza della assicurazione, quest'ultima è tacitamente prorogata per un ulteriore anno, e così per gli anni successivi, alle medesime condizioni.

Art. 17 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge

 


 

 

 

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