CONVENZIONE ASSISTENZA LEGALE
RISERVATA SOCI TAU VISUAL
Qui di seguito e' riportato il testo della polizza di assicurazione legale stipulata APPOSITAMENTE PER I SOCI TAU VISUAL con la compagnia Filodiretto.it - tramite broker Gaia srl.
Per sottoscrivere la polizza il Socio deve stampare il modulo ricevuto per email, (oppure completare il modello in bianco che trovi cliccando qui) controllare l'esattezza dei suoi dati, completarlo, ed inviarlo FIRMATO via fax :
1) al broker Gaia srl (fax 02-6707.4172) che gestisce operativamente la polizza ed i pagamenti dei premi e:
2) alla sede TAU Visual (fax 02-54.65.563) per controllo della pratica.
Il pagamento del premio annuo di 80 euro va effettuato a favore di:
G.A.I.A. s.r.l. GESTIONI AUTONOME INTERMEDIAZIONI ASSICURATIVE
mediante bonifico bancario su conto: ABI 03069 CAB 09533 C/C 21032/1
Cariplo Ag. 33 Milano intestato a G.A.I.A. srl (Viale Sondrio, 5 - 20124 Milano Tel. 02.67.05.553 - Fax 02.67.07.41.72
Email: gaia@brokergaia.it - Sito web: http://www.brokergaia.it
)
NON VA INVIATO DENARO A TAU VISUAL, che si e' adoperata per raggiungere la convenzione a favore dei soci ma NON ne gestisce nessun aspetto economico
________________________________________________________________________________________________
Il numero di polizza personalizzato viene inviato PER EMAIL al recapito con cui la Sede comunica con il Socio.
Art. 1) - Rischi assicurati
Con riferimento all'art. 1 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la
garanzia riguarda esclusivamente i sinistri accaduti nello svolgimento
dell'attività professionale dichiarata in polizza a condizione che il
professionista sia iscritto all'Associazione Nazionale dei Fotografi
Professionisti TAU VISUAL
* Controversie civili nascenti a seguito di lesione dei
diritti d'autore del Fotografo (Legge 633/41 e successive modifiche) o comunque
da pretese inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, per le quali il
valore in lite non sia inferiore a € 1.300,00.
* danni subiti dall'Assicurato in conseguenza di fatti/atti di altri
soggetti
* formulazione di Denuncia - Querela quando vi segua costituzione in Parte
Civile;
* controversie per danni cagionati ad altri soggetti in conseguenza di fatti
/atti dell'Assicurato o di Persone delle quali debba rispondere a norma di
legge;
* difesa penale per reato colposo o contravvenzionale per atti commessi o
attribuiti, compresi imputazioni conseguenti alla proprietà o
amministrazione/direzione della sede - filiali indicate in polizza, nonché
contravvenzioni comminate;
* controversie individuali di lavoro relative ai Dipendenti iscritti a
libro paga e matricola, con i suoi agenti e rappresentanti con mandato di
esclusiva, con collaboratori con contratto di collaborazioni coordinata e
continuativa. La garanzia vale per fatti insorti trascorsi 120 giorni dopo la
stipula del presente contratto. Massimale € 10.000 per vertenza con limite di
€ 50.000,00 per anno assicurativo, indipendentemente dal massimale previsto
dalle altre garanzie;
* contraffazioni di marchio, brevetto nonché esclusiva o concorrenza sleale; se
l'assicurato è convenuto, è previsto il rimborso delle spese qualora la lite
instaurata abbia esito favorevole.
* Materia societaria, fallimentare e contributiva: rimborso spese di difesa in
sede penale per delitti colposi e contravvenzionali a ricevimento di
informazione di garanzia relativamente ai reati ascritti agli Assicurati nelle
specifiche materie. Per reati dolosi la garanzia è operativa esclusivamente per
assoluzione in istruttoria, o con sentenza definitiva, perché il fatto non
sussiste, non costituisce reato, o per non averlo commesso. Sono esclusi i casi
di estinzione del reato per qualsiasi causa, quando è ammessa l'applicazione di
sanzione pecuniaria sostitutiva, sanzioni amministrative e relative procedure di
opposizione, per la materia fiscale i procedimenti davanti le Commissioni
Tributarie
* Imputazioni dolose - rimborso spese, competenze ed onorari del legale
subordinatamente ad archiviazione in istruttoria, o con sentenza definitiva
passato in giudicato, purché il fatto non sussista, non costituisca reato, o
per non averlo commesso, o in caso di derubricazione del reato a colposo. Sono
esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa e di patteggiamento
* Spese legali di avvocato domiciliatario per giudizi civili di valore superiore
a € 5.000. Nel caso in cui l'assicurato debba recuperare danni nei confronti
di terzi, qualora il Legale fiduciario prescelto dall'assicurato nella propria
città di residenza non abbia studio nel luogo ove ha sede l'Autorità
giudiziaria competente e debba farsi rappresentare da altro professionista, la
società corrisponderà anche le spese occorrenti per il legali domiciliatario.
Restano comunque esclusi gli oneri per la trattazione extragiudiziale.
* Sicurezza sul lavoro: difesa penale per reati colposi e per contravvenzioni ,
conseguenti all'inosservanza delle disposizioni previste dai D.Lgs. 626-758/94 e
494/96 (quale committente) e successive modifiche in materia di sicurezza sul
lavoro. La garanzia è estesa ai ricorsi per violazioni amministrative per
sanzioni originariamente comminate;
* Smaltimento rifiuti solidi- legge Ronchi: difesa penale per reati colposi e
per contravvenzioni, conseguenti all'inosservanza delle disposizioni previste
dal D.L. 05/02/77 n° 22 e successive modifiche in materia di rifiuti solidi. La
garanzia è estesa ai ricorsi per violazioni amministrative per sanzioni
originariamente comminate.
* duplice difesa penale per imputazioni colpose. A richiesta dell'assicurato la
Società ratificherà incarico ad un legale da lui prescelto oltre a quello
eventualmente già incaricato dalla società che presta copertura di
Responsabilità Civile
* retroattività illimitata per imputazioni penali colpose,
contravvenzionali, ed illeciti amministrativi per fatti/atti sconosciuti,
avvenuti anteriormente alla stipula del contratto, se sconosciuti
all'assicurato, al momento della stipula della polizza.
Art. 2) - Soggetti assicurati
Le garanzie di cui ai punti 1 e 3 dell'articolo precedente, oltre che a favore
della Società Contraente/persona fisica o associazione professionale
contraente, sono operanti nei confronti di:
* se si tratta di Ditta individuale: titolare, dipendenti iscritti nei libri
paga e familiari collaboratori;
* se si tratta di Società di Persone: i soci ed i dipendenti iscritti nei libri
paga;
* se si tratta di società di capitali: gli amministratori ed i dipendenti
iscritti nei libri paga
* se si tratta di associazione professionale: gli associati e i dipendenti
iscritti a libro paga.
Art. 3) - Rischi esclusi
Ad integrazione dell'art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la
garanzia non è operante per i sinistri:
a) relativi a prestazioni di recupero crediti nonché le morosità in
contratti di locazione
b) derivanti dalla circolazione di aeromobili, veicoli e natanti di
proprietà e/o condotti dall'Assicurato;
c) relativi a reciproci rapporti fra Soci, Amministratori ed impresa, nonché a
fusioni, trasformazioni e modifiche societarie;
d) nei confronti di enti previdenziali ed assistenza obbligatoria, nonché
vertenze relative ad assegnazione di appalti;
e) relativi a sinistri di inquinamento dell'ambiente;
f) relativi a sinistri verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione
di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo,
come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di
particelle atomiche.
Estensioni applicabili solo se espressamente richiamate:
Assistenza Legale di prima necessità
Filo diretto consulenza Legale:
ad integrazione delle suddette garanzie, è a disposizione delle persone
assicurate il servizio della consulenza, con numero verde 800 - 150504, tramite
il quale si può ottenere una consulenza legale preventiva, al fine di impostare
correttamente rapporti, contratti o atti, oppure ottenere chiarimenti su leggi,
decreti e normativa vigenti, o ancora, informazioni sul contenuto delle garanzie
o su come denunciare efficacemente un sinistro
TESTO INTRODUTTIVO E DESCRITTIVO DELLA POLIZZA
In caso di richiesta di prestazione l'Assicurato ha l'obbligo di chiamare la Centrale Operativa in funzione 24 ore su 24 al seguente numero verde:
800 150504
o qualora esigenze tecniche particolari non lo permettano al n° 039.6899965
l'Assicurato o chi per esso dovrà in ogni caso comunicare con precisione:
1. cognome e nome
2. n° di polizza
3. motivo della chiamata
4. indirizzo
5. recapito telefonico
Ai sensi dell'art. 123 del decreto legislativo del 17 marzo 1995 n° 175 ed in conformità con quanto disposto dalla circolare ISVAP n° 303 del 2 giugno 1997.
1. INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SOCIETA'
Nota informativa al Contraente
La presente Nota Informativa ha lo scopo di fornire tutte le informazioni
preliminari necessarie al Contraente per poter sottoscrivere l'assicurazione
prescelta con cognizione di causa e fondatezza di giudizio.
Essa è redatta nel rispetto delle disposizioni impartite dall'ISVAP sulla base
delle norme emanate a tutela del Consumatore dell'Unione Europea per il settore
delle assicurazioni contro i danni e recepite nell'ordinamento italiano con
decreto legislativo del 17 marzo 1995 n°175.
La presente nota è redatta in Italia in lingua italiana, salva la facoltà del
Contraente di richiederne la redazione in altra lingua.
Denominazione sociale, forma giuridica della Società e Sede Legale
Il contratto verrà concluso con Filo diretto Assicurazioni S.p.A. con sede
legale sita nella Repubblica Italiana in Agrate Brianza (MI) - cap. 20041 -
Centro Direzionale Colleoni - Via Paracelso 14. Eventuali modifiche saranno
tempestivamente comunicate per iscritto al Contraente da parte della Società.
Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni
La Società è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del
Ministro dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato del 20 ottobre 1993
(Gazzetta Ufficiale del 3 novembre 1993 n° 258).
2. INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO
Legislazione applicabile al contratto
La legislazione applicabile al contratto è quella italiana; le Parti hanno
comunque facoltà, prima della conclusione del contratto stesso, di scegliere
una legislazione diversa, salvi i limiti derivanti dall'applicazione di norme
imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche
relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall'ordinamento italiano.
La nostra Società applica al contratto che verrà stipulato la Legge Italiana.
Resta comunque ferma l'applicazione di norme imperative del diritto italiano.
Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto
Ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile i diritti dell'Assicurato ( soggetto
nel cui interesse è stipulato il contratto) derivanti dal contratto si
prescrivono in un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si
fonda il diritto e/o dal giorno in cui il Terzo ha richiesto il risarcimento
all'Assicurato o ha promosso contro di questi azione.
Si richiama l'attenzione del Contraente sulla necessità di leggere attentamente
il contratto prima di sottoscriverlo.
Reclami in merito al contratto
Il Cliente che non si ritenga soddisfatto del servizio ricevuto, può esporre le
sue ragioni alla Direzione della Società che è in ogni caso a disposizione per
fornire tutti i chiarimenti utili, telefonando al numero verde 800.824079.
E' comunque facoltà del Cliente presentare reclamo a:
ISVAP - Sezione reclami - Via del Quirinale 21 - 00178 ROMA -
Oppure direttamente a:
Filo diretto assicurazioni S.p.A. - Centro direzionale Colleoni - Via Paracelso
14 - 20041 Agrate Brianza - (MI).
Nel caso in cui le parti abbiano scelto di applicare al contratto una
legislazione diversa da quella italiana, l'organo competente sarà quello
previsto dalla specifica legislazione.
Il Contraente potrà comunque rivolgersi all'ISVAP che faciliterà le
comunicazioni ed i rapporti con il suddetto Organo di Vigilanza straniero.
Informazioni in corso di contratto
Qualora nel corso della durata contrattuale dovessero intervenire variazioni
inerenti alle informazioni relative al contratto, la Società si impegna a
comunicarle tempestivamente al Contraente, nonché a fornire ogni necessaria
precisazione.
Avvertenza
La presente nota è un documento che ha solo valore e scopo informativo.
Ai sensi dell'art.10 della Legge 31 dicembre 1996 n°675 che disciplina la "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali" (di seguito denominata la "Legge") Filo diretto Assicurazioni S.p.A. intende fornire la seguente informativa.
1. Fonte dei dati personali del Cliente
I dati vengono raccolti direttamente presso il soggetto interessato tramite gli
Agenti, i subagenti, i Brokers,
Produttori assicurativi, i Collaboratori ed i Dipendenti incaricati. In alcuni
casi i dati possono altresì essere raccolti
presso Terzi, come ad esempio, nell'ipotesi in cui siano acquisiti ai fini di
informazione commerciale, ricerche
di mercato e simili.
2. Finalità del trattamento dei dati personali
I dati, anche sensibili ai sensi dell'art. 22 della predetta Legge, forniti o
comunque acquisiti dalla Società per lo svolgimento della propria attività e
l'esecuzione di ogni eventuale rapporto contrattuale, saranno trattati per le
seguenti finalità:
a. adempimento degli obblighi previsti da Leggi, regolamenti, disposizioni
emanate da Autorità ed Organi di Vigilanza e Controllo;
b. adempimento di obblighi pre-contrattuali e contrattuali strettamente connessi
con la gestione dei rapporti con la clientela, quali ad esempio la istruzione
delle pratiche, la gestione dei sinistri,
c. svolgimento, anche mediante società terze, di attività promozionali,
pubblicitarie o ricerche di mercato.
3. Modalità di trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati potrà avvenire mediante strumenti manuali, informatici
e telematici, con logiche strettamente correlate con le finalità stesse e,
comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
4. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati
Alcuni dati, anche sensibili, sono essenziali per l'assolvimento di obblighi di
legge, regolamentari o normativi in genere nonché per consentire la conclusione
del contratto, la corretta esecuzione e la migliore gestione dello stesso.
Pertanto, il mancato conferimento ovvero il rifiuto a fornire il consenso al
trattamento degli stessi, comporta l'impossibilità di concludere e dare
esecuzione al rapporto contrattuale medesimo.
Altri dati pur non essendo obbligatori, sono comunque strettamente funzionali
all'esecuzione ed alla gestione del contratto. Resta inteso che, nell'ipotesi di
mancato rilascio del consenso, la richiesta di esecuzione di ogni operazione o
la richiesta di prestazione di ogni servizio da parte dell'Assicurato, deve
intendersi come implicita manifestazione provvisoria di consenso limitatamente
ai trattamenti ed alle comunicazioni relative alle operazioni ed ai servizi
richiesti.
5. Categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i
dati personali
· I dati personali potranno essere comunicati alle Società del gruppo Filo
diretto al fine di procedere al trattamento con le finalità indicate al punto
2. I dati personali potranno altresì essere comunicati ad organi pubblici (
quali ad esempio la Motorizzazione Civile) e di Vigilanza ( ISVAP, Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed analoghi enti) soggetti
pubblici o privati cui sono comunque demandate, ai sensi della normativa
vigente, funzioni di rilievo pubblicistico (società di revisione, Consap e
simili).
· I dati personali potranno essere comunicati a soggetti terzi che svolgono
attività connesse o strumentali alla gestione del rapporto contrattuale quali,
ad esempio, coassicuratori, riassicuratori, brokers, periti e società di
servizi cui sia affidata la gestione e/o liquidazione del sinistro, società di
consulenza aziendale, consulenti, studi professionali; organismi associativi e
consortili propri del settore assicurativo; enti di gestione di dati e di
servizi; società di factoring e di recupero crediti; enti ed organismi che
effettuano attività di gestione elettronica dei dati e di mezzi di pagamento;
società che svolgono attività di stampa, trasmissione, imbustamento, trasporto
e smistamento delle comunicazioni alla Clientela; società che svolgono servizio
di archiviazione della documentazione e società specializzate in servizi di
data entry; società di servizi informatici e società che svolgono attività di
assistenza tecnica ai medesimi servizi informatici; società che svolgono
servizi di gestione amministrativa e contabile;
· I dati personali potranno essere comunicati a società terze specializzate
nell'informazione e promozione commerciale, ricerche di mercato, controllo e
qualità dei prodotti/servizi erogati, verifica del grado di soddisfazione della
Clientela, delle loro esigenze ed aspettative, della potenziale domanda di altri
prodotti o servizi. Un elenco dettagliato dei soggetti appartenenti alle
predette categorie è disponibile presso la sede della Filo diretto
Assicurazioni S.p.A.
6. Trasferimenti dei dati personali all'estero
I dati possono essere trasferiti verso paesi dell'Unione Europea e verso Paesi
Terzi rispetto all'Unione Europea.
7. Diffusione dei dati
Non è prevista alcuna forma di diffusione a soggetti indeterminati dei dati
raccolti.
8. Diritti dell'interessato
L'art. 13 della Legge conferisce all'interessato l'esercizio di specifici
diritti tra cui quelli di ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o
meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma
intelligibile; di aver conoscenza dell'origine dei dati, nonché della logica e
delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima od il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse,
l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento
stesso.
9. Titolari e responsabili del trattamento dei dati personali
Titolari del trattamento dei dati sono: Filo diretto Assicurazioni S.p.A. e
ciascuna delle Società del gruppo Filo diretto che effettuano il trattamento in
via automatica con diretta responsabilità. L'elenco, costantemente aggiornato,
contiene i dati identificativi e l'area di competenza dei responsabili del
trattamento, è disponibile presso le sedi delle Società.
10. Informazioni
Per informazioni in ordine al trattamento ed alla comunicazione dei dati
personali, è possibile rivolgersi al seguente indirizzo: Filo diretto
Assicurazione S.p.A. - Centro direzionale Colleoni - Via Paracelso 14 - 20041
Agrate Brianza (MI) - tel. 039 6056804
DEFINIZIONI
Nel testo che segue si intende:
per "Assicurazione": il contratto di assicurazione
per "Polizza": il documento che prova l'assicurazione
per "Contraente": il soggetto che stipula l'assicurazione
per "Assicurato": il soggetto il cui interesse è protetto
dall'assicurazione
per "Società": l'impresa assicuratrice
per "Premio" la somma dovuta alla Società
per "Sinistro": l'insorgere della controversia per la quale è
prestata l'assicurazione
per "Massimale":; la somma entro la quale la Società risponde per
ogni sinistro
GLOSSARIO GIURIDICO
Ai termini che seguono le Parti attribuiscono il significato sotto specificato:
TRATTAZIONE STRAGIUDIZIALE - Tutta l'attività che precede o viene esperita in
sede diversa dal giudizio, volta al componimento del contenzioso evitando il
ricorso al Giudice.
VERTENZA CONTRATTUALE - controversia inerente l'esistenza, la validità o
l'esecuzione di patti, accordi, contratti conclusi tra le Parti, anche
verbalmente, con conseguente inadempimento della relative obbligazioni-
DANNO EXTRACONTRATTUALE: danno conseguente a fatto illecito. Non presume
l'esistenza di alcun rapporto contrattuale.
ARBITRATO: istituto in base al quale le Parti concordemente rinunciano ad adire
l'Autorità Giudiziaria perla risoluzione di contenziosi concernenti I'
interpretazione o l esecuzione di un contratto e demandano la decisione ad un
Collegio Arbitrale composto da due periti scelti dalle parti e un terzo Arbitro
-
TRANSAZIONE : accordo con il quale le Parti, con reciproche concessioni,
definiscono un contenzioso, anche giudiziale.
DIRITTO REALE Diritto che attribuisce al titolare la disponibilità di un
determinato bene (disponibilità piena nel caso, ad es. di Proprietà, e
limitata nel caso ad es. di Usufrutto), e conseguente oneri - doveri per i terzi
di non turbare l'esercizio dello stesso
REATO: - violazione di norme penali. In relazione alla diversa specie della pena
detentiva o pecuniaria prevista dalla legge, si deve distinguere- - Delitto per
il quale è prevista la pena detentiva della reclusione e/o la pena pecuniaria
della multa. - Contravvenzione perla quale è prevista la pena detentiva
dell'arresto e/o pena pecuniaria dell'ammenda.
IMPUTAZIONE DOLOSA: per reato volontariamente commesso (artt. 42 e 43 Codice
Penale)
IMPUTAZIONE COLPOSA: per reato commesso con negligenza, imprudenza, imperizia,
inosservanza leggi e regolamenti ( artt. 42 e 43 Codice Penale ) .
SPESE Di GIUSTIZIA PENALE: spese del procedimento, dovute allo Stato dal
condannato ( art. 535 Codice di Procedura Civile co.1 )
SPESE DI SOCCOMBENZA: spese che la parte soccombente è condannata a rimborsare
alla parte vittoriosa nel procedimento civile
VERTENZA AMMINISTRATIVA : contenzioso in cui una delle due Parti è lo Stato o
un Ente Pubblico la cui decisione è demandata in sede giudiziale all'Autorità
Amministrativa competente: T.A.R. ( Tribunale Amministrativo Regionale) o
Consiglio di Stato.
SANZIONE AMMINISTRATIVA: provvedimento dell'Autorità Amministrativa/Giudiziaria
conseguente alla violazione di disposizioni generali. PECUNIARIA: pagamento di
una somma di danaro - ACCESSORIA : sanzioni diverse, quali la sospensione,
revoca, destituzione, confisca, sequestro, fermo o blocco.
ILLECITO AMMINISTRATIVO DEPENALIZZATO : fatto che per la legge non costituisce
più reato e che si estingue con il pagamento di una somma di danaro alla
Pubblica Amministrazione.
RITIRO DELLA PATENTE DI GUIDA: prevede la effettiva indisponibilità del
documento di guida da parte del suo titolare. Viene operato dall'Agente
accertatore, nell'ipotesi di violazione di norma del Codice della Strada, oppure
quale conseguenza dell'Ordinanza Prefettizia di Sospensione.
SOSPENSIONE DELLA PATENTE DI GUIDA: sanzione amministrativa accessoria prevista
dal Codice della Strada e comporta la indisponibilità temporanea del documento
di guida, a seguito incidente stradale quando il Prefetto ritenga sussistano
fondati elementi di una evidente responsabilità a carico del conducente, oppure
per violazioni di norme del Codice della Strada.
REVOCA DELLA PATENTE Di GUIDA: sanzione amministrativa accessoria adottata
dall'Autorità Competente che comporta la indisponibilità definitiva del
documento di guida.
ADDETTO/I : titolare, socio/i, dipendente, compreso familiari collaboratori,
agenti e rappresentanti, sub -agenti, consulenti, procuratori
TERZO: di norma non rivestono qualifica di terzi: a)il coniuge, i genitori, i
figli dell'assicurato non ché qualunque altro affine o parente con lui
convivente; b) i dipendenti dell'assicurato che subiscano il danno in occasione
di lavoro o di servizio; c) altre persone che non rientrino nelle figure
determinate alla lettera a) e b)
CONDIZIONI GENERALI
Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione
La Società, garantisce il pagamento delle spese legali e peritali,
extragiudiziali e giudiziali, in sede civile e penale, per ogni grado di
giudizio, nei limiti del massimale per vertenza ed illimitato per anno
assicurativo (salvo se diversamente indicato nelle condizioni particolari )
indicato in frontespizio di polizza e dalle condizioni particolari previste, di
un sinistro rientrante in garanzia. L'assicurazione è pertanto prestata per le
spese:
· per l'intervento di un Legale;
· peritali di parte e CTU, informatore (investigatore privato);
· di giustizia nel processo penale (art. 535 cpp);
· eventuali, legali e/o peritali di controparte, di soccombenza in caso di
condanna dell'Assicurato;
· arbitrali rituali e/o irrituali.
· transazioni preventivamente autorizzate dalla Società
· formulazioni di ricorsi ed istanze da presentarsi alle Autorità competenti
· arbitrato e azioni legali nei confronti di compagnie di assicurazioni
(escluso Filo diretto Assicurazioni), limitatamente a controversie per
liquidazioni di danno.
Art. 2 - Esclusioni
Sono esclusi dalla garanzia:
· il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
· gli oneri fiscali;
· le spese attinenti all'esecuzione forzata in qualità di creditore;
· le spese per controversie in materia amministrativa ivi comprese quelle
fiscali o tributarie;
· le spese per controversie derivanti da fatti dolosi dell'Assicurato;
· le spese per successioni, donazioni, e/o vertenze derivanti da compravendita
permuta di immobili, terreni e beni mobili registrati;
· le spese per controversie di natura contrattuale nei confronti delle Società
di assicurazione (salvo quanto previsto alla voce Arbitrato).
· spese per controversie tra assicurati (più persone assicurate nell'ambito
dello stesso contratto)
· tasse di registro
Art. 3 - Limiti territoriali
L'assicurazione vale per i sinistri processualmente trattabili ed eseguibili:
· per vertenza di natura extracontrattuale e penale: in Europa geografica,
compreso i Paesi del bacino del Mediterraneo;
· contrattuale: nei paesi UE , nella Repubblica Italiana, nella Città del
Vaticano e nella Repubblica di S. Marino;
· circolazione veicoli e ritiro sospensione patente: vedi condizioni
particolari
Art. 4 - Coesistenza con assicurazione di responsabilità
civile
Limitatamente nel caso in cui l'assicurato debba rispondere per danni arrecati a
terzi ossia convenuto in giudizio in sede civile l'assistenza legale deve essere
o viene prestata dalla società di R.C. per spese di resistenza e di
soccombenza, ai sensi dell'art. 1917 , 3° comma Cod. Civ.. E per tanto la Filo
diretto non sarà tenuta ad alcun intervento se non ad integrazione e dopo
esaurimento di quanto dovuto dalla compagnia di R.C.
Fatta eccezione per le imputazioni penali
Art. 5 - Decorrenza della garanzia
La garanzia viene prestata per sinistri determinati da fatti verificatisi nel
periodo di validità della polizza, e precisamente:
· dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell'assicurazione;
I fatti che hanno dato origine al sinistro si intendono avvenuti nel momento
iniziale della violazione della norma o dell'inadempimento; qualora il fatto che
dà origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, esso si
considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo di tali
atti.
Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande
identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro. In
caso di imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo
fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti.
SINISTRI - DIRITTI E DOVERI DELLE PARTI
Art. 6 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro
In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne tempestivo avviso scritto
all'Associazione TAU VISUAL per una prima verifica della denuncia e,
conseguentemente, entro e non oltre 7 giorni all'Agenzia alla quale è assegnata
la polizza oppure alla Società. L'inadempimento di tale obbligo può comportare
la perdita totale o parziale del diritto alla garanzia, ai sensi dell'art. 1915
C.C. Unitamente alla denuncia l'Assicurato è tenuto a fornire alla Società
tutti gli atti ed i documenti occorrenti, una precisa descrizione del fatto che
ha originato il sinistro, nonché tutti gli altri elementi necessari.
In ogni caso l'Assicurato deve trasmettere alla Società, con la massima
urgenza, gli atti giudiziari e, comunque, ogni altra comunicazione relativa al
sinistro al seguente indirizzo: Filo diretto Assicurazioni S.p.A..- Centro
Direzionale Colleoni - via Paracelso,14 - 20041 Agrate Brianza (MI). Tel.
039/6056804 o al n° verde 800/150504 o via fax allo 039/652212 o via posta
elettronica all'indirizzo e mail : tutelami@filodiretto.it
Art. 7 - Gestione del sinistro
L'Assicurato, dopo avere fatto alla Società la denuncia del sinistro, segnala
per la tutela dei suoi interessi un Legale da lui scelto tra coloro che
esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede
gli uffici giudiziari competenti. Successivamente la Società comunicherà
proprio benestare e l'assicurato procederà ala nomina.
La Società, assume a proprio carico le relative spese fino alla concorrenza del
massimale assicurato e nei limiti delle condizioni previste dalla presente
polizza, secondo tabelle professionali determinate ai sensi del D.M. 585/94 e
successive modificazioni.
L'Assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere
accordi o transazioni in sede stragiudiziale o in corso di causa senza
preventivo benestare della Società (che dovrà pervenire all'Assicurato entro
30 giorni dalla richiesta) pena il rimborso delle spese da questa sostenute e
l'obbligo di restituire quelle eventualmente anticipate dalla Società. Negli
stessi termini e con adeguata motivazione dovrà essere comunicato il rifiuto
del benestare.
L'Assicurato deve trasmettere, con la massima urgenza, al Legale da Lui
prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria - relativi al
sinistro - regolarizzati a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore.
Copia di tale documentazione e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal
Legale devono essere trasmessi alla Società.
In caso di disaccordo tra l'Assicurato e la Società in merito alla gestione dei
sinistri, la decisione verrà demandata ad un arbitro nominato di comune accordo
dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competenza
ai sensi di legge. Ciascuna delle parti contribuirà alla metà delle spese
arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.
Art. 8 - Scelta del legale
Qualora non sia possibile definire la controversia in sede stragiudiziale,
ovvero in caso di conflitto d'interessi tra la società e l'Assicurato,
quest'ultimo ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che
esercitano nel circondario del tribunale ove l'assicurato ha il proprio
domicilio o hanno sede gli uffici giudiziari competenti, segnalandone il
nominativo alla società. La procura al legale designato dovrà essere
rilasciata dall'assicurato, il quale fornirà altresì la documentazione
necessaria, regolarizzandola a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore
Art. 9 - Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza, e fino al 60° giorno dal
pagamento o rifiuto alla prestazione e/o indennizzo, ciascuna delle Parti può
recedere dall'assicurazione dandone comunicazione all'altra Parte mediante
lettera raccomandata. Il recesso ha effetto dalla data di invio della
comunicazione da parte dell'Assicurato; il recesso da parte della Società ha
effetto trascorsi 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. La
Società, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte
di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di assicurazione non
corso.
Art. 10 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o Assicurato relative
a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare
la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo/prestazione, nonché la
stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894
Codice Civile.
Art. 11 - Pagamento del premio
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il
premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle
ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente e/o l'Assicurato non paga i
premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24
del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 dei
giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell'art. 1901
Codice Civile. I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata
la polizza oppure alla Società.
Art. 12 - Aggravamento o diminuzione dei rischio
Il Contraente e/o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di
ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamento di rischio non noti o non accettati dalla Società possono
comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione/indennizzo,
nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 Codice
Civile.
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o
le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente e/o Assicurato,
ai sensi dell'art. 1897 Codice Civile.
Art. 13 Responsabilità pre-contrattuali
Ai sensi dell'art. 1375 cod. civile le parti, nello svolgimento delle trattative
e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede.
Art. 14 Premio unitario
Il premio per assicurato è stabilito in frontespizio di polizza alla voce
addetti; (80 euro annui)
ALTRI DIRITTI E DOVERI DELLE PARTI
Art. 15 - Regolazione del premio
(le modalita' di adesione alla polizza e di corresponsione del premio vengono
comunicate personalmente al socio mediante messaggio personalizzato) Il premio annuale e' fissato in
80 euro - e'
possibile una lieve diminuzione in caso di un elevato numero di adesioni - e verra'
corrisposto direttamente dal Socio TAU Visual che sottoscriva l'assicurazione
all'agenzia broker Gaia srl di Milano - www.brokergaia.it
- Cariplo AG. 33 Milano C/C 21032/1 Intestato a G.A.I.A. SRL Abi 03069 - Cab
09533)
(...)
Il contratto riprende vigore dalle ore 24,00 del giorno del pagamento, ferme
restando le scadenze successive ed il diritto della società al pagamento dei
premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 Codice civile
· Verifiche e controlli
La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali
l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessari
(quali ad esempio il libro paga prescritto dall'art. 20 DPR 30/6/1965 n° 1124,
il registro delle fatture o quello dei corrispettivi).
Art. 16 - Proroga dell'assicurazione
In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata, spedita, da una parte
all'altra, almeno 30 giorni prima della scadenza della assicurazione,
quest'ultima è tacitamente prorogata per un ulteriore anno, e così per gli
anni successivi, alle medesime condizioni.
Art. 17 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge