Fotografia alle cerimonie (battesimi, cresime, comunioni) o agli spettacoli (saggi di danza, recite, eccetera) - foto di minori e di bambini
In occasioni come queste, la maggioranza dei genitori vive l'evento con
allegria e rilassatezza; tuttavia, in mezzo a questi si trova spesso una piccola
(ma fastidiosa) minoranza di genitori "tesi" che, ingigantendo le
sensazioni derivate dal gran parlare che si fa di privacy e tutela dei minori,
si muove con preoccupazioni e timori eccessivi.
Per non ledere i diritti di nessuno, puo'
essere utile far firmare una semplice presa d'atto (come quella che riportiamo
nella raccolta di contratti riservata ai Soci, e inviata loro direttamente
tramite email)
DOMANDE FREQUENTI SULL'ARGOMENTO
D.: E' obbligatorio avere
l'autorizzazione scritta all'esecusione delle riprese?
R.: No. In realta', non occorre l'autorizzazione per eseguire
le riprese, mentre occorre l'autorizzazione per esporre le immagini.
A volte, per tranquillita', si fa tuttavia firmare una bozza, una sorta di presa
d'atto per la realizzazione delle riprese.
D.: Se non e' obbligatoria
l'autorizzazione scritta per effettuare le riprese, perche' suggerite un
documento specifico?
R.: Come accennato, per effettuare le riprese non e' obbligatoria la
presenza dell'autorizzazione, ed infatti il documento proposto non parla di
"permesso" o "autorizzazione" ad eseguire le riprese, ma
semplicemente di "presa d'atto". Proponiamo questo documento perche'
molti genitori (e a volte anche molti responsabili d'istituto) non hanno le idee
chiare, e pensano che tale autorizzazione sia necessaria per legge. Si fa prima
ad accontentare questi genitori, che a tentare di spiegare loro che non esiste
un simile obbligo, anche perche' quando manca una proibizione, non c'e' una
legge che espressamente dica che si puo' fare qualcosa di non proibito. Per
capirci: ci si puo' liberamente grattare la testa, perche' non esiste una legge
che lo proibisca; ma non esiste neanche un testo di legge che dica espressamente
che ci si puo' grattare la testa. Il problema sorge quando qualcuno ci
dovesse chiedere di dimostrargli che la legge permette di grattarsi la zucca.
Semplicemente, siccome non e' proibito, allora e' lecito.
(nota: la bozza di documento per la ripresa di minori a saggi e cerimonie
viene inviata automaticamente ai Soci.
Se non sei ancora Socio, puoi chiedere gratuitamente un estratto di questo
documento scrivendo un'email ad: associazione(chiocciola)fotografi.org,
indicando il tuo nominativo e la tua partita iva come fotografo)
D.: E come e' la faccenda
dell'autorizzazione all'esposizione?
R.: Questo e' un aspetto molto piu' delicato. Abbiamo detto che la legge non
obbliga ad avere un'autorizzazione all'esecuzione delle riprese, ma la legge,
invece, impone di avere un'autorizzazione all'esposizione in pubblico dei
ritratti. Se per la "tentata vendita" si devono esporre in bacheca od
in negozio le immagini, per fare questo occorre che ci sia un'autorizzazione.
D.: E se non avessi la possibilita'
di avere la firma di tutti?
R.: Nessun problema per quello che riguarda l'esecuzione delle fotografie. Per
l'esposizione in pubblico, se non si e' potuto raccogliere la firma di tutti,
occorrera' o eliminare dell'esposizione le immagini (se e' possibile risalire ai
nomi), oppure rendere disponibili le immagini per la visione solo ai
richiedenti, perche' in questo caso non si tratta di "pubblicazione"
(e' pubblicazione l'esposizione ad un pubblico indiscriminato, che non
si puo' controllare; e' privata la visione circoscritta a persone
controllate). Concretamente, una consultazione non pubblica potrebbe essere
fatta con un album di provini mostrato a richiesta (anziche' con una bacheca) o
ad una pagina del sito il cui indirizzo venga indicato per email solo a chi ne
faccia esplicita richiesta nominativa (anziche' con una pagina del sito che sia
visionabile da tutti).
D.: E per la legge sulla privacy?
R.: Devi informare, anche solo verbalmente, che i dati e le fotografie sono
trattati unicamente per l'esecuzione del lavoro, e che tutti hanno diritto a
rivolgersi allo studio per la modifica e l'eventuale cancellazione dei dati.
Questo significa che se i genitori chiedono che vengano cancellate le foto dei
loro bambini, si e' obbligati a cancellarle.
Vedi anche la trattazione estesa che abbiamo fatto a:
http://www.fotografi.org/privacy
D.: Sono obbligato a vendere i
files ad alta risoluzione, o comunque gli originali?
R.: No, anche se i genitori non hanno commissionato il lavoro, e se si tratta di una
"tentata vendita" come quella che stiamo ipotizzando qui.
Leggi con attenzione:
a) Sei obbligato a cancellare i files, se i genitori non
vogliono che tu li detenga. Ma non sei obbligato a cancellarli e a consegnarne
copia.
b) Se le foto non ti sono state commissionate, ma si tratta di una tentata
vendita, hai la facolta' di vendere i files ad alta risoluzione, in modo che i
genitori possano fare le ristampe autonomamente, ad un prezzo che suggeriremmo
di dichiarare da subito. Puoi determinare il prezzo in maniera da compensare il
tuo mancato guadagno sulle ristampe.
c) Se le immagini di ritratto fossero state commissionate direttamente (e quindi
questo vale anche per i ritratti in studio ed i matrimoni), non puoi opporti
alla vendita dei files o degli originali, ma il cliente non puo' pretendere che
tu li consegni gratis. Vedi la trattazione dettagliata a:
http://www.fotografi.org/originali
BOZZE DEGLI ACCORDI MULTIPLI
Direttamente ai fotografi Soci, vengono inviate - periodicamente aggiornate - bozze di contratti di ogni genere, fra cui sono contenute anche bozze applicabili a questo caso.
Se sei un fotografo professionista, scopri come diventare nostro socio (clicca QUI)