BATTESIMI, CRESIME, SAGGI...

 

Fotografia alle cerimonie (battesimi, cresime, comunioni) o agli spettacoli (saggi di danza, recite, eccetera) - foto di minori e di bambini


In occasioni come queste, la maggioranza dei genitori vive l'evento con allegria e rilassatezza; tuttavia, in mezzo a questi si trova spesso una piccola (ma fastidiosa) minoranza di genitori "tesi" che, ingigantendo le sensazioni derivate dal gran parlare che si fa di privacy e tutela dei minori, si muove con preoccupazioni e timori eccessivi.

Per non ledere i diritti di nessuno, puo' essere utile far firmare una semplice presa d'atto (come quella che riportiamo nella raccolta di contratti riservata ai Soci, e inviata loro direttamente tramite email)

DOMANDE FREQUENTI SULL'ARGOMENTO

D.: E' obbligatorio avere l'autorizzazione scritta all'esecusione delle riprese?
R.: No. In realta', non occorre l'autorizzazione per eseguire le riprese, mentre occorre l'autorizzazione per esporre le immagini.
A volte, per tranquillita', si fa tuttavia firmare una bozza, una sorta di presa d'atto per la realizzazione delle riprese.

D.: Se non e' obbligatoria l'autorizzazione scritta per effettuare le riprese, perche' suggerite un  documento specifico?
R.: Come accennato, per effettuare le riprese non e' obbligatoria la presenza dell'autorizzazione, ed infatti il documento proposto non parla di "permesso" o "autorizzazione" ad eseguire le riprese, ma semplicemente di "presa d'atto". Proponiamo questo documento perche' molti genitori (e a volte anche molti responsabili d'istituto) non hanno le idee chiare, e pensano che tale autorizzazione sia necessaria per legge. Si fa prima ad accontentare questi genitori, che a tentare di spiegare loro che non esiste un simile obbligo, anche perche' quando manca una proibizione, non c'e' una legge che espressamente dica che si puo' fare qualcosa di non proibito. Per capirci: ci si puo' liberamente grattare la testa, perche' non esiste una legge che lo proibisca; ma non esiste neanche un testo di legge che dica espressamente che ci si puo' grattare la testa.  Il problema sorge quando qualcuno ci dovesse chiedere di dimostrargli che la legge permette di grattarsi la zucca. Semplicemente, siccome non e' proibito, allora e' lecito.
(nota: la bozza di documento per la ripresa di minori a saggi e cerimonie viene inviata automaticamente ai Soci.
Se non sei ancora Socio, puoi chiedere gratuitamente un estratto di questo documento scrivendo un'email ad:
associazione(chiocciola)fotografi.org, indicando il tuo nominativo e la tua partita iva come fotografo)

D.: E come e' la faccenda dell'autorizzazione all'esposizione?
R.: Questo e' un aspetto molto piu' delicato. Abbiamo detto che la legge non obbliga ad avere un'autorizzazione all'esecuzione delle riprese, ma la legge, invece, impone di avere un'autorizzazione all'esposizione in pubblico dei ritratti. Se per la "tentata vendita" si devono esporre in bacheca od in negozio le immagini, per fare questo occorre che ci sia un'autorizzazione.

D.: E se non avessi la possibilita' di avere la firma di tutti?
R.: Nessun problema per quello che riguarda l'esecuzione delle fotografie. Per l'esposizione in pubblico, se non si e' potuto raccogliere la firma di tutti, occorrera' o eliminare dell'esposizione le immagini (se e' possibile risalire ai nomi), oppure rendere disponibili le immagini per la visione solo ai richiedenti, perche' in questo caso non si tratta di "pubblicazione" (e' pubblicazione l'esposizione ad un pubblico indiscriminato, che non si puo' controllare; e' privata la visione circoscritta a persone controllate). Concretamente, una consultazione non pubblica potrebbe essere fatta con un album di provini mostrato a richiesta (anziche' con una bacheca) o ad una pagina del sito il cui indirizzo venga indicato per email solo a chi ne faccia esplicita richiesta nominativa (anziche' con una pagina del sito che sia visionabile da tutti).

D.: E per la legge sulla privacy?
R.: Devi informare, anche solo verbalmente, che i dati e le fotografie sono trattati unicamente per l'esecuzione del lavoro, e che tutti hanno diritto a rivolgersi allo studio per la modifica e l'eventuale cancellazione dei dati. Questo significa che se i genitori chiedono che vengano cancellate le foto dei loro bambini, si e' obbligati a cancellarle.
Vedi anche la trattazione estesa che abbiamo fatto a:
http://www.fotografi.org/privacy

D.: Sono obbligato a vendere i files ad alta risoluzione, o comunque gli originali?
R.: No, anche se i genitori non hanno commissionato il lavoro, e se si tratta di una "tentata vendita" come quella che stiamo ipotizzando qui.
Leggi con attenzione:
a) Sei obbligato a cancellare i files, se i genitori non vogliono che tu li detenga. Ma non sei obbligato a cancellarli e a consegnarne copia.
b) Se le foto non ti sono state commissionate, ma si tratta di una tentata vendita, hai la facolta' di vendere i files ad alta risoluzione, in modo che i genitori possano fare le ristampe autonomamente, ad un prezzo che suggeriremmo di dichiarare da subito. Puoi determinare il prezzo in maniera da compensare il tuo mancato guadagno sulle ristampe.
c) Se le immagini di ritratto fossero state commissionate direttamente (e quindi questo vale anche per i ritratti in studio ed i matrimoni), non puoi opporti alla vendita dei files o degli originali, ma il cliente non puo' pretendere che tu li consegni gratis. Vedi la trattazione dettagliata a:
http://www.fotografi.org/originali

BOZZE DEGLI ACCORDI MULTIPLI

Direttamente ai fotografi Soci, vengono inviate - periodicamente aggiornate - bozze di contratti di ogni genere, fra cui sono contenute anche bozze applicabili a questo caso.

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