CASISTICA
RIPRESE FOTOREPORTAGE

 

 

In questa pagina si riporta la documentazione delle casistiche piu' frequenti che si verificano nel lavoro di un fotoreporter, e che possono a volte rallentare od ostacolare il lavoro del fotografo. Si analizzano brevemente problemi e risposte.

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D.: E' possibile fotografare edifici privati? Banche? Ville?

Va chiarato subito un aspetto di fondo. Mentre per la pubblicazione dell'effigie (ritratto) occorre l'assenso della persona ritratta (che puo' esercitare il cosiddetto "diritto di immagine", opponendosi alla pubblicazione, nella nostra legislazione NON ESISTE una proibizione simile sulle immagini della proprieta' privata. 
Per questo motivo, l'esecuzione di riprese fotografiche di edifici privati per come risultano visibili dal normale passaggio pubblico e' LIBERA DA VINCOLI di ogni genere, e non richiede - a norma di Legge - alcuna esplicita autorizzazione preventiva.
Il problema puo' essere quindi di caratter diplomatico, e non legale. Se, cioe', il realizzare le riprese "da' fastidio" al proprietario, puo' capitare che si perda tempo ed energie per dimostrare di essere nel giusto.

Ricordare che invece effettivamente esistono casi in cui ha un fondamento l'opposizione alla realizzazione di riprese di edifici ed impianti, cioe':

(a) Riprese di installazioni che rientrino nella previsione dell'Allegato al R.D. 11 luglio 1941, n. 1161 (caserme, depositi militari, dislocazione di forze armate, di produzione o trasporto energia, centrali energetiche, dighe, nodi ferroviari od autostradali o comunque di organizzazione dei trasporti).
(b) Riprese di edifici e beni che siano di proprieta' dello Stato, o comunque siano in consegna al Ministero dei Beni Culturali, alle Regioni, Soprintendenze e ad altri enti pubblici territoriali in quanto dichiarati di interesse culturale, e quindi ricadano nel disposto del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
(c) Riprese di edifici anche non rientranti nei casi precedenti, ma per realizzare le quali venga adottato un artificio volto a superare in tutto o in parte una barriera visiva voluta dal proprietario a protezione della sua privacy.
(d) Pubblicazione (e non semplice effettuazione delle riprese) di edifici privati la cui immagine venga poi utilizzata per promozionare o comunque in abbinamento a prodotti e/o servizi non attinenti a quelli del proprietario, laddove questa operazione possa essere configurata come concorrenza sleale, ai sensi dell'art 2598 Codice Civile.

In tutti gli altri casi, sul piano strettamente legale non occorre autorizzazione ne' per la realizzazione delle riprese, ne' per l'eventuale pubblicazione delle stesse. Da valutare quando l'aspetto "diplomatico" possa comunque far perdere tempo e denaro. Si sottolinea che nella nostra legislazione positiva non esiste alcuna disposizione che preveda un "diritto di immagine" sulla proprieta' privata (come invece previsto in altre Legislazioni, ad esempio quella statunitense e francese).


D.: Fotografando una persona in luogo pubblico, questa sorrideva e guardava in macchina: quindi non ho bisogno di autorizzazione, giusto?

Assolutamente NO, sbagliato. Occorre comunque l'autorizzazione alla pubblicazione.
Il fatto che il soggetto sia consenziente alla realizzazione della ripresa non include il suo assenso alla pubblicazione. 
Un esempio banale per meglio capire: ad una festa di amici, un po' brillo un ospite si mette a ballare sui tavoli a torso nudo e ride, guradando in macchina. Questo atteggiamento dimostra un consenso alla realizzazione della ripresa, perche' il soggetto e' divertito all'idea di essere fotografato; tuttavia, questo non significa assolutamente che il soggetto sia d'accordo all'idea di vedersi, il giorno dopo, pubblicato sul quotidiano locale nella cronaca mondana...


D.: Viene impedito di fotograre ad un concerto, eppure si tratta di un personaggio pubblico.

R.: In linea di massima, personaggio pubblico potrebbe essere liberamente fotografato e pubblicato, anche senza autorizzazione, in quanto - essendo il suo volto gia' noto - non puo' accampare il diritto ad una "riservatezza" sulla conoscenza del suo volto, come invece puo' fare una persona sconosciuta.
Tuttavia, nel caso di un concerto, la manifestazione e' uno di quei casi in cui le regole sono... quelle del padrone di casa.
Ci spieghiamo: se l'accesso ad un luogo o ad un evento e' in qualche modo regolamentato (ad esempio: su invito; dietro pagamento di un biglietto; su accredito; eccetera), quell'ambito non e' tecnicamente pubblico, ma privato. In un ambito privato, pero', il padrone, o l'organizzatore, o il responsabile della situazione puo' porre delle regole di comportamento che, fintanto che ci si trova in ambito "privato", vanno rispettate. La... zia Evelina puo' imporre, nel suo salotto, di usare le pattine per non rovinare il parquet; non e' una Legge dello stato ma, a casa della zia, va rispettata.
Alla stessa stregua, in un ambito ad accesso regolamentato, NON ci si trova in ambito pubblico, ma privato. Ecco perche' l'organizzatore di un concerto (occorre biglietto), o di uno spettacolo teatrale (biglietto o invito), o il gestore di una metropolitana (ci sono tornelli all'ingresso), eccetera, puo' fissare delle "regole" all'esecuzione delle riprese, e quelle regole vanno rispettate.
Se, quindi, l'organizzatore del concerto ha posto una restrizione all'esecuzione delle riprese durante lo spettacolo, l'impedimento non e' il "diritto di immagine" del cantante (la cui effigie e' liberamente pubblicabile) ma le norme di comportamento fissate dall'organizzatore. 


D.: Possono negarmi il diritto di cronaca, sequestrandomi la scheda e/o la fotocamera?

R.: In linea di massima no; esiste un diritto di cronaca, sancito dall'articolo 21 della Costituzione...:

Art. 21.
Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
La stampa non puo' essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
Si puo' procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorita' giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.
In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorita' giudiziaria, il sequestro della stampa periodica puo' essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'autorita' giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo di ogni effetto.
La legge puo' stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.
Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

Tuttavia, ATTENZIONE: il diritto di cronaca, per poter essere esercitato, NON DEVE LEDERE altri diritti della persona previsti dalla legge. Al "gioco della morra cinese" dei diritti (pietra, foglio, forbice....) diritti personali battono diritto di cronaca... Pubblica sicurezza batte diritto di cronaca... Il gioco molto sottile - e per il quale non esiste un punto netto di demarcazione - e' stabilire il confine, pero'. Quando, cioe', si tratta davvero di problemi di ordine pubblici o di sicurezza, e quando invece si tratta di un atto di tracotanza dell'Ufficiale di turno? E quando una persona - fino a quel momento sconosciuta - diventa "personaggio pubblico", in virtu' degli accadimenti?
Di volta in volta andrebbe analizzata la situazione, ed e' quindi materialmente impossibile dare una risposta sempre valida. 


D.: Non c'e' chiarezza su quando sia possibile pubblicare i ritratti. Ho sentito dire che i ritratti si possono pubblicare se sono stati fatti in luogo pubblico.

R.: In effetti, la casistica e' molto variegata.
Il riferimento al "luogo pubblico" e' solo parzialmente esatto.
Infatti, la non necessita' dell'assenso alla pubblicazione c'e' NON per i ritratti effettuati in luogo pubblico, ma per le fotografie di FATTI O LUOGHI PUBBLICI nelle cui immagini ci siano persone il cui volto sia riconoscibile. Il che e' ben diverso.
La "prova del nove" e' questa: se, togliendo il volto (o i volti) della/e persona/e in questione, l'immagine sussiste ancora ed ha un suo motivo d'essere, e' probabile che si tratti di un'immagine di contesto - luogo o avvenimento - per la quale non occorra autorizzazione. Al contrario, se - elidendo la presenza del volto - l'immagine perde di sigfnificato, siamo dinanzi ad un'immagine di ritratto, che richiede  autorizzazione.

Trovi un esame concreto e dettagliato a:
http://www.fotografi.org/pubblicabilita_foto_ritratto_esempi_concreti.htm