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Quello che segue dopo le tabelle dei link e' il testo della circolare "base" n. 295, che indica la trasmissione di nuove "metodologie" di controllo per una serie di 14 nuove attivita', fra cui quelle fotografiche.
Questo testo e' abbastanza "tecnico" e tutto sommato poco interessante. Molto piu' utile e' la consultazione dei due allegati che descrivono come i verificatori dovranno procedere ai controlli con ispezione, ed i due brevi commenti della nostra associazione.


Testo integrale della metodologia di controllo delle attivita' dei FOTONEGOZIANTI

Testo integrale della metodologia di controllo delle attivita' degli STUDI FOTOGRAFICI E LABORATORI

Breve testo di commento di TAU Visual ai controlli per i FOTONEGOZIANTI

Breve testo di commento di TAU Visual ai controlli per gli STUDI FOTOGRAFICI


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Roma, in data 30.12.98

DIPARTIMENTO Entrate

Circolare n.295

Con circolari n. 199/E del 10 luglio 1997, n. 289/E del 7 novembre 1997 e n. 117/E del 6 maggio 1998 sono state illustrate le finalita', il contenuto e l'utilizzo delle metodologie di controllo differenziate per attivita' economiche dirette al consumatore finale e sono state diramate le guide metodologiche relative a ventinove categorie economiche.

Con la presente circolare si diramano ulteriori quattordici istruzioni di verifica relative alle seguenti attivita' economiche:

ATTIVITA' DI SERVIZI

- Agenzie di viaggi e turismo
- Case di cura
- Case di riposo
- Laboratori di analisi cliniche
- Laboratori odontotecnici
- Sale giochi e biliardi
- Laboratori e studi fotografici
- Studi di radiologia e radioterapia.

ATTIVITA' PROFESSIONALI

- Studi notarili
- Studi odontoiatrici.

ATTIVITA' COMMERCIALI

- Commercio di giornali, riviste e periodici
- Commercio di materiale per ottica e fotografia
- Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
- Gelaterie.

Nella stesura delle predette metodologie si e' tenuto conto dei contributi suggeriti dall'attivita' operativa e sono state operate scelte nell'ottica di un piu' razionale utilizzo delle risorse e dell'ottimizzazione dei tempi delle verifiche.

In tal senso si e' ritenuto opportuno orientare il verificatore nella scelta dell'impiego delle indagini bancarie che comportano un notevole assorbimento di capacita' operativa e tuttavia costituiscono uno strumento molto incisivo per l'esame della posizione fiscale del contribuente e per assicurare la massima proficuita' all'azione di controllo.

A tal fine e' stato eliminato l'obbligo generalizzato di procedere all'indagine bancaria, lasciando il verificatore libero di valutare la convenienza e la prevedibile proficuita' dell'iniziativa sulla base dei dati emersi nel corso del controllo e dei risultati conseguiti.

Soltanto in presenza di gravi indizi di evasione ovvero di un divario significativo tra il volume d'affari ed i redditi ricostruiti con l'applicazione della metodologia e quanto attribuibile al contribuente sulla base delle condizioni di esercizio dell'attivita', della sua potenziale capacita' reddituale e della consistenza del suo patrimonio, il verificatore dovra' attivare l'indagine bancaria, valutando di volta in volta l'opportunita' di avvalersi, in via preliminare, della facolta' di richiedere la "dichiarazione" del contribuente ovvero di procedere direttamente alla richiesta della copia dei conti agli istituti di credito ed agli intermediari finanziari.

Sempre nell'ottica di un piu' razionale utilizzo delle risorse, le nuove metodologie, nella parte relativa all'"Attivita' preparatoria al controllo" - di fondamentale importanza per il reperimento, in ufficio o presso basi informative esterne, di tutti quegli elementi utili a formare un quadro quanto piu' possibile completo della posizione fiscale del soggetto da verificare - richiamano l'attenzione degli uffici sulla possibilita' di utilizzare l'apposita sottoarea della funzione "collegamenti telematici" dell'Anagrafe Tributaria attraverso la quale e' possibile accedere, tra l'altro, ad alcuni dati del Sistema Informativo delle Camere di Commercio.

Conseguentemente non e' piu' necessario richiedere alle Camere di Commercio talune informazioni presenti nella propria banca dati (quali, ad esempio, l'eventuale presenza di protesti a carico del soggetto verificato, l'elenco di societa' di cui il contribuente in esame risulta essere socio, l'elenco dei trasferimenti di azioni, etc.).

In considerazione della caratteristica di "guide aperte" alle integrazioni e revisioni, propria delle metodologie di controllo, tutte le istruzioni di verifica - comprese le ventinove gia' distribuite e revisionate secondo le indicazioni sopra esposte - vengono fornite su fogli mobili rilegati in apposito raccoglitore ad anelli, piu' idoneo all'aggiornamento tramite la sostituzione delle sole parti riviste a seguito degli interventi di manutenzione.

Il contenuto di tutte le metodologie diramate e', inoltre, riprodotto negli uniti supporti magnetici "A1" (attivita' di servizi) e "A2" (attivita' professionali e commerciali).

Ad ogni metodologia, come gia' a suo tempo precisato con le tre circolari richiamate in premessa, e' allegata una "check list" la cui compilazione, peraltro obbligatoria, attesta la conformita' del controllo alle specifiche istruzioni di verifica. Occorre ricordare che per permettere il monitoraggio delle verifiche svolte con l'ausilio delle metodologie deve essere utilizzata l'apposita procedura di compilazione e trasmissione delle "check list" agli archivi centralizzati dell'Anagrafe Tributaria.

Nel ribadire l'obbligatorieta' della trasmissione al Sistema Centrale delle "check list", si richiama l'attenzione degli uffici, dotati di idonee apparecchiature, sulla necessita' di effettuare, entro il primo marzo 1999, il trasferimento all'Anagrafe Tributaria delle liste di controllo relative a tutte le verifiche svolte nel corso del 1998.

Posto che l'attivita' di verifica riguarda l'anno corrente all'atto dell'accesso ed il periodo d'imposta precedente per il quale siano decorsi i termini per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi e dell'I.V.A., la compilazione delle "check list" deve ritenersi obbligatoria unicamente per la piu' recente annualita' "chiusa", anche nei casi di estensione della verifica ad altri periodi d'imposta.

Gli indici economico-contabili rilevati nel corso del controllo, di cui e' prevista l'indicazione in calce alle "check list", potranno essere segnalati per l'annualita' "chiusa" e per quella in corso ovvero, in caso di estensione della verifica, per le due annualita' chiuse piu' recenti.

Le modalita' di utilizzo della procedura di gestione delle "check list" sono illustrate nella "Guida Operativa per l'Utente" che viene fornita nella sua seconda versione (all. 1), disponibile anche all'interno dei supporti magnetici di tipo "B".

Si precisa che del supporto "B" vengono fornite due versioni ("B1" e "B2") a seconda dell'ambiente operativo presente negli uffici. In particolare il supporto "B1" (installazione della procedura prevista per la compilazione delle "check list" ivi riportate in formato <<Word 6>) puo' essere utilizzato dagli uffici che operano in ambiente OS/2, mentre il supporto "B2" (installazione della procedura di compilazione delle "check list" ivi riportate in formato <<Word 97>) sara' utilizzabile dagli uffici che, a partire dai primi mesi del 1999, opereranno con Microsoft Office 97, in ambiente Windows NT.

La procedura di trasferimento dati delle "check list" agli archivi del Sistema Centrale, oltre ad essere disponibile in versione 2.0 presso gli uffici dotati di personal computer collegati in rete locale e geografica, puo' essere installata, in via alternativa, utilizzando l'applicazione presente nell'allegato supporto "C".

Ulteriori indicazioni in ordine alle modalita' di utilizzo della procedura informatica di gestione delle "check list" saranno fornite dal Centro Informativo.


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