COLLABORAZIONI OCCASIONALI:
MODIFICA NORMATIVA

 

 


Clicca qui per l'estratto dallo Schema Legislativo Riforma Biagi


Mentre fino ad ora la normativa sulle collaborazioni occasionali lasciava ampio spazio di interpretazione ed applicazione, la riforma sul lavoro approvata ed in pubblicazione restringe i campi di applicabilita' di questa soluzione. 
Nel settore fotografico e' divenuta abbastanza consueta la situazione per cui l'assistente di studio "junior" si rende disponibile per periodi di media durata, a volte in una sorta di "cambio servizio", a volte con un gettone di presenza descritto - spesso - come collaborazione occasionale. 
L'approvazione della cosiddetta Riforma Biagi comporta ora che: 

a) Le collaborazioni coordinate e continuative devono avere progetti specificati ed a termine, e non possono piu' essere generiche. Vengono definite "lavoro a progetto". 

b) Le prestazioni occasionali avranno un limite di 30 giorni (per lo stesso fotografo) in un anno solare, e/o di 5.000 euro di compenso, sempre per anno solare. Se sono piu' lunghe o comportano maggiori compensi, devono essere descritte come collaborazioni a progetto (ex coordinate e continuative). 

c) Per i lavoretti accessori (non ci riguarda: pulizie, lezioni private, giardinaggio, ecc) e' prevista una nuova formula di collaborazione "accessoria" a compenso predefinito (7,5 euro / ora) e con il limite di 3.000 euro annui.

Se devi quindi regolarizzare la collaborazione del tuo assistente dovrai, in alternativa: 

a) Farla rientrare nella nuova normativa; oppure: 
b) Avvalerti della collaborazione professionale di un assistente che abbia anche suoi lavori e che quindi, con una sua posizione IVA, ti fatturi la collaborazione. 
c) Assumerlo come apprendista. 
d) Farlo partecipe di una quota societaria come socio d'opera. 
e) Farlo partecipe di una cointeressenza agli utili come apportatore di collaborazioni in un accordo di associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro (fuori campo iva per inserimento nell'articolo 5 del dpr 633/72 per effetto della legge 27/2003).

Queste soluzioni vanno comunque discusse ASSOLUTAMENTE con il tuo fiscalista e/o il tuo consulente del lavoro, che conosce nel dettaglio e dall'interno la tua posizione. 
NON chiederci consulenza via email in merito a questo argomento, perche' e' impossibile dare pareri affidabili in assenza delle informazioni e dei dati che ha il tuo commercialista.


Estratto dallo Schema Legislativo Riforma Biagi

testo in vigore dal 24 ottobre 2003 
DECRETO LEGISLATIVO 10 settembre 2003, n.276 
Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30. 
(GU n. 235 del 9-10-2003- Suppl. Ordinario n.159)

(...)

Tipologie contrattuali "a progetto" e "occasionali"

Capo I
Lavoro a progetto e lavoro occasionale

Art. 61
Definizione e campo di applicazione

1. Ferma restando la disciplina per gli agenti e i rappresentanti di commercio, i
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
, prevalentemente personale e
senza vincolo di subordinazione, di cui all'articolo 409, n. 3, del Codice di
Procedura Civile devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici o
programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti
autonomamente dal collaboratore
in funzione del risultato, nel rispetto del
coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal
tempo impiegato per l'esecuzione della attività lavorativa.

2. Dalla disposizione di cui al comma 1 sono escluse le prestazioni occasionali,
intendendosi per tali i rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni
nel corso dell'anno solare con lo stesso committente, salvo che il compenso
complessivamente percepito nel medesimo anno solare sia superiore a 5 mila Euro,
nel qual caso trovano applicazione le disposizioni contenute nel presente capo.

3. Sono escluse dal campo di applicazione del presente capo le professioni intellettuali
per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali,
esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, nonché i
rapporti e le attività di collaborazione coordinata e continuativa comunque rese e
utilizzate a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive
dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive
associate e agli enti di promozione sportiva riconosciute dal C.O.N.I., come
individuate e disciplinate dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
Sono altresì esclusi dal campo di applicazione del presente capo i componenti degli
organi di amministrazione e controllo delle società e i partecipanti a collegi e
commissioni, nonché coloro che percepiscono la pensione di vecchiaia.

4. Le disposizioni contenute nel presente capo non pregiudicano l'applicazione di
clausole di contratto individuale o di accordo collettivo più favorevoli per il
collaboratore a progetto.

Art. 62
Forma
1. Il contratto di lavoro a progetto è stipulato in forma scritta e deve contenere, ai fini
della prova, i seguenti elementi:
a) indicazione della durata, determinata o determinabile, della prestazione di
lavoro;
b) indicazione del progetto o programma di lavoro, o fasi di esso, individuato nel
suo contenuto caratterizzante, che viene dedotto in contratto;
c) il corrispettivo e i criteri per la sua determinazione, nonché i tempi e le modalità
di pagamento e la disciplina dei rimborsi spese;
d) le forme di coordinamento del lavoratore a progetto al committente sulla
esecuzione, anche temporale, della prestazione lavorativa, che in ogni caso non
possono essere tali da pregiudicarne l'autonomia nella esecuzione
dell'obbligazione lavorativa;
e) le eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del collaboratore a
progetto, fermo restando quanto disposto dall'articolo 66, comma 4.
Art. 63
Corrispettivo
1. Il compenso corrisposto ai collaboratori a progetto deve essere proporzionato alla
quantità e qualità del lavoro eseguito, e deve tenere conto dei compensi
normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di
esecuzione del rapporto.
Art. 64
Obbligo di riservatezza
1. Salvo diverso accordo tra le parti il collaboratore a progetto può svolgere la sua
attività a favore di più committenti.
2. Il collaboratore a progetto non deve svolgere attività in concorrenza con i
committenti né, in ogni caso, diffondere notizie e apprezzamenti attinenti ai
programmi e alla organizzazione di essi, né compiere, in qualsiasi modo, atti in
pregiudizio della attività dei committenti medesimi.
Art. 65
Invenzioni del collaboratore a progetto
1. Il lavoratore a progetto ha diritto di essere riconosciuto autore della invenzione fatta
nello svolgimento del rapporto.
2. I diritti e gli obblighi delle parti sono regolati dalle leggi speciali, compreso quanto
previsto dall'articolo 12 bis della legge 22 aprile 1941, n. 633.
Art. 66
Altri diritti del collaboratore a progetto
1. La gravidanza, la malattia e l'infortunio del collaboratore a progetto non
comportano l'estinzione del rapporto contrattuale, che rimane sospeso, senza
erogazione del corrispettivo.
2. Salva diversa previsione del contratto individuale, in caso di malattia e infortunio la
sospensione del rapporto non comporta una proroga della durata del contratto, che
si estingue alla scadenza. Il committente può comunque recedere dal contratto se la
sospensione si protrae per un periodo superiore a un sesto della durata stabilita nel
contratto, quando essa sia determinata, ovvero superiore a trenta giorni per i
contratti di durata determinabile.
3. In caso di gravidanza, la durata del rapporto è prorogata per un periodo di 180
giorni, salva più favorevole disposizione del contratto individuale.
4. Oltre alle disposizioni di cui alla legge n. 533 del 1973 sul processo del lavoro e di
cui all'articolo 64 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ai rapporti che
rientrano nel campo di applicazione del presente capo si applicano le norme sulla
sicurezza e igiene del lavoro di cui al decreto legislativo n. 626 del 1994 e
successive modifiche e integrazioni, quando la prestazione lavorativa si svolga nei
luoghi di lavoro del committente, nonché le norme di tutela contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali, le norme di cui all'art. 51, comma 1, della legge
23 dicembre 1999, n. 488, e del decreto del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale 12 gennaio 2001.
Art. 67
Estinzione del contratto e preavviso
1. I contratti di lavoro di cui al presente capo si risolvono al momento della
realizzazione del progetto o del programma o della fase di esso che ne costituisce
l'oggetto.
2. Le parti possono recedere prima della scadenza del termine per giusta causa ovvero
secondo le diverse causali o modalità, incluso il preavviso, stabilite dalle parti nel
contratto di lavoro individuale.
Art. 68
Rinunzie e transazioni
1. I diritti derivanti dalle disposizioni contenute nel presente capo possono essere
oggetto di rinunzie o transazioni tra le parti in sede di certificazione del rapporto di
lavoro di cui al Titolo V del presente decreto legislativo.
Art. 69
Divieto di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa atipici e conversione
del contratto
1. I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza
l'individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso ai
sensi dell'articolo 61, comma 1, sono considerati rapporti di lavoro subordinato a
tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto.
2. Qualora venga accertato dal giudice che il rapporto instaurato ai sensi dell'articolo
61 del presente decreto legislativo sia venuto a configurare un rapporto di lavoro
subordinato, esso si trasforma in un rapporto di lavoro subordinato corrispondente
alla tipologia negoziale di fatto realizzatasi tra le parti.
3. Ai fini del giudizio di cui al comma 2, il controllo giudiziale è limitato
esclusivamente, in conformità ai principi generali dell'ordinamento,
all'accertamento della esistenza del progetto, programma di lavoro o fase di esso e
non può essere esteso fino al punto di sindacare nel merito valutazioni e scelte
tecniche, organizzative o produttive che spettano al committente.
Capo II
Prestazioni occasionali di tipo accessorio rese da particolari soggetti
Art. 70
Definizione e campo di applicazione
1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura
meramente occasionale rese da soggetti a rischio di esclusione sociale o comunque
non ancora entrati nel mercato del lavoro, ovvero in procinto di uscirne,
nell'ambito:
a) dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresa la assistenza
domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con handicap;
b) dell'insegnamento privato supplementare;
c) dei piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia e manutenzione di edifici e
monumenti;
d) della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli;
e) della collaborazione con enti pubblici e associazioni di volontariato per lo
svolgimento di lavori di emergenza, come quelli dovuti a calamità o eventi
naturali improvvisi, o di solidarietà.
2. Le attività lavorative di cui al comma 1, anche se svolte a favore di più beneficiari,
configurano rapporti di natura meramente occasionale e accessoria, intendendosi
per tali le attività che coinvolgono il lavoratore per una durata complessiva non
superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare e che, in ogni caso, non danno
complessivamente luogo a compensi superiori a 3 mila Euro sempre nel corso di un
anno solare.
Art. 71
Prestatori di lavoro accessorio
1. Possono svolgere attività di lavoro accessorio:
a) disoccupati da oltre un anno;
b) casalinghe, studenti e pensionati;
c) disabili e soggetti in comunità di recupero;
d) lavoratori extracomunitari, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi
successivi alla perdita del lavoro.
2. I soggetti di cui al comma 1, interessati a svolgere prestazioni di lavoro accessorio,
comunicano la loro disponibilità ai servizi per l'impiego delle Province, nell'ambito
territoriale di riferimento, o ai soggetti accreditati di cui all'articolo 7. A seguito
della loro comunicazione i soggetti interessati allo svolgimento di prestazioni di
lavoro accessorio ricevono, a proprie spese, una tessera magnetica dalla quale
risulti la loro condizione.
Art. 72
Disciplina del lavoro accessorio
1. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio i beneficiari acquistano presso le
rivendite autorizzate uno o più carnet di buoni per prestazioni di lavoro accessorio
del valore nominale di 7,5 Euro.
2. Il prestatore di prestazioni di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso
presso uno o più enti o società concessionari di cui al comma 5 all'atto della
restituzione dei buoni ricevuti dal beneficiario della prestazione di lavoro
accessorio, in misura pari a 5,8 Euro per ogni buono consegnato. Tale compenso è
esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o
inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.
3. L'ente o società concessionaria provvede al pagamento delle spettanze alla persona
che presenta i buoni per prestazioni di lavoro accessorio, registrando i dati
anagrafici e il codice fiscale e provvedendo per suo conto al versamento dei
contributi per fini previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2,
comma 26, della legge n. 335 del 1995, in misura di 1 Euro per ora di lavoro e per
fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura di 0,5 Euro per ora di
lavoro.
4. L'ente o società concessionaria trattiene l'importo di 0,2 Euro per ogni ora di
lavoro, a titolo di rimborso spese.
5. Entro 60 giorni dalla entrata in vigore delle disposizioni contenute nel presente
decreto legislativo il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua gli enti e
le società concessionarie alla riscossione dei buoni, nonché i soggetti autorizzati
alla vendita dei buoni e regolamenta, con apposito decreto, criteri e modalità per il
versamento dei contributi di cui al comma 3 e delle relative coperture assicurative e
previdenziali.

(... omissis)

Titolo IX
Disposizioni transitorie e finali
Art. 85
Abrogazioni
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono abrogati:
a) l'articolo 27 della legge 23 ottobre 1949, n. 264;
b) l'articolo 2, comma 2, e l'articolo 3 della legge 19 gennaio 1955, n. 25;
c) la legge 23 ottobre 1960, n. 1369;
d) l'articolo 21, comma 3 della legge 28 febbraio 1987, n. 56;
e) gli articoli 9-bis, comma 3 e 9-quarter, commi 4 e 18, quest'ultimo limitatamente
alla violazione degli obblighi di comunicazione, del decreto legge 1° ottobre
1996, n. 510, convertito con modificazioni nella legge 28 novembre 1996, n.
608;
f) gli articoli 1-11 della legge 24 giugno 1997, n. 196;
g) l'articolo 4, comma 3, del 25 febbraio 2000, n. 72;
h) l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 422 del 2000;
i) tutte le disposizioni legislative e regolamentari incompatibili con il presente
decreto.
2. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, le parole
da "Il datore di lavoro" fino a "dello stesso" sono soppresse.
Art. 86
Norme transitorie e finali
1. Le collaborazioni coordinate e continuative stipulate ai sensi della disciplina
vigente, che non possono essere ricondotte a un progetto o a una fase di esso,
mantengono efficacia fino alla loro scadenza e, in ogni caso, non oltre un anno dalla
data di entrata in vigore del presente provvedimento. Termini diversi, anche
superiori all'anno, di efficacia delle collaborazioni coordinate e continuative
stipulate ai sensi della disciplina vigente potranno essere stabiliti nell'ambito di
accordi sindacali di transizione al nuovo regime di cui al presente decreto, stipulati
in sede aziendale con le istanze aziendali dei sindacati comparativamente più
rappresentativi sul piano nazionale.
2. Al fine di evitare fenomeni elusivi della disciplina di legge e contratto collettivo, in
caso di rapporti di associazione in partecipazione resi senza una effettiva
partecipazione e adeguate erogazioni a chi lavora, il lavoratore ha diritto ai
trattamenti contributivi, economici e normativi stabiliti dalla legge e dai contratti
collettivi per il lavoro subordinato svolto nella posizione corrispondente del
medesimo settore di attività, o in mancanza di contratto collettivo, in una
corrispondente posizione secondo il contratto di settore analogo, a meno che il
datore di lavoro, o committente, o altrimenti utilizzatore non comprovi, con idonee
attestazioni o documentazioni, che la prestazione rientra in una delle tipologie di
lavoro disciplinate nel presente decreto ovvero in un contratto di lavoro subordinato
speciale o con particolare disciplina, o in un contratto nominato di lavoro
autonomo, o in altro contratto espressamente previsto nell'ordinamento.
3. In relazione agli effetti derivanti dalla abrogazione delle disposizioni di cui agli
articoli da 1 a 11 della legge 24 giugno 1997, n. 196, le clausole dei contratti
collettivi nazionali di lavoro stipulate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a)
della medesima legge e vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto,
mantengono, in via transitoria e salve diverse intese, la loro efficacia fino alla data
di scadenza dei contratti collettivi nazionali di lavoro, con esclusivo riferimento alla
determinazione per via contrattuale delle esigenze di carattere temporaneo che
consentono la somministrazione di lavoro a termine. Le clausole dei contratti
collettivi nazionali di lavoro stipulate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge
24 giugno 1997, n. 196, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto,
mantengono la loro efficacia fino a diversa determinazione delle parti stipulanti o
recesso unilaterale.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 26 bis della legge 24 giugno 1997, n. 196 e di cui
al comma 5-ter dell'articolo 2751 del Codice Civile si intendono riferiti alla
disciplina della somministrazione prevista dal presente decreto.
5. Ferma restando la disciplina di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 28 gennaio
1994, n. 84, come sostituito dall'articolo 3, legge 30 giugno 2000, n. 186, i
riferimenti che lo stesso articolo 17 fa alla legge 24 giugno 1997, n. 196, si
intendono riferiti alla disciplina della somministrazione di cui al presente decreto.
6. Per le società di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del
personale, ricollocamento professionale già autorizzate ai sensi della normativa
previgente opera una disciplina transitoria e di raccordo definita con apposito
decreto del Ministro del lavoro e delle Politiche sociali entro trenta giorni dalla
entrata in vigore del presente decreto. In attesa della disciplina transitoria restano in
vigore le norme di legge e regolamento vigenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo.
7. L'obbligo di comunicazione di cui al comma 4 dell'articolo 4 bis del decreto
legislativo n. 181 del 2000 si intende riferito a tutte le imprese di somministrazione,
sia a tempo indeterminato che a tempo determinato.
8. Il Ministro per la funzione pubblica convoca le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche per
esaminare i profili di armonizzazione conseguenti alla entrata in vigore del presente
decreto legislativo entro sei mesi anche ai fini della eventuale predisposizione di
provvedimenti legislativi in materia.
9. La previsione della trasformazione del rapporto di lavoro di cui all'articolo 27,
comma 1, non trova applicazione nei confronti delle pubbliche amministrazioni cui
la disciplina della somministrazione trova applicazione solo per quanto attiene alla
somministrazione di lavoro a tempo determinato. La vigente disciplina in materia di
contratti di formazione e lavoro, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 59, comma
3, trova applicazione esclusivamente nei confronti della pubblica amministrazione.
Le sanzioni amministrative di cui all'articolo 19 si applicano anche nei confronti
della pubblica amministrazione.
10. All'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) chiede alle imprese esecutrici una
dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una
dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni
sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori
dipendenti";
b) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: "b) bis - chiede un certificato di
regolarità contributiva. Tale certificato può essere rilasciato, oltre che
dall'INPS e dall'INAIL, per quanto di rispettiva competenza, anche dalle casse
edili le quali stipulano una apposita convenzione con i predetti istituti al fine del
rilascio di un documento unico di regolarità contributiva".
c) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: "b) ter - trasmette all'amministrazione
concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto della concessione edilizia o
all'atto della presentazione della denuncia di inizio attività, il nominativo
dell'impresa esecutrice dei lavori unitamente alla documentazione di cui alle
precedenti lettere b) e b) bis.".
11. L'abrogazione ad opera dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n.
297 della disciplina dei compiti della commissione regionale per l'impiego di cui
all'articolo 5 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 non si intende riferita alle Regioni
a Statuto speciale per le quali non sia effettivamente avvenuto il trasferimento delle
funzioni in materia di lavoro ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.
469.
12. Le disposizioni di cui agli articoli 13, 14, 34, comma 2, di cui al Titolo III e di cui
al Titolo VII, Capo II Titolo VIII hanno carattere sperimentale. Decorsi diciotto
mesi dalla data di entrata in vigore, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
procede, sulla base delle informazioni raccolte ai sensi dell'articolo 17, a una
verifica con le organizzazioni sindacali dei datori e dei prestatori di lavoro
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale degli effetti delle
disposizioni in esso contenute e ne riferisce al Parlamento entro tre mesi ai fini
della valutazione della sua ulteriore vigenza.
13. Entro i cinque giorni successivi alla entrata in vigore del presente decreto, il
Ministro del lavoro convoca le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di
lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale al fine di
verificare la possibilità di affidare a uno o più accordi interconfederali la gestione
della messa a regime del presente decreto, anche con riferimento al regime
transitorio e alla attuazione dei rinvii contenuti alla contrattazione collettiva.
14. L'INPS provvede al monitoraggio degli effetti derivanti dalle misure del presente
decreto, comunicando i risultati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al
Ministero della Economia e delle Finanze, anche ai fini della adozione dei
provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da
assumere ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater della medesima legge.
Limitatamente al periodo strettamente necessario alla adozione dei predetti
provvedimenti correttivi, alle eventuali eccedenze di spesa rispetto alle previsioni a
legislazione vigente si provvede mediante corrispondente rideterminazione, da
effettuare con decreto del Ministro del lavoro e delle Politiche sociali, di concerto
con il Ministro della Economia e delle Finanze, degli interventi posti a carico del
Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazione, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.


Precisazione sull'associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro.

Il contratto di associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro era stato considerato da assoggettare a partita IVA da una Risoluzione Ministeriale, la n. 252/E del 30.07.2002.

Tuttavia, con l'approvazione della legge 27 del 21 febbraio 2003, l'apporto di solo lavoro e' stato esplicitamente inserito fra le attivita' fuori campo iva:

Legge 27 del 21 febbraio 2003:
"2-bis. All'articolo 5, secondo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: "di cui all'articolo 49, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597,", sono inserite le seguenti: "nonché' le prestazioni di lavoro effettuate dagli associati nell'ambito dei contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,"

 


 

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