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COMMERCIO LIBERO
tutti fotonegozianti...


Ti consigliamo di leggere prima il commento sottostante. Poi, puoi vedere:

La Circolare 3463 del Ministero dell’Industria, datata 25 marzo ’99

Il testo del decreto legislativo che liberalizza il commercio (ma prima leggi il commento riportato qui sotto)

Il testo di commento alla concessione degli incentivi per la restituzione licenza (G.U. 187 dell'11 agosto 1999)

Il modulo per la richiesta dei contributi

(ma prima leggi questo commento)


Come tutti sanno (meglio: come tutti dovrebbero sapere), a far data dal 24 aprile 1999 e' terminato  il blocco delle licenze commerciali, durato un anno.

Dalla liberalizzazione del commercio previsto dal Decreto legislativo 114/98, infatti, è stata introdotta la libertà di vendere sostanzialente qualsiasi articolo, riducendo le "tabelle merceologiche" solo alle due categorie: alimentare e non-alimentare. Inoltre, con l’abolizione della licenza come prima concepita, per l’apertura di un nuovo esercizio commerciale al di sotto dei 250 mq di superficie non occorre alcuna autorizzazione, ma semplicemente una comunicazione al Comune, alla quale si applica il meccanismo del "silenzio assenso".

In sostanza, una incredibile semplificazione.

Togliete ad un burocrate la possibilità di complicare la vita agli altri, e gli darete la sensazione (fondata, peraltro) di avergli sottratto il motivo della sua esistenza.

E’ forse per questo motivo che in moltissime Regioni d’Italia non è stato fatto quasi nulla, in questo anno di tempo durante il quale tutto era "congelato" appunto per dare tempo al meccanismo di adeguarsi.

A ridosso con tale scadenza, il ministro Bersani ha dunque "tirato le orecchie" alle Camere di Commercio ricordando loro che il fatto che localmente vadano aggiunte delle competenze NON IMPEDISCE di applicare le norme base del decreto legislativo. In altre parole, che non si accampino scuse sul non ancora avvenuto adeguamento (per pigrizia ed ignavia) agli aspetti marginali, perché quelli sostanziali sono comunque applicabili.

Anche se – purtroppo – appare assai probabile che al 24 aprile le cose non saranno semplici, ricordiamo che tutti gli ostacoli che i funzionari dovessero all’epoca opporvi saranno stati dettati dal loro ritardo nell’adeguarsi alla norma, e che fin dalla data del 25 marzo 99 il Ministero dell’Industria, Commercio ed Artigianato li ammoniva a rispettare i tempi.

Riportiamo gli stralci della circolare in questione, perché sia eventualmente possibile ricordare ai funzionari i loro doveri.

E’ possibile recuperare da questo sito

a) il testo integrale di questa Circolare,

b) del Decreto Legislativo 114/98 a cui la circolare si riferisce


Testo della circolare 3463 del ministero dell’Industria, datata 25 marzo ’99 . Oggetto: "Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 - Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59".

In riferimento al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante la riforma della disciplina relativa al settore del commercio, si fa presente quanto segue.

 

Dal 24 aprile 1999, visto il disposto di cui all’articolo 26, comma 1, sono abrogate le normative in materia di esercizio dell’attività commerciale previste dalla disciplina previgente. Ciò significa che, a partire da detta data, l’esercizio dell’attività è disciplinato dal decreto legislativo n. 114 del 1998, il quale, ad eccezione di alcuni aspetti, direttamente conseguenti alla emanazione di disposizioni regionali, è operante ed applicabile alle modalità di esercizio da esso disciplinate.

 

Sono, quindi, applicabili le disposizioni concernenti i principi generali (articoli 1, 2 e 3), le definizioni e l’ambito di applicazione del decreto (articolo 4), i requisiti di accesso all’attività commerciale (articolo 5).

 

Sono, altresì, operanti le disposizioni relative all’apertura, all’ampliamento e al trasferimento degli esercizi di vicinato (articolo 7, commi 1, 2 e 3).

Al riguardo, si osserva che la mancata emanazione da parte regionale della previsione di cui all’articolo 10, comma 1, lettera c), relativa alla previsione di "maggiori poteri" ai comuni per la tutela dei centri storici, non impedisce ovviamente ai medesimi l’utilizzo di tutti gli strumenti già rientranti nelle loro attribuzioni al fine di preservare, nel rispetto dei principi sanciti dall’articolo 1 e dall’articolo 6 del decreto, le aree da sottoporre a tutela e a valorizzazione.

Sono, inoltre, operanti, a partire sempre dal 24 aprile 1999, le disposizioni in materia di orari di vendita di cui agli articoli 11 e 13 (salvo, come più avanti precisato, quelle di cui all’articolo 12); le disposizioni relative alla pubblicità dei prezzi di cui all’articolo 14, alle vendite straordinarie di cui all’articolo 15 (salvo quella di cui al comma 6, che rinvia a regolamentazione regionale e quella di cui ai commi 7, 8 e 9 che rinviano ad adempimenti della scrivente).

Sono, altresì, operanti le disposizioni in materia di forme speciali di vendita al dettaglio, di cui all’articolo 16 (spacci interni), all’articolo 17 (apparecchi automatici), all’articolo 18 (vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione), all’articolo 19 (vendite effettuate presso il domicilio dei consumatori), all’articolo 20 (propaganda a fini commerciali), nonché le disposizioni in materia di sanzioni e quelle finali di cui agli articoli 22 e 26.

Si richiama l’attenzione, infine, sulle disposizioni in materia di commercio al dettaglio su aree pubbliche e sulla clausola di salvaguardia di cui all’articolo 30, comma 2, del decreto la quale dispone che "Fino alla emanazione delle disposizioni attuative di cui all’articolo 28 continuano ad applicarsi le norme previgenti".

Ciò premesso, si osserva che il decreto legislativo n. 114 del 1998, mediante un meccanismo di efficacia diversificata delle disposizioni, prevede alcuni adempimenti a carico degli enti territoriali, da attuare prima della entrata a regime della nuova normativa prevista dall’articolo 26, comma 1, del decreto, al 24 aprile 1999, che comportano una serie di conseguenze applicative.

Si fa riferimento, nello specifico, agli adempimenti, previsti negli articoli 6, 10 e 28 del decreto, per le regioni, i quali consistono nella emanazione della normativa inerente la programmazione della rete distributiva al dettaglio sulle aree private in sede fissa (articolo 6), le disposizioni particolari atte a garantire lo sviluppo della rete commerciale (articolo 10) e le disposizioni relative all’esercizio del commercio sulle aree pubbliche (articolo 28, commi 12, 13 e 14).

Alle suddette disposizioni i Comuni devono adeguare gli strumenti urbanistici generali e attuativi e i regolamenti di polizia locale (articolo 6, comma 5), i criteri e le norme procedimentali per il rilascio delle autorizzazioni relative alle medie strutture di vendita (articolo 8, commi 3 e 4), nonché le disposizioni relative all’esercizio del commercio sulle aree pubbliche (articolo 28, commi 15, 16 e 17).

A detti adempimenti va aggiunto quello previsto dall’articolo 12, comma 3, concernente l’individuazione da parte regionale dei Comuni a economia prevalentemente turistica, le città d’arte o le zone del territorio dei medesimi e i periodi di maggiore afflusso turistico, nei quali gli esercenti possono esercitare la facoltà prevista dal comma 1 del medesimo articolo.

Al riguardo, si osserva che il termine assegnato dal disposto suddetto va riferito alla data di entrata in vigore del decreto, ossia al 9 maggio 1998, considerato che l’efficacia diversificata delle disposizioni di cui all’articolo 26, comma 1, è consentita dalla vigenza del provvedimento la quale, ove non sussistano riferimenti diversi, è data dal quindicesimo giorno dalla pubblicazione.

Va aggiunto, inoltre, l’adempimento di cui all’articolo 15, comma 6, concernente la definizione da parte delle Regioni delle modalità di svolgimento, la pubblicità, i periodi e la durata delle vendite di liquidazione e delle vendite di fine stagione.

L’eventuale mancato rispetto dei termini assegnati per l’emanazione dei provvedimenti da parte degli enti territoriali determinerebbe, nella sostanza, l’impossibilità di avvio dell’attività sia nelle tipologie di esercizio individuate dal decreto con la denominazione di medie strutture di vendita, per le quali il rilascio dell’autorizzazione è subordinato ai criteri adottati dal Comune "sulla base delle disposizioni regionali", oltre che degli obiettivi indicati all’articolo 6 (cfr. articolo 8, comma 3), sia nelle tipologie di esercizio denominate grandi strutture di vendita, considerato che la domanda di rilascio della autorizzazione "è esaminata da una conferenza di servizi (...) in base alla conformità dell’insediamento ai criteri di programmazione di cui all’articolo 6 (articolo 9, comma 3) e che è la Regione ad adottare "le norme sul procedimento concernente le domande relative alle grandi strutture di vendita" (articolo 9, comma 5).

Nel caso di mancata emanazione degli adempimenti di cui all’articolo 10 del decreto, poi, non sarebbero previsti gli interventi per favorire lo sviluppo della rete commerciale nelle aree montane, rurali e insulari (cfr. comma 1, lettera a); l’attribuzione di maggiori poteri ai Comuni relativamente alla localizzazione e all’apertura degli esercizi di vendita nei centri storici e nelle aree o edifici aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale (cfr. comma 1, lettera b), nonché i criteri in base ai quali nelle aree metropolitane, nelle aree sovracomunali, configurabili come unico bacino di utenza e nei centri storici, i Comuni, per un periodo non superiore a due anni, possono sospendere o inibire gli effetti della comunicazione di apertura degli esercizi di vicinato (cfr. comma 1, lettera c).

Non sarebbero indicati, inoltre, i criteri e le modalità ai fini del riconoscimento della priorità alle domande di rilascio dell’autorizzazione all’apertura di una media o grande struttura di vendita risultante dalla concentrazione di preesistenti medie e grandi (cfr. articolo 10, comma 2); né i casi in cui l’autorizzazione all’apertura di una media struttura di vendita e all’ampliamento della superficie di una media o di una grande struttura di vendita è dovuta a seguito di concentrazione o accorpamento di esercizi autorizzati, ai sensi dell’articolo 24 della legge 11-6-1971, n. 426, per i generi di largo e generale consumo (cfr. articolo 10, comma 3).

In definitiva, richiamata l’attenzione sulle anzidette disposizioni e sulla disciplina da esse recata che, come evidenziato, non trovano immediata applicazione in assenza degli adempimenti attuativi suddetti, si ritiene che gli enti regionali, individuati come il livello istituzionale più adeguato ai fini della programmazione della rete distributiva, abbiano la possibilità di utilizzare tutti gli strumenti rientranti nelle loro attribuzioni al fine di predisporre gli atti finalizzati alla medesima.

In proposito, è noto a questo ministero che le Regioni, nella loro quasi totalità, si sono attivate per disciplinare la programmazione commerciale mediante atti legislativi, sembrano quindi sussistere le condizioni perché i relativi procedimenti si concludano entro il termine previsto.

Comunque, nella ipotesi in cui il termine non possa essere rispettato, o, in ogni caso, nelle more della definizione dei provvedimenti, a giudizio di questo ministero è il caso che le Regioni, tenuto conto del tenore delle disposizioni del decreto legislativo, prendano in considerazione l’adozione sul piano amministrativo, in via transitoria e con riguardo a situazioni contingenti e indifferibili, di atti di programmazione relativamente agli aspetti di maggiore rilevanza quale, ad esempio, quello finalizzato alla tutela dei centri storici di cui all’articolo 10, comma 1, lettera b), del decreto.

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