Come sappiamo, e come anche descritto nel dettaglio in questo stesso sito, la liberalizzazione delle licenze commerciali ha reso e renderà possibile lapertura di nuove piccole attività commerciali senza più bisogno di una vera e propria licenza, e quindi senza limitazioni, se non quelle poste di fatto dal mercato.
Questa liberalizzazione, voluta per adeguare la nostra normativa a quella degli altri Stati della Comunità, produrrà un effetto di deregulation a tutto vantaggio dellutente finale, perché la libera concorrenza e la semplificazione nel campo delle nuove imprese produce più servizi, a prezzi più convenienti: in sostanza, a vantaggio di noi tutti, un po come sta avvenendo con leliminazione del monopolio Telecom e lintroduzione di più servizi di telefonia, in concorrenza fra loro e quindi con prezzi in discesa e servizi in competizione.
Il problema è che il vantaggio degli utenti e dei nuovi imprenditori comporta, necessariamente, uno svantaggio per la classe di imprenditori già esistente. Così, concretamente, la liberalizzazione del commercio avviene a danno dei commercianti già esistenti.
Il fatto che lapertura di esercizi commerciali "di vicinato" sia divenuto cosa libera ha ovviamente affossato il valore commerciale di quel "bene immateriale" che prima era relativamente raro, e comunque contingentato: appunto, la licenza.
Il Governo, cosciente del danno provocato da questa innovazione, comunque necessaria, ha previsto dei contributi economici a favore di chi cessando lattività commerciale restituisca la relativa licenza.
Limporto stanziato è di cento miliardi. Ma, come si dice: "spartisci ricchezza, diventa povertà"; così, il contributo destinato a ciascun caso è contenuto fra i 10 e 20 milioni. Certamente inferiore al valore del bene immateriale che prima rappresentava la licenza, ma tantè. Si tratta di un contributo, e non di un rimborso.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 3 agosto 1999,
sono finalmente state pubblicate le modalità con cui questi contributi verranno erogati.
Subito dopo, sulla Gazzetta Ufficiale n. 187 dell'11 agosto 1999,
sono stati pubblicati in Decreto che fissava la decorrenza, e la circolare esplicativa.
Ne diamo qui una breve spiegazione, indicando che in questo stesso sito è possibile trovare
Chi può chiedere il contributo.
Possono chiedere il contributo restituendo la licenza e cessando lattività commerciale - i commercianti (non gli artigiani con anche vendita al dettaglio) che hanno versato per cinque anni o più i contributi INPS alla gestione commercianti; occorre che lattività sia stata esercitata in forma di impresa individuale, o familiare o di società di persone. Il beneficio e concesso solo ai dettaglianti in sede fissa; sono esclusi gli ambulanti, i pubblici esercizi, gli artigiani, e altri, in possesso di una autorizzazione per commercio al dettaglio, come pure sono esclusi i grossisti.
Lattività deve cessare nel periodo compreso fra il 9 maggio 1998 e l8 maggio 2000, ed a quella data si deve essere iscritti allInps come commercianti da almeno, come accennato, 5 anni.
Il negozio cui si riferiscono le licenze che si restituiscono non deve superare i 150 mq (città con meno di 10.000 abitanti) o i 250 mq (città con più di 10.000 abitanti).
Si può chiedere UN solo contributo, anche restituendo più licenze; dopo tale richiesta non è possibile esercitare alcuna attività di commercio nei tre anni successivi, pena la restituzione di un importo da due a quattro volte quello del contributo eventualmente ricevuto.
Come si richiede il contributo.
Attenzione! Il Ministero ha posto delle regole ben precise, non rispettando le quali la domanda di contributo verrà rifiutata (anche se è possibile perché non proibito - presentarne una nuova in caso di rifiuto)
Innanzitutto, la domanda va presentata A FAR DATA dal 1 ottobre 1999, e fino al 30 giugno 2000. Questo significa che le domande spedite prima di quella data verranno automaticamente scartate. Conviene quindi affrettarsi (prime stime indicano che i 100 miliardi stanziati potrebbero non bastare ) ma senza anticipare i tempi. La "falsa partenza" significa eliminazione.
Va poi obbligatoriamente utilizzato il modulo predisposto dal Ministero (anche in questo caso, pena il rifiuto della domanda); il modulo può essere prelevato QUI dal nostro sito, o al sito del Ministero dellIndustria, o ritirato presso le Camere di Commercio.
Dopo averlo correttamente compilato, va inviato con raccomandata AR alla Camera di Commercio da cui dipende lesercizio per la cui cessazione si chiede il contributo. Sulla busta va indicato: "Articolo 25, comma 7, decreto legislativo 31 marzo 1988, n. 114 Indennizzo per la cessazione di attività commerciale."
Allinterno, oltre al modulo conforme e compilato con attenzione (in bollo da 20.000 lire), va acclusa una copia della licenza (o delle licenze) per cui si chiede il contributo.
La firma sul modulo può essere autenticata da un notaio, o un ufficiale di anagrafe o, ai sensi della legge 127/97 e 191/98, semplicemente per autocertificazione, accludendo una fotocopia di un documento di identità valido.
Quanto si percepisce.
La "mancetta" per la cessazione dellattività e la restituzione della licenza il cui valore è stato "bruciato" da questo passo di modernizzazione del commercio varia da 10 a 20 milioni (se basteranno i fondi ).
Verrà determinato sulla base di un punteggio (vedi il dettaglio nella Circolare esplicativa, la n. 903484 del 4 agosto 1999). Sono favorite:
a) Le imprese giovani (con meno di 10 anni di attività)
b) Chi aveva quel negozio come unica attività lavorativa.
c) Il fatto di rinunciare a più duna licenza.
d) Il fatto di avere avuto da quel negozio un reddito basso.
Chi si contenta, gode
(CLICCA QUI PER LA RACCOLTA COMPLETA DEI TESTI DI LEGGE)
DecretoFissazione dei termini per la presentazione delle domande di concessione dellindennizzo previsto ai sensi dellarticolo 25, comma 7, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante disposizioni sulla riforma della disciplina relativo al settore del commercio a norma dellarticolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTO in particolare larticolo 25, comma 7, del predetto decreto legislativo che prevede la concessione di un indennizzo a favore dei soggetti titolari di esercizi di vicinato che cessano lattività e restituiscono il titolo autorizzatorio, al fine di favorire la loro ricollocazione professionale;
CONSIDERATO che larticolo 25, comma 8 attribuisce al Ministro dellindustria, del commercio e dellartigianato di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale la definizione di criteri e modalità per lerogazione dellindennizzo;
VISTO il decreto del Ministro dellindustria, del commercio e dellartigianato, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, del 23 giugno 1999, n. 252, recante norme per la concessione dellindennizzo, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 3 agosto 1999;
CONSIDERATO che, ai sensi dellarticolo 4 comma 1 del suddetto decreto, il Ministro dellindustria, del commercio e dellartigianato definisce lo schema di domanda e la documentazione da allegare e fissa i termini per la presentazione delle richieste di indennizzo;
VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.123 recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dellarticolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTO larticolo 25, comma 9, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 che prevede una dotazione finanziaria complessiva per la concessione degli indennizzi pari a lire 100 miliardi.
DECRETA
Articolo 1
(Termini di presentazione delle domande)
1. Le domande per la richiesta dellindennizzo previsto ai sensi dellarticolo 25, comma 7, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 possono essere presentate a partire dal 1° ottobre 1999 e sino al 30 giugno 2000. Non saranno prese in considerazione le domande presentate anteriormente alla predetta data del 1° ottobre 1999 e successivamente al 30 giugno 2000.
2. Il Ministero dellindustria, del commercio e dellartigianato, rende nota la data dellaccertato esaurimento dei fondi con comunicato da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale. A decorrere dalla data di pubblicazione non potranno essere presentate domande per ottenere lindennizzo in oggetto. Qualora le disponibilità finanziarie non consentano la concessione integrale degli indennizzi in favore delle domande pervenute lultimo giorno utile, il Ministero dellindustria, del commercio e dellartigianato applica una riduzione percentuale in eguale misura.
Articolo 2
(Modalità di presentazione delle domande)
1. Per la richiesta di indennizzo linteressato presenta una domanda in regola con limposta di bollo e sottoscritta nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dellarticolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, utilizzando esclusivamente, anche in fotocopia, pena lesclusione, lo schema corredato con le relative istruzioni allegato al presente decreto. Sulla busta deve essere indicato il riferimento: "articolo 25, comma 7, decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 Indennizzo per la cessazione di attività commerciale".
2. Le domande per la richiesta dellindennizzo devono essere presentate, esclusivamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento, alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia in cui aveva sede lesercizio commerciale cui si riferisce la domanda di indennizzo.
3. Alla domanda di indennizzo deve essere allegata copia del certificato, rilasciato dal Comune, di restituzione del titolo autorizzatorio a fronte del quale è richiesto lindennizzo.
Il Ministro
Pierluigi Bersani