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Fotocommercianti:
incentivi per la restituzione
della licenza

Come sappiamo, e come anche descritto nel dettaglio in questo stesso sito, la liberalizzazione delle licenze commerciali ha reso e renderà possibile l’apertura di nuove piccole attività commerciali senza più bisogno di una vera e propria licenza, e quindi senza limitazioni, se non quelle poste di fatto dal mercato.

Questa liberalizzazione, voluta per adeguare la nostra normativa a quella degli altri Stati della Comunità, produrrà un effetto di deregulation a tutto vantaggio dell’utente finale, perché la libera concorrenza e la semplificazione nel campo delle nuove imprese produce più servizi, a prezzi più convenienti: in sostanza, a vantaggio di noi tutti, un po’ come sta avvenendo con l’eliminazione del monopolio Telecom e l’introduzione di più servizi di telefonia, in concorrenza fra loro e quindi con prezzi in discesa e servizi in competizione.

Il problema è che il vantaggio degli utenti e dei nuovi imprenditori comporta, necessariamente, uno svantaggio per la classe di imprenditori già esistente. Così, concretamente, la liberalizzazione del commercio avviene a danno dei commercianti già esistenti.

Il fatto che l’apertura di esercizi commerciali "di vicinato" sia divenuto cosa libera ha ovviamente affossato il valore commerciale di quel "bene immateriale" che prima era relativamente raro, e comunque contingentato: appunto, la licenza.

Il Governo, cosciente del danno provocato da questa innovazione, comunque necessaria, ha previsto dei contributi economici a favore di chi – cessando l’attività commerciale – restituisca la relativa licenza.

L’importo stanziato è di cento miliardi. Ma, come si dice: "spartisci ricchezza, diventa povertà"; così, il contributo destinato a ciascun caso è contenuto fra i 10 e 20 milioni. Certamente inferiore al valore del bene immateriale che prima rappresentava la licenza, ma tant’è. Si tratta di un contributo, e non di un rimborso.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 3 agosto 1999, sono finalmente state pubblicate le modalità con cui questi contributi verranno erogati.
Subito dopo, sulla Gazzetta Ufficiale n. 187 dell'11 agosto 1999, sono stati pubblicati in Decreto che fissava la decorrenza, e la circolare esplicativa.

Ne diamo qui una breve spiegazione, indicando che in questo stesso sito è possibile trovare

Chi può chiedere il contributo.

Possono chiedere il contributo – restituendo la licenza e cessando l’attività commerciale - i commercianti (non gli artigiani con anche vendita al dettaglio) che hanno versato per cinque anni o più i contributi INPS alla gestione commercianti; occorre che l’attività sia stata esercitata in forma di impresa individuale, o familiare o di società di persone. Il beneficio e’ concesso solo ai dettaglianti in sede fissa; sono esclusi gli ambulanti, i pubblici esercizi, gli artigiani, e altri, in possesso di una autorizzazione per commercio al dettaglio, come pure sono esclusi i grossisti.

L’attività deve cessare nel periodo compreso fra il 9 maggio 1998 e l’8 maggio 2000, ed a quella data si deve essere iscritti all’Inps come commercianti da almeno, come accennato, 5 anni.

Il negozio cui si riferiscono le licenze che si restituiscono non deve superare i 150 mq (città con meno di 10.000 abitanti) o i 250 mq (città con più di 10.000 abitanti).

Si può chiedere UN solo contributo, anche restituendo più licenze; dopo tale richiesta non è possibile esercitare alcuna attività di commercio nei tre anni successivi, pena la restituzione di un importo da due a quattro volte quello del contributo eventualmente ricevuto.

Come si richiede il contributo.

Attenzione! Il Ministero ha posto delle regole ben precise, non rispettando le quali la domanda di contributo verrà rifiutata (anche se è possibile – perché non proibito - presentarne una nuova in caso di rifiuto)

Innanzitutto, la domanda va presentata A FAR DATA dal 1 ottobre 1999, e fino al 30 giugno 2000. Questo significa che le domande spedite prima di quella data verranno automaticamente scartate. Conviene quindi affrettarsi (prime stime indicano che i 100 miliardi stanziati potrebbero non bastare…) ma senza anticipare i tempi. La "falsa partenza" significa eliminazione.

Va poi obbligatoriamente utilizzato il modulo predisposto dal Ministero (anche in questo caso, pena il rifiuto della domanda); il modulo può essere prelevato QUI dal nostro sito, o al sito del Ministero dell’Industria, o ritirato presso le Camere di Commercio.

Dopo averlo correttamente compilato, va inviato con raccomandata AR alla Camera di Commercio da cui dipende l’esercizio per la cui cessazione si chiede il contributo. Sulla busta va indicato: "Articolo 25, comma 7, decreto legislativo 31 marzo 1988, n. 114 – Indennizzo per la cessazione di attività commerciale."

All’interno, oltre al modulo conforme e compilato con attenzione (in bollo da 20.000 lire), va acclusa una copia della licenza (o delle licenze) per cui si chiede il contributo.

La firma sul modulo può essere autenticata da un notaio, o un ufficiale di anagrafe o, ai sensi della legge 127/97 e 191/98, semplicemente per autocertificazione, accludendo una fotocopia di un documento di identità valido.

Quanto si percepisce.

La "mancetta" per la cessazione dell’attività e la restituzione della licenza il cui valore è stato "bruciato" da questo passo di modernizzazione del commercio varia da 10 a 20 milioni (se basteranno i fondi…).

Verrà determinato sulla base di un punteggio (vedi il dettaglio nella Circolare esplicativa, la n. 903484 del 4 agosto 1999). Sono favorite:

a) Le imprese giovani (con meno di 10 anni di attività)

b) Chi aveva quel negozio come unica attività lavorativa.

c) Il fatto di rinunciare a più d’una licenza.

d) Il fatto di avere avuto da quel negozio un reddito basso.

Chi si contenta, gode…

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TESTO DEL DECRETO DI ATTUAZIONE DELL'ART. 25, comma 7, dlgs 114/1998 (su G.U. 4 agosto 1999)

(CLICCA QUI PER LA RACCOLTA COMPLETA DEI TESTI DI LEGGE)

Decreto

Fissazione dei termini per la presentazione delle domande di concessione dell’indennizzo previsto ai sensi dell’articolo 25, comma 7, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante disposizioni sulla riforma della disciplina relativo al settore del commercio a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO in particolare l’articolo 25, comma 7, del predetto decreto legislativo che prevede la concessione di un indennizzo a favore dei soggetti titolari di esercizi di vicinato che cessano l’attività e restituiscono il titolo autorizzatorio, al fine di favorire la loro ricollocazione professionale;

CONSIDERATO che l’articolo 25, comma 8 attribuisce al Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale la definizione di criteri e modalità per l’erogazione dell’indennizzo;

VISTO il decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, del 23 giugno 1999, n. 252, recante norme per la concessione dell’indennizzo, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 3 agosto 1999;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 4 comma 1 del suddetto decreto, il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato definisce lo schema di domanda e la documentazione da allegare e fissa i termini per la presentazione delle richieste di indennizzo;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.123 recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO l’articolo 25, comma 9, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 che prevede una dotazione finanziaria complessiva per la concessione degli indennizzi pari a lire 100 miliardi.

 

 

DECRETA

Articolo 1

(Termini di presentazione delle domande)

1. Le domande per la richiesta dell’indennizzo previsto ai sensi dell’articolo 25, comma 7, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 possono essere presentate a partire dal 1° ottobre 1999 e sino al 30 giugno 2000. Non saranno prese in considerazione le domande presentate anteriormente alla predetta data del 1° ottobre 1999 e successivamente al 30 giugno 2000.

2. Il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, rende nota la data dell’accertato esaurimento dei fondi con comunicato da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale. A decorrere dalla data di pubblicazione non potranno essere presentate domande per ottenere l’indennizzo in oggetto. Qualora le disponibilità finanziarie non consentano la concessione integrale degli indennizzi in favore delle domande pervenute l’ultimo giorno utile, il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato applica una riduzione percentuale in eguale misura.

 

Articolo 2

(Modalità di presentazione delle domande)

1. Per la richiesta di indennizzo l’interessato presenta una domanda in regola con l’imposta di bollo e sottoscritta nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, utilizzando esclusivamente, anche in fotocopia, pena l’esclusione, lo schema corredato con le relative istruzioni allegato al presente decreto. Sulla busta deve essere indicato il riferimento: "articolo 25, comma 7, decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 – Indennizzo per la cessazione di attività commerciale".

2. Le domande per la richiesta dell’indennizzo devono essere presentate, esclusivamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento, alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia in cui aveva sede l’esercizio commerciale cui si riferisce la domanda di indennizzo.

3. Alla domanda di indennizzo deve essere allegata copia del certificato, rilasciato dal Comune, di restituzione del titolo autorizzatorio a fronte del quale è richiesto l’indennizzo.

Il Ministro

Pierluigi Bersani