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Controlli fiscali particolari per le attivita’ fotografiche

STUDI FOTOGRAFICI E LABORATORI
(un breve commento)


Testo integrale della metodologia di controllo delle attivita' dei FOTONEGOZIANTI

Testo integrale della metodologia di controllo delle attivita' degli STUDI FOTOGRAFICI E LABORATORI

Il Fisco ha pianificato le metodologie per i controlli - per il prossimo periodo - specifici per le attivita’ fotografiche, prevedendo nel particolare, sia le attivita’ degli studi fotografici, sia le attivita’ di commercio al dettaglio di ottica e fotografia.

In questo testo analizziamo i punti salienti della metodologia che verra’ usata per i controlli delle attivita’ di ripresa (studi fotografici) e di laboratorio. In un altro testo abbiamo commentato le indicazioni per le verifiche degli esercizi commerciali di fotografia (fotonegozianti)

In realta’, le indicazioni diramate dal Ministero delle Finanze per "istruire" i verificatori nei controlli agli studi fotografici contengono alcune imprecisioni anche fuorvianti, che abbiamo provveduto a segnalare ufficialmente al Ministero delle Finanze, perche’ ne tenga conto e, possibilmente, dirami una urgente circolare di chiarimento.

Per intanto, commentiamo il testo attuale, in attesa del chiarimento integrativo.

I controlli per lo studio fotografico ed il laboratorio

Le "istruzioni" date ai verificatori fiscali per il controllo dell’attivita’ del fotografo sono contenute in un allegato alla circolare 295/E-98. E’ possibile trovare sia il testo della circolare che il testo completo dell’allegato relativo al controllo dello studio fotografico CLICCANDO QUI.

Alcune incongruenze

Come accennato, le istruzioni specifiche diramate a tutt’oggi sono alquanto lacunose, se non altro per due aspetti:

a) Viene fatto ancora riferimento al "regime autorizzatorio" dell’attivita’ (cioe’ la licenza di PS), richiamando un passaggio di competenze ai Comuni che, come abbiamo avuto piu’ volte avuto modo di ricordare, NON esiste. In tal senso si e’ anche pronunciato in modo chiarificatore il Ministero degli Interni (da cui dipendevano tali autorizzazioni). Abbiamo provveduto a segnalare al Ministero delle Finanze l’imprecisione, che verra’ rettificata.

b) La descrizione dell’attivita’ fotografica di studio - e di conseguenza gli strumenti di verifica suggeriti – sono limitati all’ipotesi dello studio fotografico "di bottega", con vendita al pubblico di rullini, stampe e servizi fototessera, senza nemmeno ipotizzare il caso dello studio fotografico commerciale pubblicitario e, men che meno, quello del fotografo editoriale.

Abbiamo segnalato questo aspetto al Ministero, dal quale hanno preso atto della limitazione delle istruzioni, dovute alla genericita’ del codice d’attivita’ (74.81.1) che raggruppa forzosamente tanti generi di attivita’ fra loro differenti. Il Ministero ha peraltro segnalato che entro il 1999 verranno diramate indicazioni supplementari, che permettano ai verificatori di non presupporre necessariamente generi di attivita’ e di introiti che non sempre sono accompagnati all’attivita’ fotografica.

Le istruzioni per le verifiche agli studi fotografici e laboratori

Evitiamo di commentare tutti i punti delle "istruzioni di verifica" che ribadiscano aspetti ovvi. Non ci soffermiamo, cioe’, ad analizzare le istruzioni che suggeriscono al verificatore di controllare l’esistenza a magazzino di merci non fatturate, oppure di rilevare la presenza di agende, archivi, quaderni od annotazioni non ufficiali che non corrispondano alla contabilita’. Si tratta di indicazioni abbastanza evidenti.

Vediamo, invece, con un po’ di dettaglio alcune delle indicazioni che sono state date ai verificatori, suggerendole come strumento di controllo dei fotografi e dei laboratori, ma che potrebbero prestarsi a fraintendimenti reciproci, e sulle quali consigliamo quindi fin da subito la massima chiarezza.

Piu’ avanti nel testo riassumiamo i criteri che ricorrono sia nelle verifiche per gli studi fotografici, sia in quelle dei fotonegozianti.

In specifico, per le attivita’ degli studi fotografici e dei laboratori si possono segnalare questi aspetti:

Servizi svolti fuori dallo studio. Poiche’ molti servizi fotografici possono essere svolti in esterno, viene raccomandata ai verificatori una particolare attenzione ad appunti, agende, dati di preventivi e simili che siano rinvenuti in studio, sfruttando l’effetto sorpresa. A tal scopo, dovranno essere rilevati anche i files contenuti nell’hard disc, con particolare attenzione al computer usato solitamente dal titolare dell’attivita’ o da soci con funzioni di responsabilita’. Poiche’ per un’attivita’ di fotografo pubblicitario e’ frequentissimo il caso dei preventivi fatti "a vuoto", perche’ sono moltissime le agenzie pubblicitarie e le aziende che chiedono preventivi a quattro o cinque fotografi per lo stesso lavoro, suggeriamo di annotare sui preventivi la data di presentazione e la data in cui si ritiene decaduta l’offerta, chiedendo al cliente la cortesia di inviare un fax di risposta anche in caso negativo (cioe’ per la non accettazione del preventivo).

Negativi dei servizi. I verificatori sono invitati a prestare attenzione alla presenza dei negativi dei servizi fotografici. Ovviamente, questa indicazione ha un suo valore presuntivo nei casi dei servizi di matrimonio, mentre lascia il tempo che trova nelle produzioni commerciali frequentemente fatte in dia (o che, oltretutto, possono essere direttamente in digitale). Del tutto fuorviante e’ poi questo elemento per chi effettua produzioni destinate all’archivio stock: le immagini presenti non hanno committente e possono anche non essere mai vendute.

Fototessere. Viene ipotizzato l’uso di pellicole a sviluppo immediato, uno scarto di lavorazione massimo del 20% ed un prezzo di vendita al pubblico di 10 – 15.000 lire. Non si ipotizza l’uso di sistemi digitali, ne’ la possibilita’ di scarti maggiori. A questo proposito, suggeriremmo di documentare l’uso abbondante di Polaroid – tanto frequente nelle attivita’ di studio – tenendo uno scatolone dove conservare le Polaroid di scarto, anziche’ gettarle.

La carta fotografica. Viene data un’indicazione di particolare importanza per la carta fotografica in bobina, poiche’ le bobine sono difficilmente acquistabili senza fattura. Viene riconosciuto uno scarto medio delle lavorazioni pari a circa il 10%, invitando il verificatore a stimare la redditivita’ sulla base del prezzo per stampa esposto al pubblico (o da listini).

Fotografia commerciale, pubblicitaria ed editoriale. Questa frangia (per nulla marginale) e’ il vero grande assente in queste istruzioni, che sono state concepite per coprire le attivita’ numericamente piu’ diffuse (studio con negozio), ma dimenticando che uno studio fotografico pubblicitario od editoriale hanno comunque il codice 74.81.1 e non possono certamente essere valutati con i criteri usati per un fotonegoziante con studio. Come accennato, abbiamo provveduto ad inoltrare una relazione tecnica che dovrebbe preludere ad una Circolare integrativa, ci si augura entro l’anno in corso.

Alcuni aspetti sono in comune con i criteri utilizzati per i fotonegozianti (vedi altro testo sulla verifica dell’attivita’ del fotonegoziante). Riassuntivamente:

Consistenza di cassa superiore agli importi documentati. Se, cioe’, in cassa esistono contanti ed assegni in misura maggiore rispetto a quanto risulti dagli scontrini, dall’ultimo versamento in banca

Frequenti finanziamenti dell’imprenditore all’attivita’. Questo comportamento puo’ far supporre che esistano dei guadagni non dichiarati, che si cercano di far "rientrare" come finanziamenti dell’imprenditore.

Assenza di prelievi. Se mancano i prelievi del titolare o dei soci, in attesa della distribuzione di utili, i verificatori possono ritenere che l’imprenditore si "sostenga" con altri mezzi: cioe’, con i proventi in contanti di vendite in nero.

Scontrini emessi in orari o periodi anomali: il fatto, ad esempio, che l’emissione degli scontrini (o il loro importo) salga in maniera anomala in prossimita’ dell’ora della chiusura di cassa, oppure nei giorni precedenti la liquidazione IVA, farebbe insospettire.

Contratti e copie commissioni. Se esistono copie commissioni e contratti per la realizzazione di servizi, queste possono contenere riferimenti ad acconti per i quali non siano stati emessi i dovuti documenti fiscali.

Indice di produttivita’ per addetto. Molto semplicemente, il Fisco si aspetta che ogni addetto in piu’ si ripaghi, in termini di incremento di fatturato, e possibilmente faccia guadagnare anche qualcosa in piu’. Sono propensi a non credere all’ipotesi dell’investimento su nuove persone, se questo nuovo "personale" non produce un aumento di fatturato uguale o superiore al loro costo per l’azienda.

Le indagini bancarie, infine, sono l’ultimo strumento utilizzabile, anche se non particolarmente incoraggiato dall’Amministrazione finanziaria, che suggerisce di utilizzare questo strumento sono a fronte di gravi indizi di evasione.

Ricordiamo ai colleghi che ci leggono in queste note che la consulenza personale su questi temi puo’ essere data solo ai soci TAU Visual, poiche’ ci e’ materialmente impossibile rispondere personalmente a tutti i numerosissimi fotografi toccati da questi argomenti. Chiediamo quindi la cortesia, ai colleghi non ancora Soci, di non telefonare in sede per chiedere consulenza personale.


TAU Visual Associati - associazione nazionale fotografi professionisti
via Manara, 7 - 20122 Milano - tel. 02.55.187.195 02.55.187.321 - fax. 02-54.65.563

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