COPYRIGHT
INTERNAZIONALE
IN FOTOGRAFIA
come chiedere l'ammissione all'Associazione
L'assoluta globalizzazione
determinata dall'uso della Rete ha trasformato una parte del mercato fotografico
in un terreno di confronto planetario.
Ogni Stato ha una sua propria
legge sul diritto d'autore, ovviamente influenzata non solo dalle dinamiche
mondiali della protezione delle opere intellettuali, ma anche - e parecchio - dalla cultura
e dalla storia del
Paese considerato.
(Se vuoi vedere un video che spiega il concetto di fondo di diritto d'autore, e
come si possa ottenere il copyright, puoi vedere questa
conversazione - clicca qui)
Questa situazione ha portato,
nell'ultimo secolo, alla formazione di legislazioni che presentano fra loro
delle affinita', ma per certi versi
simili molto diverse fra loro.
Se, nell'attuale economia di scambi globali, si dovesse adempiere alle norme e
le regole previste - in modo diverso - da ciascuna nazione, il vedere rispettate le proprie opere a
livello planetario sarebbe impossibile.
Ecco perche' - gia' da tempo - si e' giunti ad un accordo internazionale (la
Convenzione di Berna) che garantisce a tutti i cittadini dei Paesi
aderenti (elencati al piede di questa
pagina) il rispetto reciproco del diritto d'autore senza il bisogno di
particolari formalita', e - nel caso della fotografia - una protezione minima di
25 anni dalla data.
Il meccanismo funziona
cosi':
a) Alle opere originarie di uno degli Stati contraenti (cioe', le opere
il cui autore e' un cittadino di tale Stato o di lavori che sono stati
pubblicati in tale Stato) deve essere data la stessa protezione - negli altri
Stati - che ciascuno di questi ultimi prevede per le opere dei propri cittadini
(principio del "trattamento nazionale").
In pratica, se pubblico qualcosa negli Stati UNiti, in Germania, In Egitto o nel
Gabon, ho diritto alla stessa protezione che hanno i cittadini di li. Ma non
sono tenuto a fare (l'eventuale) trafila prevista nel loro Paese. Infatti:
b) Tale protezione non deve essere subordinata
al rispetto di tutte le formalita' (principio di "protezione automatica").
Siccome la minima formalita' richiesta e' l'indicazione che esiste un autore
(nome), l'anno di produzione e l'indicare che l'opera e' protetta sul piano del
copyright, il meccanismo si traduce nel fatto che, indipendentemente da quanto
possa essere complessa la singola legislazione nazionale, e' sufficiente curare
che sia indicato, nella prima pubblicazione delle immagini, il nome
dell'autore, l’anno di prima pubblicazione e che sia espressamente
indicata l'esistenza di un
diritto d'autore, preferibilmente usando il simbolo internazionale di copyright
© (comprensibile da tutti, indipendentemente da lingua ed alfabeto usati).
L’uso di tale simbolo e' pienamente libero (cioe', non occorre richiedere
alcuna autorizzazione per il suo uso).
c) Tale protezione e' indipendente dall'esistenza di protezione nel paese di origine del lavoro (principio della "indipendenza" di protezione). Se, tuttavia, uno Stato contraente prevede un termine piu' lungo rispetto al minimo prescritto dalla Convenzione (per le foto, 25 anni dalla produzione) e il lavoro cessa di essere protetto nel paese di origine, la protezione puo' essere negata negli altri Stati, una volta che la protezione nel paese d'origine e' cessata.
RACCOLTA LEGGI INTERNAZIONALI SUL DIRITTO D'AUTORE
A questa
specifica pagina (clicca
qui) abbiamo raccolto le leggi sul diritto d'autore di diversi Paesi, di
cui abbiamo trovato disponibilita' in traduzioni accessibili (in inglese o, in
qualche caso, in francese o spagnolo).
Clicca
qui per la raccolta leggi internazionali:
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Per un commento in video sui principali aspetti legati al diritto d'autore in fotografia, vedi a: www.youtube.com/tauvisual
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Austria
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