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NUOVA LEGGE SUL DIRITTO D'AUTORE

Come certamente saprai, alla fine di luglio 2000 stato approvato in via definitiva il nuovo testo della legge sul Diritto d'autore.
Avevamo gia' anticipato – ai Soci - a marzo l'avanzamento dei lavori, e prima ancora a giugno dello scorso anno (1999), quando i parlamentari che seguono questo nuovo testo erano intervenuti al convegno che avevamo organizzato a Milano.
Il 19 settembre 2000 è entrata in vigore la legge 248 del 28 agosto 2000, intitolata “Nuove norme di tutela del diritto d'autore”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 4 settembre 2000 n. 206.

Ecco il testo (e' possible qualche piccola imprecisione - di cui ci scusiamo - dovuta al fatto che abbiamo dovuto combinare "a mano" le due stesure di Camera e Senato, e lo abbiamo fatto a tambur battente per poter pubblicare il testo prima di chiudere per le ferie).




DISEGNO DI LEGGE
approvato dalla II Commissione (Giustizia) del Senato della
Repubblica, il 27 maggio 1998, in un testo risultante dall’
unificazione del disegno di legge (V. Stampato n. 1496)
presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri
(PRODI)
e dal Ministro per i beni culturali e ambientali
(VELTRONI)
di concerto col Ministro dell’interno
(NAPOLITANO)
col Ministro di grazia e giustizia
(FLICK)
e col Ministro delle finanze
(VISCO)
e del disegno di legge (V. Stampato n. 2157)
d’iniziativa dei senatori CENTARO, LA LOGGIA, SCHIFANI e GRECO
(V. Stampato Camera n. 4953)
modificato dalla Camera dei deputati, previo stralcio degli articoli
2, 3, 4 e 6,
il 21 giugno 2000
Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 23 giugno 2000

APPROVATO DEFINITIVAMENTE DALLA COMMISSIONE GIUSTIZIA DEL SENATO IN
SEDE LEGISLATIVA IL 26 LUGLIO 2000

Nuove norme di tutela del diritto d’autore

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
1. L’articolo 16 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal
seguente:
"Art. 16. – 1. Il diritto esclusivo di diffondere ha per oggetto l’
impiego di uno dei mezzi di diffusione a distanza, quali il
telegrafo, il telefono, la radiodiffusione, la televisione ed altri
mezzi analoghi, e comprende la comunicazione al pubblico via
satellite e la ritrasmissione via cavo, nonchè quella codificata con
condizioni di accesso particolari".
Art. 2.
1. Il secondo comma dell’articolo 68 della legge 22 aprile 1941, n.
633, è sostituito dal seguente:
"È libera la fotocopia da opere esistenti nelle biblioteche, fatta
per i servizi della biblioteca o, nei limiti e con le modalità di cui
ai commi quarto e quinto, per uso personale".
2. All’articolo 68 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono aggiunti
i seguenti commi:
"È consentita, conformemente alla convenzione di Berna per la
protezione delle opere letterarie ed artistiche, ratificata e resa
esecutiva ai sensi della legge 20 giugno 1978, n. 399, nei limiti del
quindici per cento di ciascun volume o fascicolo di periodico,
escluse le pagine di pubblicità, la riproduzione per uso personale di
opere dell’ingegno effettuata mediante fotocopia, xerocopia o sistema
analogo. I responsabili dei punti o centri di riproduzione, i quali
utilizzino nel proprio ambito o mettano a disposizione di terzi,
anche gratuitamente, apparecchi per fotocopia, xerocopia o analogo
sistema di riproduzione, devono corrispondere un compenso agli autori
ed agli editori delle opere dell’ingegno pubblicate per le stampe che
mediante tali apparecchi vengono riprodotte per gli usi previsti nel
primo periodo del presente comma. La misura di detto compenso e le
modalità per la riscossione e la ripartizione sono determinate
secondo i criteri posti all’articolo 181-ter della presente legge.
Salvo diverso accordo tra la SIAE e le associazioni delle categorie
interessate, tale compenso non può essere inferiore per ciascuna
pagina riprodotta al prezzo medio a pagina rilevato annualmente dall’
ISTAT per i libri. Gli articoli 1 e 2 della legge 22 maggio 1993, n.
159, sono abrogati.
Le riproduzioni delle opere esistenti nelle biblioteche pubbliche,
fatte all’interno delle stesse con i mezzi di cui al quarto comma,
possono essere effettuate liberamente, nei limiti stabiliti dal
medesimo comma, salvo che si tratti di opera rara fuori dai cataloghi
editoriali, con corresponsione di un compenso in forma forfettaria a
favore degli aventi diritto, di cui al comma 2 dell’articolo 181-ter,
determinato ai sensi del secondo periodo del comma 1 del medesimo
articolo 181-ter. Tale compenso è versato direttamente ogni anno
dalle biblioteche, nei limiti degli introiti riscossi per il
servizio, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato o
degli enti dai quali le biblioteche dipendono".
3. Al primo comma dell’articolo 171 della legge 22 aprile 1941, n.
633, dopo le parole: "articolo 171-bis" sono inserite le seguenti: "e
dall’articolo 171-ter".
4. All’articolo 171 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto il
seguente comma:
"La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma
dell’articolo 68 comporta la sospensione della attività di fotocopia,
xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno
nonchè la sanzione amministrativa pecuniaria da due a dieci milioni
di lire".
5. Dopo l’articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633,
introdotto dall’articolo 10 della presente legge, è inserito il
seguente:
"Art. 181-ter. – 1. I compensi per le riproduzioni di cui al quarto e
quinto comma dell’articolo 68 sono riscossi e ripartiti, al netto di
una provvigione, dalla Società italiana degli autori ed editori
(SIAE). In mancanza di accordi tra la SIAE e le associazioni delle
categorie interessate, la misura e le modalità di pagamento dei detti
compensi, nonchè la misura della provvigione spettante alla Società,
sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, sentite le parti interessate e il comitato consultivo di
cui all’articolo 190. L’efficacia delle disposizioni di cui ai commi
quarto e quinto dell’articolo 68 decorre dalla data di stipulazione
dei detti accordi ovvero dalla data di entrata in vigore del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri.
2. La ripartizione fra gli aventi diritto, per i quali la SIAE non
svolga già attività di intermediazione ai sensi dell’articolo 180,
può avvenire anche tramite le principali associazioni delle categorie
interessate, individuate con proprio decreto dal Presidente del
Consiglio dei ministri, sentito il comitato consultivo di cui all’
articolo 190, in base ad apposite convenzioni".
Art. 3.
1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 69 della legge 22 aprile
1941, n. 633, sono aggiunte, in fine, le parole: "ovvero, non essendo
stato esercitato il diritto di distribuzione, decorsi almeno
ventiquattro mesi dalla realizzazione delle dette opere e sequenze di
immagini".
2. All’articolo 69 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto il
seguente comma:
"1-bis. Per i servizi delle biblioteche e discoteche dello Stato e
degli enti pubblici è consentita la riproduzione in unico esemplare
dei fonogrammi e videogrammi contenenti opere cinematografiche o
audiovisive o sequenze di immagini in movimento, siano esse sonore o
meno, esistenti presso le medesime biblioteche e discoteche dello
Stato e degli enti pubblici".
Art. 4.
1. Nell’articolo 161 della legge 22 aprile 1941, n. 633, il primo
comma è sostituito dal seguente:
"Agli effetti dell’esercizio delle azioni previste negli articoli
precedenti, possono essere ordinati dall’autorità giudiziaria la
descrizione, l’accertamento, la perizia od il sequestro di ciò che si
ritenga costituire violazione del diritto di utilizzazione".
Art. 5.
1. L’articolo 162 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito
dal seguente:
"Art. 162. – 1. Salvo quanto diversamente disposto dalla presente
legge, i procedimenti di cui all’articolo 161 sono disciplinati dalle
norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti
cautelari di sequestro e di istruzione preventiva per quanto riguarda
la descrizione, l’accertamento e la perizia.
2. La descrizione e il sequestro vengono eseguiti a mezzo di
ufficiale giudiziario, con l’assistenza, ove occorra, di uno o più
periti ed anche con l’impiego di mezzi tecnici di accertamento,
fotografici o di altra natura. Nel caso di pubblici spettacoli non si
applicano le limitazioni di giorni e di ore previste per atti di
questa natura dal codice di procedura civile.
3. Gli interessati possono essere autorizzati ad assistere alle
operazioni anche a mezzo di propri rappresentanti e ad essere
assistiti da tecnici di loro fiducia.
4. Alla descrizione non si applicano i commi secondo e terzo dell’
articolo 693 del codice di procedura civile. Ai fini dell’articolo
697 del codice di procedura civile, il carattere dell’eccezionale
urgenza deve valutarsi anche alla stregua dell’esigenza di non
pregiudicare l’attuazione del provvedimento. Si applica anche alla
descrizione il disposto degli articoli 669-octies, 669-undecies e 675
del codice di procedura civile.
5. Decorso il termine di cui all’articolo 675 del codice di procedura
civile, possono essere completate le operazioni di descrizione e di
sequestro già iniziate, ma non possono esserne iniziate altre fondate
sullo stesso provvedimento; resta salva la facoltà di chiedere al
giudice di disporre ulteriori provvedimenti di descrizione o
sequestro nel corso del procedimento di merito.
6. Descrizione e sequestro possono concernere oggetti appartenenti a
soggetti anche non identificati nel ricorso, purchè si tratti di
oggetti prodotti, offerti, importati o distribuiti dalla parte nei
cui confronti siano stati emessi i suddetti provvedimenti e purchè
tali oggetti non siano adibiti ad uso personale, ovvero si tratti di
opere diffuse con qualunque mezzo. Il verbale delle operazioni di
sequestro e di descrizione, con il ricorso ed il provvedimento, deve
essere notificato al terzo cui appartengono gli oggetti sui quali
descrizione o sequestro sono stati eseguiti entro quindici giorni
dalla conclusione delle operazioni stesse a pena di inefficacia".
Art. 6.
1. L’articolo 163 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito
dal seguente:
"Art. 163. – 1. Il titolare di un diritto di utilizzazione economica
può chiedere che sia disposta l’inibitoria di qualsiasi attività che
costituisca violazione del diritto stesso, secondo le norme del
codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari.
2. Pronunciando l’inibitoria, il giudice può fissare una somma dovuta
per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata o per
ogni ritardo nell’esecuzione del provvedimento".
Art. 7.
1. Il numero 3) dell’articolo 164 della legge 22 aprile 1941, n. 633,
è sostituito dal seguente:
"3) l’ente di diritto pubblico designa i funzionari autorizzati a
compiere attestazioni di credito per diritto d’autore nonchè ai fini
della legge 5 febbraio 1992, n. 93; dette attestazioni sono atti
aventi efficacia di titolo esecutivo a norma dell’articolo 474 del
codice di procedura civile".
Art. 8.
1. Dopo l’articolo 174 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono
inseriti i seguenti:
"Art. 174-bis. – 1. Ferme le sanzioni penali applicabili, la
violazione delle disposizioni previste nella presente sezione è
punita con la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del
prezzo di mercato dell’opera o del supporto oggetto della violazione,
in misura comunque non inferiore a lire duecentomila. Se il prezzo
non è facilmente determinabile, la violazione è punita con la
sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire due
milioni. La sanzione amministrativa si applica nella misura stabilita
per ogni violazione e per ogni esemplare abusivamente duplicato o
riprodotto.
2. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative, applicate ai
sensi del presente articolo, affluiscono all’entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica:
a) in misura pari al cinquanta per cento ad un fondo iscritto allo
stato di previsione del Ministero della giustizia destinato al
potenziamento delle strutture e degli strumenti impiegati nella
prevenzione e nell’accertamento dei reati previsti dalla presente
legge. Il fondo è istituito con decreto adottato dal Ministro della
giustizia, di concerto con il Ministro dell’interno, ai sensi dell’
articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione;
b) nella restante misura, ad apposito capitolo dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per la promozione delle campagne informative
di cui al comma 3-bis dell’articolo 26 della legge 23 agosto 1988, n.
400, e successive modificazioni.
Art. 174-ter. – 1. Quando esercita l’azione penale per taluno dei
reati non colposi previsti nella presente sezione commessi nell’
ambito di un esercizio commerciale o di un’attività soggetta ad
autorizzazione, il pubblico ministero ne dà comunicazione al
questore, indicando gli elementi utili per l’adozione del
provvedimento di cui al comma 2.
2. Valutati gli elementi indicati nella comunicazione di cui al comma
1, il questore, sentiti gli interessati, può disporre, con
provvedimento motivato, la sospensione dell’esercizio o dell’attività
per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a tre
mesi, senza pregiudizio del sequestro penale eventualmente adottato
3. In caso di condanna per taluno dei reati di cui al comma 1, è
sempre disposta, a titolo di sanzione amministrativa accessoria, la
cessazione temporanea dell’esercizio o dell’attività per un periodo
da tre mesi ad un anno, computata la durata della sospensione
disposta a norma del comma 2. Si applica l’articolo 24 della legge 24
novembre 1981, n. 689. In caso di recidiva specifica è disposta la
revoca della licenza di esercizio o dell’autorizzazione allo
svolgimento dell’attività.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei
confronti degli stabilimenti di sviluppo e stampa, di
sincronizzazione o di postproduzione nonchè di masterizzazione,
tipografia e che comunque esercitino attività di produzione
industriale connesse alla realizzazione dei supporti contraffatti e
nei confronti dei centri di emissione o ricezione di programmi
televisivi. Le agevolazioni di cui all’articolo 45 della legge 4
novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, sono sospese in
caso di esercizio dell’azione penale; se vi è condanna, sono revocate
e non possono essere nuovamente concesse per almeno un biennio".
2. Dopo l’articolo 75 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è
inserito il seguente:
"Art. 75-bis. – 1. Chiunque intenda esercitare, a fini di lucro,
attività di produzione, di duplicazione, di riproduzione, di vendita,
di noleggio o di cessione a qualsiasi titolo di nastri, dischi,
videocassette, musicassette o altro supporto contenente fonogrammi o
videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di
immagini in movimento, ovvero intenda detenere tali oggetti ai fini
dello svolgimento delle attività anzidette, deve darne preventivo
avviso al questore che ne rilascia ricevuta, attestando l’eseguita
iscrizione in apposito registro. L’iscrizione deve essere rinnovata
ogni anno".
3. Al comma 1 dell’articolo 17-bis del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.
773, introdotto dall’articolo 3 del decreto legislativo 13 luglio
1994, n. 480, dopo le parole: "articoli 59, 60, 75," sono inserite le
seguenti: "75-bis,".
Art. 9.
1. Nel testo della legge 22 aprile 1941, n. 633, l’espressione "Ente
italiano per il diritto d’autore" ovunque ricorra è sostituita dall’
espressione: "Società italiana degli autori ed editori (SIAE)"
Art. 10.
1. Dopo l’articolo 181 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito
il seguente:
"Art. 181-bis. - 1. Ai sensi dell’articolo 181 e agli effetti di cui
agli articoli 171-bis e 171-ter, la Società italiana degli autori ed
editori (SIAE) appone un contrassegno su ogni supporto contenente
programmi per elaboratore o multimediali nonchè su ogni supporto
contenente suoni, voci o immagini in movimento, che reca la
fissazione di opere o di parti di opere tra quelle indicate nell’
articolo 1, primo comma, destinati ad essere posti comunque in
commercio o ceduti in uso a qualunque titolo a fine di lucro. Analogo
sistema tecnico per il controllo delle riproduzioni di cui all’
articolo 68 potrà essere adottato con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, sulla base di accordi tra la SIAE e le
associazioni delle categorie interessate.
2. Il contrassegno è apposto sui supporti di cui al comma 1 ai soli
fini della tutela dei diritti relativi alle opere dell’ingegno,
previa attestazione da parte del richiedente dell’assolvimento degli
obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d’autore e sui diritti
connessi. In presenza di seri indizi, la SIAE verifica, anche
successivamente, circostanze ed elementi rilevanti ai fini dell’
apposizione..
3. Fermo restando l’assolvimento degli obblighi relativi ai diritti
di cui alla presente legge, il contrassegno, secondo modalità e nelle
ipotesi previste nel regolamento di cui al comma 4, che tiene conto
di apposite convenzioni stipulate tra la SIAE e le categorie
interessate, può non essere apposto sui supporti contenenti programmi
per elaboratore disciplinati dal decreto legislativo 29 dicembre
1992, n. 518, utilizzati esclusivamente mediante elaboratore
elettronico, sempre che tali programmi non contengano suoni, voci o
sequenze di immagini in movimento tali da costituire opere
fonografiche, cinematografiche o audiovisive intere, non realizzate
espressamente per il programma per elaboratore, ovvero loro brani o
parti eccedenti il cinquanta per cento dell’opera intera da cui sono
tratti, che diano luogo a concorrenza all’utilizzazione economica
delle opere medesime. In tali ipotesi la legittimità dei prodotti,
anche ai fini della tutela penale di cui all’articolo 171-bis, è
comprovata da apposite dichiarazioni identificative che produttori e
importatori preventivamente rendono alla SIAE.
4. I tempi, le caratteristiche e la collocazione del contrassegno
sono individuati da un regolamento di esecuzione da emanare con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,
sentite la SIAE e le associazioni di categoria interessate, nei
termini più idonei a consentirne la agevole applicabilità, la facile
visibilità e a prevenire l’alterazione e la falsificazione delle
opere. Fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento,
resta operativo il sistema di individuazione dei tempi, delle
caratteristiche e della collocazione del contrassegno determinatosi
sotto la disciplina previgente. Le spese e gli oneri, anche per il
controllo, sono a carico dei richiedenti e la loro misura, in assenza
di accordo tra la SIAE e le categorie interessate, è determinata con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il
comitato consultivo permanente per il diritto di autore.
5. Il contrassegno deve avere, comunque, caratteristiche tali da non
poter essere trasferito su altro supporto. Deve contenere elementi
tali da permettere la identificazione del titolo dell’opera per la
quale è stato richiesto, del nome dell’autore, del produttore o del
titolare del diritto d’autore. Deve contenere altresì l’indicazione
di un numero progressivo per ogni singola opera riprodotta o
registrata nonchè della sua destinazione alla vendita, al noleggio e
a qualsiasi altra forma di distribuzione.
6. L’apposizione materiale del contrassegno può essere affidata anche
in parte al richiedente o ad un terzo da questi delegato, i quali
assumono le conseguenti responsabilità a termini di legge. I medesimi
soggetti informano almeno trimestralmente la SIAE circa l’attività
svolta e lo stadio di utilizzo del materiale consegnato. Ai fini
della tempestiva apposizione del contrassegno, fuori dei casi in cui
esista apposita convenzione tra il produttore e la SIAE, l’
importatore ha l’obbligo di dare alla SIAE preventiva notizia dell’
ingresso nel territorio nazionale dei prodotti. Si osservano le
disposizioni di cui al comma 4.
7. Nei casi di cui al comma 6, la SIAE e il richiedente possono
concordare che l’apposizione del contrassegno sia sostituita da
attestazione temporanea resa ai sensi del comma 2, corredata dalla
presa d’atto della SIAE.
8. Agli effetti dell’applicazione della legge penale, il contrassegno
è considerato segno distintivo di opera dell’ingegno".
Art. 11.
1. . Dopo l’articolo 182 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono
inseriti i seguenti:
"Art. 182-bis. – 1. All’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
ed alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) è attribuita,
nell’ambito delle rispettive competenze previste dalla legge, al fine
di prevenire ed accertare le violazioni della presente legge, la
vigilanza:
a) sull’attività di riproduzione e duplicazione con qualsiasi
procedimento, su supporto audiovisivo, fonografico e qualsiasi altro
supporto nonchè su impianti di utilizzazione in pubblico, via etere e
via cavo, nonchè sull’attività di diffusione radiotelevisiva con
qualsiasi mezzo effettuata;
b) sulla proiezione in sale cinematografiche di opere e registrazioni
tutelate dalla normativa sul diritto d’autore e sui diritti connessi
al suo esercizio;
c) sulla distribuzione, la vendita, il noleggio, l’emissione e l’
utilizzazione in qualsiasi forma dei supporti di cui alla lettera a).
d) sui centri di riproduzione pubblici o privati, i quali utilizzano
nel proprio ambito o mettono a disposizione di terzi, anche
gratuitamente, apparecchi per fotocopia, xerocopia o analogo sistema
di riproduzione.
2. La SIAE, nei limiti dei propri compiti istituzionali, si coordina,
a norma del comma 1, con l’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni.
3. Per lo svolgimento dei compiti indicati nel comma 1, l’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni può conferire funzioni ispettive
a propri funzionari ed agire in coordinamento con gli ispettori della
SIAE. Gli ispettori possono accedere ai locali dove vengono svolte le
attività di riproduzione, duplicazione, vendita, emissione via etere
e via cavo o proiezione cinematografica nonchè le attività ad esse
connesse. Possono richiedere l’esibizione della documentazione
relativa all’attività svolta, agli strumenti e al materiale in
lavorazione, in distribuzione, in fase di utilizzazione attraverso l’
emissione o la ricezione via etere e via cavo o la proiezione
cinematografica. Nel caso in cui i suddetti locali non siano luoghi
aperti al pubblico, stabilimenti industriali o esercizi commerciali o
emittenti radiotelevisive, l’accesso degli ispettori deve essere
autorizzato dall’autorità giudiziaria.
Art. 182-ter. – 1. Gli ispettori, in caso di accertamento di
violazione delle norme di legge, compilano processo verbale, da
trasmettere immediatamente agli organi di polizia giudiziaria per il
compimento degli atti previsti dagli articoli 347 e seguenti del
codice di procedura penale".
2. Alla lettera b) del comma 6 dell’articolo 1 della legge 31 luglio
1997, n. 249, dopo il numero 4) è inserito il seguente:
"4-bis) svolge i compiti attribuiti dall’articolo 182-bis della legge
22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni;".
Art. 12.
1. All’articolo 26 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono aggiunti
i seguenti commi:
"3-bis. Il dipartimento, nei limiti delle disponibilità derivanti
dall’applicazione del comma 3-ter, realizza e promuove campagne
informative attraverso la televisione, la radio, il cinema e la
stampa quotidiana e periodica, volte a sensibilizzare l’opinione
pubblica sulla illiceità dell’acquisto di prodotti delle opere dell’
ingegno abusivi o contraffatti.
3-ter. Per le finalità di cui al comma 3-bis sono utilizzate le somme
affluite nel capitolo di cui all’articolo 174-bis, comma 2, lettera
b), della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni".
Capo II
DISPOSIZIONI PENALI
Art. 13.
1. L’articolo 171-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, è
sostituito dal seguente:
"Art. 171-bis. - 1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne
profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa,
distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o
concede in locazione programmi contenuti in supporti non
contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE),
è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della
multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La stessa pena si
applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a
consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l’elusione
funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per
elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di
reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di
rilevante gravità.
2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non
contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto,
distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto
di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli
articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l’estrazione o il
reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui
agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede
in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione
da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire
trenta milioni. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di
reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di
rilevante gravità".
Art. 14.
1. L’articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, è
sostituito dal seguente:
"Art. 171-ter. - 1. È punito, se il fatto è commesso per uso non
personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da
cinque a trenta milioni di lire chiunque a fini di lucro:
a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico
con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un’opera dell’
ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della
vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero
ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere
musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di
immagini in movimento;
b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con
qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie,
drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o
drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere
collettive o composite o banche dati;
c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione,
introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la
distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o
comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a
mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo
della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni
abusive di cui alle lettere a) e b);
d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio,
vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico,
trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi
procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto
contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali,
cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento,
od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente
legge, l’apposizione di contrassegno da parte della Società italiana
degli autori ed editori (SIAE), privi del contrassegno medesimo o
dotati di contrassegno contraffatto o alterato ovvero produce,
utilizza, importa, detiene per la vendita, pone in commercio, vende,
noleggia o cede a qualsiasi titolo sistemi atti ad eludere, a
decodificare o a rimuovere le misure di protezione del diritto d’
autore o dei diritti connessi;
e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o
diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo
di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di
trasmissioni ad accesso condizionato;
f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la
distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a
qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o
elementi di decodificazione speciale che consentono l’accesso ad un
servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.
2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da
cinque a trenta milioni di lire chiunque:
a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o
pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa
abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal
diritto d’autore e da diritti connessi;
b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione,
distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere
tutelate dal diritto d’autore e da diritti connessi, si rende
colpevole dei fatti previsti dal comma 1;
c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.
3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.
4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:
a) l’applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e
32-bis del codice penale;
b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui
almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici
specializzati;
c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o
autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l’esercizio dell’
attività produttiva o commerciale.
5. Gli importi derivanti dall’applicazione delle sanzioni pecuniarie
previste dai precedenti commi sono versati all’Ente nazionale di
previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti,
scrittori ed autori drammatici".
Art. 15.
1. Dopo l’articolo 171-quater della legge 22 aprile 1941, n. 633, è
inserito il seguente:
"Art. 171-quinquies. – 1. Ai fini delle disposizioni di cui alla
presente legge è equiparata alla concessione in noleggio la vendita
con patto di riscatto ovvero sotto condizione risolutiva quando sia
previsto che nel caso di riscatto o di avveramento della condizione
il venditore restituisca una somma comunque inferiore a quella pagata
oppure quando sia previsto da parte dell’acquirente, al momento della
consegna, il pagamento di una somma a titolo di acconto o ad altro
titolo comunque inferiore al prezzo di vendita".
Art. 16.
1. Chiunque abusivamente utilizza con qualsiasi procedimento, anche
via etere o via cavo, duplica, riproduce, in tutto o in parte, un’
opera dell’ingegno tutelata dalla normativa sul diritto d’autore e
sui diritti connessi al suo esercizio, oppure acquista o noleggia
supporti audiovisivi fonografici o informatici o multimediali non
conformi alle prescrizioni della presente legge è punito, purchè il
fatto non costituisca concorso nei reati di cui agli articoli 171,
171-bis, 171-ter, 171-quater, 171-quinquies, 171-septies e 171-octies
della legge 22 aprile 1941, n. 633, come modificati o introdotti
dalla presente legge, con la sanzione amministrativa pecuniaria di
lire trecentomila e con le sanzioni accessorie della confisca del
materiale e della pubblicazione del provvedimento su un giornale
quotidiano a diffusione nazionale.
2. In caso di recidiva o di fatto grave per la quantità delle
violazioni o delle copie acquistate o noleggiate, la sanzione
amministrativa è aumentata sino a lire due milioni e il fatto è
punito con la confisca degli strumenti e del materiale, con la
pubblicazione della sentenza su due o più giornali quotidiani a
diffusione nazionale o su uno o più periodici specializzati nel
settore dello spettacolo e, se si tratta di attività imprenditoriale,
con la revoca della concessione o autorizzazione di diffusione
radiotelevisiva per l’esercizio dell’attività produttiva o
commerciale.
Art. 17.
1. Dopo l’articolo 171-quinquies della legge 22 aprile 1941, n. 633,
introdotto dall’articolo 15 della presente legge, sono inseriti i
seguenti:
"Art. 171-sexies. – 1. Quando il materiale sequestrato è, per entità,
di difficile custodia, l’autorità giudiziaria può ordinarne la
distruzione, osservate le disposizioni di cui all’articolo 83 delle
norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989,
n. 271.
2. È sempre ordinata la confisca degli strumenti e dei materiali
serviti o destinati a commettere i reati di cui agli articoli
171-bis, 171-ter e 171-quater nonchè delle videocassette, degli altri
supporti audiovisivi o fonografici o informatici o multimediali
abusivamente duplicati, riprodotti, ceduti, commerciati, detenuti o
introdotti sul territorio nazionale, ovvero non provvisti di
contrassegno SIAE, ove richiesto, o provvisti di contrassegno SIAE
contraffatto o alterato, o destinato ad opera diversa. La confisca è
ordinata anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle
parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale.
3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche se i
beni appartengono ad un soggetto giuridico diverso, nel cui interesse
abbia agito uno dei partecipanti al reato.
Art. 171-septies. – 1. La pena di cui all’articolo 171-ter, comma 1,
si applica anche:
a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al
contrassegno di cui all’articolo 181-bis, i quali non comunicano alla
SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul
territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca
identificazione dei supporti medesimi;
b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque
dichiari falsamente l’avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all
’articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.
Art. 171-octies. – 1. Qualora il fatto non costituisca più grave
reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la
multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni chiunque a fini
fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa,
modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di
apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad
accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo,
in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso
condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti
italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili
esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che
effettua l’emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione
di un canone per la fruizione di tale servizio.
Art. 171-novies. – 1. La pena principale per i reati di cui agli
articoli 171-bis, 171-ter e 171-quater è diminuita da un terzo alla
metà e non si applicano le pene accessorie a colui che, prima che la
violazione gli sia stata specificatamente contestata in un atto dell’
autorità giudiziaria, la denuncia spontaneamente o, fornendo tutte le
informazioni in suo possesso, consente l’individuazione del promotore
o organizzatore dell’attività illecita di cui agli articoli 171-ter e
171-quater, di altro duplicatore o di altro distributore, ovvero il
sequestro di notevoli quantità di supporti audiovisivi e fonografici
o di strumenti o materiali serviti o destinati alla commissione dei
reati.
Art. 18.
1. All’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 93, dopo il comma 6
sono aggiunti i seguenti:
"6-bis. I soggetti indicati nel comma 3 devono presentare alla SIAE,
ogni tre mesi, una dichiarazione dalla quale risultino le vendite
effettuate ai sensi del comma 1 ed il compenso conseguentemente
dovuto ai sensi del medesimo comma 1 e, contestualmente, devono
corrispondere il compenso dovuto a norma dei commi 1 e 3.
6-ter. Nel caso di inadempimento dell’obbligo di cui al comma 6-bis,
ovvero se sussistono seri indizi che la dichiarazione presentata non
corrisponda alla realtà, la SIAE può ottenere che il giudice disponga
l’esibizione delle scritture contabili del soggetto obbligato oppure
che acquisisca da questi le necessarie informazioni".
Art. 19.
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il
Comitato per la tutela della proprietà intellettuale, di seguito
denominato "Comitato".
2. Il Comitato è composto dal Sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei ministri avente delega, che lo presiede,
e da quattro esperti di riconosciuta competenza di cui uno indicato
dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e uno dalla Società
italiana degli autori ed editori (SIAE), nominati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri. Gli esperti, il cui mandato è
a titolo gratuito, restano in carica per due anni e possono essere
confermati una sola volta.
3. Il Comitato è organo di consulenza tecnica e documentale della
Presidenza del Consiglio dei ministri e, in tale veste, può elaborare
proposte per rendere più efficace l’attività di contrasto delle
attività illecite lesive della proprietà intellettuale.
4. Ai fini dell’esercizio dei propri compiti, il Comitato può
richiedere copie di atti e informazioni utili alle pubbliche
amministrazioni, alle imprese e alle associazioni di categoria, che
le forniscono, salvo che siano coperti dal segreto industriale ed
aziendale; può richiedere, altresì, all’autorità giudiziaria il
rilascio di copie, estratti o certificati, che sono rilasciati, senza
spese, ai sensi e nei limiti dell’articolo 116 del codice di
procedura penale.
5. Gli atti e le informazioni acquisiti ai sensi del comma 4 sono
coperti dal segreto d’ufficio. I dati possono essere elaborati in
forma anonima per mezzo di un apposito sistema informatico e
telematico.
6. Fermo restando l’obbligo di denuncia di reato, il Comitato segnala
all’autorità giudiziaria e agli organi che svolgono funzioni di
vigilanza in materia i fatti e le circostanze comunque utili ai fini
dell’attività di prevenzione e di repressione degli illeciti.
7. L’Ufficio per il diritto d’autore e la promozione delle attività
culturali provvede alle funzioni di assistenza tecnico-amministrativa
e di segreteria del Comitato, avvalendosi del servizio per l’
antipirateria. L’istituzione e il funzionamento del Comitato non
comportano oneri finanziari aggiuntivi a carico del bilancio dello
Stato.


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