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Testo unificato proposto con DDL nn. 388, 962, 2358, 2800

(il testo e' relativo ad una proposta, sostenuta inizialmente dalle Confederazioni dell'Artigianato, di  REGOLAMENTAZIONE DELL'ACCESSO ALLA PROFESSIONE – con esami e tesserino Camere Commercio:  vedi anche www.cna.it/siaf)

Senato della Repubblica DDL 388, 962, 2358, 2800

"Legge quadro in materia di svolgimento professionale delle attivita’ grafiche e fotografiche" (Esami presso CCIAA e tesserini, ndr)

Art. 1. -(Definizione delle attivita’)

1. Sono soggetti alla disciplina della presente legge coloro i quali esercitano professionalmente in forma singola o associata attivita’ grafiche e foto/video/cinematografiche, quali di seguito definite.

2. Si considerano attivita’ grafiche le attivita’ esercitate con qualsiasi mezzo e tecnologia consistenti nello svolgimento di operazioni di prestampa, disegno tecnico, grafica pubblicitaria, grafica informatica, stampa tradizionale e digitale, serigrafia, cartotecnica, legatoria.

3. Si considerano attivita’ fotografiche le attivita’ foto/video/cinematografiche consistenti nello svolgimento di qualsiasi operazione di ripresa, sviluppo e stampa, elaborazione e composizione di immagini, nonche’ ogni altra operazione a queste connessa, anche mediante l'utilizzo di strumenti di elaborazione elettronica.

Art. 2. - (Requisiti professionali e percorsi formativi. Competenze delle Regioni)

1. Per l'esercizio delle attivita’ di cui all'art. 1 e’ necessaria una apposita e specifica qualificazione professionale comprovata dal possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

a) attestato relativo al superamento di un corso regionale di qualificazione tecnico-professionale di durata triennale, ovvero di durata biennale qualora successivo al conseguimento di un diploma di maturita’ non specialistico;

b) attestato di qualifica in materia tecnica attinente all'attivita’ conseguito ai sensi delle norme vigenti in materia di istruzione tecnica o di formazione professionale, seguito da un periodo di inserimento di un anno in un'impresa del settore;

c) diploma di maturita’ tecnica, professionale o d'arte applicata inerente l'attivita’;

d) diploma di scuola dell'obbligo e svolgimento di un periodo di inserimento in un'impresa del settore per la durata di tre anni, riducibile a due anni se preceduto da un periodo di apprendistato svolto ai sensi della contrattazione collettiva;

e) per le attivita’ di grafica pubblicitaria e di grafica informatica, di cui all'art. 1, comma, 2, e foto/video/cinematografiche di cui all'art. 1, comma 3, il superamento di un esame teorico-pratico di idoneita’ professionale.

2. Con la dizione "periodo di inserimento" di cui alle lettere b) e d) del precedente comma, si intende il rapporto di lavoro dipendente qualificato e ogni altra forma di collaborazione tecnica e continuativa nell'ambito dell'impresa, anche in qualita’ di titolare, collaboratore familiare o socio partecipanti al lavoro, da accertarsi anche mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15,

3. Con regolamento governativo da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative degli artigiani e degli industriali, nonche’ il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti di cui alla legge 30 luglio 1998, n. 281, sono stabilite, anche ai fini dell'art. 40 comma 1, decimo periodo della legge 27 dicembre 1997, n. 449 ed ai fini dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, le linee direttrici ed i criteri generali ai quali le Regioni devono attenersi per la definizione dei contenuti tecnici e culturali dei programmi e degli esami conclusivi relativi ai corsi di cui alle lettere a) e b) del comma 1, nonche’ dell'esame teorico-pratico di cui alla lett. e) m.c.

4. Le regioni, sulla base delle linee direttrici e dei criteri di cui al comma 2, sentite le organizzazioni regionali di categoria maggiormente rappresentative degli artigiani e degli industriali, provvedono a: *** a) disciplinare i corsi regionali di cui al precedente comma 1, lettere a) e b) nell'ambito delle proprie competenze in materia di formazione professionale; *** b) disciplinare le modalita’ di svolgimento dell'esame teorico-pratico di cui alla lettera e) del comma 1, prevedendo la partecipazione nelle commissioni d'esame di esperti designati dalle organizzazioni del settore maggiormente rappresentative e la copertura dei costi di detti esami attraverso contributi a carico dei partecipanti; *** c) emanare le norme attuative per il rilascio del tesserino di cui al comma 6 dell'art. 3 provvedendo alla determinazione dei diritti a carico dei soggetti richiedenti per la copertura degli oneri necessari e delle relative modalita’ di versamento.

Art. 3. (Esercizio delle attivita’)

1. I soggetti che intendono esercitare una o piu’ tra le attivita’ rientranti nella definizione di cui al precedente art. 1, presentano, ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, denuncia di inizio delle attivita’, dichiarando, altresi’, il possesso dei requisiti di cui all'art. 2.

2. Le imprese artigiane presentano la denuncia alla Commissione Provinciale per l'Artigianato, unitamente alla domanda di iscrizione al relativo Albo ai fini del riconoscimento della qualifica artigiana; la Commissione provvede all'iscrizione nei termini e per gli effetti di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, previa verifica d'ufficio del possesso dei requisiti di cui all'art. 2.

3. Le imprese non artigiane presentano la denuncia, unitamente alla domanda di iscrizione, presso l'ufficio del Registro delle imprese il quale provvede, entro il termine di dieci giorni previsto dall'art. 11, comma 8, del Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, all'iscrizione provvisoria dell'impresa nonche’ alla sua iscrizione definitiva, entro sessanta giorni dalla denuncia, previa verifica d'ufficio del possesso dei requisiti di cui all'art. 2.

4. I soggetti che intendono svolgere esclusivamente operazioni di ripresa e di elaborazione stilistica e figurativa, in assenza di una pur minima organizzazione aziendale, possono esercitare l'attivita’ in forma di lavoro autonomo, previa presentazione alle Camere di Commercio della denuncia di cui al comma 1, in cui dichiarino, altresi’, il possesso dei requisiti di cui all'art. 2. I predetti soggetti sono iscritti in un apposito registro tenuto dalle stesse Camere di Commercio, previa verifica d'ufficio della sussistenza dei requisiti suddetti.

4-bis. Le spese derivanti dalla tenuta del registro sono a carico dei soggetti stessi secondo criteri determinati dalle camere di commercio.

5. Nelle imprese di cui ai commi 2 e 3 devono possedere i requisiti di qualificazione professionale indicati nell'art. 2 il titolare o, nel caso di imprese esercitate in forma societaria, almeno uno dei soci direttamente impegnati sul piano tecnico nello svolgimento dell'attivita’ o, nel caso di imprese non artigiane, un responsabile tecnico appositamente preposto.

6. I soggetti in possesso dei requisiti necessari per l'esercizio delle attivita’ foto/video/cinematografiche, ricevono dalla Regione apposito tesserino di riconoscimento da esibire su richiesta delle autorita’ competenti. I dipendenti ed i collaboratori familiari, incaricati di operazioni di ripresa all'esterno dell'azienda, devono esibire, a richiesta delle pubbliche autorita’, apposita documentazione scritta rilasciata dall'impresa.

Art. 4. (Abrogazione di norme)

1. Alla lettera f) dell'art. 164 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 sono abrogate le seguenti parole: "fermo restando l'obbligo di informazione tempestiva all'Autorita’ di pubblica sicurezza". *** 2. All'art. 19, comma 1 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, sono soppressi il punto 11), ed ogni altro riferimento al medesimo ed alle "licenze di esercizio di arte tipografica, litografica e qualunque arte di stampa o di produzione meccanica o chimica in molteplici esemplari," di cui all'art. 111 del T:U:LL:P:S approvato con regio decreto 18 6 1931, n. 773. *** 3. La legge 2 febbraio 1939, n. 374 e’ abrogata, fatto salvo l'art. 11. *** 4. Sono altresi’ abrogati gli articoli 4 e 5 del regolamento approvato con regio decreto del 12 12 1940, n. 2052.

Art. 5. (Sanzioni)

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dalle norme vigenti per la omessa iscrizione nell'Albo delle imprese artigiane di cui all'art. 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, e nel Registro delle Imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, dalle competenti autorita’ amministrative indicate dalle leggi regionali, con le procedure di cui alla legge 24 .11 1981, n. 689, e’ inflitta:

a) nei confronti di chi esercita le attivita’ previste dall'art. 1 senza i requisiti professionali di cui all'art. 2, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di lire un milione ad un massimo di lire cinque milioni ed, in caso di recidiva, il sequestro delle attrezzature utilizzate per l'esercizio abusivo dell'attivita’; *** b) nei confronti di chi esercita le attivita’ previste dall'art. 1 senza il tesserino di cui al comma 6 dell'art. 3, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di lire cinquantamila ad un massimo di lire duecentomila; l'obbligo di esibire il tesserino all'autorita’ competente deve essere adempiuto entro quindici giorni dalla data del verbale di contestazione; in mancanza di tale adempimento si applicheranno le sanzioni pecuniarie di cui alla precedente lettera a).

2. Gli importi delle sanzioni amministrative di cui al presente art. saranno aggiornati ogni 5 anni con decreto del Ministro dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato.

Art. 6. - (Disposizioni transitorie)

1. In fase di prima applicazione i soggetti esercenti almeno una delle attivita’ di cui all'art. 1 che, alla data della pubblicazione della presente legge risultino titolari o soci di imprese iscritte agli Albi provinciali delle imprese artigiane di cui all'art. 5, della legge 8 agosto 1985, n. 443, od al Registro delle imprese di cui agli articoli 2188 c.c. e 8, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, si considerano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 e sono abilitati d'ufficio all'esercizio delle suddette attivita’.

2. In fase di prima applicazione i lavoratori autonomi esercenti le attivita’ di cui al comma 4, dell'art. 3, alla data di pubblicazione della presente legge, si considerano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2. Tali soggetti entro 6 mesi dalla entrata in vigore della presente legge presentano alla Camera di commercio nella cui circoscrizione ricade la loro residenza, domanda di iscrizione al registro di cui all'art. 3, comma 4, nella quale dichiarano di aver esercitato in precedenza l'attivita’ ed indicano il numero di partita IVA, ovvero le preesistenti posizioni assicurative ai fini previdenziali, nonche’ le eventuali autorizzazioni amministrative o licenze rilasciate per l'esercizio dell'attivita’.

3. Si considerano altresi’ abilitati ad esercitare le attivita’ previste dall'art. 1 tutti i soggetti che possano comunque dimostrare di aver svolto professionalmente le predette attivita’ alla data di entrata in vigore della presente legge, in qualita’ di titolari, collaboratori familiari o soci direttamente impegnati sul piano tecnico nello svolgimento dell'attivita’ in imprese del settore regolarmente iscritte, od in forma di lavoro autonomo, in conformita’ alle norme vigenti. Il relativo accertamento e’ effettuato, ai fini delle nuove iscrizioni, da parte delle Commissioni provinciali per l'artigianato, per la iscrizione nell'albo delle imprese artigiane di cui all'art. 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, e dalle Camere di commercio per l'iscrizione nel Registro delle Imprese di cui all'art.8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, nonche’ ai fini dell'iscrizione nell'apposito registro previsto dall'art. 3, comma 4.

Art. 7. (Riconoscimento dei requisiti di qualificazione professionale dei cittadini provenienti da altri Stati dell'Unione Europea)

1. Al D.Lgs. 23 novembre 1991, n. 391 recante attuazione delle direttive n. 75/368/CEE e n. 75/369/CEE concernenti l'espletamento di attivita’ economiche varie, a norma dell'art. 16 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (legge comunitaria 1990) sono apportate le seguenti modifiche: a) alla Tabella A (prevista dall'art. 1, comma 1) e’ soppressa la lettera n) Studi fotografici: ritratti e fotografie commerciali, esclusa l'attivita’ di fotoreporter. b) alla Tabella B (prevista dall'art. 1, comma 1) e’ inserita in fondo la seguente lettera: "t) Attivita’ grafiche e fotografiche, esclusa l'attivita’ giornalistica di fotoreporter.".

Art. 7 bis

1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano regolano la materia di cui alla presente legge con proprie norme, nei limiti dei propri statuti e delle relative norme di attuazione.

Art. 8. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entrera’ in vigore il novantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione.

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