![]()
QUANDO IL FOTOGRAFO LAVORA PER LESTERO
| Occorre qualche licenza particolare? | |
| Come portare il materiale oltre frontiera | |
| Il Carnet ATA | |
| Fatturazione per clienti stranieri |
Un servizio per una rivista francese, un matrimonio ad una coppia in Svizzera, un catalogo per la ditta Austriaca
Con frequenza che varia da professionista a professionista, i primi effetti della "globalizzazione dei mercati" cominciano comunque a farsi sentire.
Non si puo' dire che il Fisco sia un grande amico, quanto a semplificazione delle regole in questi casi. Ma, si sa, la materia fiscale e' intricata, e rapportarsi con tanti altri Paesi non la semplifica.
In queste righe vediamo una panoramica molto riassuntiva e semplificativa di come debba comportarsi il fotografo che svolge lavori allestero.
Alcune premesse.
Non occorre alcuna licenza o permesso per effettuare singoli lavori fotografici o singole cessioni di diritto duso negli altri Paesi: Quindi, quando si varca la frontiera per andare ad eseguire il proprio servizio (e non per andare a stabilirsi come fotografi), non occorre darsi pena delle legislazioni locali in tema di esercizio dellattivita' fotografica, che valgono unicamente in relazione allavvio di una vera e propria attivita' in loco, ma mai per un singolo lavoro.
Il materiale e l'attrezzatura oltre frontiera
Per quanto concerne lattrezzatura da trasportare, non occorre alcuna formalita' quando ci si sposta nei paesi della Comunita' Europea. Teoricamente parlando, invece, quando si passa (anche solo transitando) per un Paese extracomunitario, occorrerebbe munirsi dei coupon ATA per lattrezzatura "temporaneamente esportata". Un esempio classico e' la Svizzera, Paese extracomunitario, di fatto frequente meta di servizi o transito per altri Paesi.
Si e' detto "teoricamente parlando" perche', in effetti, sono molto meno le persone e d i professionisti che adempiono questo teorico obbligo, rispetto a quelli che lo ignorano.
In mancanza di meglio, una soluzione ufficiosa accettata frequentemente in molte dogane e' quella di preparare una lista della propria attrezzatura, redigendola su carta intestata, e facendola firmare al valico di frontiera in uscita. In questo modo, al reingresso in patria si avra' modo di dimostrare che quellattrezzatura e' stata portata oltreconfine provenendo dallItalia, e non acquistata allestero.
Volendo fare le cose come si deve, per i Paesi extracomunitari (non UE) occorrerebbe comunque preparare i carnet ATA. Tale documento va richiesto allapposito ufficio (ufficio ATA) presso la propria Camera di Commercio.
Lapertura del carnet non ha costi molto elevati: si pagano poche decine di euro di fisso, che comprendono moduli per quattro viaggi; va poi fatto un versamento a fondo perduto allAssitalia, che ha vinto la gara dappalto per garantire la Unioncamere per i carnet ATA esportazione temporanea. La percentuale del versamento e' pari allo 0,1125% del valore dichiarato.
Se si e' iscritti alla Camera di Commercio, il versamento puo' essere fatto mediante bollettino di conto corrente postale; diversamente, occorrera' recarsi presso una sede Assitalia, comunque indicata dallufficio dei carnet ATA.
Il permesso vale per un numero illimitato di transiti, e puo' essere usato anche per una sola porzione del materiale dichiarato.
Come accennato, per i Paesi della Comunita' Europea NON occorre il carnet (in realta', non occorre nessuna formalita') I Paesi convenzionati per i carnet ATA sono la quasi totalita' di quelli normalmente oggetto di viaggi. Fra questi: Svizzera, Sud Africa, Stati Uniti DAmerica, Cina, Algeria, Canada, Hong Kong, India, Israele, Giappone, Libano, Malta, Malaysia, Nuova Zelanda, Polonia, macedonia, Marocco, Repubblica Ceca e Repubblica Slovacca, Romania, Senegal, Singapore e molti altri. Molti Paesi dellAmerica Latina NON sono, invece, compresi dalla convenzione.
Un pochino piu' complicato e' laspetto fiscale.
Come tutti sappiamo, sui redditi prodotti si pagano due generi di imposte: quelle dirette (lIrpef o lIrpeg) e quelle indirette (LIva).
Per la prima categoria, esiste una lunga serie di convenzioni fra Stato e Stato, che mirano ad evitare che le imposte vengano pagate per due volte sullo stesso incasso. Se, ad esempio, in uno Stato straniero viene effettuata una ritenuta dacconto, grazie alla convenzione di reciprocita' quellimporto di imposte non verra' pagato anche in Italia.
Per essere semplici, tuttavia, ai fini delle imposte dirette (cioe' per la dichiarazione dei redditi) tutti i redditi prodotti per gli altri Paesi andrebbero dichiarati. Ogni mese il Ministero delle Finanze pubblica una tabellina delle corrispondenze "fiscali" fra le diverse monete, e su queste ci si basa per determinare il reddito quando questo e' stato percepito in valuta straniera.
Per quello che riguarda lIva (e, di conseguenza, come fatturare al cliente straniero) occorre sedersi comodi ed effettuare con calma alcuni distinguo.
Diciamo, innanzitutto, che i servizi fotografici possono nella quasi totalita' dei casi rientrare nel disposto di un articolo della legge Iva (dpr 633/72), che e' larticolo 7, che al comma 4, lettera d), individua, fra laltro, come prestazioni di servizi:
* Prestazioni di servizi di cui allarticolo 3, comma 2, dpr 633/72 (Cessioni, concessioni di licenze e simili relative a diritti dautore nonche' cessioni, concessioni, licenze o simili relative a diritti o beni similari a quelli precedenti;
* Prestazioni pubblicitarie.
( )
In questa casistica, oggettivamente, possono ricadere la quasi totalita' dei servizi fotografici fatti allestero.
Questo genere di servizi (cioe' quelli individuati alla lettera d, comma 4 dellarticolo 7 del dpr 633/72, e con questi anche i normali servizi fotografici) HANNO UN REGIME PARTICOLARE, che rappresenta una sorta di eccezione alla normalita'.
Ora, attenzione: in relazione a questo genere di servizi, va emessa fattura IVA se si verificano contemporaneamente queste due condizioni:
a) Chi commissiona la fotografia deve avere domicilio, residenza o stabile organizzazione in Italia.
b) Lutilizzo della fotografia deve avvenire in Italia o in un Paese Europeo.
Attenzione: si e' parlato di concomitanza di questi due fattori. Cosi', se ne manca uno, non si emette fattura con Iva, ma fuori campo Iva, per "mancanza del requisito di territorialita'". (Ad esempio, se il committente e' italiano ma la foto viene utilizzata al di fuori della UE).
Per gli altri casi, vedi piu' avanti.
Il concetto di utilizzo e' abbastanza vago nella legislazione. Tuttavia, i chiarimenti ministeriali sono nellinsieme concordi del indicare che ci si deve riferire al Paese di pubblicazione e di uso del servizio (e non semplicemente della location per le riprese).A questo riguardo, e' molto utile la definizione dellarticolo 9.3 della VI direttiva CEE, il quale precisa che vada considerato come luogo di prestazione dei servizi di questo genere quello in cui avviene leffettiva utilizzazione e leffettivo impiego della prestazione stessa.
In pratica:
A) nel caso che il COMMITTENTE sia ITALIANO (o con una sede in Italia, come nel caso di una multinazionale):
1) Si emette fattura CON Iva se luso avviene in un Paese della Comunita'
2) Si emette fattura SENZA Iva se luso avviene in un Paese fuori dalla Comunita'.
Invece, se:
B) Il COMMITTENTE e' di uno dei PAESI della Comunita', per i servizi (anche quelli fotografici), ai sensi dellart. 7, comma 4 lettera E, dpr 633/72, le prestazioni si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando il destinatario (il committente) non e' soggetto passivo dellimposta nello Stato in cui e' residente. In pratica, se e' un privato. Cosi':
1) Se e' un soggetto privato (ad esempio degli sposi), va emessa fattura CON Iva, ex art 21 dpr 633/72.
2) Se e' un soggetto impresa (azienda od editore), va emessa ricevuta SENZA applicazione Iva, ai sensi dellart. 7, comma 4 lettera E, dpr 633/72
C) Se il COMMITTENTE utilizzatore e' extra UE (ad esempio, Stati Uniti), la ricevuta e' sempre fuori campo IVA.
Lelemento che ingarbuglia la situazione sta nel fatto che le prestazioni fotografiche, in qualche modo assimilabili alle cessioni di diritto duso, licenze e prestazioni pubblicitarie, (lettere D ed E, comma 4, articolo 7 dpr 633/72) hanno una loro serie di eccezioni, e di varianti delle eccezioni
Complicato? Volendo, avrebbero potuto complicarlo di piu'