FACEBOOK E I FOTOGRAFI

diritti, usi illeciti, ritratti e aspetti legati alla fotografia professionale su Facebook 

 


a) E' vero che Facebook si appropria di tutti i diritti delle immagini? ---> risposta

b) Qualcuno ha utilizzato - sul suo profilo/pagina/gruppo - una fotografia ci cui io sono autore, rubandomela. 
     Cosa devo fare? ---> risposta

c) Devo pubblicare su Facebook le mie immagini proteggendole con un marchio o simili? ---> risposta

d) Gli altri possono "prelevare" le mie fotografie e pubblicarle sul loro account di Facebook? ---> risposta

e) Posso pubblicare immagini di ritratto su Facebook, se non ho la liberatoria? ---> risposta

f) Ho letto da qualche parte che esiste una sentenza del Tribunale che espressamente nega che le foto su Facebook siano di pubblico dominio; e' vero? ---> risposta


 

 

D.: E' vero che Facebook si appropria di tutti i diritti delle immagini?

R.: In un certo senso e' vero. Questa cosa non deve essere ne' sottovalutata, ne' demonizzata.
Trovi questa condizione contrattuale alla pagina:
http://www.facebook.com/legal/terms
(o sue variabili); la sostanza e' inequivocabile:
"l'utente concede a Facebook le seguenti autorizzazioni, soggette alle impostazioni sulla privacy e delle applicazioni dell'utente stesso: l'utente fornisce a Facebook una licenza non esclusiva, trasferibile, che puo' essere concessa come sotto-licenza, libera da royalty e valida in tutto il mondo, che consente l'utilizzo di qualsiasi Contenuto IP pubblicato su Facebook o in connessione con Facebook (Licenza IP). La Licenza IP termina nel momento in cui l'utente elimina i Contenuti IP presenti sul suo account, a meno che tali contenuti non siano stati condivisi con terzi e che questi non li abbiano eliminati."

Chiariamo i termini di questa concessione che, aderendo al network, viene data a FB. Innanzitutto, il termine "IP" (che ha anche numerosi altri significati) in questo caso e' abbreviazione di Intellectual Property; "IP content" significa: "contenuti di proprieta' intellettuale", cioe' di elementi che sono oggetto di diritto d'autore.
La concessione data a Facebook in sostanza dice questo: "concedi a Facebook il diritto di fare quello che crede con le foto, i video ed i testi che pubblicherai e finche' resteranno pubblicati; la licenza e' senza alcun limite di utilizzo o geografico, anche se non in esclusiva, il che significa che anche tu potrai continuare a farci quello che vuoi. Facebook a sua volta puo' concedere questi diritti a chiunque altro, pur se con i limiti di diffusione che scegli alle impostazioni di privacy. La licenza e' concessa a Facebook fintanto che i tuoi contenuti saranno pubblicati, il che significa che rimuovendo i contenuti la licenza cessera' nei confronti di Facebook, il quale pero' non garantisce che eventuali terzi a cui avesse ceduto i diritti smettano di usare questi contenuti".

Come si diceva, questo elemento non va' ne' sottovalutato, ne' demonizzato.
E' bene saperlo, con questo evitando di condividere contenuti che riteniamo critici nella nostra attivita'. Per capirci: benone pubblicare le foto personali che ci diverte condividere; benone pubblicare le immagini del portfolio che desideriamo fare girare. NO, invece, alla pubblicazione di immagini che sono oggetto di una nostra attivita' di vendita di diritti (ad esempio, immagini da destinare allo stock) o lavori comunque direttamente rivendibili.
Contemporaneamente, la cosa non va "demonizzata", assumendo comportamenti che ci farebbero apparire - nel social network - come dei sociopatici paranoidi alienati, o degli autori che si prendono spropositatamente sul serio.

Facebook non fa commercio dei contenuti pubblicati. Non solo perche' non si tratta del loro business, ma anche perche'... non si tratta di merce facilmente vendibile (come l'esperienza professionale purtroppo insegna). Facebook "guadagna" da questi contenuti perche' generano interesse, e l'interesse porta accessi, e gli accessi portano pubblicita' e quindi guadagno.
Facebook non guadagna "rivendendo" la nostra singola foto o video: guadagna per l'effetto della massa critica di contenuti che attraggono interesse.

Il gestore degli impianti di risalita di una localita' sciistica non si cura del singolo fiocco di neve, e non vuole rivenderlo a qualcuno: gli serve la montagna innevata, perche' questo attirera' gli sciatori.

Il motivo per cui quella concessione di diritti viene richiesta e' - semplificando - che Facebook non vuole avere rotture di scatole nell'uso di quei contenuti per le sue finalita'; ma le sue finalita' reali sono quelle di esistere e di essere interessante, e per essere interessante deve "usare" i contenuti.

La seccatura reale - quella per cui si deve EVITARE di pubblicare immagini che sono per noi oggetto di rivendita (stock e simili) - e' che FB si trova a concedere in "sub-licenza" a terzi, spesso attraverso le applicazioni, quegli stessi contenuti.
E, sempre sull'onda del non volere rotture di maroni, FB ha concepito la licenza in modo che non si possa contestare a FB stesso il fatto che terze parti usino poi quei contenuti.

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D.: Qualcuno ha utilizzato - sul suo profilo/pagina/gruppo - una fotografia ci cui io sono autore, rubandomela.
Cosa devo fare?

R.: Verrebbe da dire: ma se con la licenza concessa a Facebook io do la facolta' di cedere a terzi i contenuti, chiunque mi prelevi la foto per tramite di FB ne ha diritto, ed io sono tagliato fuori?
No, non e' cosi'.
(c'e' anche in tal senso un'esplicita sentenza del Tribunale di Roma, leggi qui)
A Facebook viene dato il diritto di concedere in sub-licenza, il che significa che ci deve essere un atto di concessione da FB ai soggetti terzi. Questa cosa avviene, ad esempio, per tramite di alcune applicazioni che "usano" i contenuti di FB utilizzando le API (Application Programming Interface) di Facebook.
Ma quando un pisquano qualsiasi ruba un'immagine dal profilo (o dal sito) altrui e la usa per la sua pagina/profilo/gruppo di Facebook, NON ha ricevuto da FB nessuna sublicenza: ha solo rubato un contenuto IP che - a lui - nessuno ha concesso. 
(vedi questo tutorial al minuto 2'37 - https://youtu.be/XxAfYFLltwU?t=2m37s )
(vedi anche Sentenza Tribunale di Roma)

Per questo motivo, potrai:

a) Procurarti prova dell'avvenuta lesione, facendo non solo una copia in locale (o una stampa) della pagina dove viene usata la tua immagine, ma anche filmando - con videocamera o telefonino multimediale - la connessione alla pagina in oggetto, a partire dalla ricerca in rete, fino all’apertura delle pagine incriminate. 

b) Segnalare a Facebook stesso la violazione dei tuoi diritti; per fare questo, prima fai login in FB, poi punta a questa pagina:
http://www.facebook.com/legal/copyright.php?howto_report
Li vi trovi alcune note e (non molto visibile) il link per generare una segnalazione personale di violazione del copyright.

c) Inviare - se lo credi - una contestazione per raccomandata al soggetto stesso, chiedendogli o di rimuovere i contenuti, o di attribuire le foto a te anche con un link, o il pagamento a te dei diritti, una corresponsione di denaro in beneficenza (per non lasciare "impunita" la cosa, ma dimostrando di non essere tu alla ricerca di soldi).
La bozza di lettera di diffida la trovi qui:
http://www.fotografi.org/digitali/contestazione.htm

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D.: Devo pubblicare su Facebook le mie immagini proteggendole con un marchio o simili?

R.: La vera risposta a questo quesito e' in realta' contenuta nella risposta al primo punto.
In linea di massima: non ha senso iperproteggere immagini che possono girare, e non ha senso pubblicare immagini che non vorremmo venissero condivise.
Se abbiamo motivo per "firmare" in modo tracciabile le fotografie di portfolio, si puo' aggiungere una scritta di piccole dimensioni, al piede della foto.
Questo NON impedisce la riproduzione ed il furto; perlomeno, non quanto - piu' efficacemente - lo farebbe una scritta ben visibile nel centro.
Tuttavia, le immagini che dovrebbero essere firmate sono quelle che dovrebbero "girare" per presentarci professionalmente; ed una firma invadente in un "luogo" come un social network (che e' un "ambiente" mentale diverso, rispetto ad un archivio on-line) comunica una sgradevole sensazione di chiusura, che raramente e' produttiva in termini di contatto.
Piuttosto che farle girare con un messaggio di indisponibilita', solitamente e' meglio NON pubblicare quelle immagini.

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D.: Gli altri possono "prelevare" le mie fotografie e pubblicarle sul loro account di Facebook?


R.: Se stai leggendo questa risposta probabilmente hai saltato quelle precedenti, a cui ti rimandiamo per capire meglio.
La licenza viene data a Facebook che puo' trasferire la licenza d'uso ad altri; ma un singolo individuo non puo' decidere autonomamente di accaparrarsi delle tue immagini, in quanto pubblicate su Facebook. Puoi leggere il dettaglio delle prime due risposte. (e l'ultima, per la sentenza connessa)

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D.: Posso pubblicare immagini di ritratto su Facebook, se non ho la liberatoria?


R.: Questo e' un tema spinoso.
Premettiamo che per capire il senso di questa risposta dovresti avere letto ed assimilato i concetti di fondo che trovi riportati qui:
http://www.fotografi.org/ritratti/
(magari, quando hai un momento, consultala).

La risposta e' questa:
a) Se il personaggio ritratto e' un personaggio pubblico, puoi non porti il problema: pubblicale pure.
b) Se il personaggio non e' un personaggio noto al vasto pubblico, ma e' conosciuto nella cerchia delle persone a cui lo mostri, puoi pubblicarlo liberamente. Questo perche' si tratta di un personaggio "pubblico" all'interno di quella cerchia.
Perche' questo si verifichi, devi impostare pero' la visibilita' di quell'album di foto limitatamente a quelli che sai che conoscono gia' quella persona. Ottieni questo risultato aprendo l'album di foto di FB che contiene i ritratti in questione, cliccando sulla voce "modifica album" che trovi in alto, sotto il titolino dell'album stesso; dalla finestra che si apre, vedi la voce "privacy", ed impostala in modo da rendere visibile l'album solo al gruppo, o i gruppi che desideri. Puoi anche personalizzare la visibilita' escludendo specifiche persone. In ogni caso, non impostare la visibilita' su "pubblica".
c) Se la persona non e' un "personaggio pubblico" e nemmeno e' universalmente conosciuto all'interno di qualche tua lista di FB, allora - tecnicamente parlando - si tratta di una pubblicazione per la quale occorrerebbe l'assenso.
Cioe', in teoria, avresti bisogno del consenso della persona che stai per pubblicare, prima di mettere il suo ritratto su Facebook.
E' pero' vero che FB ci ha abituato ad una sorta di approccio inverso alla privacy, praticamente ispirato all'aforisma: "meglio chiedere scusa, che permesso".
In pratica, lo spirito del social e' sostanzialmente quello di condividere di tutto: se poi qualche contenuto e' sgradito, la persona che ne ha titolo e lo scopre ne chiede la rimozione.
Se, quindi, pubblicherai delle foto di ritratto di personaggi non noti, tieni conto che la legge italiana richiederebbe (art. 96 legge 633/41) che venga ottenuto l'assenso alla pubblicazione, ma che la "consuetudine" del social network FB e' quella di tollerare tutto quello che non da' fastidio.
Se tu dovessi incappare in una persona particolarmente incarognita, ovviamente e' la Legge in vigore, e non la consuetudine di Facebook a determinare da che parte sta la ragione.
Operativamente, se manca la liberatoria, il consiglio e' quindi quello di pubblicare immagini solo di persone con le quali si sia in buoni rapporti, e - magari - chiedendo per email un benestare.

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D: Ho letto da qualche parte che c'e' una sentenza del Tribunale che espressamente sancisce che le foto su Facebook non e' vero che siano di pubblico dominio; e' vero?


R.: Certamente si.
E' la sentenza 12076/2015, nona sezione Civile del Tribunale ordinario di Roma. 
Per tua documentazione, trovi la sentenza integrale (con ovviamente oscurati i nomi ed i dati delle parti) a QUESTO LINK (clicca qui) - seguiva l'autore delle foto lo studio legale Lipani Catricala' e Partners di Roma.

Sono venti pagine di argomentazioni. Interessanti, se hai modo di leggerla con calma.
Per brevita', e riassumendo: un giovanissimo fotografo (quindi: non un professionista; all'epoca dei fatti - 2010 - era addirittura minorenne) aveva pubblicato sul suo profilo Facebook delle immagini relative al fenomeno delle "baby cubiste". Nessun intento professionale, ma il tema era di attualita', e l'editore (non si deve dire chi sia, ma e' il segreto di Pulcinella) le ha utilizzate e pubblicate, sostenendo che - poiche' vengono ceduti dei diritti a Facebook, le immagini fossero di pubblico dominio.
I Giudici hanno rilevato che, avendo ceduto dei diritti a Facebook e non a terzi "(...) deve allora concludersi che xxx in quanto autore delle immagini fotografiche in questione, e' rimasto titolare dei diritti fotografici nonostante la pubblicazione delle stesse sulla propria pagina personale del sito Facebook ed e' quindi legittimato a tutelare in sede giudiziaria i diritti esciusivi su tali fotografie, riconosciuti dagli artt. 88 e ss, L.A." - e soprattutto (pagina 13 della sentenza): "...l'articolo in commento va pertanto interpretato nel senso che tali possibilita' di utilizzo delle informazioni pubblicate con impostazione "pubblica" sul social network NON costituisce licenza generalizzata di utilizzo e di sfruttamento dei contenuti coperti da diritti di proprieta' intellettuale a favore di un qualunque terzo che accede alla pagina Facebook".

Ricordi un nostro video del gennaio 2013?
Al minuto 2'37" segnalavamo appunto questo: https://youtu.be/XxAfYFLltwU?t=2m37s

Tornando alla sentenza, rileviamo che contiene anche diversi altri punti importanti:
a) A pagina 7, si "smonta" la tesi per cui - mancando il nome riportato sulla foto - si possa fingere di non conoscerne l'autore; inoltre, a pagina 14 si argomenta su come le disposizioni originarie della legge del 1941 vadano reinterpretate attualizzandole.
b) A pagina 13 si indica, come accennato, che non coprrisponde al vero che chiunque acceda ad una pagina FB puo' utilizzare per se stesso i contenuti.
c) A pagina 14 si sottolinea che l'uso di metadati, watermark ed altre soluzioni attuali sono perfettamente sostitutive delle "vecchie" indicazioni contenute nella Legge 633/41 in relazione all'indicazione del nome dell'autore; e questo e' un bel passo avanti, perche' molto spesso i "furbi" si nascondono dietro la scusa che sull'immagine non e' stato "scritto" il nome dell'autore.
d) A pagina 15, si indica che delle immagini che siano state recuperate da una pagina riferita all'autore, anche in assenza dei metadati o di specifiche firme sulle foto, vanno attribuite all'autore dichiarato in pagina.

Il testo della sentenza 12076/2015: https://app.box.com/sentenza-12076-foto-facebook

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PER SORRIDERNE:
Il mitico video su come sarebbe Facebook nella vita reale:
http://www.youtube.com/watch?v=WaCF2TPKWJE

 


 

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