DESCRIZIONE FISCALE
DELLA CESSIONE DEL DIRITTO D'AUTORE
come chiedere l'ammissione all'associazione
Queste pagine sono in realta' dedicate alle
problematiche riferite alle collaborazioni all'estero.
Pero', tu sei giunto a questa pagina perche' non hai una tua partita Iva.
Vale quindi la pena di accennare a questa soluzione fiscale perche' essa e'
adattabile sia ai redditi prodotti in Italia che a quelli prodotti all'estero,
ma con SIGNIFICATIVE RESTRIZIONI.
Per tagliare la testa al toro: puoi anche fare a meno di leggere il dettaglio di questa pagina (perche' NON e' applicabile questa ipotesi) nel caso in cui tu:
a) Venda i diritti delle tue immagini per
destinazioni d'uso che non puoi controllare.
b) Venda il diritto d'uso delle tue immagini per mezzo di un'agenzia stock, di
microstock un un qualsiasi forma di mediazione o rappresentanza.
c) Le tue immagini vengano utilizzate per impieghi pubblicitari o commerciali.
d) Le immagini di cui stiamo parlando siano realizzate su commissione del
cliente, e non di tua autonoma e spontanea volonta'.
e) Le tue immagini non abbiano una natura prevalentemente creativa -
interpretativa.
Se, invece, puoi giurare sulla tua testa che non si verifichi nessuno dei punti da a) a e) indicati qua sopra, leggi qui di seguito.
IN DUE PAROLE
Questa "piega" della nostra legislazione ti riguarda se realizzi
autonomamente immagini destinate all'editoria (libri, riviste, articoli,
pubblicazioni periodiche) che abbiano carattere creativo.
Permette una deduzione forfaittaria del 25% dell'imponibile (o del 40% se
hai meno di 35 anni), e' esente da
contribuzione INPS e fuori campo iva.
NON si puo' applicare alla fotografia commerciale,
pubblicitaria, per privati, e deve essere riferita ad immagini realizzate
dall'autore stesso e non da societa'.
Il tema e' affrontato discorsivamente a questo video:
http://www.youtube.com/watch?v=a2YKkXu6gSA
NEL DETTAGLIO
Se realizzi fotografia con tutti questi requisiti:
a) Creativa - interpretativa;
b) Realizzata spontaneamente e proposta al cliente, e da questi accettata;
c) Destinata ad impieghi editoriali (Libri, riviste, articoli, pubblicazioni
periodiche);
d) Ceduta direttamente da te come autore - e non attraverso agenzie o societa';
in questi casi (cioe', quando si verificano tutti insieme) c'e' la possibilita'
di descrivere la cessione - fiscalmente parlando - come diritto d'autore, con un
trattamento fiscale di favore (riduzione Irpef del 25% o del 40% se il
percettore ha meno di 35 anni - fuori campo IVA -
niente contribuzione INPS - ritenuta d'acconto ridotta).
Va rilevato che la cessione come "diritto d'autore" sul piano fiscale
NON implica che vengano venduti tutti i diritti o men che meno gli originali, ma
semplicemente che i diritti d'uso ceduti (parziali o totali che siano)
rispecchino i requisiti indicati prima.
Questa possibilita' (scandagliata da tempo dalla Risoluzione Ministeriale
n. 94/E del 30 aprile 1997, a suo tempo emanata in risposta ad una nostra
specifica istanza) e' descritta nel dettaglio qui di seguito, e il testo della
risoluzione ministeriale e' riportato per esteso a:
http://www.fotografi.org/risoluzione_94E.htm
Non si tratta di una vera e propria configurazione soggettiva (cioe' del
soggetto fotografo), ma di un tipo particolare di attivita' fotografica, che
puo' essere svolta da qualsiasi professionista o persona. E’ attuabile solo in
un numero limitato e ben definito di casi, come da risoluzione Ministeriale n.
94/E del 30 aprile 1997 . Non e' utilizzabile in nessun caso per la descrizione
fiscale dei compensi legati ad impieghi commerciali o pubblicitari, ma solo per
le destinazioni editoriali di immagini con taglio creativo.
Riassuntivamente, quindi, tale regime e' applicabile in questi casi:
* Impieghi solo editoriali, non commerciali o pubblicitari.
* Cessione effettuata da un professionista, o da persona fisica (Al di fuori
dell’attività di un’impresa)
* Immagini creative.
* Accettata per iscritto dal cliente.
Se sussistono questi requisiti, la prestazione viene descritta non con una
fattura IVA, ma con una semplice ricevuta, con valore fiscale, redatta su carta
libera in due copie, con i dati normalmente riportati in fattura, ma con
numerazione a se' stante, e cioe' non all’interno della numerazione di
eventuali fatture. Sull'originale si applica una marca da bollo da euro 1,81 su
originale, ed indicando esclusione IVA ex art. 3 DPR 633/72. Questi redditi
vanno indicati nell'apposito quadro dell'Unico (cioe' separatamente da quelli di
un’attività di impresa).
Le semplificazioni si possono riassumere cosi':
Alla prestazione non viene applicata IVA.
L'imponibile Irpef scende al 75% (60% se hai meno di 35 anni). Cioe', su 1.000 euro di reddito, sono
imponibili 750 euro. La quota restante è detratta come deduzione forfaittaria
per le spese di produzione dell'opera. La ritenuta d'acconto e' del 20% sul
75% (cioe', nell'esempio, 20% di 750). Attenzione, pero': questa deduzione
forfaittaria non permette di dedurre anche delle spese analiticamente.
Il reddito non è soggetto al contributo INPS
DETTAGLIO COMPLETO
1) Innanzitutto, non ha senso parlare di cessione del diritto d'autore nei casi
in cui la destinazione delle immagini e' a fini commerciali e pubblicitari, non
foss'altro che per la norma Iva che considera come diritto d'autore le cessioni
ad eccezione di tutte quelle destinate alla pubblicita', oltre a quelle
cinematografiche ed architettoniche. E' di questo tenore l'articolo 3 del DPR
633 del 26 ottobre 1972, cioe' la legge Iva:
"(...) Non sono considerate prestazioni di servizi, (ai fini Iva):
a) Le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d'autore
effettuate dagli autori e loro eredi o legatari, tranne quelle relative alle
opere di cui ai numeri 5) e 6) della legge 22 aprile 1941, n. 633, e delle opere
di ogni genere utilizzate da imprese a fini di pubblicita' commerciale."
2) Secondariamente, non vanno considerate come "diritto d'autore"
quelle transazioni che hanno per oggetto delle semplici fotografie. Sempre con
un aggancio al campo Iva, una Risoluzione della Direzione Generale delle Tasse
(vedi poco piu' avanti) negava la possibilita' di riconoscere come "diritto
d'autore" quello di opere che fossero non protette appieno dalla legge sul
diritto d'autore, come appunto avviene nel caso delle semplici fotografie.
La Risoluzione Ministeriale 94/E del 30 aprile 1997 in risposta ad un'istanza
interpretativa di TAU Visual, ha finalmente sbloccato, dopo 18 anni di incerto,
questo aspetto (Vedi)
3) Infine, il fotografo stesso dovrebbe considerare, di caso in caso, se
effettivamente si possa parlare di una licenza od una cessione nello
sfruttamento del diritto d'autore, o meno.
* Applicabilita' del diritto d'autore in fotografia.
Per essere concreti e comunque sufficientemente restrittivi, nel settore
fotografico e' sensato supporre (valutando comunque di caso in caso) che SI
POSSA trattare di cessione di un diritto d'autore, dal punto di vista anche
fiscale, in questi casi:
a+) Opere fotografiche intere destinate alla realizzazione di fotolibri. Ad
esempio, un ampio servizio di cento, duecento immagini destinate alla
realizzazione di un libro fotografico su di una citta', un mestiere, un
personaggio, un tema particolare, eccetera.
b+) I servizi fotografici proposti dall'autore alle riviste, per una
pubblicazione (od una serie di pubblicazioni).
c+) Le immagini di chiara matrice creativa, cedute per pubblicazioni di
qualsiasi genere, fatta eccezione per gli impieghi commerciali e pubblicitari.
d+) Le immagini di chiara matrice creativa, cedute in copia ai privati che le
acquistino (ad esempio, in occasione di mostre, esposizioni, eccetera).
NON vanno considerate cessioni di diritto d'autore, in quanto certamente
prestazioni di servizi Iva:
a-) Le fotografie, anche realizzate con apporto creativo, destinate alla
realizzazione di stampati promozionali, commerciali, pubblicitari.
b-) I servizi, anche creativi, commissionati esplicitamente ed in modo
comprovato dalle testate clienti (questo in osservanza di un'interpretazione
restrittiva dell'Ufficio Iva di Milano, peraltro contestata da molti validi
esperti del settore).
c-) Le fotografie, anche con impronta relativamente creativa, di matrimonio,
cerimonia e similari, in quanto chiaramente prestazione di servizio alla
persona. E' in un certo senso ridiscutibile, invece, il caso del ritratto
personale, in studio od in esterni. Per prudenza, tuttavia, nessuna di queste
prestazioni tipicamente artigianali dovrebbe mai essere fatta passare come
licenza o cessione di diritto d'autore.
AI FINI IVA
lo stralcio dell'articolo di legge che, di fatto, sancisce la non applicabilita'
dell'Iva alle cessioni di diritto d'autore, l'articolo 3 del DPR 633 del 26
ottobre 1972, cioe' la legge Iva:
"(...) Non sono considerate prestazioni di servizi:
a) Le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d'autore
effettuate dagli autori e loro eredi o legatari, tranne quelle relative alle
opere di cui ai numeri 5) e 6) della legge 22 aprile 1941, n. 633, e delle opere
di ogni genere utilizzate da imprese a fini di pubblicita' commerciale."
Possono dunque essere esclusi dall'applicazione Iva tutti i casi riportati ai
punti a+,b+,c+ e d+, se la cessione viene effettuata come cessione di diritto
d'autore.
Assolutamente NO in tutti gli altri casi.
Per quello che riguarda la specifica applicabilita' dell'Iva alle fotografie, si
e' gia' accennato ad una risoluzione della Direzione Generale Tasse (la n.
363065 del 14 gennaio 1977), che sosteneva la non possibilita' di esenzione
dall'Iva per quello che riguardava le fotografie, dato che nella legge 633 del
22.4.1941 la fotografia veniva considerata e prevista come "diritto
accessorio", e non pienamente protetta come opera dell'ingegno.
Il fatto e' che dopo circa due anni, l'8 gennaio del 1979, il DPR 19/79,
sanciva, all'articolo 1: "All'articolo 2 della legge 22 aprile 1941, n. 633
e' aggiunto il seguente punto 7:
7) Le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello
della fotografia, sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai
sensi delle norme del capo V del titolo II".
Ed ecco, cosi', che la tesi della Direzione Generale delle Tasse e' risultata
invalidata, per lo meno come concepita nella risoluzione, in tutti quei casi in
cui la fotografia e' creativa e, dunque, protetta proprio a pieno titolo.
LA RISOLUZIONE MINISTERIALE: n. 94/E del 30 aprile 1997.
Dopo quella risoluzione, quindi, a partire dal 1979 si e' venuto a
creare un vuoto normativo ed interpretativo, che ha lasciato molti nel dubbio.
TAU Visual ha dunque posto il quesito all'Ufficio Contenzioso Tributario del
Ministero delle Finanze, che si e' pronunciato con la Risoluzione Ministeriale
n. 94/E del 30/04/97, che conferma la tesi da noi sempre descritta:
Dinanzi a fotografie creative (e solo in quel caso) l'agevolazione tributaria
caratteristica del diritto d'autore puo' essere estesa alle fotografie.
Riportiamo, per brevita', lo stralcio decisivo della circolare citata che
ricorda in quali casi sia applicabile il trattamento fiscale da diritto
d'autore:
(...) Pertanto, alla stregua delle considerazioni esposte le cessioni da parte
dell'autore di opere fotografiche offerte a terzi per l'utilizzazione economica
delle stesse, non destinate a fini di pubblicita' commerciale, sono da escludere
dal campo di applicazione dell'IVA, trattandosi di opere protette ai sensi del
capo I della legge sul diritto d'autore, cosi' come rilevato anche con il parere
fornito dalla Societa' Autori ed Editori; vanno invece assoggettate ad IVA, ai
sensi del secondo comma n. 2 dell'art. 3 in discorso, le stesse operazioni se
poste in essere da soggetti diversi dall'autore, legatario od erede. Si rileva
che fuori dalle cennate ipotesi, in particolare per le cessioni di semplici
fotografie, sussiste una particolare disciplina d'imponibilita' IVA, non potendo
le relative cessioni essere ricondotte ad alcuna delle operazioni afferenti il
diritto d'autore".
Anche il dr. Giuseppe Conac, gia' direttore regionale delle Entrate per la
Lombardia, in risposta ad un quesito dell'Ordine dei Giornalisti ha, tempo
addietro, confermato l'assimilazione delle prestazioni fotogiornalistiche alla
cessione di diritto d'autore. (Il testo della risposta di Conac e' il seguente):
(...) A parere di questa Direzione, conformemente a quanto affermato dal
Ministero delle Finanze, tutte le volte che si realizza la cessione di un'opera
dell'ingegno di carattere creativo, tutelata e disciplinata dalle precitate
norme (legge 633/41, ndr) il relativo compenso costituisce reddito rientrante
nella previsione dell'art. 49, comma 2, lettera b), T.U. II. RR. Considerato che
l'articolo 2575 C.C. prevede che formano oggetto del diritto d'autore le opere
dell'ingegno di carattere creativo "qualunque ne sia il modo o la forma di
espressione", si ritiene che gli stessi criteri siano applicabili alle
cessioni delle opere dell'ingegno del giornalismo telecinefotografico,
prescindendo dal tipo di supporto utilizzato (pellicola cinematografica,
piuttosto che pellicole fotografiche o supporto cartaceo semplice). (...) Si
ricorda, in particolare, che la cessione del diritto d'autore deve risultare da
una contrattazione scritta fra le parti (art. 2581 C.C e art. 110 legge 633/41).
come chiedere l'ammissione all'associazione