DESCRIZIONE FISCALE 
DELLA CESSIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

 

 

 

come chiedere l'ammissione all'associazione

 

Queste pagine sono in realta' dedicate alle problematiche riferite alle collaborazioni all'estero.
Pero', tu sei giunto a questa pagina perche' non hai una tua partita Iva.
Vale quindi la pena di accennare a questa soluzione fiscale perche' essa e' adattabile sia ai redditi prodotti in Italia che a quelli prodotti all'estero, ma con SIGNIFICATIVE RESTRIZIONI.

Per tagliare la testa al toro: puoi anche fare a meno di leggere il dettaglio di questa pagina (perche' NON e' applicabile questa ipotesi) nel caso in cui tu:

a) Venda i diritti delle tue immagini per destinazioni d'uso che non puoi controllare.
b) Venda il diritto d'uso delle tue immagini per mezzo di un'agenzia stock, di microstock un un qualsiasi forma di mediazione o rappresentanza.
c) Le tue immagini vengano utilizzate per impieghi pubblicitari o commerciali.
d) Le immagini di cui stiamo parlando siano realizzate su commissione del cliente, e non di tua autonoma e spontanea volonta'.
e) Le tue immagini non abbiano una natura prevalentemente creativa - interpretativa.

Se, invece, puoi giurare sulla tua testa che non si verifichi nessuno dei punti da a) a e) indicati qua sopra, leggi qui di seguito.

IN DUE PAROLE
Questa "piega" della nostra legislazione ti riguarda se realizzi autonomamente immagini destinate all'editoria (libri, riviste, articoli, pubblicazioni periodiche) che abbiano carattere creativo.
Permette una deduzione forfaittaria del 25% dell'imponibile (o  del 40% se hai meno di 35 anni), e' esente da contribuzione INPS e fuori campo iva.
NON si puo' applicare alla fotografia commerciale, pubblicitaria, per privati, e deve essere riferita ad immagini realizzate dall'autore stesso e non da societa'.
Il tema e' affrontato discorsivamente a questo video: 
http://www.youtube.com/watch?v=a2YKkXu6gSA

NEL DETTAGLIO
Se realizzi fotografia con tutti questi requisiti:
a) Creativa - interpretativa;
b) Realizzata spontaneamente e proposta al cliente, e da questi accettata;
c) Destinata ad impieghi editoriali (Libri, riviste, articoli, pubblicazioni periodiche);
d) Ceduta direttamente da te come autore - e non attraverso agenzie o societa';
in questi casi (cioe', quando si verificano tutti insieme) c'e' la possibilita' di descrivere la cessione - fiscalmente parlando - come diritto d'autore, con un trattamento fiscale di favore  (riduzione Irpef del 25% o del 40% se il percettore ha meno di 35 anni - fuori campo IVA - niente contribuzione INPS - ritenuta d'acconto ridotta).
Va rilevato che la cessione come "diritto d'autore" sul piano fiscale NON implica che vengano venduti tutti i diritti o men che meno gli originali, ma semplicemente che i diritti d'uso ceduti (parziali o totali che siano) rispecchino i requisiti indicati prima.

Questa possibilita' (scandagliata da tempo dalla Risoluzione Ministeriale n. 94/E del 30 aprile 1997, a suo tempo emanata in risposta ad una nostra specifica istanza) e' descritta nel dettaglio qui di seguito, e il testo della risoluzione ministeriale e' riportato per esteso a:
http://www.fotografi.org/risoluzione_94E.htm

Non si tratta di una vera e propria configurazione soggettiva (cioe' del soggetto fotografo), ma di un tipo particolare di attivita' fotografica, che puo' essere svolta da qualsiasi professionista o persona. E’ attuabile solo in un numero limitato e ben definito di casi, come da risoluzione Ministeriale n. 94/E del 30 aprile 1997 . Non e' utilizzabile in nessun caso per la descrizione fiscale dei compensi legati ad impieghi commerciali o pubblicitari, ma solo per le destinazioni editoriali di immagini con taglio creativo.
Riassuntivamente, quindi, tale regime e' applicabile in questi casi:
* Impieghi solo editoriali, non commerciali o pubblicitari.
* Cessione effettuata da un professionista, o da persona fisica (Al di fuori dell’attività di un’impresa)
* Immagini creative.
* Accettata per iscritto dal cliente.
Se sussistono questi requisiti, la prestazione viene descritta non con una fattura IVA, ma con una semplice ricevuta, con valore fiscale, redatta su carta libera in due copie, con i dati normalmente riportati in fattura, ma con numerazione a se' stante, e cioe' non all’interno della numerazione di eventuali fatture. Sull'originale si applica una marca da bollo da euro 1,81 su originale, ed indicando esclusione IVA ex art. 3 DPR 633/72. Questi redditi vanno indicati nell'apposito quadro dell'Unico (cioe' separatamente da quelli di un’attività di impresa).
Le semplificazioni si possono riassumere cosi': 
Alla prestazione non viene applicata IVA.
L'imponibile Irpef scende al 75% (60% se hai meno di 35 anni). Cioe', su 1.000 euro di reddito, sono imponibili 750 euro. La quota restante è detratta come deduzione forfaittaria per le spese di produzione dell'opera. La ritenuta d'acconto e' del 20% sul 75% (cioe', nell'esempio, 20% di 750). Attenzione, pero': questa deduzione forfaittaria non permette di dedurre anche delle spese analiticamente.
Il reddito non è soggetto al contributo INPS

DETTAGLIO COMPLETO
1) Innanzitutto, non ha senso parlare di cessione del diritto d'autore nei casi in cui la destinazione delle immagini e' a fini commerciali e pubblicitari, non foss'altro che per la norma Iva che considera come diritto d'autore le cessioni ad eccezione di tutte quelle destinate alla pubblicita', oltre a quelle cinematografiche ed architettoniche. E' di questo tenore l'articolo 3 del DPR 633 del 26 ottobre 1972, cioe' la legge Iva:
"(...) Non sono considerate prestazioni di servizi, (ai fini Iva):
a) Le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d'autore effettuate dagli autori e loro eredi o legatari, tranne quelle relative alle opere di cui ai numeri 5) e 6) della legge 22 aprile 1941, n. 633, e delle opere di ogni genere utilizzate da imprese a fini di pubblicita' commerciale."
2) Secondariamente, non vanno considerate come "diritto d'autore" quelle transazioni che hanno per oggetto delle semplici fotografie. Sempre con un aggancio al campo Iva, una Risoluzione della Direzione Generale delle Tasse (vedi poco piu' avanti) negava la possibilita' di riconoscere come "diritto d'autore" quello di opere che fossero non protette appieno dalla legge sul diritto d'autore, come appunto avviene nel caso delle semplici fotografie.
La Risoluzione Ministeriale 94/E del 30 aprile 1997 in risposta ad un'istanza interpretativa di TAU Visual, ha finalmente sbloccato, dopo 18 anni di incerto, questo aspetto (Vedi)
3) Infine, il fotografo stesso dovrebbe considerare, di caso in caso, se effettivamente si possa parlare di una licenza od una cessione nello sfruttamento del diritto d'autore, o meno.

* Applicabilita' del diritto d'autore in fotografia.
Per essere concreti e comunque sufficientemente restrittivi, nel settore fotografico e' sensato supporre (valutando comunque di caso in caso) che SI POSSA trattare di cessione di un diritto d'autore, dal punto di vista anche fiscale, in questi casi:

a+) Opere fotografiche intere destinate alla realizzazione di fotolibri. Ad esempio, un ampio servizio di cento, duecento immagini destinate alla realizzazione di un libro fotografico su di una citta', un mestiere, un personaggio, un tema particolare, eccetera.
b+) I servizi fotografici proposti dall'autore alle riviste, per una pubblicazione (od una serie di pubblicazioni).
c+) Le immagini di chiara matrice creativa, cedute per pubblicazioni di qualsiasi genere, fatta eccezione per gli impieghi commerciali e pubblicitari.
d+) Le immagini di chiara matrice creativa, cedute in copia ai privati che le acquistino (ad esempio, in occasione di mostre, esposizioni, eccetera).

NON vanno considerate cessioni di diritto d'autore, in quanto certamente prestazioni di servizi Iva:

a-) Le fotografie, anche realizzate con apporto creativo, destinate alla realizzazione di stampati promozionali, commerciali, pubblicitari.
b-) I servizi, anche creativi, commissionati esplicitamente ed in modo comprovato dalle testate clienti (questo in osservanza di un'interpretazione restrittiva dell'Ufficio Iva di Milano, peraltro contestata da molti validi esperti del settore).
c-) Le fotografie, anche con impronta relativamente creativa, di matrimonio, cerimonia e similari, in quanto chiaramente prestazione di servizio alla persona. E' in un certo senso ridiscutibile, invece, il caso del ritratto personale, in studio od in esterni. Per prudenza, tuttavia, nessuna di queste prestazioni tipicamente artigianali dovrebbe mai essere fatta passare come licenza o cessione di diritto d'autore.

AI FINI IVA
lo stralcio dell'articolo di legge che, di fatto, sancisce la non applicabilita' dell'Iva alle cessioni di diritto d'autore, l'articolo 3 del DPR 633 del 26 ottobre 1972, cioe' la legge Iva:
"(...) Non sono considerate prestazioni di servizi:
a) Le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d'autore effettuate dagli autori e loro eredi o legatari, tranne quelle relative alle opere di cui ai numeri 5) e 6) della legge 22 aprile 1941, n. 633, e delle opere di ogni genere utilizzate da imprese a fini di pubblicita' commerciale."

Possono dunque essere esclusi dall'applicazione Iva tutti i casi riportati ai punti a+,b+,c+ e d+, se la cessione viene effettuata come cessione di diritto d'autore.
Assolutamente NO in tutti gli altri casi.
Per quello che riguarda la specifica applicabilita' dell'Iva alle fotografie, si e' gia' accennato ad una risoluzione della Direzione Generale Tasse (la n. 363065 del 14 gennaio 1977), che sosteneva la non possibilita' di esenzione dall'Iva per quello che riguardava le fotografie, dato che nella legge 633 del 22.4.1941 la fotografia veniva considerata e prevista come "diritto accessorio", e non pienamente protetta come opera dell'ingegno.
Il fatto e' che dopo circa due anni, l'8 gennaio del 1979, il DPR 19/79, sanciva, all'articolo 1: "All'articolo 2 della legge 22 aprile 1941, n. 633 e' aggiunto il seguente punto 7:
7) Le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia, sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del capo V del titolo II".
Ed ecco, cosi', che la tesi della Direzione Generale delle Tasse e' risultata invalidata, per lo meno come concepita nella risoluzione, in tutti quei casi in cui la fotografia e' creativa e, dunque, protetta proprio a pieno titolo.

LA RISOLUZIONE MINISTERIALE: n. 94/E del 30 aprile 1997.
Dopo quella risoluzione, quindi, a partire dal 1979 si e' venuto a creare un vuoto normativo ed interpretativo, che ha lasciato molti nel dubbio.
TAU Visual ha dunque posto il quesito all'Ufficio Contenzioso Tributario del Ministero delle Finanze, che si e' pronunciato con la Risoluzione Ministeriale n. 94/E del 30/04/97, che conferma la  tesi da noi sempre descritta:
Dinanzi a fotografie creative (e solo in quel caso) l'agevolazione tributaria caratteristica del diritto d'autore puo' essere estesa alle fotografie.
Riportiamo, per brevita', lo stralcio decisivo della circolare citata che ricorda in quali casi sia applicabile il trattamento fiscale da diritto d'autore:
(...) Pertanto, alla stregua delle considerazioni esposte le cessioni da parte dell'autore di opere fotografiche offerte a terzi per l'utilizzazione economica delle stesse, non destinate a fini di pubblicita' commerciale, sono da escludere dal campo di applicazione dell'IVA, trattandosi di opere protette ai sensi del capo I della legge sul diritto d'autore, cosi' come rilevato anche con il parere fornito dalla Societa' Autori ed Editori; vanno invece assoggettate ad IVA, ai sensi del secondo comma n. 2 dell'art. 3 in discorso, le stesse operazioni se poste in essere da soggetti diversi dall'autore, legatario od erede. Si rileva che fuori dalle cennate ipotesi, in particolare per le cessioni di semplici fotografie, sussiste una particolare disciplina d'imponibilita' IVA, non potendo le relative cessioni essere ricondotte ad alcuna delle operazioni afferenti il diritto d'autore".

Anche il dr. Giuseppe Conac, gia' direttore regionale delle Entrate per la Lombardia, in risposta ad un quesito dell'Ordine dei Giornalisti ha, tempo addietro, confermato l'assimilazione delle prestazioni fotogiornalistiche alla cessione di diritto d'autore. (Il testo della risposta di Conac e' il seguente): (...) A parere di questa Direzione, conformemente a quanto affermato dal Ministero delle Finanze, tutte le volte che si realizza la cessione di un'opera dell'ingegno di carattere creativo, tutelata e disciplinata dalle precitate norme (legge 633/41, ndr) il relativo compenso costituisce reddito rientrante nella previsione dell'art. 49, comma 2, lettera b), T.U. II. RR. Considerato che l'articolo 2575 C.C. prevede che formano oggetto del diritto d'autore le opere dell'ingegno di carattere creativo "qualunque ne sia il modo o la forma di espressione", si ritiene che gli stessi criteri siano applicabili alle cessioni delle opere dell'ingegno del giornalismo telecinefotografico, prescindendo dal tipo di supporto utilizzato (pellicola cinematografica, piuttosto che pellicole fotografiche o supporto cartaceo semplice). (...) Si ricorda, in particolare, che la cessione del diritto d'autore deve risultare da una contrattazione scritta fra le parti (art. 2581 C.C e art. 110 legge 633/41).

come chiedere l'ammissione all'associazione