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CONTRIBUTI INPS ARTIGIANO (e commerciante)

In queste pagine riportiamo i testi "ufficiali" con cui l'INPS spiega la contribuzione per gli artigiani. I brani di testo in colore verde sono intercalati come commento del testo "ufficiale", che e' invece riportato in nero.


L'assicurazione, nata nel 1956 contro la malattia, dal 1959 e’ obbligatoria anche per la pensione. Dalla stessa data e’ stata quindi istituita, presso l'INPS, la Gestione Speciale per l'assicurazione obbligatoria invalidita’, vecchiaia e superstiti.

L'attivita’ artigiana e’ stata regolamentata, da ultimo, con l'approvazione nel 1985 di una Legge Quadro sull'Artigianato (Legge 443 dell'8.8.85). Se l'attivita' fotografica e' svolta in forma di impresa (vedi resto dei commenti sugli inquadramenti possibili), allora l'impresa fotografica e' artigiana. Il fotografo non e' artigiano solo nei casi in cui non sia un'impresa (ma un lavoratore autonomo libero professionista) o quando la sua impresa non abbia i requisiti dell'artigianalita': ad esempio, l'attivita' non sia quella prevalente, oppure lui sia un imprenditore che non presta il suo lavoro nell'azienza, come e' un socio di capitali di una srl).

GLI ISCRITTI

Ai fini pensionistici sono iscritti alla gestione speciale:

CARATTERISTICHE DELL'ATTIVITA’

L'attivita’ artigiana deve essere svolta prevalentemente con il proprio lavoro e quello dei familiari coadiuvanti; il titolare assume gli oneri e i rischi dell'attivita’.
L'attivita’ deve essere inoltre anche manuale, cioe’ non puo’ limitarsi alla sola organizzazione del lavoro e all'amministrazione dell'impresa. Questi sono elementi importanti per capire se esiste o meno la caratteristica artigiana. Si tenga presente che se l'attivita' e' di impresa e non e' artigiana, dedicandosi alla fotografia si ricade nel settore "terziario" che paga i contributi INPS come commerciante. Nel caso in cui NON SI SIA OGGETTIVAMENTE impresa, si pagheranno i contributi INPS come lavoratori autonomi senza cassa (contributo detto - un tempo - del 10%)

Quando l'attivita’ e’ svolta in forma di impresa deve essere diretta alla produzione di:

IMPRESA ARTIGIANA CON DIPENDENTI

La legge pone dei limiti al numero dei dipendenti che possono lavorare nell'impresa artigiana; limiti variabili a secondo del tipo di attivita’ svolta.

FAMILIARI COADIUVANTI

Sono iscritti alla Gestione Speciale per gli artigiani anche i familiari coadiuvanti che prestino il proprio lavoro nell'impresa in maniera abituale, prevalente e che non siano assicurabili come lavoratori dipendenti o apprendisti ed abbiano compiuto il 14° anno di eta’.

CHI SONO I COADIUVANTI

Si considerano familiari coadiuvanti:

COME SI OTTIENE L'ISCRIZIONE ALL'INPS

I titolari e i contitolari delle imprese familiari nonche’ i familiari coadiuvanti sono iscritti all'INPS ai fini pensionistici. L'iscrizione puo’ essere verificata presso le Commissioni provinciali per l'artigianato.
Dall'ottobre 1992 l'iscrizione avviene presso gli sportelli polifunzionali istituiti presso ogni Sede dell'INPS, delle Camere di Commercio, dell'INAIL, della Commissione Provinciale per l'artigianato, dell'Amministrazione finanziaria.
L'iscrizione effettuata presso lo sportello polifunzionale di un Ente, vale automaticamente anche per le altre Amministrazioni.

QUALI DOCUMENTI SERVONO PER L'ISCRIZIONE

i documenti specifici richiesti per l'attivita’ svolta
modulo ARCO 1 per le ditte individuali
modulo ARCO 2 per i soci di societa’
I moduli, predisposti dall'INPS, sono reperibili anche presso gli sportelli polifunzionali.

LA CONTRIBUZIONE

Corrisposta fino al 31 dicembre 1980 con le cartelle esattoriali, dall'1.1.1981 e’ versata con bollettini di conto corrente postale che l'INPS invia direttamente al domicilio degli interessati.
Dal 1993 la "tassa sulla salute" non e’ piu’ versata all'INPS ma direttamente al Fisco con la compilazione della dichiarazione annuale dei redditi (modd.730 o 740).

I CONTRIBUTI PER GLI ARTIGIANI E I COMMERCIANTI

CHI VERSA
Sono tenuti al versamento:

1) artigiani e commercianti titolari;

2) familiari (coadiuvanti e collaboratori);

QUANTO SI VERSA
L'importo dei contributi da versare si calcola in base al reddito d'impresa che e' costituito dalla totalita' dei redditi di impresa denunciati ai fini IRPEF per l'anno al quale i contributi si riferiscono. Poiche' non e' possibile conoscere in anticipo quali sono i redditi che verranno prodotti nel corso dell'anno, il versamento va effettuato sulla base dei redditi d'impresa dichiarati l'anno precedente.
Poi, l'anno successivo, andra' effettuato un versamento a conguaglio tra gli importi versati in acconto e quelli da versare in base al reddito effettivamente prodotto.

MINIMALE E MASSIMALE

In ogni caso il contributo e' dovuto entro limiti minimi e massimi che sono i seguenti:
A) Minimale
E' stabilito un limite minimo di imponibile ai fini contributivi, variabile di anno in anno, al di sotto del quale non e' possibile effettuare i pagamenti. Tale limite  e' di Lire 23.243.896.
B) Massimale
La legge prevede anche un limite massimo di reddito oltre il quale non e' piu' dovuto il contributo (vedi tabella).
Il limite, detto "massimale" e' variabile e si modifica ogni anno 
Per gli artigiani o per i commercianti che sono iscritti nella gestione dopo l'anno 1995, privi di precedente anzianita' contributiva o, anche in possesso a tale data di anzianita' abbiano optato per il sistema contributivo (opzione che non poteva comunque essere esercitata prima dell'anno 2001) e' previsto un limite massimo di reddito piu' alto anch'esso variabile 

IL CALCOLO DELL'IMPORTO DA VERSARE 

A) Artigiani

TITOLARI E FAMILIARI CON ETA' PARI O SUPERIORE A 21 ANNI:
- Il 16,40% sui redditi d'impresa fino a L.66.324.000;

- Il 17,40% sui redditi di impresa da L. 66.324.001 a L. 110.540.000 o L. 144.263.000

FAMILIARI CON ETA' INFERIORE A 21 ANNI:
- Il 13,40% sui redditi d'impresa fino a L.66.324.000
- il 14,40% sui redditi di impresa da L. 66.324.001 a L. 110.540.000   o L. 144.263.000

B) Commercianti
TITOLARI E FAMILIARI CON ETA' PARI O SUPERIORE A 21 ANNI:
- Il 16,70% sui redditi d'impresa fino a L.66.324.000;
- Il 17,70% sui redditi di impresa da L. 66.324.001 a L. 110.540.000 o L. 144.263.000

FAMILIARI CON ETA' INFERIORE A 21 ANNI:
- Il 13,70% sui redditi d'impresa fino a L. .66.324.000
- il 14,70% sui redditi di impresa da L. .66.324.001 a L. 110.540.000 o L. 144.263.000

LE SCADENZE DI VERSAMENTO

I versamenti per le quote contributive sui minimali di reddito devono essere effettuati alle seguenti scadenze:
1) 16 maggio
2) 16 agosto
3) 16 novembre
4) 16 febbraio dell'anno successivo.

I contributi dovuti sulla base della quota di reddito d'impresa superiore al minimale vanno versati in due rate uguali alle scadenze del 31 maggio e del 30 novembre.
Il reddito da prendere in considerazione, ai fini del versamento, e' quello dell'anno precedente. Il versamento sara' considerato come acconto della somma da corrispondere in base alla totalita' dei redditi di impresa effettivamente prodotti nell'anno in corso.
La scadenza del 31 maggio puo' essere spostata al 20 giugno pagando una maggiorazione dello 0,50%.

AGEVOLAZIONI (ATTENZIONE NOVITA' IMPORTANTE)

Gli artigiani e i commercianti di eta' inferiore a 32 anni che si iscrivono per la prima volta nella gestione (biennio 1999-2000) pagano i contributi dovuti all'INPS ridotti del 50%. L'agevolazione e' prevista per i tre anni successivi all'iscrizione. Quest'anno gli interessati pagano l'aliquota dell'8,1% se artigiani e dell'8,295% se commercianti.

Piu' di 65 anni

I soggetti ultra 65enni, titolari di impresa o collaboratori familiari, gia' pensionati nella gestione dei lavoratori autonomi, possono chiedere che il contributo previdenziale sia applicato nella misura del 50%; in questo caso viene ridotto il supplemento di pensione della meta'. Sono esclusi da questa agevolazione i titolari di pensione di reversibilita'.