DUBBIO SULL'IRAP? 

(APRI? PARI? PIRA? RAPI? RIPA? PRIA?)

(a proposito di attivita' produttive....)

QUALCHE PREMESSA
L'IRAP (Imposta Regionale sulle Attivita' Produttive) e' un'imposta del 4,25% (in alcune regioni, innalzata al 5,25%) che va pagata da tutte le attivita' produttive, con un meccanismo che scimmiotta quello dell'IVA (e infatti si discute sul fatto che sia un sistema inammissibile in generale).
Fino a qualche tempo fa, non era ammissibile un'attivita' produttiva che non la pagasse, tanto che il software di invio telematico della dichiarazione dei redditi bloccava l'inoltro della dichiarazione in assenza dei dati di versamento Irap.
A seguito di un orientamento comunitario, sono state pubblicate numerose sentenze che hanno confermato che in alcuni casi (libera professione, assenza di organizzazione, di investimenti in attrezzature e di collaboratori) l'IRAP non e' dovuta. Questo ha costretto l'Agenzie delle Entrate ad eliminare l'errore "bloccante" che impediva l'inoltro di una dichiarazione se non assoggetta ad Irap.

SUL CONCRETO
L'Irap e' dovuta senza dubbio (bisogna pagare e tacere) in questi casi:
a) Se hai un'attivita' organizzata in forma societaria;
b) Se hai un'attivita' di impresa, di qualsiasi genere, e sei quindi iscritto alla Camera di Commercio come fotografo artigiano, o altra tipologia di impresa;
c) Hai una struttura organizzata, di qualsiasi genere.
d) Utilizzi assistenti di studio o collaboratori fissi di qualsiasi genere;
e) Hai discreti investimenti in attrezzature, cioe' hai attrezzatura fotografica in piu' rispetto al minimo indispensabile (ad esempio, se hai piu' di un corpo macchina, o piu' di un computer, ecc.)

Nel caso la tua attivita' NON sia di impresa (e quindi non sia iscritta alla camera di commercio), e non ricorra nessuno dei casi precedenti, e' possibile che l'Irap non sia dovuta se:
* Non hai collaboratori
* Non hai struttura organizzata
* Hai attrezzatura minamale (un computer ed una fotocamera, ad esempio).

Quando tutti questi elementi ricorrono, puoi prendere in considerazione la possibilita' di non versare l'Irap (o di chiederne il rimborso se l'hai gia' versata).
Va rilevato che - nonostante le numerose pronunce e l'eliminazione del blocco che era presente sul sofware per l'inoltro delle dichiarazioni - non e' stata ancora promulgata una legge che dia certezza su questo aspetto (evidentemente, si aspetta che decorrano i termini di pagamento, per raccogliere il raccoglibile). Decidendo quindi di non versare l'Irap ritenendo di non essere assoggettati, si compre una propria scelta, a proprio rischio.

Una buona raccolta di sentenze relative al caso e indicazioni e' pubblicata dal Sole 24 Ore a questo link:
http://snipr.com/irap_sole24


 

Ecco le massime di alcune sentenze relative all'"organizzazione minima" del professionista.

Sentenza n° 5009 del 5 marzo 2007

(emessa il 8 febbraio 2007)

della Corte Cass., Sez. Trib. – Pres. Paolini Rel. Cicala (Ag. Entrate/Orlandi)

Massima:
Imposta Regionale Attività Produttive - Irap - Presupposto - Attività economica autonomamente organizzata - requisiti - Esemplificazione

Si ha esercizio di “attività autonomamente organizzata” soggetta ad IRAP ai sensi dell’art. 2 del D. Legs. 446/1997 quando la attività abituale ed autonoma del contribuente dia luogo ad una organizzazione dotata di un minimo di autonomia che potenzi ed accresca la capacità produttiva del contribuente stesso. Di guisa che l’imposta non risulta applicabile ove in concreto i mezzi personali e materiali di cui si sia avvalso il contribuente costituiscano un mero ausilio della sua attività personale, simile a quello di cui abitualmente dispongono anche soggetti esclusi dalla applicazione dell’IRAP (collaboratori continuativi, lavoratori dipendenti) (viene quindi confermata la sentenza di merito che aveva escluso l’applicazione dell’imposta ad un ragioniere libero professionista che operava “senza alcun ausilio di dipendenti subordinati e di beni strumentali, la propria attività professionale”)

NOTA

Cfr. la sentenza . n. 3672 del 16 febbraio 2007 (in banca dati Fisconline)

Sent. n. 5010 del 5 marzo 2007

(emessa il 8 febbraio 2007) della Corte Cass., Sez. Trib. – Pres. Paolini Rel. Cicala (Ag. Entrate/Forlucci)
Massima:
Imposta Regionale Attività Produttive - Irap - Presupposto - Attività economica autonomamente organizzata - requisiti - Esemplificazione

Si ha esercizio di “attività autonomamente organizzata” soggetta ad IRAP ai sensi dell’art. 2 del D. Legs. 446/1997 quando la attività abituale ed autonoma del contribuente dia luogo ad una organizzazione dotata di un minimo di autonomia che potenzi ed accresca la capacità produttiva del contribuente stesso. Di guisa che l’imposta non risulta applicabile ove in concreto i mezzi personali e materiali di cui si sia avvalso il contribuente costituiscano un mero ausilio della sua attività personale, simile a quello di cui abitualmente dispongono anche soggetti esclusi dalla applicazione dell’IRAP (collaboratori continuativi, lavoratori dipendenti) (viene quindi confermata la sentenza di merito che aveva escluso l’applicazione dell’imposta ad un consulente finanziario che “non aveva neanche un ufficio ma svolgeva la sua attività presso i propri clienti, utilizzando soltanto un’autovettura per spostamenti, un personal computer ed un telefono cellulare”)

NOTA

Cfr. la sentenza . n. 3672 del 16 febbraio 2007 (in banca dati Fisconline)

Sent. n. 5023 del 5 marzo 2007

(emessa il 8 febbraio 2007) della Corte Cass., Sez. Trib. – Pres. Prestipino Rel. Genovese (ag. Entrate/Taccogna)
Massima:
PROCESSO TRIBUTARIO- MOTIVI DEDOTTI PER LA PRIMA VOLTA NELL’ATTO DI APPELLO – INAMMISSIBILITA’
Ove il contribuente abbia proposto ricorso avverso il silenzio rifiuto della istanza di rimborso IRAP deducendo la illegittimità costituzionale della imposta, costituisce domanda nuova, improponibile nel giudizio d’appello ex art. 57 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (norma che ricalca l’art. 345 cod. proc. civ.), la deduzione secondo cui l’imposta non era dovuta per avere il contribuente operato in difetto di autonoma organizzazione.

NOTA

Cfr. la sentenza n. 3681 del 16 febbraio 2007 (in banca dati Fisconline)

Sent. n. 5013 del 5 marzo 2007

(emessa il 8 febbraio 2007) della Corte Cass., Sez. Trib. – Pres. Paolini Rel. Magno (ag. Entrate/Rava)
Massima:
PROCESSO TRIBUTARIO- MOTIVI DEDOTTI PER LA PRIMA VOLTA NELL’ATTO DI APPELLO – INAMMISSIBILITA’
Ove il contribuente abbia proposto ricorso avverso il silenzio rifiuto della istanza di rimborso IRAP deducendo la illegittimità costituzionale della imposta, costituisce domanda nuova, improponibile nel giudizio d’appello ex art. 57 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 la deduzione secondo cui l’imposta non era dovuta per avere il contribuente operato in difetto di autonoma organizzazione.

NOTA

Cfr. la sentenza n. 3681 del 16 febbraio 2007 (in banca dati Fisconline)

Sent. n. 5016 del 5 marzo 2007

(emessa il 8 febbraio 2007) della Corte Cass., Sez. Trib. – Pres. Paolini Rel. Sotgiu (ag. Entrate/Fattinger)
Massima:
PROCESSO TRIBUTARIO- MOTIVI DEDOTTI PER LA PRIMA VOLTA NELL’ATTO DI APPELLO – INAMMISSIBILITA’
Ove il contribuente abbia proposto ricorso avverso il silenzio rifiuto della istanza di rimborso IRAP deducendo la illegittimità costituzionale della imposta, costituisce domanda nuova, improponibile nel giudizio d’appello ex art. 57 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 la deduzione secondo cui l’imposta non era dovuta per avere il contribuente operato in difetto di autonoma organizzazione.

NOTA

Cfr. la sentenza n. 3681 del 16 febbraio 2007 (in banca dati Fisconline)

Sent. n. 5018 del 5 marzo 2007

(emessa il 8 febbraio 2007) della Corte Cass., Sez. Trib. – Pres. Paolini Rel. Sotgiu (ag. Entrate/Vincenti)
Massima:
PROCESSO TRIBUTARIO- MOTIVI DEDOTTI PER LA PRIMA VOLTA NELL’ATTO DI APPELLO – INAMMISSIBILITA’
Ove il contribuente abbia proposto ricorso avverso il silenzio rifiuto della istanza di rimborso IRAP deducendo la illegittimità costituzionale della imposta, costituisce domanda nuova, improponibile nel giudizio d’appello ex art. 57 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 la deduzione secondo cui l’imposta non era dovuta per avere il contribuente operato in difetto di autonoma organizzazione.

NOTA

Cfr. la sentenza n. 3681 del 16 febbraio 2007 (in banca dati Fisconline)

Sent. n. 5022 del 5 marzo 2007

(emessa il 8 febbraio 2007) della Corte Cass., Sez. Trib. – Pres. Prestipino Rel. D’Alessandro (ag. Entrate/Alia)
Massima:
PROCESSO TRIBUTARIO- MOTIVI DEDOTTI PER LA PRIMA VOLTA NELL’ATTO DI APPELLO – INAMMISSIBILITA’
Ove il contribuente abbia proposto ricorso avverso il silenzio rifiuto della istanza di rimborso IRAP deducendo la illegittimità costituzionale della imposta, costituisce domanda nuova, improponibile nel giudizio d’appello ex art. 57 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, , la deduzione secondo cui l’imposta non era dovuta per avere il contribuente operato in difetto di autonoma organizzazione.

NOTA

Cfr. la sentenza n. 3681 del 16 febbraio 2007 (in banca dati Fisconline)

Sent. n. 5015 del 5 marzo 2007

(emessa il 8 febbraio 2007) della Corte Cass., Sez. Trib. – Pres. Paolini Rel. Magno (ag. Entrate/Marradi)
Massima:
Imposta Regionale Attività Produttive - Irap - Presupposto - Attività economica autonomamente organizzata - requisiti - Esemplificazione- geometra

Il requisito della “autonoma organizzazione” necessaria perchè un’attività sia soggetta ad IRAP non ha portata meramente soggettiva (come equivalente di autoorganizzazione) ma ha portata oggettiva; senza che però occorra che l’apparato organizzativo raggiunga un grado di autonomia tale da eclissarre la figura e l’opera dell’esercente arti o professioni (viene quindi confermata la sentenza di merito che aveva escluso l’applicazione dell’imposta ad un geometra che operava “con piccoli strumenti di scarso valore”)

NOTA

Cfr. la sentenza n. 3674 del 16 febbraio 2007

 

Sent. n. 5014 del 5 marzo 2007

(emessa il 8 febbraio 2007) della Corte Cass., Sez. Trib. – Pres. Paolini Rel. Magno (ag. Entrate/Bonsignore)
Massima:
Imposta Regionale Attività Produttive - Irap - Presupposto - Attività economica autonomamente organizzata - requisiti - Esemplificazione- dottore commercialista

Il requisito della “autonoma organizzazione” necessaria perchè un’attività sia soggetta ad IRAP non ha portata meramente soggettiva (come equivalente di autoorganizzazione) ma ha portata oggettiva; senza che però occorra che l’apparato organizzativo raggiunga un grado di autonomia tale da eclissarre la figura e l’opera dell’esercente arti o professioni (viene quindi confermata la sentenza di merito che aveva escluso l’applicazione dell’imposta ad un dottore commercialista che operava “con impiego di mezzi e beni strumentali di portata minimale”)

NOTA

Cfr. la sentenza n. 3674 del 16 febbraio 2007

Sent. n. 5012 del 5 marzo 2007

(emessa il 8 febbraio 2007) della Corte Cass., Sez. Trib. – Pres. Paolini Rel. Cicala (Ag. Entrate/De Marzi)
Massima:
Imposta Regionale Attività Produttive - Irap - Presupposto - Attività economica autonomamente organizzata - requisiti - imprescindibilità dell’apporto del lavoratore autonomo- necessità -esclusione

Si ha esercizio di “attività autonomamente organizzata” soggetta ad IRAP ai sensi dell’art. 2 del D. Legs. 446/1997 quando la attività abituale ed autonoma del contribuente dia luogo ad una organizzazione dotata di un minimo di autonomia che potenzi ed accresca la capacità produttiva del contribuente stesso; non è invece necessario che la struttura organizzata sia in grado di funzionare in assenza del titolare. Non è di ostacolo alla sussistenza dei requisiti per l’applicazione dell’IRAP il fatto che l’apporto del titolare sia insostituibile o per ragioni giuridiche o a perché la clientela si rivolga alla struttura in considerazione delle particolari capacità del titolare stesso (viene quindi cassata con rinvio la sentenza di merito che aveva disposto il rimborso dell’IRAP versata da un avvocato in quanto la “struttura non era organizzata in modo da poter funzionare in assenza del titolare, dato che il segretario poteva espletare solo incarichi di importanza trascurabile e certamente non era in grado di svolgere qualsivoglia attività legale”).

NOTA

Cfr. la sentenza n. 3680 del 16 febbraio 2007 (in banca dati Fisconline)

Sent. n. 5011 del 5 marzo 2007

(emessa il 8 febbraio 2007) della Corte Cass., Sez. Trib. – Pres. Paolini Rel. Cicala (Ag. Entrate/Steinleitner)
Massima:
Imposta Regionale Attività Produttive - Irap - Presupposto - Attività economica autonomamente organizzata - requisiti - imprescindibilità dell’apporto del lavoratore autonomo- necessità -esclusione

Si ha esercizio di “attività autonomamente organizzata” soggetta ad IRAP ai sensi dell’art. 2 del D. Legs. 446/1997 quando la attività abituale ed autonoma del contribuente dia luogo ad una organizzazione dotata di un minimo di autonomia che potenzi ed accresca la capacità produttiva del contribuente stesso; non è invece necessario che la struttura organizzata sia in grado di funzionare in assenza del titolare. Non è di ostacolo alla sussistenza dei requisiti per l’applicazione dell’IRAP il fatto che l’apporto del titolare sia insostituibile o per ragioni giuridiche o a perché la clientela si rivolga alla struttura in considerazione delle particolari capacità del titolare stesso (viene quindi cassata con rinvio la sentenza di merito che aveva disposto il rimborso dell’IRAP versata da una professionista in quanto “l’attività non poteva prescindere comunque dalla presenza indispensabile del professionista necessaria per produrre reddito e creare valore aggiunto”).

NOTA

Cfr. la sentenza n. 3680 del 16 febbraio 2007 (in banca dati Fisconline)

Sent. n. 5020 del 5 marzo 2007

(emessa il 8 febbraio 2007) della Corte Cass., Sez. Trib. – Pres. Paolini Rel. Tirelli (ag. Entrate/Galvani)
Massima:
Imposta Regionale Attività Produttive - Irap - Presupposto - Attività economica autonomamente organizzata - requisiti - apporto personale- Esemplificazione- medico di base-

A norma del combinato disposto degli artt. 2, primo periodo, e 3, comma 1, lettera c) del D. Lgs 15/12/1997, n. 446, l’esercizio delle attività di lavoro autonomo di cui all’art. 49, comma 1, TUIR (nella versione vigente fino al 31/12/2003) e all’art. 53, comma 1, del medesimo TUIR (nella versione vigente dal 1/1/2004), è escluso dall’applicazione dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) solo qualora si tratti di attività non “autonomamente organizzata”. Il requisito dell’”autonoma organizzazione”, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia , sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell’assenza delle condizioni sopraelencate (viene quindi rigettato il ricorso avverso la sentenza di merito che aveva escluso l’applicazione dell’imposta ad un medico di base in quanto “non si avvaleva di personale dipendenti o collaboratori e utilizzava beni strumentali del valore estremamente ridotto”)

NOTA

Cfr. la sentenza n. 3676 del 16 febbraio 2007 (in banca dati Fisconline)

Sent. n. 5019 del 5 marzo 2007

(emessa il 8 febbraio 2007) della Corte Cass., Sez. Trib. – Pres. Paolini Rel. Tirelli (Casillo/ ag. Entrate)
Massima:
Imposta Regionale Attività Produttive - Irap - Presupposto - Attività economica autonomamente organizzata - requisiti - apporto personale- Esemplificazione- commercialista-

A norma del combinato disposto degli artt. 2, primo periodo, e 3, comma 1, lettera c) del D. Lgs 15/12/1997, n. 446, l’esercizio delle attività di lavoro autonomo di cui all’art. 49, comma 1, TUIR (nella versione vigente fino al 31/12/2003) e all’art. 53, comma 1, del medesimo TUIR (nella versione vigente dal 1/1/2004), è escluso dall’applicazione dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) solo qualora si tratti di attività non “autonomamente organizzata”. Il requisito dell’”autonoma organizzazione”, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia , sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell’assenza delle condizioni sopraelencate (viene quindi cassata la sentenza di merito che aveva affermato l’applicazione dell’imposta ad un commercialista senza accertare la reale situazione della struttura utilizzata dal contribuente)

NOTA

Cfr. la sentenza n. 3676 del 16 febbraio 2007 (in banca dati Fisconline)

Sent. n. 5017 del 5 marzo 2007

(emessa il 8 febbraio 2007) della Corte Cass., Sez. Trib. – Pres. Paolini Rel. Sotgiu (ag. Entrate/Colombi)
Massima:

Imposta Regionale Attività Produttive - Irap - Presupposto - Attività economica autonomamente organizzata - caso di specie - geometra

Mentre l’elemento organizzativo è connaturato alla nozione stessa di impresa, altrettanto non può dirsi del lavoro autonomo, ancorché svolto con carattere di abitualità ben potendosi ipotizzare una attività professionale esercitata in assenza di organizzazione di capitale o lavoro altrui (perciò viene respinto il ricorso della Amministrazione che aveva disposto il rimborso dell’IRAP ad un geometra che non affrontava spese per personale dipendente o collaboratori ed impiegava trascurabili beni strumentali)

 

Sent. n. 5021 del 5 marzo 2007

(emessa il 8 febbraio 2007) della Corte Cass., Sez. Trib. – Pres. Paolini Rel. Tirelli (ag. Entrate/Astori)
Massima:
Imposta Regionale Attività Produttive - Irap - Presupposto - Attività economica autonomamente organizzata - requisiti - apporto personale- Esemplificazione- medico di base-

A norma del combinato disposto degli artt. 2, primo periodo, e 3, comma 1, lettera c) del D. Lgs 15/12/1997, n. 446, l’esercizio delle attività di lavoro autonomo di cui all’art. 49, comma 1, TUIR (nella versione vigente fino al 31/12/2003) e all’art. 53, comma 1, del medesimo TUIR (nella versione vigente dal 1/1/2004), è escluso dall’applicazione dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) solo qualora si tratti di attività non “autonomamente organizzata”. Il requisito dell’”autonoma organizzazione”, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia , sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell’assenza delle condizioni sopraelencate (viene quindi accolto il ricorso avverso la sentenza di merito che aveva escluso l’applicazione dell’imposta ad un geometra e dichiarata la soggezione del contribuente ad imposta in quanto usufruiva di due dipendenti)

NOTA

Cfr. la sentenza n. 3676 del 16 febbraio 2007 (in banca dati Fisconline)

 


 

 

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