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BREVE ESTRATTO DEL

TESTO DELLA LEGGE SUL DIRITTO D’AUTORE

 

(per i brevi commenti, consultare le singole sezioni del sito TAU Visual)

Legge 22 aprile 1941. n.633 (e relative modifiche apportate dal Decreto del Presidente della Repubblica n.19 del 8/1/1979, pubblicato su Gazzetta Ufficiale del 30/1/1979, n.29 e, successivamente, Dlgs n. 154 del 26 maggio 1997 (attuazione direttiva 93/98/Cee), su Gazzetta Ufficiale n. 136 del 13 giugno 1997.
Il 19 settembre 2000 è entrata in vigore la legge 248 del 28 agosto 2000, intitolata “Nuove norme di tutela del diritto d'autore”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 4 settembre 2000 n. 206.

Opere Protette

Fotografia Creativa ed Interpretativa

Soggetti del Diritto

Protezione Economica

Protezione Morale

Durata dei Diritti

Utilizzi Liberi

Diritti Connessi

Semplici Fotografie

Diritti Connessi al Ritratto

Trasmissione dei Diritti


TITOLO 1 - Disposizioni sul diritto d'autore

CAPO I - Opere protette

 

Art.1)

Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.

Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche, ratificata e resa esecutiva con legge 20.6.78, n. 399.

Art.2)

In particolare sono comprese nella protezione:

1) Le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche e religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale.

2) Le opere e le composizioni musicali con o senza parole (...)

3) Le opere coreografiche e pantomimiche delle quali sia fissata la traccia per iscritto od altrimenti.

4) Le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, dell'incisione, e delle arti figurative similari, comprese la scenografie, anche se applicate all'industria, semprechè il loro valore artistico sia scindibile dal carattere commerciale del prodotto al quale sono associate.

5) I disegni e le opere dell'architettura.

6) Le opere dell'arte cinematografica muta e sonora, semprechè non si tratti di semplice documentazione (...)

7) LE OPERE FOTOGRAFICHE E QUELLE ESPRESSE CON PROCEDIMENTO ANALOGO a quello della fotografia, SEMPRECHÈ NON SI TRATTI DI SEMPLICE FOTOGRAFIA PROTETTA AI SENSI DELLE NORME DEL CAPO 5 - TITOLO 2..

8) I programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell’autore (…)

Art. 3)

Le opere collettive, costituite dalla riunione di opere o di parte di opere che hanno carattere di creazione autonoma come risultato della scelta e del coordinamento ad un determinato fine letterario, scientifico, didattico, religioso, politico od artistico, quali le enciclopedie, i dizionari, le antologie, le riviste ed i giornali, sono protette come opere originali, indipendentemente e senza pregiudizio del diritto d'autore sulle opere o sulle parti di opere di cui sono composte.

Art.4)

Senza pregiudizio dei diritti esistenti sull'opera originaria, sono altresì protette le elaborazioni di carattere creativo dell'opera stessa, quali le traduzioni in altra lingua, le trasformazioni da una all'altra forma letteraria od artistica, le modificazioni o le aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale dell'opera originaria, gli adattamenti, le riduzioni, i compendi, le variazioni non costituenti opera originale..

Art.5 omissis

 

CAPO II - Soggetti del diritto

Art.6)

Il titolo originario dell'acquisto del diritto d'autore è costituito dalla creazione dell'opera quale particolare espressione del lavoro intellettuale.

Art.7)

È considerato autore dell'opera collettiva chi organizza e dirige la creazione dell'opera stessa.

È considerato autore delle elaborazioni l'elaboratore nei limiti del suo lavoro.

Art.8)

È reputato autore dell'opera, salvo prova contraria, chi è in esso indicato come tale nelle forme d'uso, ovvero è annunciato come tale nella recitazione od esecuzione (...). Valgono come nome lo pseudonimo, il nome d'arte, la sigla od il segno convenzionale, che siano notoriamente conosciuti come equivalenti al nome vero.

Art.9)

Chi abbia rappresentato, eseguito, o comunque pubblicato un'opera anonima o pseudonima, è ammesso a far valere il diritto d'autore finché' questi non si sia rivelato.

Questa disposizione non si applica, allorché' si tratti degli pseudonimi indicati nel secondo comma dell'articolo precedente.

Art.10)

Se l'opera è stata creata con il contributo indistinguibile ed inscindibile di più persone, il diritto d'autore appartiene in comune a tutti i coautori; le parti indivise si presumono di valore eguale, salvo la prova per iscritto di diverso accordo. Sono applicabili le disposizioni che regolano la comunione. (cod. civ.)

La difesa del diritto morale può peraltro essere sempre esercitata indivisibilmente da ciascun coautore, e l'opera non può essere pubblicata, se inedita, né può essere modificata od utilizzata in forma diversa da quella della prima pubblicazione senza l'accordo di tutti i coautori. Tuttavia, in caso di ingiustificato rifiuto di uno o più coautori, la pubblicazione, la modificazione o la nuova utilizzazione dell'opera può essere autorizzata dall'autorità giudiziaria alle condizioni e con le modalità da essa stabilite.

Art.11)

Alle Amministrazioni dello Stato, alle Province ed ai Comuni spetta il diritto d'autore sulle opere create e pubblicate sotto il loro nome ed a loro conto e spese.

Lo stesso diritto spetta agli Enti privati che non perseguano scopo di lucro, salvo diverso accordo con gli autori delle opere pubblicate, nonché alle Accademie ed agli altri Enti pubblici culturali, sulla raccolta dei loro atti e sulle loro pubblicazioni.

CAPO III - Contenuto e durata del diritto d'autore

Sezione prima

Protezione dell'utilizzazione economica dell'opera

Art.12)

L'autore ha diritto esclusivo di pubblicare l'opera.

Ha altresì diritto esclusivo di utilizzare economicamente l'opera in ogni forma e modo, originale e derivato, nei limiti fissati da questa legge, ed in particolare con l'esercizio dei diritti esclusivi indicati negli articoli seguenti. È considerata come prima pubblicazione la prima forma di esercizio del diritto di utilizzazione.

Art. 12 bis) Salvo patto contrario, qualora un programma per elaboratore sia stato creato da un lavoratore dipendente nell’esecuzione delle sue mansioni, o su istruzioni impartite dal suo datore di lavoro, questi è il titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica del programma creato.

Art.13)

Il diritto esclusivo di riprodurre ha per oggetto la moltiplicazione in copie dell'opera con qualsiasi mezzo, come la copiatura a mano, la stampa, la litografia, l'incisione, la fotografia, la fonografia, la cinematografia ed ogni altro procedimento di riproduzione.

Art.14-15-15 bis omissis

Art.16)

Il diritto esclusivo di diffondere ha per oggetto l'impiego di uno dei mezzi di diffusione a distanza (...).

Art. 16 bis) omissis (definizione delle trasmissioni via satellite).

Art.17)

Il diritto esclusivo di mettere in commercio ha per oggetto di porre in circolazione a scopo di lucro l'opera o gli esemplari di essa, e comprende altresì il diritto esclusivo di introdurre nel territorio dello Stato le riproduzioni fatte all'estero, per porle in circolazione.

Non costituisce esercizio del diritto esclusivo di distribuzione la consegna gratuita, effettuata o consentita dal titolare, di esemplari delle opere a fini promozionali ovvero a fini di insegnamento o di ricerca scientifica.

Art.18)

Il diritto esclusivo di tradurre ha per oggetto la traduzione in altra lingua o dialetto.

Il diritto esclusivo di elaborare comprende tutte le forme di modificazione, di elaborazione e di trasformazione dell'opera prevista nell'articolo 4.

L'autore ha altresì il diritto esclusivo di pubblicare le sue opere in raccolta.

Ha infine il diritto esclusivo di introdurre nell'opera qualsiasi modificazione

Art. 18 bis)

Il diritto esclusivo di noleggiare ha per oggetto la cessione in uso degli originali, di copie o di supporti di opere, tutelate dal diritto d’autore, fatta per un periodo limitato di tempo ed ai fini del conseguimento di un beneficio economico o commerciale diretto od indiretto.

Il diritto esclusivo di dare in prestito ha per oggetto la cessione in uso degli originali, di copie o di supporti di opere tutelate dal diritto d’autore, fatta da istituzioni aperte al pubblico, per un periodo di tempo limitato, a fini diversi di cui al comma 1)

L’autore ha il potere esclusivo di autorizzare il noleggio od il prestito da parte di terzi.

I suddetti diritti e poteri non si esauriscono con la vendita o con la distribuzione, in qualsiasi forma degli originali, di copie o di supporti delle opere.

L’autore, anche in caso di cessione del diritto di noleggio ad un produttore di fonogrammi o di opere cinematografiche od audiovisive o sequenze di immagini in movimento, conserva il diritto di ottenere un’equa remunerazione per il noleggio da questi a sua volta concluso con terzi. Ogni patto contrario è nullo. In difetto di accordo da concludersi tra le categorie interessate, quali individuate dall’articolo 16, 1 comma, del Regolamento, detto compenso è stabilito con la procedura di cui all’articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale del 20 luglio 1945 n. 440 (NdA: da un collegio arbitrale composto da tre membri, di cui due nominati dalle parti, ed il terzo nominato dai primi due).

I commi da 1 a 4 non si applicano in relazione a progetti o disegni di edifici e ad opere di arte applicata.

 

Art.19)

I diritti esclusivi previsti negli articoli precedenti sono fra loro indipendenti. L'esercizio di uno di essi non esclude l'esercizio esclusivo di ciascuno degli altri diritti.

Essi hanno per oggetto l'opera nel suo insieme ed in ciascuna delle sue parti.

 

Sezione seconda

Protezione dei diritti sull'opera a difesa della personalità dell'autore

(Diritto Morale)

Art.20)

Indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera previsti nelle disposizioni della sez. precedente, ed anche dopo la cessione dei diritti stessi, l'autore conserva il diritto di rivendicare la paternità dell'opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione ed a ogni atto a danno dell'opera stessa che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione.

Art.21)

L'autore di un'opera anonima o pseudonima ha sempre il diritto di rivelarsi e di far riconoscere in giudizio la sua qualità di autore. Nonostante qualunque precedente patto contrario, gli aventi causa dell'autore che si sia rivelato, ne dovranno indicare il nome nelle pubblicazioni, riproduzioni, trascrizioni, esecuzioni, rappresentazioni, recitazioni e diffusioni od in qualsiasi altra forma di manifestazione od annuncio al pubblico.

Art.22)

I diritti indicati nei precedenti articoli sono inalienabili. Tuttavia l'autore che abbia conosciute ed accettate le modificazioni della propria opera, non è più ammesso ad agire per impedirne l'esecuzione o per chiederne la soppressione.

Art.23)

Dopo la morte dell'autore il diritto previsto nell'articolo 20 può essere fatto valere senza limite di tempo dal coniuge e dai figli e, in loro mancanza, dai genitori e dagli altri ascendenti e discendenti diretti; mancando gli ascendenti ed i discendenti, dai fratelli, dalle sorelle e dai loro discendenti.

L'azione, qualora finalità pubbliche lo esigano, può altresì essere esercitata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita l’associazione sindacale competente.

Art.24)

Il diritto di pubblicare le opere inedite spetta agli eredi dell'autore o ai legatari delle opere stese, salvo che l'autore abbia espressamente vietata la pubblicazione, o la abbia affidata ad altri.

Qualora l'autore abbia fissato un termine per la pubblicazione, le opere inedite non possono essere pubblicate prima della sua scadenza.

Quando le persone indicate nel primo comma siano più, e vi sia fra di loro dissenso, decide l'autorità giudiziaria, sentito il pubblico ministero. È rispettata in ogni caso la volontà del defunto, quando risulti da scritto.

Sono applicabili a queste opere le disposizioni contenute nella sezione seconda del capo secondo del titolo terzo.

Sezione III

Durata dei diritti di utilizzazione economica dell'opera

Art.25)

I diritti di utilizzazione economica dell'opera durano tutta la vita dell'autore e sino al termine del settantesimo anno solare dopo la sua morte.

Art.26-28 omissis

Art.29)

La durata dei diritti esclusivi di utilizzazione economica spettanti ai termini dell'art.11 alle amministrazioni dello Stato, alle Province, ai Comuni, agli Enti privati che non perseguano scopo di lucro, alle Accademie ed agli altri Enti pubblici culturali, è di 20 anni a partire dalla prima pubblicazione, qualunque sia la forma nella quale la pubblicazione è stata effettuata.

Art.30 omissis

Art.31)

Nelle opere pubblicate per la prima volta dopo la morte dell'autore – che non ricadono nella previsione dell’art. 85-ter - la durata dei diritti esclusivi di utilizzazione economica è di 70 anni a partire dalla morte dell’autore.

(articolo sostituito dal Dlgs 154/97).

Art.32)

Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 44, i diritti di utilizzazione economica dell’opera cinematografica o assimilata durano sino al termine del settantesimo anno dopo la morte dell’ultima persona sopravvissuta fra le seguenti persone: il direttore artistico, gli autori della sceneggiatura, ivi compreso l’autore del dialogo, e l’autore della musica specificatamente creata per essere utilizzata nell’opera cinematografica o assimilata.

(articolo sostituito dal Dlgs 154/97).

Art. 32 bis)

I diritti di utilizzazione economica dell'opera fotografica durano sino al termine del settantesimo anno dopo la morte dell’autore.

(articolo sostituito dal Dlgs 154/97).

Art. 32 ter)

I termini finali di durata dei diritti di utilizzazione economica previsti dalle disposizioni della presente sezione si computano, nei rispettivi casi, a decorrere dal 1 gennaio dell’anno successivo a quello in cui si verifica la morte dell’autore o altro evento considerato nella norma.

(articolo introdotto dal Dlgs 154/97).

Art.33-64 omissis

 

Utilizzazioni libere

Art.65)

Gli articoli di attualità di carattere economico, politico, religioso, pubblicati nelle riviste o giornali, possono essere liberamente riprodotti in altre riviste o giornali anche radiofonici, se la riproduzione non è stata espressamente riservata, purchè si indichino la rivista od il giornale da cui sono tratti, la data o il numero di detta rivista e giornale, ed il nome dell'autore se l'articolo è firmato.

Art.66 omissis

Art 67)

Opere e brani di opere possono essere riprodotti nelle procedure giudiziarie od amministrative ai fini del giudizio, purché si indichino la fonte od il nome dell'autore.

Art.68)

È libera la riproduzione di singole opere, o brani di opere per l'uso personale dei lettori, fatta a mano o con mezzi di riproduzione non idonei a spaccio o diffusione dell'opera nel pubblico.

È libera la fotocopia di opere esistenti nelle biblioteche fatta per uso personale o per i servizi della biblioteca. È vietato lo spaccio di dette copie nel pubblico ed, in genere, ogni utilizzazione in concorrenza con i diritti di utilizzazione economica spettanti all'autore.

Art.69)

È libero il prestito al pubblico per uso personale di esemplari di opere protette.

Art.70)

Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera per scopi di critica, di discussione ed anche di insegnamento sono liberi nei limiti giustificati da tali attività, e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera.

Nelle antologie ad uso scolastico, la riproduzione non può superare la misura determinata dal regolamento, il quale fisserà le modalità per la determinazione dell'equo compenso.

Il riassunto, la citazione o la riproduzione debbono essere sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell'opera, dai nomi dell'autore, dell'editore e, se si tratta di traduzione, del traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull'opera riprodotta.

(...)

Art.71 omissis

TITOLO II

Disposizioni sui diritti connessi all'esercizio del diritto d'autore

Art.72-86 omissis

CAPO V

Diritti relativi alle fotografie

Art. 87)

Sono considerate fotografie, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di questo capo, le immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale, ottenute col processo fotografico o con processo analogo, comprese le riproduzioni di opere dell'arte figurativa ed i fotogrammi di pellicole cinematografiche.

Non sono comprese le fotografie di scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili.

Art.88)

Spetta al fotografo il diritto esclusivo di riproduzione, diffusione e spaccio della fotografia, salve le disposizioni stabilite dalla sezione II del capo VI di questo Titolo, per ciò che riguarda il ritratto e senza pregiudizio, riguardo alle fotografie riproducenti opere dell'arte figurative, dei diritti d'autore sull'opera riprodotta.

Tuttavia, se l'opera è stata ottenuta nel corso e nell'adempimento di un contratto di impiego o di lavoro, entro i limiti dell'oggetto e delle finalità del contratto, il diritto esclusivo compete al datore di lavoro.

La stessa norma si applica, salvo il patto contrario, a favore del committente quando si tratti di fotografie di cose in possesso del committente medesimo e salvo pagamento a favore del fotografo da parte di chi utilizza commercialmente la riproduzione, di un equo corrispettivo.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con le norme stabilite dal regolamento, può fissare apposite tariffe per determinare il compenso dovuto da chi utilizza la fotografia.

Art.89)

La cessione del negativo o di analogo mezzo di riproduzione della fotografia comprende, salvo patto contrario, la cessione dei diritti previsti all'articolo precedente, sempre che tali diritti spettino al cedente.

Art.90)

Gli esemplari della fotografia devono portare le seguenti indicazioni:

1) Il nome del fotografo o, nel caso previsto nel primo capoverso dell'articolo 88, della ditta da cui il fotografo dipende o del committente.

2) La data dell'anno di produzione della fotografia.

3) Il nome dell'autore dell'opera d'arte fotografata.

Qualora gli esemplari non portino le suddette indicazioni, la loro riproduzione non è considerata abusiva, e non sono dovuti i compensi indicati agli articoli 91 e 98, a meno che il fotografo non provi la malafede del riproduttore.

Art.91)

La riproduzione di fotografie nelle antologie ad uso scolastico e, in generale, nelle opere scientifiche e didattiche è lecita, contro pagamento di un equo compenso che è determinato nelle forme previste dal regolamento. Nella riproduzione deve indicarsi il nome del fotografo, e la data dell'anno della fabbricazione, se risultano dalla fotografia riprodotta.

La riproduzione di fotografie pubblicate su giornali od altri periodici concernenti persone o fatti di attualità, od aventi comunque pubblico interesse, è lecita, contro pagamento di un equo compenso.

Sono applicabili le disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 88.

Art.92)

Il diritto esclusivo sulle fotografie dura vent'anni dalla produzione delle fotografie.

Art.93)

Le corrispondenze epistolari, le memorie familiari e personali e gli altri scritti della medesima natura (...) non possono essere pubblicati o riprodotti (...).

Dopo la morte dell'autore o del destinatario, occorre il consenso del coniuge o dei figli o, in loro mancanza dei genitori; mancando il coniuge, i figli e i genitori, dei fratelli e delle sorelle e, in loro mancanza, degli ascendenti e dei discendenti diretti fino al quarto grado.

Quando le persone indicate nel comma precedente siano più, o vi sia tra lori dissenso, decide l'Autorità Giudiziaria.

Art.94-95 omissis

Sezione II

Diritti relativi al ritratto

Art.96)

Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa, salve le disposizioni dell'articolo seguente.

Dopo la morte della persona ritratta, si applicano le disposizioni del II,III, e IV comma dell'articolo 93.

Art.97)

Non occorre il consenso di una persona ritratta quando la riproduzione di un'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico.

Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio quando l'esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione od anche al decoro della persona ritratta.

Art.98)

Salvo patto contrario, il ritratto fotografico eseguito su commissione può, dalla persona fotografata, o dai suoi successori o aventi causa, essere pubblicato, riprodotto o fatto riprodurre senza il consenso del fotografo, salvo pagamento a favore di quest'ultimo di un equo corrispettivo.

Il nome del fotografo, allorché figuri sulla fotografia originaria, deve essere indicato.

Sono applicabili le disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 88.

Art.99-104 omissis

 

Art.105)

Gli autori ed i produttori delle opere e dei prodotti protetti ai sensi di questa legge devono depositare presso la presidenza del Consiglio dei Ministri, un esemplare o copia dell'opera o del prodotto nei termini e nelle forme stabiliti dal regolamento. (...)

Per le fotografie è escluso l'obbligo del deposito.

Art.106)

L'omissione del deposito non pregiudica l'acquisto e l'esercizio del diritto di autore sulle opere protette a termini delle disposizioni del titolo I di questa legge e delle disposizioni delle convenzioni internazionali.(...)

CAPO II

Trasmissione dei diritti di utilizzazione

Sezione I: Norme generali

Art.107)

I diritti di utilizzazione spettanti agli autori delle opere dell'ingegno, nonché i diritti connessi aventi carattere patrimoniale possono essere acquistati, alienati o trasmessi in tutti i modi o forme consentiti dalla legge, salva la applicazione delle norme contenute in questo capo.

Art.108)

L'autore che abbia compiuto sedici anni di età ha capacità di compiere tutti gli atti giuridici relativi alle opere da lui create, e di esercitare le azioni che ne derivano.

Art.109)

La cessione di uno o più esemplari dell'opera non comporta, salvo patto contrario, la trasmissione dei diritti di utilizzazione regolate da questa legge.

(...)

Art 110)

La trasmissione dei diritti di utilizzazione deve essere provata per iscritto.

Art.111 omissis

Art 112)

I diritti spettanti all'autore, ad eccezione di quelli di pubblicare un'opera durante la vita di lui, possono essere espropriati per ragioni di interesse dello Stato.

omissis