INIZIARE L'ATTIVITA'
(ASPETTI FISCALI ED ALTRO)

 

 


Per partire da soli

(Queste indicazioni sono riportate anche al sito www.fotoscuola.it, gestito dalla nostra associazione e direttamente dedicato alla formazione professionale)

Avviare per proprio conto l'attivita' e' un'operazione che prima o poi va affrontata: dopo una scuola, dopo un periodo di assistentato o direttamente.

Se si ritiene di avere una preparazione tecnica effettivamente valida, e se umanamente e culturalmente si e' gia' maturi, puo' valere la pena di partire direttamente con la propria attivita'. Una volta aperta la propria posizione fiscale definita, ovviamente ti suggeriamo di iscriverti alla nostra associazione (d'altronde, se esiste questo sito - e diversi altri - con tutte le relative informazioni, e' perche' esiste un'associazione come la nostra....).

In queste pagine affrontiamo alcuni dei temi di base:

 

Ai sensi di legge (633/41 e successive modifiche) e' proibita la riproduzione, anche parziale, o la rielaborazione dei testi, dei dati e dei contenuti di questo sito.


 

Collaborazione occasionale

Quando si considera occasionale, non abituale, un'attivita’?

Si tenga presente che per "occasionale" non si intende "sporadico".

Anche se nel linguaggio comune "occasionale" ha finito con avere lo stesso significato di "una volta ogni tanto", in realta’ il termine significa: "che e’ capitato davanti" (da occido, occidi, OCCASUM, occidere: cadere, cader dinanzi e, quindi, capitare).

In sostanza, il legislatore ha inteso lasciare la possibilita’ di descrivere fiscalmente quelle attivita’ che non ci si aspettava, e sono capitate; ma NON quelle attivita’ che non vanno molto bene e, quindi, producono ancora pochi lavori.

Intendiamoci: il fotografo che cerca attivamente di avere dei clienti, si fa pubblicita’, sparge la voce, si prepara per affrontare i servizi, e’ un professionista, nel senso che si butta in un'impresa (o in una libera professione); il fatto, poi, che riesca a fare solo due o tre servizi in un anno significa solo che gli affari, per quell'anno, gli sono andati male, ma non che ha effettuato dei lavori occasionali.

L'"abitudinarieta’", in sostanza, non e’ legata tanto alla frequenza dei lavori, quanto alla loro prevedibilita’.

Il professionista e’ OBBLIGATO a rispettare gli "iter" consueti del prestatore d’opera assoggettato ad IVA; poi, fara’ tutti i lavori che potra’ fare. Se saranno molti, buon per lui; se saranno pochi, al limite anche nessuno, questo non togliera’ nulla alla natura abituale e professionale della sua attivita’, nel senso che lui "ci ha provato". Infatti, anche a fronte di un volume di affari pari a zero (nessun compenso) questo operatore e’ comunque obbligato a presentare la dichiarazione IVA.

Colui, invece, che non esercita abitualmente l'attivita’, nella vita fa tutt'altro: dipendente, studente, quello che vuole, ma non cerca di procurarsi dei lavori fotografici. Se gli capita qualche lavoro e’ in via del tutto occasionale (nel senso etimologico), senza che se la sia andata a cercare.

E' evidente che molto, in questa situazione, e’ lasciato alla buona fede ed alla sincerita’, essendo in alcuni casi abbastanza difficile disquisire sul fatto che un lavoro sia stato cercato o sia capitato.

Limiti delle prestazioni occasionali

a) NON e’ occasionale nessun lavoro fotografico prima del quale sia stata fatta una qualsiasi forma di pubblicita’: un volantino, un semplice biglietto da visita con la dicitura "fotografo" o similari, un cartellino affisso nei negozi di bomboniere, l'indirizzo e la dicitura "fotografo" nell'album fotografico realizzato "per caso", eccetera.

In questa situazione, infatti, non e’ sostenibile in nessun modo il carattere occasionale della prestazione, nel senso che si e’ analizzato prima; indipendentemente dal fatto che i lavori possano essere anche pochi, l'averli cercati attivamente mediante una forma qualsiasi di pubblicita’ e’ cosa tipica e sintomatica di attivita’ abituale e quindi professionale.

E' invece ammissibile la firma delle foto pubblicate su una rivista o similari, dato che il firmare le immagini significa solo attribuirsene la paternita’, e non farsi promozione. Anche la sola firma al termine di un album di matrimonio e’ accettabile; quello che si e’ indicato come da evitarsi e’ l'indicare il recapito (indirizzo o telefono), evidentemente finalizzato ad essere contattato da altri, o il definirsi "fotografo" accanto alla firma, lasciando cosi’ presupporre la disponibilita’ professionale a realizzare altri lavori.

b) NON e’ piu’ occasionale quell'insieme di lavori che, anche se non ricercati attivamente, per la loro insistente frequenza assumono, di fatto, una ricorrenza paragonabile a quella di un lavoro professionale. Attualmente, sono stati posti dei limiti (30 giorni per lavoro e/o 5000 euro all'anno)

Mentre fino ad ora la normativa sulle collaborazioni occasionali lasciava ampio spazio di interpretazione ed applicazione, la riforma sul lavoro approvata ed in pubblicazione restringe i campi di applicabilita' di questa soluzione. 
Nel settore fotografico e' divenuta abbastanza consueta la situazione per cui l'assistente di studio "junior" si rende disponibile per periodi di media durata, a volte in una sorta di "cambio servizio", a volte con un gettone di presenza descritto - spesso - come collaborazione occasionale. 
L'approvazione della cosiddetta Riforma Biagi comporta ora che: 

1) Le collaborazioni coordinate e continuative devono avere progetti specificati ed a termine, e non possono piu' essere generiche. Vengono definite "lavoro a progetto". 

2) Le prestazioni occasionali avranno un limite di 30 giorni (per lo stesso fotografo) in un anno solare, e/o di 5.000 euro di compenso, sempre per anno solare. Se sono piu' lunghe o comportano maggiori compensi, devono essere descritte come collaborazioni a progetto (ex coordinate e continuative). 

3) Per i lavoretti accessori (non ci riguarda: pulizie, lezioni private, giardinaggio, ecc) e' prevista una nuova formula di collaborazione "accessoria" a compenso predefinito (7,5 euro / ora) e con il limite di 3.000 euro annui.

Se devi quindi regolarizzare la collaborazione del tuo assistente dovrai, in alternativa: 

I) Farla rientrare nella nuova normativa; oppure: 
II) Avvalerti della collaborazione professionale di un assistente che abbia anche suoi lavori e che quindi, con una sua posizione IVA, ti fatturi la collaborazione. 
III) Assumerlo come apprendista. 
IV) Farlo partecipe di una quota societaria come socio d'opera. 
V) Farlo partecipe di una cointeressenza agli utili come apportatore di collaborazioni in un accordo di associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro (fuori campo iva per inserimento nell'articolo 5 del dpr 633/72 per effetto della legge 27/2003).

Queste soluzioni vanno comunque discusse ASSOLUTAMENTE con il tuo fiscalista e/o il tuo consulente del lavoro, che conosce nel dettaglio e dall'interno la tua posizione. 
NON chiederci consulenza via email in merito a questo argomento, perche' e' impossibile dare pareri affidabili in assenza delle informazioni e dei dati che ha il tuo commercialista.

 

Come fare le ricevute per prestazione occasionale

Non e’ vero che la prestazione occasionale sia possibile solo per attivita’ libero-professionali, come alcuni affermano.

E' invece vero che viene conteggiata in modo simile al reddito di lavoro autonomo solo la prestazione occasionale che abbia le caratteristiche del lavoro autonomo. Un eventuale reddito diverso non di lavoro autonomo, ma caratteristico di un'impresa commerciale e’ possibile anche in forma occasionale, come si e’ visto essere previsto dal punto i) dell'articolo 81 T.U.I.R..

Nel caso del servizio fotografico, comunque, e’ difficile ipotizzare un reddito di "impresa" occasionale. Si tratta di una contraddizione in termini, dato che l'impresa presuppone una struttura o quantomeno un'organizzazione, cose che evidentemente non possono essere pensate in un contesto occasionale.

Un "reddito diverso" di natura commerciale potrebbe essere, ad esempio, l'aver acquistato - una tantum - uno stock di dieci fotocamere particolarmente convenienti, e l'averle rivendute lucrando qualcosa su ogni esemplare.

Di fatto, e per essere concreti, le prestazioni occasionali legate alla fotografia (e che non siano una compravendita occasionale) sono da considerarsi un "reddito diverso" per esercizio occasionale di un'attivita’ di lavoro autonomo. Come tali, sono assoggettate alla ritenuta d'acconto, ed escluse dall'Iva.

Ecco, concretamente, come deve essere descritta la prestazione occasionale (che sia effettivamente tale):

Quando riceve il suo compenso, il "fotografo" occasionale rilascia al cliente, chiunque esso sia, una ricevuta fiscale.

La ricevuta viene compilata in due copie dal fotografo stesso: una copia va al cliente, una viene conservata dal fotografo.

Non occorre nessun modulo particolare, ne’ alcun bollettario numerato; le cartolerie commerciali vendono della modulistica prestampata a questo fine, ma vanno ugualmente bene due fogli di normalissima carta bianca.

Ovviamente, entrambe le copie dovranno riportare tutti i dati che descrivono il compenso ed i soggetti interessati, e cioe’:

a) Del fotografo occasionale (o, comunque, di chi ha offerto la prestazione): Nome, cognome, residenza, luogo e data di nascita, codice fiscale.

b) Del cliente, Nome, cognome (o ditta), residenza, codice fiscale.

c) Del documento, data e numerazione progressiva. Cioe’, data della ricevuta e un numero progressivo, che ricominci ad ogni anno solare. Ad esempio, se fino al dicembre sono state fatte tre prestazioni occasionali (numerate: 1, 2 e 3), la prestazione successiva, effettuata supponiamo in febbraio, viene numerata di nuovo col n. 1, e cosi’ via.

d) Del compenso, descrizione sommaria ed importo. Ad esempio: "per mia prestazione occasionale relativa a servizio su fauna del Gran Paradiso", totale euro xxxxxx.

e) Se la prestazione viene fatta a favore di una ditta (e quindi NON nel caso della prestazione effettuata a privati), la cifra del compenso va assoggettata a ritenuta d'acconto.

Della ritenuta d'acconto si e’ fatto cenno anche nel capitolo secondo, con la descrizione delle prestazioni professionali.

In breve, comunque, si tratta di un anticipo sulle imposte, operato mediante una trattenuta (ritenuta) che il cliente fa sulla cifra da pagare al fornitore, in questo caso il fotografo occasionale. La cifra trattenuta viene poi versata dall'azienda cliente in anticipo (acconto) sulle tasse che il suo fornitore dovra’ pagare.

La percentuale della ritenuta d'acconto e’ del 20% (era del 18% fino al 31.12.1988, poi e’ passata al 19%, e poi, dal 1998, al 20%).

Concretamente, quindi, su di un compenso di 1.000 la ritenuta d'acconto (cioe’ la trattenuta in anticipo sulle tasse) e’ – dal 1998 con la percentuale del 20% - di 200; questo importo viene trattenuto dalla ditta cliente, e da essa versato per conto del "fotografo".

Una nota, forse superflua per alcuni. Quando il compenso viene assoggettato a ritenuta d'acconto, il netto percepito e’, ovviamente, inferiore a quanto viene pagato dal cliente.

Chiedendo 1000, il cliente paga effettivamente quella cifra, ma abbiamo visto che il fotografo intasca in realta’ 800.

Desiderando intascare 1000, occorre fare un piccolo calcolo. Non, come verrebbe istintivo a molti, chiedendo 1.200, e cioe’ aggiungendo la stessa percentuale che poi deve essere tolta. In questo modo, infatti, la cifra lorda a cui si dovrebbe applicare la ritenuta sarebbe di 1.200, di cui il complessivo 20% e’ di piu’ del 20% di 1.000.

In pratica, chiedendo un lordo di 1.200 si intasca 960 , perche’ la ritenuta diventa di 240.

Il conto corretto va fatto dividendo la cifra che si desidera ottenere per 80, e moltiplicando il risultato per 100. Nell'esempio riportato, la cifra da chiedere per intascare 1.000 e’ 1.250 (da cui, comunque, sottraendo il 20% si ottiene 1.000).

Attenzione: del fatto che e’ stata effettuata questa trattenuta, e dell'avvenuto versamento alle casse dello Stato, la ditta cliente DEVE mandare una certificazione al fotografo entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello nel quale e’ stato fatto il pagamento. Se, ad esempio, si riceve un compenso nel mese di marzo, la ditta cliente tratterra’ la ritenuta e la versera’ allo Stato; trascorso tutto l'anno solare in corso (e quindi con l'anno successivo) entro il 30 aprile - e quindi l'anno dopo - la ditta dovra’ spedire al fotografo un'attestazione ove si dichiari che e’ stata effettuata la ritenuta, e di quali importi si trattava.

Come gia’ accennato, tutto il meccanismo della ritenuta d'acconto NON si applica se il cliente e’ un privato.

In questo caso, la ricevuta riporta la sola cifra lorda richiesta, che e’ quella che coincide con quella intascata.

In realta’, il compenso e’ equivalente in entrambe i casi. Infatti, quando viene applicata la ritenuta d'acconto ci si pone nelle condizioni di pagare meno tasse (o non doverle pagare per nulla) in fase di dichiarazione dei redditi, per un importo perfettamente equivalente a quello della ritenuta subita.

f) Infine, e questo vale in qualsiasi caso, sulle ricevute per importo complessivo superiore a 77.47 euro lire va applicata sulla copia originale (quella che va al cliente) una marca da bollo da 1,30 euro e, su entrambe, la dicitura relativa all'esenzione Iva: Esente Iva DPR 633/72 per mancanza del presupposto soggettivo.

LE PRESTAZIONI OCCASIONALI VANNO DICHIARATE

La prestazione occasionale e’ regolare non soltanto se viene emessa una ricevuta, ma anche a patto che tali redditi vengano dichiarati.

Indipendentemente dall'ammontare del compenso ricevuto, quindi, andra’ compilato il modello Unico (dichiarazione dei redditi) dell'anno successivo a quello nel quale sono stati percepiti i compensi.

Il reddito da dichiarare, tuttavia, non e’ necessariamente tutto quello percepito. Infatti, l'articolo 85 del Testo Unico (DPR 917/86) consente di dedurre i costi direttamente e strettamente connessi alla realizzazione di quei redditi occasionali.

Per ogni acquisto e per ogni spesa sostenuta che siano stati in equivocabile legame con la realizzazione dei servizi occasionali, quindi, ci si fara’ rilasciare fattura o ricevuta fiscale; questa documentazione andra’ conservata assieme alla ricevuta poi rilasciata al proprio cliente, come prova delle spese sostenute per produrre il reddito.

La cifra da dichiarare sara’ quella risultante dalla differenza fra quello che si e’ speso e l'ammontare complessivo del compenso (attenzione: del compenso lordo, cioe’ computando come compenso la cifra intera, e non quella percepita dopo l'eventuale ritenuta d'acconto).

Sono deducibili solo i costi "specificamente inerenti" alla produzione dei singoli lavori. Di conseguenza, si puo’ ad esempio dedurre il costo delle pellicole e delle stampe che sono state necessarie, ma non quello della macchina fotografica o di un obiettivo, dato che e’ evidente la possibilita’ di destinare questi ultimi beni anche ad altri fini, non specifici.

La differenza, dunque, fra spese sostenute e compensi ricevuti (il tutto conteggiato per anno solare) viene dichiarata con il modello Unico in aggiunta ad eventuali altri redditi, anche di lavoro dipendente.

Il "fotografo occasionale" che abbia redditi di lavoro dipendente e che, dunque, non abbia mai compilato il modello Unico, se ha effettuato delle prestazioni occasionali incorre nell'obbligo della presentazione della denuncia dei redditi, pagando l'Irpef (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche, cioe’ dei singoli individui) sul cumulo dei redditi.

In parole povere, questo significa che l'ipotetico guadagno per la prestazione occasionale viene sommato all'intero ammontare lordo del reddito dipendente, o comunque degli altri redditi; di questa cifra viene calcolata l'imposta dovuta. Dall'imposta viene scomputata la parte gia’ pagata dal datore di lavoro (con le trattenute sulla busta paga) e le altre detrazioni ammesse; a conguaglio, eventualmente si paga la differenza dovuta.

Si ricorda che i redditi di dipendenti statali (se non si e’ optato per il part-time) solitamente NON sono compatibili con altri redditi.

Concretamente, le prestazioni occasionali di chi non ha altri redditi (studenti, persone in attesa di occupazione, eccetera), solitamente si concludono in una dichiarazione a credito, con la quale, cioe’, si chiede allo Stato di restituire una parte delle tasse pagate di fatto in eccesso mediante la ritenuta d'acconto. In questi casi, infatti, e’ facile che l'aliquota dovuta alla fine sia inferiore a quella anticipata con la ritenuta d'acconto.

Quando, invece, la persona sia gia’ titolare di altri redditi, ad esempio un normale stipendio da impiegato, e’ facile che, nel complesso, si superi l'aliquota della ritenuta d'acconto, e si debba pagare qualche cosa a conguaglio.

In entrambe i casi, la certificazione dell'avvenuta effettuazione della ritenuta d'acconto e’ l'unico documento col quale dimostrare che una parte delle tasse dovute (o tutte quante) sono gia’ state versate dal proprio cliente.

Non conviene in nessun caso "fare finta di nulla" e non dichiarare il reddito derivante dalle prestazioni occasionali.

In particolar modo quando la ricevuta e’ assoggettata al meccanismo della ritenuta d'acconto, ci sono eccellenti probabilita’ che la mancata denuncia sia un nodo che venga presto al pettine.

La ditta cliente, infatti, per conteggiare la ricevuta rilasciata fra i costi sostenuti, include il "fotografo occasionale" fra i fornitori che sono stati assoggettati a ritenuta d'acconto. Nell’anno successivo, la ditta stessa e’ obbligata a presentare un'apposita dichiarazione (il modello 770), nella quale vengono dettagliatamente indicati tutti i percettori di compensi di questo genere, con nome, cognome, indirizzo, codice fiscale e somme percepite. Evidentemente, e’ facile individuare quei contribuenti che, indicati nel 770 di una ditta come destinatari di un compenso, di fatto non lo hanno poi dichiarato a loro volta come reddito.

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Collaborazione a progetto (ex coordinata e continuativa)

Questa formula era stata utilizzata da alcuni, fino a qualche tempo fa, per descrivere rapporti sostanzialmente subordinati, nascondendone la natura. Per questo motivo il legislatore ha tolto la flessibilita' che caratterizzava il sistemo, vincolando questa configurazione ai casi in cui sia individuabile un progetto specifico, descrivibile, definito e con una scadenza temporale, oltre che operativa.

E' possibile ricadere in questa configurazione quando l'assistente sia, in realta’, un "fotografo-bis", e che realizzi operazioni specifiche (ad esempio, una lunga produzione, o la realizzazione di una serie definita di cataloghi). Quindi, NON per l'assistente che si occupa di tenere pulito lo studio, sistemare un poco il set su indicazione del "capo", portare le pellicole al laboratorio, caricare gli chassis, eccetera; piuttosto, un collaboratore che, senza essere lui stesso un professionista autonomo, si fa comunque carico - collaborando col fotografo - di seguire interi progetti fotografici, ideando il lay out sulla base delle indicazioni del cliente o comunque interpretando in modo libero e creativo la scena da riprendere. Occorre, in breve, che l'apporto di questo genere di aiutante sia effettivamente artistico o professionale, e non manuale ed esecutivo.

Altre componenti necessarie sono la continuativita’ del rapporto, e l'ammontare del compenso prestabilito e fisso.

La collaborazione coordinata e continuativa e’ stata per lungo tempo descritta come reddito di lavoro autonomo, per poi divenire assimilata, dal anno 2000, ai redditi di lavoro dipendente, divenendo meno agevole di quanto non fosse in precedenza. Se ricorrono effettivamente le caratteristiche del rapporto ca progetto indicate sopra, l'inquadramento e’ abbastanza interessante, per diversi motivi:

a) L'inquadramento e’ compatibile con altre attivita’, ad esempio di altro lavoro dipendente. Al limite, e’ possibile anche la coesistenza con un'altra professione autonoma, purche’ non fotografica (ad esempio, di geometra, o di traduttore). In quest'ultimo caso, tuttavia, e’ piu’ sensato far confluire la collaborazione nell'attivita’ professionale, descrivendola come seconda attivita’.

b) Nel caso piu’ comune (unica attivita’, o in abbinamento a lavoro dipendente non statale), le formalita’ sono ridotte per ilo prestatore (l’assistente): non e’ richiesta un'apposita partita Iva, non si pagano tasse per concessioni governative, non si deve tenere contabilita’. Il "datore di lavoro", invece, deve di fatto far tenere l’equivalente di una busta paga.

c) Il tutto senza alcun obbligo di tenere contabilita’, ma semplicemente conservando le ricevute.

Non sono deducibili costi non strettamente inerenti la collaborazione coordinata (ad esempio, l'acquisto di attrezzatura fotografica, o simili). Per dedurre questi costi l'unica possibilita’ e’ affrontarli all'interno di una professione e, quindi, con una propria partita Iva.

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Cessione del diritto d’autore (documento fiscale)

La cessione ai fini fiscali di una foto come cessione del diritto d’autore non e’, nel senso tecnico, una configurazione di attivita’, ma rappresenta una formula di descrizione fiscale per molti versi conveniente, anche se applicabile solo in alcuni specifici casi, e mai al di fuori di questi.

Come tutti sappiamo, quando un’immagine viene ceduta per fini editoriali o pubblicitari (in pratica, per essere riprodotta in molti esemplari) la soluzione migliore e’ quella di venderne il diritto d’uso detto anche diritto di riproduzione.

Vendendo "la fotografia", infatti, si cedono, spesso involontariamente, tutti i diritti ad essa collegati. Piuttosto che vendere l’immagine, e’ meglio concedere i diritti di utilizzo anche per lunghi o lunghissimi periodi (anche 10 anni), senza tuttavia che il cliente creda di acquistare le immagini creative cosi’ come si acquista del legname od un rubinetto.

Questa operazione corrisponde ad una cessione limitata del diritto d’autore: concretamente, si tratta del diritto che un autore di fotografie ha di far usare ad altri le sue opere. Questo genere di cessione corrisponde civilisticamente ad una cessione di un diritto d’autore.

Il fatto che la cessione del diritto d’autore delle fotografie fosse descrivibile anche fiscalmente come tale, con le semplificazioni che ne conseguono, e’ stato oggetto di un vuoto normativo durato 18 anni.

In risposta ad un quesito posto al Ministero delle Finanze da TAU Visual, il Ministero stesso ha diramato una Risoluzione Ministeriale (la 94/E del 30 aprile 1997) che chiarisce finalmente la posizione del Fisco su questo argomento, rimasto oggetto di dubbio tanto a lungo, e cioe’ dall’introduzione della fotografia fra le opere protette a pieno titolo dalla legge 633/41 sul Diritto d’Autore.

Innanzitutto, un chiarimento di base: per certo, questa soluzione NON puo’ essere applicata per immagini pubblicitarie o commerciali (quindi, solo destinazioni editoriali).

Inoltre, e’ applicabile solamente da parte di liberi professionisti, o da fotografi che cedano tale diritto come persone fisiche, e cioe’ al di fuori della loro attivita’ di imprenditori fotografi. Nel caso dell’impresa, le cessioni del diritto d’autore vengono attratte nel normale regime IVA ed Irpef

Si tratta di un regime molto semplificato (fuori campo IVA, imponibile Irpef per il solo 75% , ed esente dalla contribuzione Inps).

Occorre, infine, che la cessione del diritto d’autore appaia evidenziata per iscritto fra le parti.

Riassuntivamente, quindi, tale regime e’ applicabile in questi casi:

A) Impieghi solo editoriali, non commerciali o pubblicitari.

B) Cessione effettuata da un professionista, o da persona fisica (Al di fuori dell’attivita’ di un’impresa)

C) Immagini creative.

D) Accettata per iscritto dal cliente.

 

Se sussistono questi requisiti, la prestazione viene descritta NON con una fattura IVA, ma con una semplice ricevuta, con valore fiscale, redatta su carta libera in due copie, con i dati normalmente riportati in fattura, ma con numerazione a se’ stante, e cioe’ non all’interno della numerazione di eventuali fatture. Sull’originale si applica una marca da bollo da lire 2500 su originale, ed indicando esclusione IVA ex art. 3 DPR 633/72. Questi redditi vanno indicati nell’apposito quadro del modello Unico (cioe’ separatamente da quelli di un’attivita’ di impresa).

Vediamo qualche esempio concreto di applicazione di tale regime.

POSSONO rientrare nel regime agevolato (purche’ cedute dal fotografo come persona fisica, o libero professionista):

1) Opere fotografiche intere destinate alla realizzazione di fotolibri. Ad esempio, un ampio servizio di cento, duecento immagini destinate alla realizzazione di un libro fotografico su di una citta’, un mestiere, un personaggio, un tema particolare, eccetera.

2) I servizi fotografici creativi proposti dall'autore alle riviste, per una pubblicazione (od una serie di pubblicazioni).

3) Le immagini di chiara matrice creativa, cedute per pubblicazioni di qualsiasi genere, fatta eccezione per gli impieghi commerciali e pubblicitari.

4) Le immagini di chiara matrice creativa, cedute in copia ai privati che le acquistino (ad esempio, in occasione di mostre, esposizioni, eccetera).

 

NON POSSONO invece essere considerate cessioni di diritto d'autore, in quanto certamente prestazioni di servizi:

1) Le fotografie non creative, solo documentative e descrittive, e quindi classificate come: semplici fotografie.

2) Le fotografie, anche realizzate con apporto creativo, destinate alla realizzazione di stampati promozionali, commerciali, pubblicitari.

3) I servizi, anche creativi, commissionati esplicitamente ed in modo comprovato dalle testate clienti.

4) Le fotografie, anche con impronta relativamente creativa, di matrimonio, cerimonia e similari, in quanto chiaramente prestazione di servizio alla persona. E’ in un certo senso ridiscutibile, invece, il caso del ritratto personale, in studio od in esterni, che andrebbero valutate di caso in caso. Per prudenza, tuttavia, nessuna di queste prestazioni tipicamente artigianali dovrebbe mai essere fatta passare come licenza o cessione di diritto d'autore.

Per avere consulenza professionale od approfondimenti ulteriori, il fotografo professionista puo’ scegliere di associarsi all’Associazione Nazionale Fotografi Professionisti TAU Visual, da cui e' gestito questo sito.

LA RISOLUZIONE MINISTERIALE 94/E del 30 aprile 1997

Riportiamo, per brevita’, lo stralcio decisivo della circolare citata che ricorda in quali casi sia applicabile il trattamento fiscale da diritto d’autore:

"(…) Pertanto, alla stregua delle considerazioni esposte le cessioni da parte dell’autore di opere fotografiche offerte a terzi per l’utilizzazione economica delle stesse, non destinate a fini di pubblicita’ commerciale, sono da escludere dal campo di applicazione dell'IVA, trattandosi di opere protette ai sensi del capo I della legge sul diritto d’autore, cosi’ come rilevato anche con il parere fornito dalla Societa’ Autori ed Editori; vanno invece assoggettate ad IVA, ai sensi del secondo comma n. 2 dell’art. 3 in discorso, le stesse operazioni se poste in essere da soggetti diversi dall’autore, legatario od erede. Si rileva che fuori dalle cennate ipotesi, in particolare per le cessioni di semplici fotografie, sussiste una particolare disciplina d’imponibilita’ IVA, non potendo le relative cessioni essere ricondotte ad alcuna delle operazioni afferenti il diritto d’autore".

 

ESEMPIO DI RICEVUTA PER CESSIONE DIRITTO D’AUTORE.

(SOLO FOTO CREATIVE, DA AUTORE, PER IMPIEGHI NON PUBBLICITARI)

 

Dati completi privati

del fotografo (non dell’eventuale attivita’ di impresa)

indirizzo

citta’

codice fiscale

data e luogo di nascita

Dati del cliente

(obbligatori la ragione sociale ed il recapito,

mentre la partita IVA del cliente

va indicata preferibilmente

ma non obbligatoriamente).

Data

Numero ricevuta (progressivo nell’anno solare)

 

Per cessione diritto d’autore mie immagini creative per una pubblicazione su vostra testata Xxxxxx numero del mese di xx/xx/xxxx

 

Euro 1.000

 

Ritenuta d’acconto (20% sul 75% imponibile) Euro 150

 

Netto a pagare: Euro 850

 

 

Esente Iva ex art. 3 Dpr 633/72

marca da bollo per ricevute non soggette Iva (1,30 euro)

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Attivita’ come impresa artigiana. L’iter

Non v'e’ dubbio che nella maggioranza dei casi il fotografo e' un artigiano.

Uniche fondate eccezioni sono quelle che si possono individuare alla luce di quanto analizzato nel capitolo relativo alla libera professione.

In tutte le altre situazioni, negare di essere artigiani equivale a negare l'evidenza.

Vediamo, infatti, quali siano i requisiti dell'artigiano e come, di fatto, tali requisiti coincidano con la normale figura del fotografo.

Innanzitutto, la legge che descrive l'impresa artigiana e’ la legge quadro n. 443 dell'8 agosto 1985 (Gazzetta Ufficiale n. 199 del 24 agosto 1985).

Questa legge ha sostituito quella precedente (n.860, 25 luglio 1956), tratteggiando con piu’ precisione la figura dell'artigiano e, di fatto, ampliando abbastanza sensibilmente la definizione di impresa artigiana.

Volendo riassumere, le caratteristiche portanti che individuano l'artigiano sono queste:

a) avere per scopo la produzione di beni o di servizi (il fotografo offre servizi), fatte alcuni eccezioni che comunque non riguardano la normale attivita’ del fotografo (vedi articolo 3 del testo della legge, piu’ avanti).

b) esercitare l'attivita’ in modo che sia organizzata col suo lavoro personale e prevalente, eventualmente coadiuvato dai familiari e da un numero di dipendenti che ha dei limiti fissati dalla legge (limite massimo variabile da 8 a 40 dipendenti). Difficilmente il fotografo lavora con un simile stuolo di dipendenti, ragion per cui si ritrova abbondantemente entro i limiti dimensionali. Inoltre, una considerazione: per "lavoro personale e prevalente" non si intende che l'attivita’ deve essere mandata avanti prevalentemente dal titolare, ma solo che il titolare deve prestare la sua opera in maniera prevalente in quell'attivita’, senza poter comunque gestire piu’ di una impresa artigiana.

c) Rientrare in quei limiti dimensionali cui si faceva cenno e che, comunque, sono piu’ che abbondanti per la normale attivita’ di uno studio fotografico.

d) Esercitare l'attivita’ in un'azienda costituita come ditta individuale, impresa familiare o coniugale, societa’ di persone senza prevalenza di capitale o cooperative. In caso di societa’, la maggioranza dei soci deve prestare il proprio lavoro prevalentemente nell'impresa; se i soci sono solo due, basta che lo faccia uno di essi.

Non erano artigiane, fino al maggio 1997 le societa’ di capitali quelle ove il capitale ha la prevalenza; quindi, gli studi fotografici organizzati come Srl od Spa non rientravano nella sfera della legge, ma nemmeno le Sas (societa’ in accomandita semplice) ove, pur trattandosi di societa’ di persone, si ritiene che il capitale abbia funzione predominante sul lavoro.

A partire dal maggio 1997 la legge sull'artigianato e’ stata modificata, estendendo la possibilita’ dell’iscrizione all’artigianato (e, quindi, nel caso della fotografia anche l’obbligo) alle societa’ a prevalenza di capitali (SaS, Srl, Srl uninominali).

Orbene, essendo queste le caratteristiche proprie dell'artigiano e’ abbastanza difficile sostenere che l'attivita’ di una normale impresa fotografica non vi rientri.

Per completezza di informazione, riportiamo il testo degli articoli piu’ significativi della legge sull'artigianato.

Estratto da legge n. 443 dell'8 agosto 1985 (Gazzetta Ufficiale n. 199 del 24 agosto 1985).

(...)

Art. 2: - Imprenditore artigiano.

E' imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente ed in qualita’ di titolare, l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilita’ con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo.

Sono escluse limitazioni alla liberta’ di accesso del singolo imprenditore all'attivita’ artigiana e di esercizio della sua professione.

Sono fatte salve le norme previste dalle specifiche leggi statali.

L'imprenditore artigiano, nell'esercizio di particolari attivita’ che richiedono una peculiare preparazione ed implicano responsabilita’ e tutela a garanzia degli utenti, deve essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi statali.

Art. 3 - Definizione di impresa artigiana.

E' artigiana l'impresa che, esercitata dall'imprenditore nei limiti dimensionali di cui alla presente legge, abbia per scopo prevalente lo svolgimento di un'attivita’ di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi, escluse le attivita’ agricole e le attivita’ di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di quest'ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali e accessorie all'esercizio dell'impresa.

E' artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al precedente comma, e’ costituita ed esercitata in forma di societa’, anche cooperative. a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale.

L'impresa artigiana puo’ svolgersi in luogo fisso, presso l'abitazione dell'imprenditore o di uno dei soci, o in appositi locali od in altra sede designata dal committente, oppure in forma ambulante o di posteggio. In ogni caso, l'imprenditore artigiano puo’ essere titolare di una sola impresa artigiana.

(Brano introdotto da recente modifica):

E’ altresi’ artigiana l’impresa che, nei limiti dimensionali di cui alla presente legge, e con gli scopi di cui al primo comma:

a) E’ costituita ed esercitata in forma di societa’ a responsabilita’ limitata con unico socio, sempreche’ il socio unico sia in possesso dei requisiti indicati dall’articolo due, e non sia unico socio di altra Srl o socio di una Sas;

b) E’ costituita ed esercitata in forma di Sas, sempreche’ ciascun socio accomandatario sia in possesso dei requisiti indicati dall’articolo 2, e non sia unico socio di una Srl o socio di altra Sas.

In caso di trasferimento per atto tra vivi della titolarita’ della societa’ di cui al terzo comma, l’impresa mantiene la qualifica di artigiana, purche’ i soggetti subentranti siano in possesso dei requisiti di cui al medesimo 3 comma.

Art. 4 - Limiti dimensionali.

L'impresa artigiana puo’ essere svolta anche con la prestazione d'opera di personale dipendente diretto personalmente dall'imprenditore artigiano o dai soci, sempre che non superi i seguenti limiti:

a) Per l'impresa che non lavora in serie: un massimo di 18 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 9; il numero massimo dei dipendenti puo’ essere elevato fino a 22 a condizione che le unita’ aggiuntive siano apprendisti.

(...)

c) Per l'impresa che svolge la propria attivita’ nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura: un massimo di 32 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 16; il numero massimo dei dipendenti puo’ essere elevato fino a 40 a condizione che le unita’ aggiuntive siano apprendisti. I settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali e dell'abbigliamento su misura saranno individuati con DPR, sentite le Regioni ed il Consiglio nazionale dell'artigianato.

(...)

Ai fini del calcolo dei limiti di cui al precedente comma:

(...)

3) sono computati i familiari dell'imprenditore, ancorche’ partecipanti all'impresa familiare, che svolgono la loro attivita’ di lavoro prevalentemente e professionalmente nell'ambito dell'impresa artigiana;

4) sono computati, tranne uno, i soci che svolgono il prevalente lavoro personale nell'impresa artigiana;

5) non sono computati i portatori di handicap fisici, psichici o sensoriali;

6) sono computati i dipendenti qualunque sia la mansione svolta.

Art. 5) - Albo delle Imprese Artigiane.

E' istituito l'albo provinciale delle imprese artigiane, al quale sono tenute ad iscriversi tutte le imprese aventi i requisiti di cui agli art. 2, 3 e 4 secondo le formalita’ previste per il Registro delle ditte dagli artt. 47 e segg. del R.D. 20 settembre 1934, n. 2011.

(...)

L'iscrizione all'albo e’ costitutiva e condizione per la concessione delle agevolazioni a favore delle imprese artigiane.

(...)

Per la vendita nei locali di produzione, o ad essi contigui, dei beni di produzione propria ovvero per la fornitura al committente di quanto strettamente occorrente all'esecuzione dell'opera o della prestazione del servizio connessi, non si applicano alle impresa artigiane iscritte all'albo di cui al primo comma le disposizioni relative all'iscrizione al Registro Esercenti il Commercio (...)

Nessuna impresa puo’ adottare, quale ditta o insegna o marchio, una denominazione in cui ricorrano riferimenti all'artigianato, se essa non e’ iscritta all'albo di cui al primo comma. (...)

Ai trasgressori delle disposizioni di cui al presente articolo e’ inflitta dall'autorita’ regionale competente la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro fino a 5 milioni, con il rispetto delle procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. (...)

OBBLIGATORIETA' DELL'ISCRIZIONE

Non occorre faticare molto per trovare l'indicazione dell'obbligatorieta’ dell'iscrizione all'Albo artigiani.

E' sufficiente rileggere con attenzione l'articolo 5 riportato appena sopra.

Vi si indica in esplicito che: "E' istituito l'albo provinciale delle imprese artigiane al quale SONO TENUTE ad iscriversi tutte le imprese aventi i requisiti di cui agli art. 2, 3 e 4 secondo le formalita’ previste per il Registro delle ditte dagli artt. 47 e segg. del R.D. 20 settembre 1934, n. 2011. (...)

L'iscrizione all'albo e’ costitutiva (...)"; ed, al termine, si sottolinea il concetto di obbligatorieta’ specificando che: "Ai trasgressori delle disposizioni di cui al presente articolo e’ inflitta dall'autorita’ regionale competente la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro fino a 5 milioni, con il rispetto delle procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689."

Quest'ultimo rimando di legge richiama, semplicemente, la legge che nel 1981 apportava delle modifiche al sistema penale, indicando le modalita’ di applicazione delle sanzioni e depenalizzando la maggior parte dei casi.

Comunque, in parole povere, il concetto portante e’ semplice: l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane e’ un diritto (perche’ comporta un trattamento di favore rispetto alle altre imprese) ma anche un dovere, perche’ sancito espressamente come tale dalla legge.

L’ITER DA SEGUIRE PER L’IMPRESA ARTIGIANA

Vediamo in forma molto, molto riassuntiva e panoramica, quale sia il normale e consueto iter per la configurazione dell'attivita’ di fotografo.

La configurazione di un'attivita’ fotografica standard parte dal presupposto che si tratti di un'attivita’ di impresa artigiana, dato che – per le attivita’ configurabili come impresa – l’attivita’ fotografica risulta "protetta" e quindi obbligatoriamente iscrivibile come impresa artigiana.

Di conseguenza, si tratta effettivamente del "cursus" da seguire nella maggior parte dei casi.

Affinche’ l'attivita’ sia correttamente impostata occorre:

1) Posizione IVA (partita IVA), da richiedersi all'Ufficio provinciale IVA della provincia dove ha sede legale l'attivita’. Il codice di attivita’ e’ il 74.20.19 (Altre attività di riprese fotografiche) indipendentemente dal fatto che esista uno studio inteso come locale adibito alla fotografia. Vedi la descrizione dei codici a: http://www.fotografi.org/codici_ateco_istat_fotografo.htm

2) Licenza di Pubblica Sicurezza, esistente un tempo (art. 111 del testo Unico di Pubblica Sicurezza, e’ stata abrogata dal 1998, e sostituita da una semplice comunicazione al Questore. Vedi piu' avanti.

3) Iscrizione alla Camera di Commercio della provincia ove si esercitera’ l'attivita’.

4) Iscrizione all'Albo Artigiani (sempre provinciale), se l’attivita’ fotografica e’ svolta come attivita’ prevalente, e con la prestazione della propria opera direttamente nell’impresa.

5) Iscrizione ai ruoli contributivi INPS, come ditta artigiana. La contribuzione di base e’ legata ad una quota percentuale sugli utili che varia costantemente pari al 20 % nel 2010, e aumentato dello 0,20% ogni anno fino al 2014 (vedi www.inps.it), con un versamento minimo calcolato su un minimale annuale. Le imprese non artigiane pagano i contributi come operatori del terziario, assimilati alla gestione commercianti.

6) Iscrizione alle liste INAIL, per l'assicurazione obbligatoria sugli infortuni del lavoro (se si utilizzano apparecchi elettrici di qualsiasi tipo, o automezzi)

7) Altre iscrizioni, facoltative (sindacati, associazioni, ecc). Le associazioni di categoria (Confartigianato Fotografi, Siaf/CNA, TAU Visual, Gadef, Afip, Airf, Fotografia e Informazione, eccetera) sono utili, ma in nessun caso obbligatorie.

 

Per avere consulenza professionale od approfondimenti ulteriori, il fotografo professionista puo’ scegliere di associarsi all’Associazione Nazionale Fotografi Professionisti TAU Visual.

Ai sensi di legge (633/41 e successive modifiche) e' proibita la riproduzione, anche parziale, o la rielaborazione dei testi, dei dati e dei contenuti di questo sito.


Attivita’ come libero professionista – lavoratore autonomo. L’iter

Nel 1996 (con la Risoluzione Ministeriale n. 129/E del 17.7.1996) il Ministero delle Finanze riconosceva, finalmente, la piena liceita’ della descrizione dell'attivita’ fotografica non solo come impresa ma anche, quando se ne verificassero realmente gli estremi, come libera professione.

Ancora adesso, tuttavia, dopo tanto tempo di immobilismo, in molti uffici pubblici i funzionari di sportello meno informati indicheranno, per non conoscenza delle evoluzioni, come unica strada percorribile per il fotografo quella dell'inquadramento come imprenditore.

Occorre sottolineare il fatto che – come piu’ volte richiamato - la descrizione fiscale piu’ frequente e consueta per l’attivita’ fotografica e’ quella di impresa. Tuttavia, in alcuni specifici casi, oggettivamente l’attivita’ non e’ inquadrabile come impresa e, di conseguenza, e’ corretto l’inquadramento come professione.

Questo non significa che l'originario mestiere del fotografo sia adesso divenuto qualcosa di diverso; al contrario, la maggior parte degli operatori ha conservato in assoluto tutti i connotati del lavoratore artigiano nella pienezza del termine. Tuttavia, accanto a questa figura (in assoluto la piu’ diffusa e la piu’ naturale per il settore) si sono sviluppati anche altri modi di essere professionisti fotografi, molto distanti dall'iniziale configurazione e, quindi, altrettanto poco efficacemente descritti da quella scarna legislazione che la fotografia ha a disposizione: si tratta delle attivita’ fotografiche di impostazione libero-professionale.

Ad un’istanza di interpretazione inoltrata da TAU Visual Associati, la Direzione Generale del contenzioso tributario del Ministero delle Finanze ha risposto con una Risoluzione che chiarisce in via esplicita e definitiva i dubbi sull’argomento.

La Risoluzione Ministeriale n. 129/E del 17 luglio 1996 conferma in esplicito l’esistenza di due possibili nature giuridiche e fiscali dell’attivita’ fotografica: da un lato, quella tradizionale di impresa (e, conseguentemente, di impresa artigiana, quando si tratti di una piccola impresa); dall’altro, quella libero-professionale (lavoro autonomo).

In modo molto riassuntivo (e forse eccessivamente semplificato) si potrebbero individuare come attivita’ di libera professione quelle attivita’ che:

a) Siano condotte in assenza di struttura (cioe’ basate sulla persona stessa del professionista).

b) Siano relative a produzione di immagini prevalentemente interpretative.

c) Siano basate sulla figura di un professionista che viene interpellato dal cliente il quale cerca "proprio lui" come fotografo interprete, e non una semplice struttura di produzione di immagini.

d) Si sia dinanzi ad attivita’ che non siano basate sull’investimento di significativi capitali di attrezzatura.

e) L’attivita’ del fotografo non sia nella pratica rivendibile a terzi, e cioe’ non si generi un "avviamento commerciale" simile a quello che puo’ invece avere un negozio, od uno studio con una sua struttura riconoscibile. In sostanza, deve trattarsi di un’attivita’ dalla quale, tolto il professionista, non resta sostanzialmente nulla (fatta ovviamente eccezione per le attrezzature fotografiche). Un po’ come accade nel caso dell’attivita’ di un giornalista: tolto il professionista in se’, le sue macchine da scrivere ed i suoi computer non hanno rilevanza alcuna.

Le attivita’ che soddisfano questi requisiti possono essere considerate di professione.

TUTTE le altre sono di attivita’ di impresa.

 

TESTO DELLA RISOLUZIONE MINISTERO DELLE FINANZE N. 129/E del 17 luglio 1996

Oggetto: Attivita’ di fotografo. Qualificazione come reddito di impresa o di lavoratore autonomo.

 

Con l’istanza indicata in oggetto prodotta dall’associazione nazionale dei fotografi professionisti, direttori della fotografia e operatori dell’immagine (TAU Visual) viene chiesto di conoscere l'inquadramento ai fini fiscali dell'attivita’ fotografica.

In particolare viene evidenziato che in dipendenza dell'evoluzione del settore, l’attivita’ fotografica, considerata normalmente come attivita’ di impresa, ed in molti casi attivita’ di impresa artigiana, ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 433, e’ stata interessata da profonde mutazioni per cui, attualmente, l'attivita’ del fotografo puo’ avere natura commerciale o professionale a seconda della sussistenza o meno di alcuni requisiti che caratterizzano lo svolgimento di un'attivita’ di impresa, quali l’impiego di rilevanti attrezzature e la scarsa componente di lavoro manuale.

Viene evidenziato, inoltre, che l'esercizio dell’attivita’ fotografica con valenza di informazione permette 1'accesso all'albo professionale dei giornalisti, ai sensi della legge 3 febbraio 1963, n.69, e che le prestazioni fotografiche, aventi determinati requisiti sono ammesse a pieno titolo tra le opere dell’ingegno protette dalla vigente legislazione sul diritto d'autore di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni.

Infine, viene fatto presente che il rapporto intercorrente fra cliente e fotografo e’ di tipo fiduciario, con la conseguenza che il contratto che si instaura fra le parti si configura quale contratto d’opera intellettuale, regolato dall’art. 2229 e seguenti del cod. civ, nel quale l’impegno assunto da parte del professionista costituisce un’obbligazione di mezzi e non di risultato.

Al riguardo la scrivente rileva quanto segue:

L'art. 49 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), considera redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall’esercizio di arti e professioni, intendendosi per tale 1'esercizio per professione abituale, ancorche’ non esclusiva, di attivita’ diverse da quelle di impresa, considerate in particolare nel capo VI del citato T.U.I.R..

Si rileva altresi’ che ai sensi dell’art. 51, comma 1, del TUIR, sono considerati redditi di impresa quelli che derivano dall’esercizio per professione abituale, ancorche’ non esclusiva delle attivita’ indicate nell'art. 2195 del cod. civ. nonche’ ai sensi del successivo comma 2, lett. a), delle attivita’ organizzate in forma di impresa dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell'art. 2l95 del cod. civ.

Cio’ posto, si ritiene che l’attivita’ di fotografo possa essere considerata quale attivita’ rientrante nell'esercizio d'arti e professioni di cui al citato art. 49 del T.U.I.R, ovvero attivita’ di impresa, rientrante nell’art. 51 del T.U.I.R. stesso, a seconda delle modalita’ effettive con cui essa viene svolta.

In particolare, essa si configura quale attivita’ di lavoro autonomo allorche’ la prestazione assume gli elementi tipici dell'attivita’ professionale intellettuale di cui all’art. 2229 del cod.civ, ancorche’ la legge, per la professione di cui trattasi, non preveda alcuna iscrizione in appositi albi o elenchi.

Tali elementi si ravvisano sia nell’impegno assunto dal professionista nel confronti del cliente a prestare la propria opera intellettuale per il raggiungimento del risultato sperato relativo al servizio fotografico reso, senza alcun obbligo di conseguito, sia per il fatto che il rapporto tra le parti, basandosi su un rapporto fiduciario, fondato sull'"intuitus personae". ’attivita’ fotografica si viene a qualificare, invece, come esercizio di impresa commerciale quando in tale attivita’ l’apporto del professionista non e’ piu’ connesso ad una prestazione d'opera intellettuale, ma involge una prevalente opera di organizzazione di vari fattori produttivi e laddove la struttura dell'impresa cosi’ organizzata, e non la figura del professionista, assume nei confronti della clientela una rilevante importanza (cfr. conformemente la circ n. 12 del 12 aprile 1983 della ex Direzione Generale delle imposte Dirette con riguardo alla attivita’ dei laboratori di analisi).

 

Il Direttore Centrale (Ministero delle Finanze - Direzione Centrale Affari Giuridici e Contenzioso Tributario)

 

Innanzitutto, un'osservazione di base. Esistono libere professioni gia’ riconosciute dalla legge, mediante l'istituzione di un albo od elenco ufficiale. Ne sono un esempio la professione del geologo, del medico, del notaio, dell'ostetrica, del ragioniere, e cosi’ via: tutte professioni regolamentate per legge. In questi casi, e’ l'ammissione all'albo professionale ad abilitare all'esercizio della professione e, in un certo qual modo, ad identificare il libero professionista del settore.

E' profondamente errata, pero’, la convinzione di alcuni, che ritengono che possa essere considerato libero professionista solo il lavoratore iscritto ad un simile elenco di legge. In realta’, esistono molte altre nuove professioni che, pur se non ancora regolamentate per legge, hanno tutte le caratteristiche per essere considerate libere professioni, nella forma e nella sostanza.

Una prova lampante di tale constatazione si ritrova nello stesso Codice Civile, all'articolo 2231, che recita: Quando l'esercizio di un'attivita’ professionale e’ condizionata all'iscrizione in un albo od elenco... Attenzione: "quando"... Il che significa che sussiste piu’ volte il caso per il quale un'attivita’ professionale non comporta l'obbligo di iscrizione ad un albo, pur restando attivita’ intellettuale e professionale.

D'altronde, e’ abbastanza evidente come non potrebbe essere diversa la situazione: forse che un mese prima del riconoscimento di legge di una professione, questa stessa non esiste? Il suo stesso riconoscimento implica la sua esistenza prima del riconoscimento. Cosa si riconoscerebbe, altrimenti?

Evidentemente, quindi, sono liberi professionisti anche coloro che esercitano un'attivita’ di carattere intellettuale di cui si stia ancora attendendo il riconoscimento ufficiale. Per correttezza, si parla dunque di professioni "protette" e di professioni "non protette", intendendo con questo l'esistenza o meno, ad una certa data, del riconoscimento ufficiale.

 

Per avere consulenza professionale od approfondimenti ulteriori, il fotografo professionista puo’ scegliere di associarsi all’Associazione Nazionale Fotografi Professionisti TAU Visual.

 

L’ITER DA SEGUIRE COME LIBERA PROFESSIONE

1) L'iscrizione all'Ufficio Iva e tutti gli obblighi. Il codice di attivita’ puo’ essere quello standard come fotografo (74.81.1), anche se la descrizione negli elenchi indica "Studi Fotografici". Si tratta di una dizione generica, che comunque racchiude tutte le attivita’ fotografiche di ripresa, di qualsiasi tipo, compresa quella libero-professionale.

2) Licenza di Pubblica Sicurezza, esistente un tempo (art. 111 del testo Unico di Pubblica Sicurezza, e’ stata abrogata dal 1998, e sostituita da una semplice comunicazione al Questore. Vedi www.fotografi.org

3) Iscrizione alla Camera di Commercio della provincia ove si esercitera’ l'attivita’.

Non va fatta.

Se l'attivita’ e’ effettivamente libero professionale, non strutturata in forma di impresa, e’ un nonsenso l'iscrizione al registro ditte, a meno che l'attivita’ non venga esercitata in forma societaria. In questo caso, e’ obbligatoria l'iscrizione al REA (non obbligatoria se l’attivita’ professionale e’ esercitata dal singolo libero professionista).

4) Iscrizione all'Albo Artigiani (sempre provinciale).

Non va fatta. L'artigiano e’ una figura particolare di imprenditore, ma nel nostro ordinamento resta pur sempre un imprenditore.

La figura del libero-professionista e’ per contro molto ben distinta da quella di un imprenditore. Facciamo un esempio per meglio comprendere.

Come accennato, "artigiano" e’ un attributo, cioe’ una caratteristica, propria dell'impresa. In sostanza, un'impresa, con determinati requisiti, puo’ avere l'attributo di "impresa artigiana". E' come se considerassimo l'insieme degli alberi: molti alberi sono coperti di foglie, e possono quindi avere l'attributo di "fronzuto". L'albero puo’ anche essere spoglio e, in quel caso, non e’ "fronzuto".

Dato che la figura del lavoratore autonomo (professionista) e’ ben distinta da quella dell'impresa, non e’ possibile che quell'attivita’ abbia la caratteristica di "impresa artigiana", dato che non si tratta di un'impresa.

Nel nostro esempio, il professionista potrebbe essere l'equivalente di un macigno. Non e’ un albero, e’ un sasso.

Quindi, non puo’ avere l'attributo di "fronzuto", che e’ tipico di un albero, e non di un sasso.

Cosi’ come non esistono sassi fronzuti, alla stessa stregua non esistono liberi professionisti artigiani.

5) Iscrizione ai ruoli contributivi INPS, gestione separata Inps.

Evidentemente, ed in diretta conseguenza del punto 6), non va fatta come artigiano, ma E' OBBLIGATORIA come lavoratore autonomo, che si iscrive alla gestione separata INPS dei liberi professionisti (legge 335/95), sul reddito effettivo, per la costituzione della pensione. La contribuzione varia di anno in anno (26,72% nel 2010, vedi www.inps.it, Gestione Separata) e viene pagata sull'importo effettivamente guadagnato, senza minimali.

6) Iscrizione alle liste INAIL, per l'assicurazione obbligatoria sugli infortuni del lavoro. Se vengono utilizzate attrezzature elettriche, si’. Rivolgersi alla sede di zona dell'Inail.

7) Altre iscrizioni (sindacati, associazioni, ecc).

Altre iscrizioni, facoltative (sindacati, associazioni, ecc). Le associazioni di categoria (Confartigianato Fotografi, Siaf/CNA, TAU Visual, Gadef, Afip, Airf, Fotografia e Informazione, eccetera) sono utili, ma in nessun caso obbligatorie.

Le associazioni nate all’interno delle Confederazioni dell’Artigianato, per ovvi motivi soggettivi di struttura (difesa dell’attivita’ in forma esclusivamente artigianale) preferiscono non accettare la possibilita’ di esercizio della professione in forma libero-professionale.

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Devo chiedere una licenza di fotografo al Questore?

No: e’ sufficiente una lettera raccomandata di preventiva comunicazione al Questore.

 

Con l'articolo 16 e l'articolo 164, punto 1, comma F) del dlgs n. 112 del 31 marzo 1998, pubblicato sul supplemento ordinario n. 77/L della Gazzetta Ufficiale n. 92 del 21 aprile 98, l'articolo 111 del Testo Unico di Pubblica sicurezza (quello che istituiva la Licenza per l'attivita' fotografica) E' STATO ABROGATO.

Non esiste piu', e con esso, ovviamente, non esiste piu' l'obbligo di rinnovare la licenza che - appunto - non esiste piu'. Permane, comunque, l'obbligo di "tempestiva comunicazione" al Questore dell'inizio dell'attivita' fotografica e dell'eventuale trasloco di sede, comunicazioni da farsi semplicemente mediante raccomandata.

Come mai, quindi, in circa il 35% delle Questure si sono ostinate a richiedere la licenza, ed addirittura a comminare sanzioni? (Con la nota ricevuta potremo finalmente fare cessare questo incredibile scollamento...)

Siamo in Italia, con gli aspetti belli e quelli meno belli che ne conseguono.

Dunque.

La legge in cui e' contenuta l'abrogazione dell'articolo 111 (la licenza del fotografo) e' la cosiddetta Bassanini bis, cioe' la seconda di un "terzetto" di leggi molto ampie, rivolte alla razionalizzazione delle funzioni pubbliche. Ora, proprio la Bassanini bis contiene una serie di trasferimenti di competenze (dallo Stato o dalle Questure agli Enti locali, comuni e province) per le quali si prevede espressamente che l'applicazione avvenga gradatamente, fino all'inizio dell'anno 2000.

Tale gradualita' e' determinata dalla disponibilita' degli Enti Locali a farsi carico di nuovi compiti: occorrono soldi e persone nuove.

Il fatto e' che la gradualita' viene chiaramente indicata come riferita ai PASSAGGI DI COMPETENZE, che a loro volta sono previsti per un elenco ben determinato di altre autorizzazioni, fra cui NON e' compresa l'autorizzazione di fotografo.

Insomma: esistono - si' - dei passaggi di competenze per i quali e' prevista un'applicazione graduale, ma non e' il caso della licenza di fotografo, che non passa, di competenza, ai Comuni, ma viene proprio abrogata, cioe' cancellata.

Cosi', le Questure dotate di personale piu' illuminato (che cioe' ha letto la legge con attenzione) ha cominciato da subito a far rispettare la nuova norma: non piu' licenza, ma semplice comunicazione preventiva.

Anche perche' la legge, pubblicata in Gazzetta, e' in vigore, ed e' fatto obbligo a tutti i cittadini italiani di rispettarla e di farla rispettare.

Le altre - una minoranza ma comunque un numero sensibile di unita' - rimaneva in attesa che qualcuno dicesse loro cosa fare.

Questo "qualcuno" non poteva essere altri - a loro modo di vedere - che il Ministero degli Interni, da cui dipendono le Questure.

Fortunatamente, su richiesta dell’Associazione TAU Visual, il Ministero degli Interni ha risposto (con la nota 559/C.1006.12975(3)1) confermando l’abrogazione, per fugare i dubbi dei Questori. La nota del Ministero e’ disponibile al sito www.fotografi.org

 

COSA SI DEVE FARE

All'apertura di un'attivita’, non occorre richiedere la licenza al Questore, mentre si e’ ancora obbligati a comunicare - sempre al Questore - l'inizio della propria attivita’. Bastera’ una lettera raccomandata (vedi modello piu' avanti) nella quale si comunichino tutti i propri dati, il modo con cui si esercitera’ l'attivita’ e la propria sede.

I fotografi professionisti gia’ in possesso di licenza non dovranno piu’ effettuare la pratica annuale di rinnovo.

 

L'ABROGAZIONE DELLA LICENZA NON E' NECESSARIAMENTE UN MALE...

In realta’, come tante delle regolamentazioni che popolano la nostra vita quotidiana, la vecchia licenza di PS con i suoi incredibili anacronismi (una legge di controllo di polizia del periodo del Fascismo, pensata nel 1931) NON produceva assolutamente l'effetto di controllare la qualita’ dell'accesso alla professione, conferendo anzi un alibi formale a molti "ibridi" che - avendo ottenuto la licenza di PS - non aprivano una posizione fiscale Iva, difesi dalla facciata di ufficialita’ che la licenza ancora aveva nella mentalita’ "da sudditi"" che ci si porta ancora dietro.

Ben lontana dal distinguere i buoni fotografi da quelli meno validi, la licenza di PS di fatto diveniva una fonte di grattacapi per i colleghi in regola ma distratti, di incredibili disparita’ di trattamento nelle diverse regioni d'Italia e di piccoli soprusi locali, per non parlare delle sanzioni (da 2 a 6 milioni) che tanti professionisti si sono trovati a pagare per una dimenticanza.

La licenza di PS non ha MAI svolto la funzione di certificazione professionale, dato che era un controllo di polizia, ma si era prestato ad essere burocratizzato al punto da far credere che si trattasse di un modo di difendere la professionalita’.

 

BOZZA DI LETTERA PER LA TEMPESTIVA DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITA’ FOTOGRAFICA

 

(nota: alcuni Questori – a seguito di una lettura superficiale del dlgs 112 del 31.3.98 – faticano a prendere atto della eliminazione della licenza. Ha chiarito definitivamente la questione la nota Nota Ministeriale del 15 febbraio 1999 numero 559/C.1006.12975(3).1 del Ministero degli Interni, disponibile al sito www.fotografi.org)

 

RACCOMANDATA AR

 

Data

 

Alla cortese attenzione del sig.

Questore della provincia di xxxxxxxxxxx

 

OGGETTO: Segnalazione prosecuzione attivita’ fotografica – segnalazione insussistenza dell’obbligo di rinnovo.

Egregi,

in ottemperanza con il disposto del Dlgs n. 112 del 31 marzo 1998, articolo 164, punto 1, comma f), pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 77/L della Gazzetta Ufficiale n. 92 del 21 aprile 1998, con la presente diamo tempestiva informazione all’Autorita’ di Pubblica Sicurezza dell’inizio (o del trasloco) di un’attivita’ fotografica professionale, svolta a mio nome, con sede in (indirizzo, telefono, recapito, legale rappresentante), a far data dal giorno xx/xx/xxxx. Diamo tale comunicazione ai sensi del citato Dlgs 112/98, in quanto la Licenza di Pubblica Sicurezza per l’esercizio dell’attivita’ fotografica e’ stata abrogata, mantenendo unicamente l’obbligo di informazione tempestiva all’Autorita’ di Pubblica Sicurezza.

Rammentiamo inoltre, che la previsione di trasferimento di competenze agli enti locali (di cui all’art. 163 della stessa legge) elenca una serie di licenze (ex Tulps) fra cui NON e’ compresa quella fotografica, che resta semplicemente abrogata ex art. 164, punto 1, lettera f), come anche definitivamente chiarito dalla Nota Ministeriale del 15 febbraio 1999 numero 559/C.1006.12975(3).1 del Ministero degli Interni.

 

Con viva e sincera cordialita’

 

Per avere consulenza professionale od approfondimenti ulteriori, il fotografo professionista puo’ scegliere di associarsi all’Associazione Nazionale Fotografi Professionisti TAU Visual.

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Come faccio ad avere il tesserino di fotografo / il pass / l’accredito?

Sostanzialmente, non esiste un tesserino od una vera e propria qualifica di fotografo professionista che dia abilitazione costante; ne’ potrebbe esistere, dato che non e’ effettivamente possibile stabilire chi e’ esattamente fotografo e, conseguentemente non avrebbe senso il tesseramento di una tipologia non definita di operatore.

Soprattutto, e’ impensabile che possa esistere un tesserino che - per quanto controllato - dia accesso a tutte le situazioni interessanti dal punto di vista fotografico. Oggettivamente, i fotografi degni di essere qualificati come operatori professionali accreditabili sono diverse migliaia, ed in molte situazioni (basti pensare le sfilate, gli avvenimenti sportivi di rilievo, le visite di uomini politici o dello spettacolo) anche solo un centinaio di operatori metterebbe in seria difficolta’ gli organizzatori.

Cosi’, gli accrediti si fondano, di volta in volta, sulla valutazione di un titolo professionale combinato all'invito esplicito o l'accredito di una testata che sia di interesse per gli organizzatori.

Si riporta, comunque, una rapida carrellata delle attuali possibilita’ di accredito esistenti, sulla scorta delle consuetudini commerciali e delle (poche) leggi in merito.

* Iscrizione all'Ordine dei Giornalisti

Non esistendo ancora un Ordine professionale per l'attivita’ fotografica, l'unico albo professionale al quale sia possibile accedere al fotografo in virtu’ del suo lavoro e’ quello dei giornalisti.

L'ammissione all'Ordine (vedi parte precedente di questo stesso capitolo) rappresenta un eccellente punto di partenza come accredito.

Tuttavia, attenzione: l'iscrizione non e’ all'Ordine dei "Fotoreporter", che non esiste, ma all'ordine dei Giornalisti. Occorre, in altre parole, fare giornalismo ed informazione con la fotocamera, e non solo documentazione.

Questa discriminante e’, come e’ abbastanza facile intuire, abbastanza facilmente soggetta ad interpretazioni soggettive e, quindi, si verificano casi di rilascio della tessera dell'Ordine a fotografi non particolarmente significativi, come anche casi di clamorose esclusioni dall'Ordine di fotografi in realta’ decisamente validi.

La tessera di iscrizione all'Ordine dei Giornalisti e’ comunque un discreto lasciapassare per tutte le normali situazioni: fiere, convegni, incontri stampa, zone colpite da eventi naturali, avvenimenti e manifestazioni di vario genere. I limiti possono essere posti da questioni di ordine pubblico (vedi poco piu’ avanti) o da problemi di numero di operatori ammissibili, per problemi di spazio o di sicurezza.

* Tesserino stampa della Questura

Nelle occasioni in cui il tipo di avvenimento o di personalita’ intervenute lo richiedano (visite di capi di Stato, processi particolari, ecc.) la tessera di iscrizione all'Ordine non e’ piu’ sufficiente, rendendosi necessario un controllo molto piu’ serrato, prevalentemente per il numero di operatori ammessi, oltre che per la loro affidabilita’.

In queste situazioni, la Questura rilascia degli appositi tesserini nominali, nella quasi totalita’ dei casi ottenuti per interessamento dei quotidiani o delle maggiori agenzie di stampa, a favore dei loro dipendenti.

In questi casi, o si lavora in queste cariche e funzioni, o ci si deve accontentare di postazioni di second'ordine.

* Lasciapassare della Presidenza del Consiglio dei Ministri (cosiddetto Tesserino "azzurro")

L'ufficio Stampa della Presidenza del Consiglio dei Ministri a Roma rilascia un numero limitato di tesserini da "fotoreporter" controllati, appunto, dalla Presidenza.

Si tratta dell'accredito utile (spesso, indispensabile) per fotografare negli avvenimenti di rilievo politico.

Il curioso del meccanismo (piuttosto "all'italiana") sta nel fatto che la domanda di rilascio del tesserino va fatta accompagnandola non solo con i propri titoli e credenziali, ma anche con esempi di proprie produzioni fotografiche in ambito di manifestazioni politiche. Dato che a queste ultime si accede quasi solo se in possesso del tesserino in questione, il cerchio si chiude nella discutibile catena che alimenta, ovviamente, le conoscenze personali ed i favori.

Ci si deve rivolgere direttamente all’ufficio stampa della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

* Tessera di Associazioni di categoria

Molte associazioni di categoria propongono ai loro soci un tesserino di appartenenza.

L'utilita’ di tale tesserino e’ legata all'opera di sensibilizzazione che l'associazione ha avuto modo di fare nei confronti delle autorita’ locali. In sostanza, in alcune zone il tesserino di associazione ha una sua effettiva e determinante utilita’, in altre e’ perfettamente inutile.

In ogni caso, si tratta di riconoscimenti il cui valore e’ legato alla consuetudine ed alla prassi.

La tessera della propria associazione di categoria, in sostanza, attesta che il possessore esercita professionalmente l'attivita’. In tutte le situazioni, quindi, nelle quali l'accredito corrisponda unicamente al dimostrare la propria professione (fiere, manifestazioni, alcuni passaggi di frontiera, manifestazioni aperte al pubblico, eccetera), la tessera associativa puo’ avere una sua indubbia validita’. In altri casi (vedi tutto il capitolo) il problema della riduzione del numero di accreditati prevale sul semplice controllo di appartenenza al mondo professionale.

* Licenza di Pubblica Sicurezza

La licenza di PS (come fotografo ambulante, o fotografo di studio) non aveva nulla a che vedere con la possibilita’ di accedere a luoghi o manifestazioni in particolare.

Oltretutto, ora la licenza e’ stata abrogata (vedi).

Si tratta unicamente del documento con cui si comprovava la dignita’ della persona che chiede di esercitare l'attivita’ fotografica professionale.

Non aveva alcun valore di attestato professionale, ne’ era il modo con il quale si poteva iniziare ad esercitare. Ora e’ sostituita da una semplice comunicazione al Questore, per presa d’atto.

* Accredito di una testata

Anche in assenza di un qualche genere di tessera pubblica o privata, la lettera di presentazione di una rivista puo’ essere un buon modo per ottenere l'accredito a manifestazioni (sportive, mondane, di moda, eccetera).

Di fatto, chi si presenta con una lettera che certifichi che le immagini realizzate verranno pubblicate da una o l'altra rivista, rappresenta per gli organizzatori od i responsabili della manifestazione una ragionevole garanzia di generare una certa eco stampa. In altre parole, rappresenta l'implicita promessa di un poco di pubblicita’ indiretta, tramite la pubblicazione di una notizia o di un articolo.

* Accredito di un'agenzia

Occorre distinguere fra agenzia ed agenzia.

Le agenzie di produzione di immagini di cronaca (cioe’ quelle che inviano i fotografi per produrre servizi, nella speranza poi di venderli) possono produrre tessere od accrediti con lettere di presentazione che hanno la stessa funzione delle tessere di categoria, o dell'accredito di una testata in specifico.

Qualcosa di meglio, in questo senso, e’ rappresentato dalle vere e proprie agenzie di stampa, che sono in grado anche di richiedere autorizzazioni nominali della Questura, aprendo ovviamente molte piu’ porte.

* Pass dell'organizzazione

Sfilate di moda, incontri sportivi, manifestazioni di spettacolo e cosi’ via permettono l'accesso solo agli operatori che si siano precedentemente qualificati presso il loro ufficio stampa, o l'equivalente.

In questo caso (ed in genere, in tutte le manifestazioni che avvengono in luoghi chiusi) e’ preferibile prendere contatto con l'organizzazione qualche tempo prima che la manifestazione abbia luogo, e non il giorno stesso dell'avvenimento. Questo perche’ in moltissimi casi viene istituito l'equivalente di un servizio d'ordine che accetta unicamente i pass rilasciati precedentemente dall'organizzazione. Tessere dell'Ordine o lettere di accredito sono validi strumenti per richiedere preventivamente il pass all'organizzazione, ma servirebbero a poco o a nulla presentandosi direttamente con queste all'ingresso, il giorno dell'avvenimento.

* Invito a tribuna stampa

In altri casi il fotografo od il giornalista sono esplicitamente invitati alla manifestazione. L'organizzazione non ha interesse ad ammettere decine di operatori sconosciuti, ma amerebbe che alcuni professionisti in particolare siano presenti; da questo nasce l'invito personale.

Ancora una volta, e’ indispensabile contattare preventivamente la struttura organizzante, per avere un invito od un accredito: sarebbe inutile ed antipatico presentarsi all'ingresso con l'intenzione di entrare senza essere stati invitati od accreditati.

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