DI CHI SONO
GLI ORIGINALI (NEGATIVI E FILES)
DELLE FOTOGRAFIE DI MATRIMONIO
E RITRATTO?
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PER FARLA BREVE
Uno dei motivi di incomprensione fra fotografo
e sposi e', spesso, la proprieta' degli originali (negativi su pellicola, o
files digitali sorgenti).
A volte gli sposi pretendono questa consegna, ed i
fotografi la negano...
E' questo uno dei rari casi nei quali la verita' sta davvero nel mezzo: in
assenza di diversi patti scritti, gli originali delle riprese di matrimonio,
cerimonia e ritratto per legge appartengono fifty-fifty (cioe' in proporzione
uguale) sia
al fotografo che agli sposi che hanno commissionato il servizio.
E quindi:
a) E' corretto che vengano custoditi presso lo
studio del fotografo, sempre nel rispetto delle norme sulla privacy (non puo'
avvenire pubblicazione senza assenso).
b) E' corretto che gli sposi non pretendano la consegna incondizionata di tali
originali, ma la richiedano a fronte di un giusto compenso.
c) E' corretto che il fotografo non li consegni "di default", ma dia
la possibilita' di riscattare la quota di "proprieta'" degli sposi.
d) Conseguentemente, sono invece sbagliate le posizioni sia degli sposi che
pretendono la consegna su sola richiesta, come anche del fotografo che si
rifiuti, ad ogni costo, di consegnarli.
Queste indicazioni valgono IN ASSENZA di ACCORDI espliciti sulla disponibilita' degli originali. Se esistono scritture di accordi interpersonali, valgono tali accordi.
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PERCHE' QUESTA COSA?
Se gli sposi - o comunque la persona ritratta e committente - vogliono riscattare tali originali (o desiderano la consegna dei files originari), hanno diritto a chiederli, ed il fotografo e' tenuto a consegnarli, purche' dietro pagamento di uno specifico e congruo compenso.
Esiste una sentenza della Corte di Cassazione che si e' pronunciata in tal senso, con sentenza del 28/6/1980 n. 4094: la proprieta' dei negativi di ritratto e di cerimonie come matrimonio e simili e' del fotografo, e non del committente.
Suprema corte di Cassazione civile, sez I, 28/06/1980 n. 4094, reperibile - fra gli altri - in Giust. civ. Mass. 1980, fasc. 6. Foro it. 1980, I, 2121, Giust. civ. 1980, I, 2101, che recita: "Nell'ipotesi di ritratto fotografico eseguito su commissione, regolata dall'art. 98, I. 22 aprile 1941 n. 633 sul diritto d'autore, il committente, diversamente da quanto stabilito dall'art. 88 comma 3 di detta legge per le fotografie di cose in suo possesso, non acquista il diritto esclusivo di utilizzazione della fotografia, il quale rimane al fotografo, pur concorrendo con quello della persona fotografata o dei suoi aventi causa di pubblicare e riprodurre liberamente la fotografia medesima, salvo il pagamento al fotografo di un equo corrispettivo nel caso che la utilizzino commercialmente. Nell'ipotesi indicata, pertanto, ove manchi un diverso patto, deve ritenersi che il fotografo conserva la proprieta' del negativo e non e' tenuto a consegnarlo al committente."
Tuttavia, dato che gli sposi (o le persone ritratte) conservano la facolta' di usare tali immagini (come determinato dall' art. 96 legge 633/41), ecco che esiste anche in capo a loro - cioe' agli sposi committenti del ritratto - un diritto a usare tali originali.
Questo significa che gli originali del matrimonio - in assenza di patti scritti - restano correttamente al fotografo (vedi sopra), il quale, tuttavia, su richiesta e dietro pagamento deve consegnare gli originali agli sposi che li vogliano riscattare.
Dal canto loro, gli sposi NON hanno titolo per pretendere tali originali (o i files) senza pagare un apposito e congruo compenso.
In assenza di differente pattuizione, il valore degli originali o dei files originari e' determinabile in percentuale al costo complessivo, ed in proporzione inversa al tempo trascorso dall'evento o cerimonia fotografata (vedi piu' avanti).
I files digitali originari, o copie degli stessi di risoluzione adatta alla stampa, non devono essere automaticamente consegnati, ma - rappresentando il mezzo assimilabile alla matrice con cui si esercita il diritto di riproduzione - sono oggetto di separata trattativa economica.
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VALUTAZIONE DEL VALORE DEGLI ORIGINALI
Come accennato, la soluzione preferibile e' che – in fase di contrattazione iniziale, si provveda a pattuire a priori il costo del riscatto dei negativi.
In assenza di pattuizione, orientativamente gli originali possono essere valutati in proporzione al costo pagato per il servizio, e in relazione inversa al tempo trascorso dalla realizzazione della cerimonia. Quanto piu' recente e' la data di realizzazione del servizio, tanto piu' elevato e' il valore di riscatto. In via orientativa, come suggerimento e NON come regola:
Tempo del riscatto originali |
% sul costo del servizio |
entro 1 anno dalla cerimonia |
25-30% del costo complessivo |
da 1 a 3 anni dalla cerimonia |
15-20% del costo complessivo |
da 3 a 7 anni dalla cerimonia |
10-15% del costo complessivo |
da 7 a 10 anni dalla cerimonia |
5-10% costo complessivo |
Oltre il decimo anno non esiste per il fotografo obbligo di conservazione degli originali.
Quindi, ad esempio: i negativi di un servizio di cerimonia pagato a forfait 2.000 euro, possono avere un valore di riscatto di 500 euro se richiesti immediatamente dopo le nozze (25% del prezzo totale), oppure di circa 200 euro verso il 4 anno (10%), eccetera.
Le percentuali indicate sono solo orientative, e non vincolanti. Ogni Autore ha piena facolta' di applicare prezzi a sua discrezione, purche' pattuiti con i committenti.
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VALUTAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DI FILES DELLE IMMAGINI
La disponibilita' di files a media o medio-alta risoluzione e' parzialmente assimilabile alla consegna degli originali, perche' consente ai commettenti di avere la disponibilita' delle immagini per gli utilizzi desiderati.
Non e' quindi vero che - a
seguito di un servizio di cerimonia o di ritratto - i files delle immagini
debbano essere automaticamente consegnati. La consegna di files a media o alta
risoluzione (e cioe' adatta alla stampa) e' assimilabile alla consegna della
matrice con cui esercitare i diritti di riproduzione (cioe' gli originali) e
quindi e' soggetta alle medesime regole.
Tuttavia, trattandosi di una cessione non in esclusiva, il valore commerciale
delle copie dei files e' inferiore a quella degli originali.
Se i files originali sorgenti vengono distrutti, o consegnati con garanzia della
non esistenza di altre copie di lavoro, allora la valutazione e' identica a
quella degli originali fotografici analogici.
Sempre in via molto orientativa, la valutazione della consegna di copia dei files in risoluzione atta alla stampa puo' essere valutata come segue:
Momento della consegna dei files digitali in "alta" (o comunque adatti alla stampa) | % sul costo del servizio Se COPIA di files originali |
% sul costo del servizio Se files originali vengono consegnati e non ne esiste copia |
entro 1 anno dalla cerimonia |
15-20% del costo complessivo |
25-30% del costo complessivo |
da 1 a 3 anni dalla cerimonia |
10-15% del costo complessivo |
15-20% del costo complessivo |
da 3 a 7 anni dalla cerimonia |
8-10% del costo complessivo |
10-15% del costo complessivo |
da 7 a 10 anni dalla cerimonia |
5-7% costo complessivo |
5-12% costo complessivo |
Nota: Se i files originali sorgenti vengono distrutti, o consegnati con garanzia della non esistenza di altre copie di lavoro, allora la valutazione e' identica a quella degli originali fotografici analogici.
UN CASO A PARTE:
Fotografia alle cerimonie (battesimi, cresime, comunioni) o agli spettacoli (saggi di danza, recite, spettacolini), eccetera - foto di minori e di bambini - Clicca Qui
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