
SOLO
PER SOCI: SERVIZIO DI RECUPERO DEI CREDITI
(Qui sotto trovi l'estratto della legge 192 - 18.6.1998)
Qui trovi il testo del Dlgs 231/02 (in vigore dal 9/11/2002)
Caro Collega,
che questo periodo sia un momento di difficolta' per tutti non e' certo un
mistero.
La sensazione e' che in questo periodo di difficolta' diffusa stia sfuggendo di mano la situazione: sempre piu' aziende si "finanziano" semplicemente tardando i pagamenti dei
fornitori, e specialmente dei piu' piccoli (come, praticamente sempre, e' il
fotografo)
Purtroppo, chi ha il coltello dalla parte del manico e' - e resta - il cliente, che sa fin troppo bene che i fornitori (fra cui i fotografi) hanno bisogno di lavorare, e sono disposti a compromessi. In parte, questa capacita' di adeguarsi rappresenta una dimostrazione di realismo commerciale. Ora, pero', quando le cose degenerano come in questo periodo e' un preciso compito per ciascuno di noi fare la sua piccola parte per contrastare lo sbando, ed aiutare anche i colleghi a mantenere una dignita'.
Ti suggeriamo di prendere in seria considerazione il testo della legge 192/1998 (che relativamente pochi conoscono) perche' e' determinante per pretendere dai propri clienti un minimo di serieta' nei rapporti commerciali. Successivamente, quella legge e' stata integrata (e migliorata) dal Dlgs 231/2002, in vigore dal 9 novembre 2002.
I Soci TAU Visual possono UTILIZZARE IL SERVIZIO LEGALE CONVENZIONATO PER IL RECUPERO DEI CREDITI (intervento stragiudiziale gratuito o a costo massimo di 30 euro, in ogni caso a esito positivo raggiunto)
(se non sei ancora Socio, potrebbe essere una buona idea diventarlo ora...)
"Disciplina della subfornitura nelle attivita'
produttive"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 22 giugno 1998

Art. 1.
Definizione
1. Con il contratto di subfornitura un imprenditore si impegna a effettuare
per conto di una impresa committente lavorazioni su prodotti semilavorati o su
materie prime forniti dalla committente medesima, o si impegna a fornire
all'impresa prodotti o servizi destinati ad essere incorporati o comunque ad
essere utilizzati nell'ambito dell'attività economica del committente o nella
produzione di un bene complesso, in conformità a progetti esecutivi,
conoscenze tecniche e tecnologiche, modelli o prototipi forniti dall'impresa
committente.
(...)
Art. 2.
Contratto di subfornitura: forma e contenuto
1. Il rapporto di subfornitura si instaura con il contratto, che deve essere
stipulato in forma scritta a pena di nullità. Costituiscono forma scritta le
comunicazioni degli atti di consenso alla conclusione o alla modificazione dei
contratti effettuate per telefax o altra via telematica. In caso di nullità ai
sensi del presente comma, il subfornitore ha comunque diritto al pagamento delle
prestazioni già effettuate e al risarcimento delle spese sostenute in buona
fede ai fini dell'esecuzione del contratto.
2. Nel caso di proposta inviata dal committente secondo le modalità indicate nel comma 1, non seguita da accettazione scritta del subfornitore che tuttavia inizia le lavorazioni o le forniture, senza che abbia richiesto la modificazione di alcuno dei suoi elementi, il contratto si considera concluso per iscritto agli effetti della presente legge e ad esso si applicano le condizioni indicate nella proposta, ferma restando l'applicazione dell'articolo 1341 del codice civile.
(...)
4. Il prezzo dei beni o servizi oggetto del contratto deve essere determinato o determinabile in modo chiaro e preciso, tale da non ingenerare incertezze nell'interpretazione dell'entità delle reciproche prestazioni e nell'esecuzione del contratto.
5. Nel contratto di subfornitura devono essere specificati:
a) i requisiti specifici del bene o del servizio richiesti dal committente,
mediante precise indicazioni che consentano l'individuazione delle
caratteristiche costruttive e funzionali, o anche attraverso il richiamo a norme
tecniche che, quando non siano di uso comune per il subfornitore o non siano
oggetto di norme di legge o regolamentari, debbono essere allegate in copia;
b) il prezzo pattuito;
c) i termini e le modalità di consegna, di collaudo e di pagamento.
Art. 3.
Termini di pagamento
1. Il contratto deve fissare i termini di pagamento della
subfornitura, decorrenti dal momento della consegna del bene o dal momento della
comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione, e deve precisare,
altresì, gli eventuali sconti in caso di pagamento anticipato rispetto alla
consegna.
2. Il prezzo pattuito deve essere corrisposto in un termine che non può eccedere i sessanta giorni dal momento della consegna del bene o della comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione. Tuttavia, può essere fissato un diverso termine, non eccedente i novanta giorni, in accordi nazionali per settori e comparti specifici, sottoscritti presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato da tutti i soggetti competenti per settore presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro in rappresentanza dei subfornitori e dei committenti. Può altresì essere fissato un diverso termine, in ogni caso non eccedente i novanta giorni, in accordi riferiti al territorio di competenza della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura presso la quale detti accordi sono sottoscritti dalle rappresentanze locali dei medesimi soggetti di cui al secondo periodo. Gli accordi di cui al presente comma devono contenere anche apposite clausole per garantire e migliorare i processi di innovazione tecnologica, di formazione professionale e di integrazione produttiva.
3. In caso di mancato rispetto del termine di pagamento il committente deve al subfornitore, senza bisogno di costituzione in mora, interessi corrispondenti al tasso ufficiale di sconto maggiorato di cinque punti percentuali, salva la pattuizione tra le parti di interessi moratori in misura superiore e salva la prova del danno ulteriore. Ove il ritardo nel pagamento ecceda i trenta giorni dal termine convenuto, il committente incorre, inoltre, in una penale pari al 5 per cento dell'importo in relazione al quale non ha rispettato i termini.
4. In ogni caso la mancata corresponsione del prezzo entro i termini pattuiti costituirà titolo per l'ottenimento di ingiunzione di pagamento provvisoriamente esecutiva ai sensi degli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile.
5. Ove vengano apportate, nel corso dell'esecuzione del rapporto, su richiesta del committente, significative modifiche e varianti che comportino comunque incrementi dei costi, il subfornitore avrà diritto ad un adeguamento del prezzo anche se non esplicitamente previsto dal contratto.
(...)
Art. 8.
Regime IVA
1. All'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972,n. 633, dopo il quarto comma, è inserito il seguente:
"Nel caso di operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per
il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna
del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione, il
subfornitore può effettuare il versamento con cadenza trimestrale, senza che si
dia luogo all'applicazione di interessi".
Art. 9.
Abuso di dipendenza economica
1. È vietato l'abuso da parte di una o più imprese dello stato di
dipendenza economica nel quale si trova, nei suoi o nei loro riguardi, una
impresa cliente o fornitrice. Si considera dipendenza economica la situazione in
cui un'impresa sia in grado di determinare, nei rapporti commerciali con
un'altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi. La
dipendenza economica è valutata tenendo conto anche della reale possibilità
per la parte che abbia subito l'abuso di reperire sul mercato alternative
soddisfacenti.
2. L'abuso può anche consistere nel rifiuto di vendere o nel rifiuto di comprare, nella imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie, nella interruzione arbitraria delle relazioni commerciali in atto.
3. Il patto attraverso il quale si realizzi l'abuso di dipendenza economica è nullo.
Art. 10.
Conciliazione e arbitrato
1. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 5, comma
4, le controversie relative ai contratti di sub-fornitura di cui alla presente
legge sono sottoposte al tentativo obbligatorio di conciliazione presso la
camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui territorio ha
sede il subfornitore, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera a), della legge
29 dicembre 1993, n. 580.
2. Qualora non si pervenga ad una conciliazione fra le parti entro trenta giorni, su richiesta di entrambi i contraenti la controversia è rimessa alla commissione arbitrale istituita presso la camera di commercio di cui al comma 1 o, in mancanza, alla commissione arbitrale istituita presso la camera di commercio scelta dai contraenti.
3. Il procedimento arbitrale, disciplinato secondo le disposizioni degli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile, si conclude entro il termine massimo di sessanta giorni a decorrere dal primo tentativo di conciliazione, salvo che le parti si accordino per un termine inferiore.
Art. 11.
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il centoventesimo giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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