PRESTAZIONE OCCASIONALE?


Sicuro?
Sicuro sicuro?

(vedi il video su Youtube sulla Prestazione Occasionale - clicca qui)

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Quasi tutti, in fase di inizio dell'attivita', cercano di essere "in regola"  emettendo una ricevuta per prestazione occasionale (assoggettata a una ritenuta d'acconto - cioe' una trattenuta in anticipo sulle tasse da pagare - e, per questo, da molti chiamata un po' familiarmente: "la ritenuta d'acconto". In realta', la formula usata si chiama: ricevuta per prestazione occasionale). 

La cosa che sfugge a molti e' che il legislatore fiscale, nell'ipotizzare questa possibilita', ha inteso sostenzialmente dire:
"Allora, facciamo cosi'. Se tu sei in tutt'altre faccende affaccendato, e ti capita per caso di fare un lavoro retribuito, allora vabbe', descrivi questa cosa come una prestazione che ti capita appunto casualmente, pagaci l'irpef e va bene."

Ma attenzione! Tieni presente che "occasionale" non significa "sporadico".

Anche se nel linguaggio comune "occasionale" ha finito con avere lo stesso significato di "una volta ogni tanto", in realta’ il termine significa (anche fiscalmente): "che e’ capitato davanti" (da occido, occidi, OCCASUM, occidere: cadere, cader dinanzi e, quindi, capitare).
Quindi: una prestazione che ti e' capitata per caso, che non ti andavi a cercare

In sostanza, il legislatore ha inteso lasciare la possibilita’ di descrivere fiscalmente quelle attivita’ che non ci si aspettava, e sono capitate; ma NON quelle attivita’ che non vanno molto bene e, quindi, producono ancora pochi lavori: se ti dai da fare e non trovi molta clientela, il fatto di organizzarti per cercare clienti e di darti da fare in tal senso rende non piu' occasionale quella prestazione ma, semmai, un po' ridotta: sei un professionista che lavora ancora poco, e - in virtu' di questo - puoi (devi) descriverti come professionista in regime dei "super-minimi" (al di sotto dei 30.000 euro / anno).

Intendiamoci: il fotografo che cerca attivamente di avere dei clienti, si fa pubblicita’, sparge la voce, si prepara per affrontare i servizi, e’ un professionista, nel senso che si butta in un'impresa (o in una libera professione); il fatto, poi, che riesca a fare solo due o tre servizi in un anno significa solo che gli affari, per quell'anno, gli sono andati male, ma non che ha effettuato dei lavori occasionali.

L'"abitudinarieta’", in sostanza, non e’ legata tanto alla frequenza dei lavori, quanto alla loro prevedibilita’.

Il professionista e’ OBBLIGATO a rispettare gli "iter" consueti del prestatore d’opera assoggettato ad IVA; poi, fara’ tutti i lavori che potra’ fare. Se saranno molti, buon per lui; se saranno pochi, al limite anche nessuno, questo non togliera’ nulla alla natura abituale e professionale della sua attivita’, nel senso che lui "ci ha provato". 

Colui, invece, che non esercita abitualmente l'attivita’, nella vita fa tutt'altro: dipendente, studente, quello che vuole, ma non cerca di procurarsi dei lavori fotografici. Se gli capita qualche lavoro e’ in via del tutto occasionale (nel senso etimologico), senza che se la sia andata a cercare.

E' evidente che molto, in questa situazione, e’ lasciato alla buona fede ed alla sincerita’, essendo in alcuni casi abbastanza difficile disquisire sul fatto che un lavoro sia stato cercato o sia capitato.

Limiti delle prestazioni occasionali

a) NON e’ occasionale nessun lavoro fotografico prima del quale sia stata fatta una qualsiasi forma di pubblicita’: siti web personali o pagine di social network che espressamente propongono i servizi fotografici, volantini, immagine coordinata con biglietti da visita con la dicitura "fotografo" o similari, manifestini affissi nei negozi di bomboniere, l'indirizzo e la dicitura "fotografo" nell'album fotografico realizzato "per caso", eccetera.

In questa situazione, infatti, non e’ sostenibile in nessun modo il carattere occasionale della prestazione, nel senso che si e’ analizzato prima; indipendentemente dal fatto che i lavori possano essere anche pochi, l'averli cercati attivamente mediante una forma qualsiasi di pubblicita’ e’ cosa tipica e sintomatica di attivita’ abituale e quindi professionale.

E' invece piu' che ammissibile (anzi:auspicabile!) la firma delle foto pubblicate su una rivista o similari, dato che il firmare le immagini significa solo attribuirsene la paternita’, e non farsi promozione. Anche la sola firma al termine di un album di matrimonio va benone; quello che va evitato e' il farsi pubblicita' attiva come fotografi.

b) NON e’ piu’ occasionale quell'insieme di lavori che, anche se non ricercati attivamente, per la loro insistente frequenza assumono, di fatto, una ricorrenza paragonabile a quella di un lavoro professionale. In tal senso, sono stati posti dei limiti (30 giorni per lavoro e/o 5000 euro all'anno). Se si supera il limite dei 5000 euro, il compenso va assoggettato anche al prelievo per contribuzione Inps. 
Ma a questo punto, divente piu' sconveniente rispetto ad un'apertura di partita iva in regime "dei super-minimi".

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Come fare le ricevute per prestazione occasionale

Non e’ vero che la prestazione occasionale sia possibile solo per attivita’ libero-professionali, come alcuni affermano.

E' invece vero che viene conteggiata in modo simile al reddito di lavoro autonomo solo la prestazione occasionale che abbia le caratteristiche del lavoro autonomo. Un eventuale reddito diverso non di lavoro autonomo, ma caratteristico di un'impresa commerciale e’ possibile anche in forma occasionale, come si e’ visto essere previsto dal punto i) dell'articolo 81 T.U.I.R..

Nel caso del servizio fotografico, comunque, e’ difficile ipotizzare un reddito di "impresa" occasionale. Si tratta di una contraddizione in termini, dato che l'impresa presuppone una struttura o quantomeno un'organizzazione, cose che evidentemente non possono essere pensate in un contesto occasionale.

Un "reddito diverso" di natura commerciale potrebbe essere, ad esempio, l'aver acquistato - una tantum - uno stock di dieci fotocamere particolarmente convenienti, e l'averle rivendute lucrando qualcosa su ogni esemplare.

Di fatto, e per essere concreti, le prestazioni occasionali legate alla fotografia (e che non siano una compravendita occasionale) sono da considerarsi un "reddito diverso" per esercizio occasionale di un'attivita’ di lavoro autonomo. Come tali, sono assoggettate alla ritenuta d'acconto, ed escluse dall'Iva.

Ecco, concretamente, come deve essere descritta la prestazione occasionale (che sia effettivamente tale):

Quando riceve il suo compenso, il "fotografo" occasionale rilascia al cliente, chiunque esso sia, una ricevuta fiscale.

La ricevuta viene compilata in due copie dal fotografo stesso: una copia va al cliente, una viene conservata dal fotografo.

Non occorre nessun modulo particolare, ne’ alcun bollettario numerato; le cartolerie commerciali vendono della modulistica prestampata a questo fine, ma vanno ugualmente bene due fogli di normalissima carta bianca.

Ovviamente, entrambe le copie dovranno riportare tutti i dati che descrivono il compenso ed i soggetti interessati, e cioe’:

a) Del fotografo occasionale (o, comunque, di chi ha offerto la prestazione): Nome, cognome, residenza, luogo e data di nascita, codice fiscale.

b) Del cliente, Nome, cognome (o ditta), residenza, codice fiscale.

c) Del documento, data e numerazione progressiva. Cioe’, data della ricevuta e un numero progressivo, che ricominci ad ogni anno solare. Ad esempio, se fino al dicembre sono state fatte tre prestazioni occasionali (numerate: 1, 2 e 3), la prestazione successiva, effettuata supponiamo in febbraio, viene numerata di nuovo col n. 1, e cosi’ via.

d) Del compenso, descrizione sommaria ed importo. Ad esempio: "per mia prestazione occasionale relativa a servizio su fauna del Gran Paradiso", totale euro xxxxxx.

e) Se la prestazione viene fatta a favore di una ditta (e quindi NON nel caso della prestazione effettuata a privati), la cifra del compenso va assoggettata a ritenuta d'acconto.

In breve, comunque, si tratta di un anticipo sulle imposte, operato mediante una trattenuta (ritenuta) che il cliente fa sulla cifra da pagare al fornitore, in questo caso il fotografo occasionale. La cifra trattenuta viene poi versata dall'azienda cliente in anticipo (acconto) sulle tasse che il suo fornitore dovra’ pagare.

La percentuale della ritenuta d'acconto e’ del 20%. Non viene applicata in questa forma dal cliente straniero, il quale si rifa' alla sua legislazione locale, per eventuali ritenute.
Le trattenute effettuate in altri Paesi seguono, poi, la normativa di riferimento nella "convenzione doppia imposizione" fra Paese di riferimento ed Italia.
Trovi i testi dei singoli accordi semplicemente digitando su Google: "Convenzione doppia imposizione Italia - Nomedelpaesestraniero
In linea di massima, viene riconosciuto un credito di imposta proporzionato alla cifra trattenuta nel paese di origine.

Concretamente, quindi, su di un compenso di 1.000 la ritenuta d'acconto (cioe’ la trattenuta in anticipo sulle tasse) e’ – dal 1998 con la percentuale del 20% - di 200; questo importo viene trattenuto dalla ditta cliente, e da essa versato per conto del "fotografo".

Una nota, forse superflua per alcuni. Quando il compenso viene assoggettato a ritenuta d'acconto, il netto percepito e’, ovviamente, inferiore a quanto viene pagato dal cliente.

Chiedendo 1000, il cliente paga effettivamente quella cifra, ma abbiamo visto che il fotografo intasca in realta’ 800.

Desiderando intascare 1000, occorre fare un piccolo calcolo. Non, come verrebbe istintivo a molti, chiedendo 1.200, e cioe’ aggiungendo la stessa percentuale che poi deve essere tolta. In questo modo, infatti, la cifra lorda a cui si dovrebbe applicare la ritenuta sarebbe di 1.200, di cui il complessivo 20% e’ di piu’ del 20% di 1.000.

In pratica, chiedendo un lordo di 1.200 si intasca 960 , perche’ la ritenuta diventa di 240.

Il conto corretto va fatto dividendo la cifra che si desidera ottenere per 80, e moltiplicando il risultato per 100. Nell'esempio riportato, la cifra da chiedere per intascare 1.000 e’ 1.250 (da cui, comunque, sottraendo il 20% si ottiene 1.000).

Attenzione: del fatto che e’ stata effettuata questa trattenuta, e dell'avvenuto versamento alle casse dello Stato, la ditta cliente DEVE mandare una certificazione al fotografo in tempo utile per la dichiarazione (modello Unico) nell'anno successivo a quello nel quale e’ stato fatto il pagamento. Se, ad esempio, si riceve un compenso nel mese di marzo, la ditta cliente tratterra’ la ritenuta e la versera’ allo Stato; trascorso tutto l'anno solare in corso (e quindi con l'anno successivo) entro il mese di marzo - e quindi l'anno dopo - la ditta dovra’ spedire al fotografo un'attestazione ove si dichiari che e’ stata effettuata la ritenuta, e di quali importi si trattava.

Come gia’ accennato, tutto il meccanismo della ritenuta d'acconto NON si applica se il cliente e’ un privato.

In questo caso, la ricevuta riporta la sola cifra lorda richiesta, che e’ quella che coincide con quella intascata.

In realta’, il compenso e’ equivalente in entrambe i casi. Infatti, quando viene applicata la ritenuta d'acconto ci si pone nelle condizioni di pagare meno tasse (o non doverle pagare per nulla) in fase di dichiarazione dei redditi, per un importo perfettamente equivalente a quello della ritenuta subita.

f) Infine, e questo vale in qualsiasi caso, sulle ricevute per importo complessivo superiore a 77.47 euro va applicata sulla copia originale (quella che va al cliente) una marca da bollo da 1,81 euro e, su entrambe, la dicitura relativa all'esenzione Iva: Esente Iva DPR 633/72 per mancanza del presupposto soggettivo.

LE PRESTAZIONI OCCASIONALI VANNO DICHIARATE

La prestazione occasionale e’ regolare non soltanto se viene emessa una ricevuta, ma anche a patto che tali redditi vengano dichiarati.

Indipendentemente dall'ammontare del compenso ricevuto, quindi, andra’ compilato il modello Unico (dichiarazione dei redditi) dell'anno successivo a quello nel quale sono stati percepiti i compensi.

Il reddito da dichiarare, tuttavia, non e’ necessariamente tutto quello percepito. Infatti, l'articolo 85 del Testo Unico (DPR 917/86) consente di dedurre i costi direttamente e strettamente connessi alla realizzazione di quei redditi occasionali.

Per ogni acquisto e per ogni spesa sostenuta che siano stati in equivocabile legame con la realizzazione dei servizi occasionali, quindi, ci si fara’ rilasciare fattura o ricevuta fiscale; questa documentazione andra’ conservata assieme alla ricevuta poi rilasciata al proprio cliente, come prova delle spese sostenute per produrre il reddito.

La cifra da dichiarare sara’ quella risultante dalla differenza fra quello che si e’ speso e l'ammontare complessivo del compenso (attenzione: del compenso lordo, cioe’ computando come compenso la cifra intera, e non quella percepita dopo l'eventuale ritenuta d'acconto).

Sono deducibili solo i costi "specificamente inerenti" alla produzione dei singoli lavori. Di conseguenza, si puo’ ad esempio dedurre il costo delle pellicole e delle stampe che sono state necessarie, ma non quello della macchina fotografica o di un obiettivo, dato che e’ evidente la possibilita’ di destinare questi ultimi beni anche ad altri fini, non specifici.

La differenza, dunque, fra spese sostenute e compensi ricevuti (il tutto conteggiato per anno solare) viene dichiarata con il modello Unico in aggiunta ad eventuali altri redditi, anche di lavoro dipendente.

Il "fotografo occasionale" che abbia redditi di lavoro dipendente e che, dunque, non abbia mai compilato il modello Unico, se ha effettuato delle prestazioni occasionali incorre nell'obbligo della presentazione della denuncia dei redditi, pagando l'Irpef (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche, cioe’ dei singoli individui) sul cumulo dei redditi.

In parole povere, questo significa che l'ipotetico guadagno per la prestazione occasionale viene sommato all'intero ammontare lordo del reddito dipendente, o comunque degli altri redditi; di questa cifra viene calcolata l'imposta dovuta. Dall'imposta viene scomputata la parte gia’ pagata dal datore di lavoro (con le trattenute sulla busta paga) e le altre detrazioni ammesse; a conguaglio, eventualmente si paga la differenza dovuta.

Si ricorda che i redditi di dipendenti statali (se non si e’ optato per il part-time) solitamente NON sono compatibili con altri redditi.

Concretamente, le prestazioni occasionali di chi non ha altri redditi (studenti, persone in attesa di occupazione, eccetera), solitamente si concludono in una dichiarazione a credito, con la quale, cioe’, si chiede allo Stato di restituire una parte delle tasse pagate di fatto in eccesso mediante la ritenuta d'acconto. In questi casi, infatti, e’ facile che l'aliquota dovuta alla fine sia inferiore a quella anticipata con la ritenuta d'acconto.

Quando, invece, la persona sia gia’ titolare di altri redditi, ad esempio un normale stipendio da impiegato, e’ facile che, nel complesso, si superi l'aliquota della ritenuta d'acconto, e si debba pagare qualche cosa a conguaglio.

In entrambe i casi, la certificazione dell'avvenuta effettuazione della ritenuta d'acconto e’ l'unico documento col quale dimostrare che una parte delle tasse dovute (o tutte quante) sono gia’ state versate dal proprio cliente.

Non conviene in nessun caso "fare finta di nulla" e non dichiarare il reddito derivante dalle prestazioni occasionali.

In particolar modo quando la ricevuta e’ assoggettata al meccanismo della ritenuta d'acconto, ci sono eccellenti probabilita’ che la mancata denuncia sia un nodo che venga presto al pettine.

La ditta cliente, infatti, per conteggiare la ricevuta rilasciata fra i costi sostenuti, include il "fotografo occasionale" fra i fornitori che sono stati assoggettati a ritenuta d'acconto. Nell’anno successivo, la ditta stessa e’ obbligata a presentare un'apposita dichiarazione (il modello 770), nella quale vengono dettagliatamente indicati tutti i percettori di compensi di questo genere, con nome, cognome, indirizzo, codice fiscale e somme percepite. Evidentemente, e’ facile individuare quei contribuenti che, indicati nel 770 di una ditta come destinatari di un compenso, di fatto non lo hanno poi dichiarato a loro volta come reddito.

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