CANONE RAI PER UFFICI E NEGOZI

 

 


 

La Rai sta inviando una pioggia di avvisi (vedi al piede della pagina) con i quali prova ad ipotizzare l'esistenza di un televisore nei locali dello studio, ufficio o negozio, e conseguentemente chiede il pagamento del cosiddetto "canone speciale", previsto per gli apparecchi televisivi disponibili in pubblici esercizi ma anche in qualsiasi altro ambito "non familiare". Il canone annuo sarebbe di 173,16 euro, e gli avvisi attuali chiedono la quota pro rata (maggio - dicembre) di 117,80 euro.

Ecco come stanno le cose (in forma di domande e risposte ai temi di maggior rilievo sulla faccenda).

1) Cosa e' questo generico "decreto del 20.12.2002" a cui fa riferimento la lettera della Rai?

2) E' vero che un ufficio, un negozio, uno studio devono pagare questo canone se hanno un televisore, oppure e' solo per alberghi, bar e similari?

3) In quali casi e' possibile non pagare?

4) Cosa succede se non pago?

 


1) Cosa e' questo generico "decreto del 20.12.2002" a cui fa riferimento la lettera della Rai?

Nell'avviso - a nostro parere un po' impostato come per parlare ad un "suddito", anziche' ad un utente - si fa' riferimento ad un non meglio definito decreto ministeriale del 20.12.2002. 
Ora, siccome i Ministeri sono molti, non avrebbe fatto male specificare che ci si sta riferendo al  Decreto del Ministero delle Comunicazioni, emanato in data 20 dicembre 2002 ma pubblicato in Gazzetta Ufficiale N. 14 del 18 Gennaio 2003, il quale e' tuttavia riferito semplicemente alla
"Determinazione della misura dei canoni di abbonamento alle radiodiffusioni per l'anno 2003" e quindi non spiega quello che interesserebbe, e cioe' se il canone debba essere pagato oppure no. In realta' il fondamento sta nei regi decreti di istituzione del Canone Rai. 
In sostanza, il decreto richiamato dalla attuale lettera Rai non spiega niente. L'obbligo e' stato istituito con l'articolo 1 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, con la seguente disposizione:
«Chiunque detenga uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle radioaudizioni è obbligato al pagamento del canone di abbonamento, giusta le norme di cui al presente decreto. La presenza di un impianto aereo atto alla captazione o trasmissione di onde elettriche o di un dispositivo idoneo a sostituire l'impianto aereo, ovvero di linee interne per il funzionamento di apparecchi radiotelegrafici, fa presumere la detenzione o l'utenza di un apparecchio radio-ricevente»; il canone "speciale" di abbonamento alle radiodiffusioni è stato di fatto introdotto dall'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 21 dicembre 1944, n. 458, sostituendo il secondo comma dell'articolo 10 del regio decreto legge 23 ottobre 1925, n. 1917 con questa disposizione: «Qualora le radioaudizioni siano effettuate in esercizi pubblici o in locali aperti al pubblico o comunque al di fuori dell'ambito familiare, o gli apparecchi radioriceventi siano impiegati a scopo di lucro diretto o indiretto, l'utente dovrà stipulare uno speciale contratto di abbonamento con la società concessionaria». Tale norma introduce in modo più chiaro ed esteso il criterio di distinzione per l'applicazione del canone speciale e del canone ordinario. 

E' quindi vero che esiste l'obbligo di pagamento se si detiene in ufficio, studio o negozio un apparecchio televisivo (adatto alla ricezione delle trasmissioni). La cosa non si applica nel caso di monitor non dotati di sintetizzatore di frequenza.

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2) E' vero che un ufficio, un negozio, uno studio devono pagare questo canone se hanno un televisore, oppure e' solo per alberghi, bar e similari?

Anche se a prima vista le pagine della Rai danno la sensazione che si tratti di una disposizione riferita solo agli Alberghi, bar, ed esercizi simili, confermiamo (vedi decreti legge indicati sopra) che l'obbligo c'e' ANCHE PER UFFICI, NEGOZI, STUDI, indipendentemente dall'uso che ne viene fatto. Come gia' accennato in altri punti, l'obbligo vale SOLO nel caso si tratti di un televisore dotato di sintonizzatore (o con un videoregistratore dotato di sintetizzatore), perche' si tratta di apparecchi atti alla ricezione. Non esiste obbligo per i monitor "puri" che non sono in grado di decodificare il segnale trasmesso via etere, e per i lettori di cassette o CD (non videoregistratori) che si limitano a leggere il segnale del nastro.

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3) In quali casi e' possibile non pagare?

Come gia' accennato in altri punti, l'obbligo vale SOLO nel caso si tratti di un televisore dotato di sintonizzatore (o con un videoregistratore dotato di sintetizzatore), perche' si tratta di apparecchi atti alla ricezione. Non esiste obbligo per i monitor "puri" che non sono in grado di decodificare il segnale trasmesso via etere, e per i lettori di cassette o CD (non videoregistratori) che si limitano a leggere il segnale del nastro.

Se l'apparecchio televisivo c'e' ed e' usato anche solo per visionare cassette o immagini, occorre scegliere se fare disobbedienza fiscale alla leghista (ma questo nel medio termine e' molto probabile che si trasformi in ingiunzioni da cui sara' molto difficile sottrarsi), oppure pagare il canone, oppure sostituire la TV con un monitor ed eventualmente un lettore di cassette (non vidoregistratore).

Esiste anche la possibilità di chiedere di "sugellare" l'apparecchio televisivo, facendo prima un versamento di 5,16 euro. Vedi il punto successivo.

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4) Cosa succede se non pago?

Se non c'e' apparecchio televisivo (ricordiamo che la RAI semplicemente "ci prova"), ovviamente non si deve pagare, e non si puo' essere obbligati a nulla; potrebbe esserci una verifica di ispettori della Rai, che comunque non hanno nulla da trovare.
Se invece il televisore esiste, o si converte il sistema di visione come descritto al punto 3, o si paga, o si fa disobbedienza fiscale, che sconsigliamo. Non pagando il canone quando dovuto, una volta accertato che esiste l'apparecchio televisivo, continueranno a giungere richieste ed ingiunzioni di pagamento, sino ad essere citati in giudizio o comunque subire l'emissione di un decreto ingiuntivo, obbligando al pagamento o ad una contestazione giudiziale che con ogni probabilità verrebbe persa.

Se si e' gia' pagato e si desidera "eliminare" l'apparecchio televisivo, e' possibile disdire l'abbonamento alla TV, cedendo il televisore ad altri, o  - provocatoriamente, facendo sigillare l'apparecchio televisivo (attenzione: NON si deve chiedere di "sigillare" solo i canali RAI, perche' la richiesta sarebbe considerata nulla, e vi chiederebbero pagamenti, mora ed arretrati). Nel caso di suggellamento, l'intero apparecchio televisivo verra'/verrebbe chiuso in un sacco di juta, a cui vengono apposti i sigilli.

Ecco il modello per la richiesta di "suggellamento":

Spett. S.A.T (sportello Abbonamenti TV - Agenzia Entrate) -

CASELLA POSTALE 22 - 20121 TORINO

Il sottoscritto chiede la cessazione del Canone TV e chiede di far suggellare il televisore (N° di Ruolo .......................... ) a colori detenuto presso .......... A tale scopo ha corrisposto l’importo di Euro 5,16 a mezzo vaglia postale n° ....................... del ....../......./20...... sul quale ha indicato il numero di ruolo dell’abbonamento. Dichiara altresì di non essere più in possesso del libretto di abbonamento e chiede a norma degli art. 2 e 8 della L. 241/1990 quale procedimento amministrativo intende seguire la S.A.T. ai fini del completamento di quanto disposto dall’art. 10 del R.D. n. 246 del 21/02/1938.

Cognome ..................... Nome...........................
Via .....................................................
città ..................................................... CAP .............
Data .....................................
Firma .....................................

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