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Questa risoluzione del Ministero delle Finanze ha chiarito, una volta per tutte, come sia possibile - ed in quali casi - che l'attivita' fotografica sia svolta anche in forma di libera professione e non solo di impresa.


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RISOLUZIONE MINISTERO DELLE FINANZE N. 129/E del 17 luglio 1996

Prot n. 6/1050/95

 

Oggetto: Attività di fotografo. Qualificazione come reddito di impresa o di lavoratore autonomo. Quesito della associazione nazionale dei fotografi professionisti, direttori della fotografia e operatori dell’immagine (TAU), Via Manara 7, 20122 Milano

 

Con l’istanza indicata in oggetto prodotta dall’associazione nazionale dei fotografi professionisti, direttori della fotografia e operatori dell’immagine (TAU visual) viene chiesto di conoscere l'inquadramento ai fini fiscali dell' attività fotografica.

In particolare viene evidenziato che in dipendenza dell'evoluzione del settore, l’attività fotografica, considerata normalmente come attività di impresa, ed in molti casi attività di impresa artigiana, ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 433, è stata interessata da profonde mutazioni per cui, attualmente, l'attività del fotografo può avere natura commerciale o professionale a seconda della sussistenza o meno di alcuni requisiti che caratterizzano lo svolgimento di un'attività di impresa, quali l’impiego di rilevanti attrezzature e la scarsa componente di lavoro manuale.

Viene evidenziato, inoltre, che l'esercizio dell’attività fotografica con valenza di informazione permette 1'accesso all'albo professionale dei giornalisti, ai sensi della legge 3 febbraio 1963, n.69, e che le prestazioni fotografiche, aventi determinati requisiti sono ammesse a pieno titolo tra le opere dell’ingegno protette dalla vigente legislazione sul diritto d'autore di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni.

Infine, viene fatto presente che il rapporto intercorrente fra cliente e fotografo è di tipo fiduciario, con la conseguenza che il contratto che si instaura fra le parti si configura quale contratto d’opera intellettuale, regolato dall’art. 2229 e seguenti del cod. civ, nel quale l’impegno assunto da parte del professionista costituisce un’obbligazione di mezzi e non di risultato.

Al riguardo la scrivente rileva quanto segue.

L'art. 49 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), considera redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall’esercizio di arti e professioni, intendendosi per tale 1'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività diverse da quelle di impresa, considerate in particolare nel capo VI del citato T.U.I.R..

Si rileva altresì che ai sensi dell’art. 51, comma 1, del TUIR, sono considerati redditi di impresa quelli che derivano dall’esercizio per professione abituale, ancorchè non esclusiva delle attività indicate nell'art. 2195 del cod. civ. nonché ai sensi del successivo comma 2, lett. a), delle attività organizzate in forma di impresa dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell'art. 2l95 del cod, civ.

Ciò posto, si ritiene che l'attivita' di fotografo possa essere considerata quale attività rientrante nell'esercizio d'arti e professioni di cui al citato art. 49 del T.U.I.R, ovvero attività di impresa, rientrante nell’art. 51 del T.U.I.R. stesso, a seconda delle modalità effettive con cui essa viene svolta.

In particolare, essa si configura quale attività di lavoro autonomo allorchè la prestazione assume gli elementi tipici dell'attività professionale intellettuale di cui all’art. 2229 del cod.civ, ancorchè la legge, per la professione di cui trattasi, non preveda alcuna iscrizione in appositi albi o elenchi.

Tali elementi si ravvisano sia nell’impegno assunto dal professionista nel confronti del cliente a prestare la propria opera intellettuale per il raggiungimento del risultato sperato relativo al servizio fotografico reso, senza alcun obbligo di conseguito, sia per il fatto che il rapporto tra le parti, basandosi su un rapporto fiduciario, fondato sull' "intuitus personae".

L’attività fotografica si viene a qualificare, invece, come esercizio di impresa commerciale quando in tale attività l’apporto del professionista non è più connesso ad una prestazione d'opera intellettuale, ma involge una prevalente opera di organizzazione di vari fattori produttivi e laddove la struttura dell'impresa così organizzata, e non la figura del professionista, assume nei confronti della clientela una rilevante importanza ( cfr. conformemente la circ n. 12 del 12 aprile 1983 delta ex Direzione Generale delle imposte Dirette con riguardo alla attivita' dei laboratori di analisi).

Si prega codesta Direzione Regionale di portare a conoscenza quanto sopra all' associazione istante

Il Direttore Centrale


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