Roma, in data 30.04.97
DIPARTIMENTO Entrate
Risoluzione n.94/E
Con istanza del 24 febbraio 1995, l'Associazione Nazionale Fotografi Professionisti TAU visual ha chiesto di conoscere se le cessioni di immagini fotografiche soddisfacenti i seguenti requisiti:
1) prodotte
spontaneamente dall'autore e da questi
offerte a terzi per l'utilizzazione;
2) di carattere oggettivamente artistico, creativo ed
interpretativo;
3) non destinate a finalita' commerciali o
pubblicitarie;
4) cedute nell'esercizio di un'arte o
professione,
possano rientrare nella previsione oggettiva di cui all'art. 3 del D.P.R.
del
26.10.1972, n. 633.
Al riguardo si fa presente che l'art. 3 cennato, dopo
aver disposto al secondo comma, n. 2 che costituiscono
prestazioni di servizi, se effettuate verso corrispettivo "le
cessioni, concessioni, licenze e simili relative a
diritti d'autore" con il quarto comma, lett.
a), esclude dal campo di applicazione dell'IVA le
medesime transazioni laddove siano effettuate dagli autori e loro
eredi o legatari, tranne quelle relative alle opere di cui ai
numeri 5 e 6 dell'art. 2 della legge 22 aprile 1941,
n.
633.
La disciplina dettagliata del
diritto di autore e' contenuta nella citata legge 22 aprile
1941, n. 633, che al capo I art. 1 definisce opere
protette ai sensi della legge medesima le opere dell'ingegno,
di carattere creativo, che appartengono alla
letteratura, alla musica, alle arti
figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia,
qualunque ne sia il modo o la forma di
espressione.
L'art. 2, nell'elencare in particolare quali sono le
opere comprese nella protezione, al punto 7, aggiunto dall'art.1 del
D.P.R. 8 gennaio 1979, n. 19, prevede le opere fotografiche e quelle
espresse con procedimento analogo a quello della
fotografia, sempre che non si tratti di semplice
fotografia, protetta ai sensi delle norme del capo V del titolo II
dedicato ai diritti connessi all'esercizio del diritto di
autore.
Con tale disposizione il legislatore ha inteso
distinguere la semplice fotografia dalle opere
di carattere creativo, accordando solo a queste
ultime la tutela piena prevista dal
capo I della legge sul diritto
d'autore e riconoscendo agli autori di
semplici fotografie solo alcuni
diritti esclusivi di cui al titolo III, capo
V.
L'autore dell'opera, ai sensi dell'art. 12
della legge in discorso, nonche' dell'art. 2577
del codice civile, ha il diritto
esclusivo di pubblicare l'opera e di utilizzarla
economicamente in ogni forma e modo e nei limiti fissati dalla legge.
Dalla
lettura congiunta delle disposizioni richiamate si
evince che l'art. 3, quarto comma, del DPR n. 633 del 1972,
nell'escludere dall'IVA le cessioni, concessioni,
licenze e simili relative al diritto di autore ha
inteso sottrarre alla imposizione solo le transazioni
aventi ad oggetto i diritti esclusivi di utilizzazione
delle opere dell'ingegno, protette ai sensi del capo I della
legge sul diritto di autore, a condizione che siano
poste in essere dal loro autore, erede
o legatario e che non siano destinate a finalita'
di pubblicita'
commerciale.
Non puo', pertanto, estendersi
alle cessioni di semplici immagini fotografiche, che
godono di una tutela limitata ai soli
diritti connessi all'esercizio del diritto d'autore, la
disposizione d'esclusione dall'IVA prevista dal ripetuto art.
3 del D.P.R. n. 633 del
1972.
Ai fini di un corretto
inquadramento nella disciplina del diritto d'autore
dell'attivita' fotografica, e' stata interessata la SIAE, la quale,
dopo aver evidenziato la differenza tra la semplice fotografia
e le opere fotografiche, ha fatto presente di accettare il
conferimento del mandato per la proiezione del diritto d'autore solo
per le opere
fotografiche.
La logica dell'esclusione da IVA dei diritti d'autore
di cui all'art. 3, quarto comma cennato, va rinvenuta, come rilevato nella
Relazione governativa allo schema di decreto che ha
introdotto detta disciplina, nella estrema incertezza
nell'individuare nel campo delle opere dell'ingegno
l'esercizio concreto di una attivita'
professionale riaffermando invece la piena
imponibilita' quando puo' ragionevolmente
presumersi che la suddetta difficolta' non
sussista, come appunto per i diritti di autore sulle opere di ingegneria e
sulla produzione cinematografica, nonche' per i diritti d'autore relativi
ad opere di ogni genere utilizzate da imprese a fini di pubblicita'
commerciale.
Pertanto, alla stregua
delle considerazioni esposte le cessioni da parte dell'autore
di opere fotografiche offerte a terzi
per l'utilizzazione economica delle stesse, non destinate a fini di
pubblicita' commerciale, sono da escludere dal campo di applicazione
dell'IVA, trattandosi di opere protette ai sensi del capo I della legge sul
diritto di autore, cosi' come rilevato anche con il
parere fornito dalla SIAE; vanno invece assoggettate ad IVA, ai
sensi del secondo comma, n. 2 dell'art. 3 in
discorso, le stesse operazioni se poste in essere da
soggetti diversi dall'autore, legatario o erede.
Si rileva che fuori dalle
cennate ipotesi, in particolare per le
cessioni di semplici fotografie,
sussiste una generale disciplina
d'imponibilita' ad IVA, non potendo le relative cessioni essere ricondotte
ad alcuna delle operazioni afferenti al diritto
d'autore.
L'Ufficio IVA di Milano che legge per conoscenza e'
pregato di comunicare quanto sopra all'Associazione interessata.
Trovi un commento dettagliato all'applicazione di questa possibilita' consultando l'archivio delle email per i soci, a: http://www.fotografi.tv/news.php?sz=3