mdf_logo.gif (2212 byte)
Roma, in data 30.04.97

DIPARTIMENTO Entrate
Risoluzione n.94/E

Con istanza del 24  febbraio  1995,  l'Associazione  Nazionale Fotografi Professionisti TAU visual  ha  chiesto  di conoscere se le cessioni  di  immagini fotografiche soddisfacenti  i  seguenti requisiti:

1) prodotte spontaneamente  dall'autore  e  da  questi  offerte  a  terzi  per l'utilizzazione;
2) di carattere oggettivamente artistico, creativo ed interpretativo;         
3) non destinate a finalita' commerciali o pubblicitarie;                     
4) cedute nell'esercizio di un'arte o professione,                            
possano rientrare nella previsione oggettiva di cui all'art. 3 del D.P.R.  del
26.10.1972, n. 633.   

     Al riguardo si fa presente che l'art. 3 cennato, dopo aver  disposto al secondo  comma,  n. 2 che  costituiscono prestazioni di servizi, se effettuate verso corrispettivo "le cessioni,  concessioni, licenze e  simili  relative  a diritti d'autore"  con il  quarto  comma,  lett.  a),  esclude  dal  campo  di applicazione dell'IVA le medesime transazioni laddove siano  effettuate  dagli autori e loro eredi o  legatari,  tranne quelle relative  alle opere di cui ai numeri  5  e  6 dell'art.  2 della legge 22 aprile 1941, n.  633.             
     La  disciplina  dettagliata  del  diritto  di  autore  e' contenuta nella citata legge 22 aprile 1941, n.  633, che al capo I  art.  1  definisce  opere protette ai sensi della legge medesima le  opere  dell'ingegno,  di  carattere creativo,  che  appartengono  alla  letteratura,  alla   musica,   alle   arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia,   qualunque  ne sia il modo o la forma di espressione.                                        
     L'art. 2, nell'elencare in particolare quali sono le opere comprese nella protezione,  al punto 7, aggiunto dall'art.1 del D.P.R. 8 gennaio 1979, n. 19, prevede le opere fotografiche e quelle espresse  con  procedimento  analogo  a quello della fotografia, sempre che non  si  tratti  di  semplice  fotografia, protetta ai sensi delle norme del capo V del titolo  II  dedicato  ai  diritti connessi all'esercizio del diritto di autore.                                 
     Con tale disposizione il legislatore ha inteso  distinguere  la  semplice fotografia  dalle  opere  di  carattere creativo,  accordando  solo  a  queste ultime  la  tutela  piena prevista  dal   capo   I  della  legge  sul  diritto d'autore  e riconoscendo  agli  autori  di  semplici  fotografie  solo  alcuni
diritti esclusivi di cui al titolo III, capo V.                               
     L'autore dell'opera, ai sensi dell'art.  12  della  legge  in   discorso, nonche'  dell'art. 2577 del  codice  civile,  ha  il  diritto   esclusivo   di pubblicare l'opera e di  utilizzarla economicamente in ogni forma e modo e nei limiti  fissati dalla legge.

     Dalla lettura congiunta delle  disposizioni   richiamate  si  evince  che l'art. 3, quarto comma, del DPR n. 633 del 1972, nell'escludere  dall'IVA   le cessioni,  concessioni,  licenze  e simili  relative al diritto  di  autore ha inteso  sottrarre  alla imposizione  solo le transazioni  aventi  ad   oggetto i  diritti esclusivi di utilizzazione delle opere  dell'ingegno,  protette  ai sensi del capo I della legge sul diritto di autore,  a  condizione  che  siano poste  in essere  dal   loro  autore,  erede  o  legatario  e  che  non  siano destinate a finalita' di pubblicita' commerciale.                             
     Non  puo',  pertanto,  estendersi  alle  cessioni  di  semplici  immagini fotografiche, che godono di una  tutela  limitata  ai  soli  diritti  connessi all'esercizio del diritto d'autore,   la  disposizione  d'esclusione  dall'IVA prevista dal ripetuto art.  3 del D.P.R. n. 633 del 1972.                     
     Ai fini  di  un  corretto  inquadramento  nella  disciplina  del  diritto d'autore dell'attivita' fotografica, e' stata interessata  la SIAE, la  quale, dopo  aver  evidenziato la differenza tra la semplice fotografia e  le   opere fotografiche, ha fatto presente di accettare il conferimento del  mandato  per la proiezione del diritto d'autore solo per le opere fotografiche.            
     La logica dell'esclusione da IVA dei diritti d'autore di  cui all'art. 3, quarto comma cennato, va rinvenuta, come rilevato nella Relazione  governativa allo schema di decreto che  ha  introdotto  detta  disciplina,  nella  estrema incertezza nell'individuare nel campo  delle  opere  dell'ingegno  l'esercizio concreto  di  una  attivita'  professionale   riaffermando   invece  la  piena imponibilita'  quando  puo'  ragionevolmente  presumersi   che   la   suddetta difficolta' non sussista, come appunto per i diritti di autore sulle opere  di ingegneria e sulla produzione cinematografica, nonche' per i diritti  d'autore relativi ad opere di ogni genere utilizzate da imprese a fini di   pubblicita' commerciale.                                                                  
     Pertanto, alla stregua delle considerazioni esposte le cessioni da  parte dell'autore  di  opere  fotografiche   offerte  a  terzi  per  l'utilizzazione economica delle stesse, non destinate a fini di pubblicita' commerciale,  sono da escludere dal campo di applicazione dell'IVA, trattandosi di opere protette ai sensi del capo I della legge sul diritto di  autore,  cosi'  come  rilevato anche con il parere fornito dalla SIAE; vanno invece  assoggettate  ad IVA, ai sensi del secondo comma, n. 2 dell'art.  3  in  discorso,   le  stesse operazioni se poste  in essere da soggetti diversi  dall'autore,  legatario o  erede.   
     Si rileva che  fuori  dalle   cennate  ipotesi,  in particolare   per  le cessioni  di   semplici   fotografie,  sussiste   una    generale   disciplina d'imponibilita' ad IVA, non  potendo le relative cessioni essere ricondotte ad alcuna delle operazioni afferenti al diritto d'autore.                        
     L'Ufficio IVA di Milano che legge per conoscenza e' pregato di comunicare quanto sopra all'Associazione interessata.


Trovi un commento dettagliato all'applicazione di questa possibilita' consultando l'archivio delle email per i soci, a: http://www.fotografi.tv/news.php?sz=3