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Alcune sentenze collegate al diritto d'autore

Si tratta di una raccolta di sentenze pronunciate negli anni in relazione a casi collegati alla fotografia ed i suoi impieghi.


alterazione dell’immagine giornalistica

La comunicazione sociale e la comunicazione giornalistica non consistono soltanto in un testo parlato o scritto. Invero l'attività giornalistica ha forme diverse che vanno dallo scrivere un articolo, all'illustrarlo con immagini, fotografie e fotomontaggi, dalla impaginazione grafica (titolo, risalto tipografico, etc.) alle ricerche storiche o d'archivio, etc. (Fattispecie in cui è stata ritenuta offensiva la pubblicazione di un fotomontaggio).

Cassazione penale, sez. VI, 5 febbraio 1980 Cass. pen. 1981, 1208 (s.m.). Giust. pen. 1981, II,22 (s.m.).

architettura: foto creativa o no

Ai fini della distinzione tra opera fotografica (protetta come oggetto di diritto di autore) e semplice fotografia (oggetto di diritto connesso) occorre condurre l'indagine circa la sussistenza o meno del carattere creativo. Nel campo delle fotografie che riproducono opere dell'arte figurativa e, segnatamente, opere architettoniche (in cui uno sforzo creativo venne già a suo tempo compiuto dall'autore dell'opera fotografata) difficilmente la fotografia consegue carattere creativo, in quanto la necessaria fedeltà nella rappresentazione oggettiva del soggetto riprodotto, caratteristica naturale di tale tipo di fotografia, ne costituisce anche l'altrettanto necessario limite.

Pretura Saluzzo, 13 ottobre 1993 Dir. autore 1994, 484

assenza di patti scritti, su commissione

Il diritto di esclusiva viene meno in talune ipotesi specificamente previste dalla legge sul diritto di autore particolarmente ravvisabili ogni volta che la <complessiva logica> alla base dell'operato del committente le fotografie, sconti come presupposta l'esigenza di acquisire le stesse senza limitazioni di sorta al loro sfruttamento; l'appena menzionata circostanza si rafforza se l'emissione della fattura, seguita alla consegna dei rullini fotografici da parte dell'operatore, avvenga senza che quest'ultimo abbia posto limitazioni alla cessione.

04.07.92 Cass. civ., sez. I, 4 luglio 1992, n. 8186

carnevale, maschere

Non può accordarsi la tutela del diritto all'immagine laddove il soggetto che la invoca sia stato fotografato sotto un travestimento tale da renderlo irriconoscibile, non essendo in tal caso possibile valutare le condizioni o qualità proprie attinenti alla persona che si assume irrimediabilmente lesa dalla diffusione delle proprie sembianze.

Pretura Venezia 1 agosto 1984 Giur. it. 1985, I,2,326.

cataloghi simili

Non sussiste concorrenza sleale per riproduzione di fotografie di un catalogo altrui, quando risulti che tutti i "depliants" pubblicitari delle macchine delle aziende operanti nel settore, presentano caratteristiche analoghe e quando le fotografie asseritamente riprodotte illustrino macchinari simili (ma non identici) a quelli del concorrente.

Pretura Vigevano 20 marzo 1987, Riv. dir. ind. 1987, II,374 (nota).

cataloghi, concorrenza sleale

Costituisce concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598 n. 3 c.c. l'utilizzare nei propri cataloghi fotografie appartenenti a un proprio concorrente, ancorché nel passato siano esistiti rapporti commerciali e, nella specie, le fotografie in questione apparissero nei cataloghi del soggetto passivo dell'illecito che il soggetto attivo usava, aggiungendovi un proprio volantino, per distribuire i prodotti (non si è invece ravvisata l'illiceità della condotta alla stregua dei n. 1 e 2 dell'art. 2598 c.c. perché il convenuto apponeva il suo marchio sui propri cataloghi, contenenti le fotografie, in modo evidente).

Tribunale Milano, 21-07-1994 Giur. dir. ind., 1995, 530

catalogo

Costituisce atto di concorrenza sleale ex art. 2598 n. 1 c.c. la realizzazione di un catalogo utilizzando per l'ottanta per cento materiale fotografico eseguito su incarico di un concorrente ed avvalendosi di un'impostazione grafica studiata appositamente per quest'ultimo.

Tribunale Milano, 04-02-1993 Giur. dir. ind., 1993, 369

creativa o no

La tutela dell'opera di carattere creativo nel campo della fotografia è operante tutte le volte che il fotografo non si sia limitato ad una riproduzione della realtà, sebbene attraverso procedure tecnicamente sofisticate, ma abbia inserito nell'opera la propria fantasia, il proprio gusto e la propria sensibilità, così da trasmettere le proprie emozioni a chi esamini la fotografia in tal guisa realizzata; dal punto di vista tecnico l'autore curerà particolari luci, scorci, inquadrature e simili, nel tentativo di aggiungere una dose di immaginazione alla riproduzione meccanica del soggetto.

Tribunale- T. Milano, 28-06-1993 Foro it., Rep. 1994, voce Diritti d'autore, n. 165

cronaca, diritto di

Non costituisce esercizio del diritto di cronaca, e pertanto comporta responsabilità dell'editore e del giornalista per lesione del diritto all'onore e alla reputazione, la pubblicazione (accompagnata da un titolo e da una fotografia aventi autonomo effetto lesivo) di un'intervista a un parlamentare che, riportandosi a una sua interrogazione parlamentare, abbia riferito notizie non vere.

Cassazione civile sez. I, 5 maggio 1995, n. 4871 Foro it. 1996,I, 657

danni nella pubblicazione illecita di ritratto

La illecita pubblicazione dell'altrui immagine, integrante anche violazione di una norma penale, comporta il risarcimento del danno non patrimoniale da liquidarsi equitativamente tenuto conto della notorietà della persona offesa, della natura e dell'idoneità altamente screditante dei maliziosi addebiti, della rilevantissima diffusione del servizio giornalistico (nel caso di specie alla moglie del figlio dell'ex re d'Italia, fotografata in abiti succinti nell'intimità della propria casa al mare, su un settimanale con 1.189.000 lettori è stata liquidata la somma di L. 250.000.000.

Tribunale Milano 8 aprile 1991, Dir. informatica 1991, 865.

danni pubblicato indebito

I danni patrimoniali derivanti dalla violazione del diritto d'autore sull'opera fotografica possono essere liquidati equitativamente ex art. 1226 c.c., tenute presenti le circostanze tutte del caso concreto (nella specie, la diffusione relativamente limitata della rivista edita dalla convenuta, ripetizione della pubblicazione fotografica, anche nella copertina oltre che in una pagina interna dell'inserto allegato alla rivista, tempo trascorso dalla violazione etc.), in una somma su cui decorrono gli interessi legali dalla sentenza, come è facoltà del giudicante stabilire nell'ambito della valutazione di adeguatezza e di equità allo stesso demandata.

Tribunale- T. Milano, 28-06-1993 Foro it., Rep. 1994, voce Danni civili, n. 203 Annali it. dir. autore, 1993, 757

dati riportati su originali e non su copie

Non è necessario riportare le indicazioni del nome del fotografo e della data della fotografia (di cui all'art. 90, 1° comma, l. n. 633 del 22 aprile 1941) sulle fotografie riprodotte in un libro o in un giornale, essendo sufficiente che tali indicazioni siano menzionate solo sui singoli esemplari delle fotografie.

Trib. Roma, 20 febbraio 1990 Dir. Autore , 1991, 369,

diffamazione con foto

Nella utilizzazione dei mezzi di informazione, fatti e notizie debbono essere riferiti con correttezza, non potendosi ricomprendere nell'interesse sociale che giustifica la discriminante dell'esercizio del diritto di cronaca giornalistica inutili eccessi ed aggressioni dell'interesse morale della persona. La valutazione di tale requisito, però, va effettuata con riferimento non solo al contenuto letterale dell'articolo, ma anche alle modalità complessive con le quali la notizie viene data, sicché decisivo può esser l'esame dei titoli e dei sottotitoli, lo spazio utilizzato per sottolineare maliziosamente alcuni particolari, l'utilizzazione eventuale di fotografie; con la conseguenza che l'eventuale valutazione negativa della correttezza farebbe venire meno il requisito della continenza e quindi la configurabilità della esimente del diritto di cronaca.

Cass. pen., sez. V, 5 luglio 1993 Mass. pen. cass., 1994, fasc. 2, 88

giornalista, archivista

Non può considerarsi giornalistica l'attività consistente nella ricerca e nel reperimento di materiale d'archivio (cinematografico, fotografico o di altra natura) per la preparazione e la realizzazione di programmi televisivi (giornalistici).

Pretura Roma, 10-04-1980 Foro it., Rep. 1981, voce Giornalista, n. 19

giornalista, fotoreporter

Anche l'attività fotografica - al pari di quella che si estrinseca nella produzione di segni altrettanto significativi del pensiero che la parola - può formare oggetto di attività giornalistica, e quindi anche l'attività di fotografo può dar luogo ad una prestazione giornalistica a pieno titolo desumibile sotto la nozione di attività redazionale. Va tuttavia ricordato che ciò è possibile - in armonia con la nozione di attività giornalistica come quella che consiste nell'elaborazione a fini comunicativi di notizie e pensieri - solo a condizione che alla realizzazione e produzione di immagini fotografiche si accompagni quella di selezione delle immagini stesse al fine di organizzarle a discorso informativo e divulgativo all'interno del giornale come segno significativo a sè stante, o come supporto significativo al discorso stesso.

Tribunale Milano, 2 marzo 1995 Dir. informatica 1995, 655 nota

idea, ispirazione - copia - plagio

La trasposizione di elementi caratteristici di una idea creativa in una nuova opera (nella specie, composizione fotografica pubblicitaria) non costituisce lesione del diritto di autore sulla precedente opera se la forma espressiva in cui la seconda opera si realizza è diversa; e ciò in quanto al di fuori della forma in cui l'idea è stata espressa nella sua comunicazione al pubblico, non esiste l'opera e quindi non può prospettarsi un problema di protezione giuridica della creatività.

Corte d’Appello- A. Milano, 09-05-1986 Foro it., Rep. 1988, voce Diritti d'autore, n. 58

layout, immagini non creative

Sono prive di carattere creativo, e di conseguenza non tutelabili come opere dell'ingegno, fotografie che, seppur ottenute con un processo di elevato livello tecnico, sono realizzate su commissione e raffigurano modelli predisposti dal committente.

Cassazione civile sez. I, 4 luglio 1992, n. 8186

Foro it. 1993,I, 127 Giur. it. 1993,I,1,, 806 Dir. informatica 1993, 641 nota (Clemente)

modella, utilizzo foto

Il diritto all'utilizzazione economica dell'immagine fotografica di una modella, in caso di ritratto su sua commissione, spetta in primo luogo al soggetto raffigurato nella fotografia, che può consentire contrattualmente ad altri di utilizzare il proprio ritratto entro limiti determinati, ed è l'unico legittimato a dolersi dell'eventuale altrui violazione delle clausole contrattuali relative a tali limiti: mentre il fotografo per parte sua conserva unicamente la proprietà sul materiale fotografico originario ed ha diritto al corrispettivo ed all'eventuale indicazione del suo nome sulla fotografia, ma non può disporre dell'immagine del soggetto ritrattato.

Corte d’Appello- A. Milano, 16-06-1992 Foro it., Rep. 1995, voce Persona fisica, n. 34 Annali it. dir. autore, 1994, 293

nudi di personaggi pubblici

La notorietà del soggetto raffigurato consente la pubblicazione dell'immagine senza necessità del preventivo consenso solo in presenza di esigenze prioritarie di informazione pubblica, che mancano palesemente nel caso di periodici che perseguono fini di lucro mercè la pubblicazione di fotografie di nudo, intese solo a soddisfare la pubblica curiosità per le parti intime delle persone ritratte.

Pretura Milano 19 dicembre 1989 Foro it. 1991, I,2863.

nudo, autorizzazione precedente

L'efficacia del consenso alla divulgazione del ritratto, poiché si verte in tema di diritti della personalità, deve essere contenuta nei rigorosi limiti soggettivi ed oggettivi in cui il consenso stesso venne dato (nella specie, si è escluso che il consenso dato da un'attrice agli inizi della carriera - Bonaccorti - alla diffusione di sue fotografie in cui era ritratta nuda potesse ritenersi esteso alla divulgazione delle medesime a distanza di alcuni anni).

Tribunale - Roma, 07-10-1988 Foro it., Rep. 1989, voce Persona fisica, n. 38

nudo, pubblicazione di

È illecita l'utilizzazione delle immagini di persona nota senza il suo consenso, in quanto la pubblicazione di fotografie - nella specie, di nudo - e di commenti su una rivista scandalistica, e la non attinenza di ciò al settore di attività del soggetto, reca pregiudizio all'onore e alla reputazione del ritrattato, nonché alla sua vita di relazione.

Tribunale Milano 30 settembre 1986, Dir. informatica 1987, 1000.

oggettistica, magliette, ecc

La riproduzione - opera dell'ingegno - fotografica non autorizzata di personaggi su prodotti commerciali, quali magliette, depliants e riviste, costituisce di per sè un illecito sfruttamento del diritto patrimoniale dell'autore e dei suoi aventi causa a prescindere dal fatto che il personaggio appaia, nel prodotto che costituisce veicolo della contraffazione, come semplice disegno od invece risulti materializzato in un oggetto che ne produce fedelmente le fattezze.

Pretura Milano 10 luglio 1989,

Dir. informatica 1991, 614.

originali, effetto consegna senza scritti

La consegna dei fotocolor al committente è sufficiente ex art. 89 e 109, 2º comma, l.a. a provare la cessione dei diritti di riproduzione della fotografia, incombendo al fotografo l'onere di provare l'eventuale esistenza di un patto diverso.

Tribunale Milano, 15-12-1994 Annali it. dir. autore, 1995, 630

originali, possesso dopo cessione diritti

Il contratto di cessione definitiva di tutti i diritti di utilizzazione relativi ad un'opera fotografica comporta anche il trasferimento della proprietà del supporto materiale, costituito dal negativo, o diapositiva, dell'opera fotografica: che deve pertanto essere consegnato dal cedente al cessionario.

Tribunale Venezia, 19-10-1992 Foro it., Rep. 1995, voce Diritti d'autore, n. 125 Annali it. dir. autore, 1994, 298

palio di Siena

Il comune di Siena è privo di legittimazione attiva a far valere i diritti sull'immagine e sui simboli del palio di Siena in quanto delegato solo alla soprintendenza e alla direzione dei palii e dunque a mere funzioni organizzative e di polizia. La violazione del diritto all'immagine presuppone un comportamento attivo (riproduzione non autorizzata dell'immagine altrui) e non già un comportamento "omissivo" (omissione della riproduzione della immagine di una certa persona) mancando in tale ultimo caso l'indefettibile presupposto della riconoscibilità della persona (nella specie in una fotografia del palio di Siena era stata sostituita tramite fotomontaggio la persona di un alfiere del palio con quella di un modello professionista indossante un capo di abbigliamento oggetto di pubblicità). Il palio di Siena è pubblico evento risalente al XIII secolo, dunque appartenente al patrimonio storico, culturale e folcloristico della nazione, senza che chicchessia possa vantare diritti esclusivi di sorta su di esso. Nella rappresentazione del palio e nei caratteristici segni utilizzati dai partecipanti allo svolgimento di esso non è ravvisabile un apporto suscettibile da assurgere ad opera dell'ingegno proteggibile secondo la disposizione della legge sul diritto d'autore.

Tribunale Milano, 9 novembre 1992 Riv. dir. ind. 1993,II, 45 nota (Guglielmetti)

privacy

La norma incriminatrice di cui all'art. 615 bis c.p., nel prevedere il reato di diffusione di immagini attinenti alla vita privata indebitamente procurate, impone il dovere di accertare preventivamente la legittima provenienza delle immagini (nella specie: è stato ritenuto che la cessione di un servizio fotografico, relativo a nota attrice ripresa ai bordi di piscina privata vestita del solo «topless», da parte di agenzia, non può far presumere la legittimità della provenienza delle fotografie e, in particolare, l'esistenza del consenso alla diffusione da parte della persona ritratta).

Tribunale - Milano, 17-07-1982 Foro it., Rep. 1983, voce Violazione di domicilio, n. 10

pubblicabilità di foto venduta

Poiché lo scopo primario dell'acquisto, da parte di un editore di una rivista, nella qualità, di ritratti fotografici, è la pubblicazione di essi, qualità essenziale, ai fini di tale uso (art. 1497 c.c.), è il consenso della persona ritrattata alla diffusione della sua immagine (art. 96 l. 22 aprile 1941 n. 633), e quindi il cedente è anche contrattualmente responsabile della mancanza di tale consenso, pur se non ne ha espressamente garantita l'esistenza.

Cass., 10-06-1997, 5175/1997

rettifica pubblicazione

La rettifica deve essere pubblicata nella medesima pagina (in capo di pagina per i quotidiani) e con le stesse caratteristiche esteriori dell'articolo in cui è apparsa la notizia (numero di colonne, corpi e ausili grafici), in modo da essere idonea a raggiungere il medesimo tipo di pubblico e con la stessa efficacia informativa ed attenzionale; non può tuttavia disporsi anche la pubblicazione delle fotografie che corredavano l'articolo in quanto esse non rientrano tra le caratteristiche tipografiche cui si riferisce l'art. 8, l. n. 47 del 1948.

Pretura Roma, 29-11-1984 Foro it., Rep. 1986, voce Stampa ed editoria, n. 20

rettifica, pubblicazione di

Va accolta la richiesta, ex art. 700 c.p.c., di pubblicazione di una rettifica ad un'affermazione, non vera, attribuita da un periodico («l'Espresso») ad un uomo politico (Pannella), laddove la rettifica stessa sia stata pubblicata in una pagina (117 in luogo di 20) e in una rubrica («dialogo con i lettori - si precisa che», in luogo di «riservato») diverse da quelle in cui era comparsa la notizia contestata; mentre va rigettata la richiesta di corredare la rettifica con fotografia e titolo analoghi a quelli dell'originaria pubblicazione.

Pretura Roma, 12-11-1982 Foro it., Rep. 1983, voce Provvedimenti di urgenza, n. 159

riprese aeree

Deve ritenersi tuttora vigente l'art. 72 del regolamento per la navigazione aerea approvato con r.d. 11 gennaio 1925 n. 356, che attribuisce al ministero dei trasporti e dell'aviazione civile il potere di autorizzare riprese fotografiche e cinematografiche da bordo di aerei. Pertanto è illegittimo il diniego dell'autorizzazione a compiere rilievi fotografici da bordo di aerei motivato dal mancato possesso di licenza per svolgere attività di lavoro aereo, in quanto l'art. 72 non pone alcuna limitazione in questo senso.

Consiglio Stato sez.IV, 20 maggio 1980 n. 560, Vita not. 1981, 267.

riprese in udienze

L'art. 147 norme att. c.p.p. pur considerando sullo stesso piano le riprese audiovisive e quelle fotografiche, in realtà consente una diversità di trattamento tra gli operatori della radio-televisione e i fotografi: le esigenze dei primi possono, infatti, essere soddisfatte con l'installazione di strutture che, venendo quasi a far parte dell'arredamento dell'aula, non sono percepite come fattori di disturbo delle operazioni dibattimentali; ove, invece, le diverse modalità di captazione delle immagini fotografiche (scatto non silenzioso, più accentuate esigenze di movimento per l'operatore) possono in concreto arrecare pregiudizio al regolare svolgimento dell'udienza, il giudice legittimamente può negare l'autorizzazione alle riprese fotografiche.

Tribunale Milano, 28 aprile 1994 Foro it. 1995,II, 24 nota (Amato, di Chiara)

ripubblicato da altre pubblicazioni

Premesso che nella disciplina del diritto d'autore di cui alla l. n. 633/1941 l'opera fotografica, inclusa dal d.p.r. 8 gennaio 1979 n. 19 nell'elencazione contenuta nell'art. 2 della legge gode della piena protezione comprensiva della tutela del c.d. diritto morale qualora presenti valore artistico e connotati di creatività, mentre beneficia della più limitata tutela di cui ai successivi art. 87 ss. in tema di diritti connessi quando configuri un mero atto riproduttivo privo dei suddetti requisiti di valore artistico, deve ritenersi che l'ipotesi della libera utilizzazione prevista dall'art. 91, 3º comma, legge diritto d'autore, che consente la riproduzione di fotografie pubblicate su giornali ed altri periodici concernenti persone o fatti di attualità o aventi comunque pubblico interesse dietro pagamento di equo compenso, è applicabile ad ogni tipo di fotografia e quindi anche a quella di carattere creativo in quanto la ratio della norma è riferita non già alla natura o qualità della fotografia bensì al diverso requisito rappresentato dal pubblico interesse suscitato dalle persone o dai fatti raffigurati.

Corte d’Appello Milano, 09-12-1994 Dir. ind., 1995, 609, n. MINA

ripubblicato da riviste, cronaca

La disposizione dell'art. 91 comma 3 legge sul diritto d'autore, per cui la riproduzione fotografica pubblicata su giornali o altri periodici, concernenti persone o fatti di attualità o aventi comunque pubblico interesse, è lecito contro il pagamento di un equo compenso, si applica sia in caso di semplici fotografie (protette come oggetto di diritto connesso) che in caso di opere fotografiche. Infatti, la "ratio" della disposizione (che contempla una deroga al diritto esclusivo di utilizzazione economica spettante al fotografo) è riferita non già alla natura o qualità della fotografia, bensì al diverso requisito rappresentato dal pubblico interesse suscitato dalle persone e dai fatti raffigurati.

Corte appello Milano, 15 novembre 1994 Dir. autore 1995, 448

ritratto in pubblicità

L'utilizzazione commerciale della notorietà di una persona, inteso questo termine come specifico e tipizzante modo di essere degli elementi distintivi del nome e dell'immagine relativamente ad un certo soggetto, necessita del consenso dell'interessato ovvero dei suoi eredi ai sensi degli art. 10, c.c., 96, 97 e 93, 2º comma, della legge sul diritto d'autore.

T. Roma, 20-08-1993 Foro it., Rep. 1995, voce Diritti d'autore, n. 131

ritratto persona nota, ma fini commerciali

L'utilizzazione a fini commerciali del ritratto di persona notoria senza il consenso di questa è suscettibile di essere inibita in via d'urgenza (nella specie, il quotidiano <Il Manifesto> aveva utilizzato per attività promozionali una fotografia di Eugenio Scalfari mentre si sottopone al trucco prima di una ripresa televisiva, sovrapponendovi uno slogan pubblicitario).

Pret. Roma, 21 ottobre 1989 Giur. It. , 1992, I, 2, 302

ritratto, pubblicazione con fini di lucro

La pubblicazione della fotografia di personaggio noto per un fine prettamente pubblicitario costituisce lesione del diritto all'immagine, a prescindere dalle concrete modalità di utilizzazione.

Pretura Perugia, 10 ottobre 1992 Rass. giur. umbra 1993, 401 nota (Billi)

ritratto, pubblicazione del rifiuto

E` ammissibile, al posto che avrebbero dovuto occupare le persone interessate, e senza la pubblicazione di alcuna fotografia né l'indicazione di alcuna cifra o percentuale, segnalare il fatto che dette persone, previamente consultate, si sono opposte alla pubblicazione di informazioni riguardanti loro direttamente e personalmente. - Cour d'appel Parigi, 15-01-1987 Foro it., Rep. 1989, voce Persona fisica, n. 48 Rass. dir. civ., 1988, 760

ritratto, pubblicazione fuorviante

La pubblicazione non autorizzata della fotografia di una persona è lesiva non solo del diritto all'immagine, ma anche del diritto all'identità personale, qualora possa indurre il pubblico a credere che il soggetto ritratto abbia aderito alle idee espresse nella pubblicazione stessa.

Tribunale Verona, 26-02-1996 Foro it., 1996, I, 3529

ritratto, pubblicità

Non lede il diritto all'immagine la pubblicazione, quantunque volta a scopo promozionale e anche in mancanza del consenso, delle fotografie di persona nota, ripresa nel corso di un celebre evento sportivo, quando la figura dell'atleta non venga associata in modo appropriato ed efficace ad un marchio.

Tribunale - Milano, 03-11-1986 Foro it., Rep. 1987, voce Persona fisica, n. 55

ritratto, riparazione della lesione identità

Nel caso in cui la lesione dell'identità personale di un soggetto debba ricollegarsi, essenzialmente, alla notizia, recata con grande risalto dalla copertina di una rivista, di un servizio fotografico in essa contenuto, può costituire un provvedimento interinale idoneo a riparare la situazione lesiva la pubblicazione di un comunicato di chiarimento sulla copertina del numero successivo della rivista stessa.

Pretura Roma 21 gennaio 1989, Dir. informatica 1989, 513.

ritratto, senza informazione

La pubblicazione di fotografie su un rotocalco compiuta senza il consenso della persona effigiata e preordinata non a soddisfare un autentico interesse pubblico di conoscenza ma semmai ad appagare la morbosa curiosità del pubblico è illecita. Deve, pertanto, disporsi l'inibitoria alla ulteriore pubblicazione delle fotografie e alla ulteriore diffusione del numero del rotocalco su cui la pubblicazione è avvenuta e la condanna dell'editore e del direttore al risarcimento dei danni conseguenti alla lesione.

Tribunale Milano 16 aprile 1984, Rass. dir. civ. 1985, 1107 (nota).

ritratto, su magliette e oggetti (merchandising)

La riproduzione fotografica non autorizzata di personaggi opera dell'ingegno su prodotti commerciali, quali magliette, dépliant e riviste, costituisce di per sé un illecito sfruttamento del diritto patrimoniale dell'autore e dei suoi aventi causa a prescindere dal fatto che il personaggio appaia, nel prodotto che costituisce veicolo della contraffazione, come semplice disegno od invece risulti materializzato in un oggetto che ne produce fedelmente le fattezze.

Pret. Milano, 10 luglio 1989 Dir. Informazione e Informatica , 1991, 614

ritratto, uso di sosia

La pubblicazione delle fotografie di sosia di una nota attrice integra lesione del diritto all'immagine di quest'ultima allorquando sia realizzata con modalità tali, dal punto di vista soggettivo e sotto il profilo oggettivo, da ingenerare in un lettore di media avvedutezza l'erroneo convincimento che la persona effigiata sia l'attrice in questione e non persona a questa somigliante.

Tribunale Roma 28 gennaio 1992, Foro it. 1992, I,3127 (nota).


Le sentenze sono un estratto del più ampio testo (riportante 163 sentenze e 200 immagini dei Soci) pubblicato sull'Annuario della Fotografia Professionale TAU Visual 1998 (ordinabile telefonicamente allo 02-55.187.195 - 55.187.321) al costo di 35 euro, comprese spese di spedizione (Soci TAU Visual, sconto 30%).