ABROGATA LA LICENZA
DI PUBBLICA SICUREZZA


 

Domanda: E' dunque vero, SI, o NO, che la Licenza di Pubblica Sicurezza e' stata abrogata definitivamente?
Risposta: ASSOLUTAMENTE SI'. Con l'articolo 16 e l'articolo 164, punto 1, comma F) del dlgs n. 112 del 31 marzo 1998, pubblicato sul supplemento ordinario n. 77/L della Gazzetta Ufficiale n. 92 del 21 aprile 98, l'articolo 111 del Testo Unico di Pubblica sicurezza (quello che istituiva la Licenza per l'attivita' fotografica) E' STATO ABROGATO DEFINITIVAMENTE E CON EFFETTO DAL 22 aprile 1998.

Domanda: E allora, perche' alcuni Questori hanno continuato a sostenere che la licenza era ancora in vigore e che quella Legge non ha cambiato niente?
Risposta: Perche' hanno clamorosamente frainteso il testo della legge, pensando di dovere applicare anche all'abrogazione dell'art. 111 una "gradualita'" pensata (e possibile) solo per i passaggi di competenze agli Enti Locali. Una cosa - questa gradualita' - che e' si' prevista dalla legge, ma solo in relazione AD ALTRE licenze, e NON a quella di fotografo, che e' invece stata abrogata con effetto immediato (d'altronde, sarebbe impossibile "abrogare gradatamente" una qualche norma: o c'e', o non c'e' piu').

Domanda: Sara' anche vero, ma come fate ad affermarlo? ma come faccio a convincere il Questore?
Risposta: E' vero, e basta leggere con attenzione la legge. Comunque, abbiamo insistentemente chiesto e poi ottenuto una CONFERMA SCRITTA dal Ministero dell'Interno (la nota numero 559/C.1006.12975(3).1.
Copia di questo documento del Ministero e' liberamente scaricabile dal nostro sito, a QUESTO LINK. Il file e' un file formato in solo testo.

(NOTA BENE: se vuoi salvare sul tuo computer il testo, posiziona il cursore SENZA CLICCARE su QUESTO LINK, poi premi il tasto destro del mouse (con Win) oppure tieni premuto il tasto per piu' di due secondi (Mac). Comparira' un menu' a tendina, da quale scegliere "salva destinazione con nome ", oppure "save target as". Procedi a scaricare il file dove vuoi sul tuo disco fisso. (E' un file sicuro, vai tranquillo).

Domanda: Allora, cosa si deve fare ora?
Risposta: All’apertura dell’attivita', oppure alla variazione dei dati (trasloco, subentro, eccetera) si deve inviare semplicemente una raccomandata all’Autorita' di PS (cioe' al Questore) segnalando questa cosa prima del suo verificarsi: in pratica, una raccomandata che informi il Questore dell’inizio o del cambio di attivita'. Null’altro. Non esiste più il "rilascio" della licenza, non si deve periodicamente rinnovare, non esistono piu' sanzioni per chi si dimentica di fare la lettera di rinnovo.


LA NOTA DI CHIARIMENTO DEL MINISTERO DEGLI INTERNI

Dopo innumerevoli solleciti, abbiamo ottenuto la nota del Ministero dell'Interno (da cui dipendono tutte le Questure d'Italia) che ribadisce ufficialmente l'interpretazione che da un anno stiamo confermando come associazione, ma che tanti Questori ancora si ostinavano a non "afferrare": la licenza di P.S. e’ stata definitivamente abrogata.

La nota e' protocollata dal Ministero dell'Interno con il numero 559/C.1006.12975(3).1, ed e' datata 19 febbraio 1999.

In sostanza, questa nota risolve il dubbio (che non aveva motivo di esistere), per cui alcuni Questori ritenevano che l'abrogazione della licenza dovesse avvenire piu' in la', e che, fino a nuove istruzioni, tutto fosse come prima.

Cosi’ in quest’ultimo anno molti colleghi si sono trovati – ingiustamente – a rinnovare o a richiedere licenze che non esistevano o, quel che peggio, ad essere sottoposti a sanzioni amministrative o a "revoche" dalla licenza per irregolarità varie, quando in realtà la licenza, come continuavamo a sostenere, era già stata abrogata da un anno.

In realta', la "gradualita' di applicazione" della legge esiste, si', ma unicamente per quelle licenze che passano di competenza ad altre strutture (dalle Questure ai Comuni). - art. 163 del dlgs 112/98. Nella nota del Ministero, infatti, si esordisce ricordando che anche il Ministero della Funzione Pubblica aveva escluso l’efficacia immediata delle norme quando queste dovessero esser passate di competenza ad altre strutture.

Nel caso della licenza fotografica (art. 111 TULLPS), invece, il decreto in questione ABROGAVA la norma, senza passare le competenze a nessun altro. Ecco perche' questa norma, come da sempre confermiamo, era da ritenersi attiva da subito. Bene. Finalmente siamo riusciti ad ottenere che il Ministero mettesse nero su bianco questo chiarimento.

Trovi il testo integrale, in copia, a questo link.


Estratto dalla nota del Ministero dell'Interno Direzione Centrale Affari Generali Servizio polizia amministrativa e sociale Divisione prima - sezione terza protocollo: 559/C.1006.12975(3)1 - 19/2/1999 - Qui il LINK per scaricare il documento completo.

(...) Nel caso che qui interessa, pero', il D.lvo (dlgs) piu' volte citato ha abrogato l'art. 111 T.U.L.P.S., senza prevedere nessun intervento per disciplinare ex novo la materia. Infatti, l'art. 16 (Dlgs 112/98) ha sottratto all'obbligo di munirsi di licenza tutte le categorie elencate nell'art. 111 TULPS, imponendo a chi esercita l'arte fotografica solo l'obbligo di informazione tempestiva all'autorita' di P.S. Da quanto precede si ricava che l'art. 111 TULPS non rientra in alcuna delle fattispecie per le quali e' previsto il differimento della decorrenza applicativa e, di conseguenza, lo stesso deve ritenersi abrogato con effetto immediato. firmato il direttore centrale (Borri)


UN COMMENTO PER CHI HA VOGLIA
(O NECESSITA')
DI APPROFONDIRE

Come gia' piu' volte descritto, annunciato, commentato e divulgato, con l'articolo 16 e l'articolo 164, punto 1, comma F) del dlgs n. 112 del 31 marzo 1998, pubblicato sul supplemento ordinario n. 77/L della Gazzetta Ufficiale n. 92 del 21 aprile 98, l'articolo 111 del Testo Unico di Pubblica sicurezza (quello che istituiva la Licenza per l'attivita' fotografica) E' STATO ABROGATO.
Non esiste piu', e con esso, ovviamente, non esiste piu' l'obbligo di rinnovare la licenza che - appunto - non esiste piu'. Permane, comunque, l'obbligo di "tempestiva comunicazione" al Questore dell'inizio dell'attivita' fotografica e dell'eventuale trasloco di sede, comunicazioni da farsi semplicemente mediante raccomandata.
Come mai, quindi, in circa il 35% delle Questure si sono ostinate a richiedere la licenza, ed addirittura a comminare sanzioni? (Con la nota ricevuta potremo finalmente fare cessare questo incredibile scollamento...)
Siamo in Italia, con gli aspetti belli e quelli meno belli che ne conseguono.
Dunque.
La legge in cui e' contenuta l'abrogazione dell'articolo 111 (la licenza del fotografo) e' la cosiddetta Bassanini bis, cioe' la seconda di un "terzetto" di leggi molto ampie, rivolte alla razionalizzazione delle funzioni pubbliche. Ora, proprio la Bassanini bis contiene una serie di trasferimenti di competenze (dallo Stato o dalle Questure agli Enti locali, comuni e province) per le quali si prevede espressamente che l'applicazione avvenga gradatamente, fino all'inizio dell'anno 2000.
Tale gradualita' e' determinata dalla disponibilita' degli Enti Locali a farsi carico di nuovi compiti: occorrono soldi e persone nuove.
Il fatto e' che la gradualita' viene chiaramente indicata come riferita ai PASSAGGI DI COMPETENZE, che a loro volta sono previsti per un elenco ben determinato di altre autorizzazioni, fra cui NON e' compresa l'autorizzazione di fotografo.
Insomma: esistono - si' - dei passaggi di competenze per i quali e' prevista un'applicazione graduale, ma non e' il caso della licenza di fotografo, che non passa, di competenza, ai Comuni, ma viene proprio abrogata, cioe' cancellata.
Cosi', le Questure dotate di personale piu' illuminato (che cioe' ha letto la legge con attenzione) ha cominciato da subito a far rispettare la nuova norma: non piu' licenza, ma semplice comunicazione preventiva.
Anche perche' la legge, pubblicata in Gazzetta, e' in vigore, ed e' fatto obbligo a tutti i cittadini italiani di rispettarla e di farla rispettare.
Le altre - una minoranza ma comunque un numero sensibile di unita' - rimaneva in attesa che qualcuno dicesse loro cosa fare.
Questo "qualcuno" non poteva essere altri - a loro modo di vedere - che il Ministero degli Interni, da cui dipendono le Questure.
Finalmente, la nota 559/C.1006.12975(3)1 fughera' i dubbi dei Questori che avessero difficolta' di comprensione del testo di legge.


IL Dlgs 112/98 recante "Ulteriore conferimento di funzioni e di compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n.59", pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 77/L della Gazzetta Ufficiale n. 92 del 21 aprile 1998, è nato appunto per delegare agli uffici periferici alcuni compiti finora svolti dallo Stato. In questo riordino di mansioni, si è finalmente colta l'occasione per un'ulteriore operazione di snellimento delle procedure amministrative e burocratiche, seguendo la linea di "deregulation" (cioè eliminazione di regole per semplificare i rapporti) richiesta dalla Comunità Europea e - diciamocelo - anche e soprattutto dal buonsenso.
Nel  decreto legislativo 112/98, al titolo II, capo I, articolo 16, comma 2, (laddove si parla di attività produttive) si recita "E' abrogato l'articolo 111 del predetto Testo Unico delle leggi di pubblica Sicurezza (TULLPS). Sono abrogati gli articoli 197, 198 e 199 del regolamento per l'esecuzione del Tullps, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635(...)".
E ancora, al termine del Dlgs, al titolo quinto, espressamente rivolto alla Polizia Amministrativa, all'articolo 164 - Abrogazione di norme - si richiama espressamente fra quelli abrogati:
"F) L'articolo 111 del citato Testo Unico delle leggi d pubblica sicurezza , in materia di rilascio delle licenze per l'esercizio dell'arte fotografica, fermo restando l'obbligo di informazione tempestiva dell'autorità di pubblica sicurezza".

COME CI SI COMPORTERA' ORA
All'apertura di un'attività, non occorre richiedere la licenza al Questore, mentre si è ancora obbligati a comunicare - sempre al Questore - l'inizio della propria attività. Basterà una lettera raccomandata (vedi modello a fondo pagina) nella quale si comunichino tutti i propri dati, il modo con cui si eserciterà l'attività e la propria sede.
I fotografi professionisti già in possesso di licenza non dovranno più rinnovarla (ci si augura solo che in futuro qualche burocrate vecchio stampo non si ostini a voler far proseguire la comunicazione annuale di prosecuzione dell'attività). Lo stesso Ministero degli Interni, alla data odierna non ha ancora diramato una comunicazione ufficiale alle Questure le quali, pur essendo la legge in vigore a far data dalla sua pubblicazione in Gazzetta, non hanno idee chiare su come comportarsi.

L'ABROGAZIONE DELLA LICENZA NON E' NECESSARIAMENTE UN MALE...
In realtà, come tante delle regolamentazioni che popolano la nostra vita quotidiana, la vecchia licenza di PS con i suoi incredibili anacronismi (una legge di controllo di polizia del periodo del Fascismo, pensata nel 1931) NON produceva assolutamente l'effetto di controllare la qualità dell'accesso alla professione, conferendo anzi un alibi formale a molti "ibridi" che - avendo ottenuto la licenza di PS - non aprivano una posizione fiscale Iva, difesi dalla facciata di ufficialità che la licenza ancora aveva nella mentalità "da sudditi"" che ci si porta ancora dietro.
Ben lontana dal distinguere i buoni fotografi da quelli meno validi, la licenza di PS di fatto diveniva una fonte di grattacapi per i colleghi in regola ma distratti, di incredibili disparità di trattamento nelle diverse regioni d'Italia e di piccoli soprusi locali, per non parlare delle sanzioni (da 2 a 6 milioni) che tanti professionisti si sono trovati a pagare per una dimenticanza.
La licenza di PS non ha MAI svolto la funzione di certificazione professionale, dato che era un controllo di polizia, ma si era prestato ad essere burocratizzato al punto da far credere che si trattasse di un modo di difendere la professionalità.

CONTRO L'ABUSIVISMO
Ricordiamo che, nei fatti, moltissimi abusivi si nascondevano dietro il possesso della licenza per darsi una "patente" di ufficialità nei confronti delle strutture non informate, quando poi, di fatto, non aprivano una posizione fiscale e non pagavano imposte. In concreto, la licenza si era tramutata in un "boomerang" controproducente, perché intralciava gli onesti, ed offriva un paravento agli abusivi. L'attenzione andrà ora accentrata sui nuovi criteri di accesso alla professione (argomento di cui parleremo diffusamente in seguito) e sul fatto - che era sempre stato vero ma veniva costantemente messo in ombra dall'esistenza della Licenza di PS - che la battaglia più efficace contro il fenomeno della concorrenza sleale la si fa sul piano fiscale: abusivi in testa, ma anche colleghi evasori, personaggi che in maniera diversa si procurano ingiusti vantaggi sui colleghi.

CHI NE GIOVA
Da ogni semplificazione normativa, trae vantaggio il professionista coscienzioso. Sono infatti le persone corrette a rispettare le norme, mentre gli abusivi - che non rispettano le regole - ad ogni "laccio" in più guadagnano un vantaggio su coloro che rispettano le norme, e che perdono tempo e denaro per essere in regola.
Il controllo di polizia sugli elementi pericolosi verrà comunque esercitato, mediante la comunicazione preventiva al Questore.
Da questa situazione certamente si gioverà circa il 30% dei professionisti in Italia, la cui licenza era scaduta o rinnovata in maniera inesatta, e che rischiavano - assolutamente in maniera infondata ed arbitraria - sanzioni assurde (vedi Fotonotiziario del 15 febbraio 1997).
Ne gioveranno, poi, tutti i fotografi professionisti, che non avranno più questa scadenza di un adempimento inutile.
Ne gioverà la trasparenza del settore, perché nessun privato - senza posizione fiscale - potrà fingere con alcuni di essere in regola in quanto titolare di licenza di PS.
Ne gioverà la discussione sull'accesso alla professione, sgombrata di un inciampo inutile, in apertura a soluzioni più moderne e più in linea con i nostri colleghi europei.


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BOZZA DI LETTERA PER LA TEMPESTIVA DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITA’ FOTOGRAFICA

 

  

RACCOMANDATA AR

 

Data

 Alla cortese attenzione del sig.

Questore della provincia di xxxxxxxxxxx

  

Egregi,

in ottemperanza con il disposto del Dlgs n. 112 del 31 marzo 1998, articolo 164, punto 1, comma f), pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 77/L della Gazzetta Ufficiale n. 92 del 21 aprile 1998, ed anche con riferimento alla nota del Ministero degli Interni n. 559/C.1006.12975(3).1 del 19/2/99, con la presente diamo tempestiva informazione all’Autorita' di Pubblica Sicurezza dell’inizio (o del trasloco) di un’attivita'  fotografica professionale, svolta a mio nome, con sede in (indirizzo, telefono, recapito, legale rappresentante), a far data dal giorno xx/xx/xxxx.

 

Con viva e sincera cordialità