ABROGATA LA LICENZA
DI PUBBLICA SICUREZZA
Domanda: E' dunque vero, SI, o NO, che
la Licenza di Pubblica Sicurezza e' stata abrogata definitivamente?
Risposta: ASSOLUTAMENTE SI'. Con l'articolo 16 e l'articolo 164, punto 1, comma F) del dlgs n. 112 del 31
marzo 1998, pubblicato sul supplemento ordinario n. 77/L della Gazzetta Ufficiale n. 92
del 21 aprile 98, l'articolo 111 del Testo Unico di Pubblica sicurezza (quello che
istituiva la Licenza per l'attivita' fotografica) E' STATO ABROGATO DEFINITIVAMENTE E CON
EFFETTO DAL 22 aprile 1998.
Domanda: E allora, perche' alcuni
Questori hanno continuato a sostenere che la licenza era ancora in vigore e che quella
Legge non ha cambiato niente?
Risposta: Perche' hanno clamorosamente frainteso il testo della legge, pensando
di dovere applicare anche all'abrogazione dell'art. 111 una "gradualita'"
pensata (e possibile) solo per i passaggi di competenze agli Enti Locali. Una cosa -
questa gradualita' - che e' si' prevista dalla legge, ma solo in relazione AD
ALTRE licenze, e NON a quella di fotografo, che e' invece stata abrogata con effetto
immediato (d'altronde, sarebbe impossibile "abrogare gradatamente" una
qualche norma: o c'e', o non c'e' piu').
Domanda: Sara' anche vero, ma come fate
ad affermarlo? ma come faccio a convincere il Questore?
Risposta: E' vero, e
basta leggere con attenzione la legge. Comunque, abbiamo insistentemente chiesto e poi
ottenuto una CONFERMA SCRITTA dal Ministero dell'Interno (la nota numero
559/C.1006.12975(3).1.
Copia di questo documento del Ministero e' liberamente scaricabile dal nostro sito, a QUESTO LINK.
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LA NOTA DI CHIARIMENTO DEL MINISTERO DEGLI INTERNI
Dopo innumerevoli solleciti, abbiamo ottenuto la nota del Ministero dell'Interno (da cui dipendono tutte le Questure d'Italia) che ribadisce ufficialmente l'interpretazione che da un anno stiamo confermando come associazione, ma che tanti Questori ancora si ostinavano a non "afferrare": la licenza di P.S. e stata definitivamente abrogata.
La nota e' protocollata dal Ministero dell'Interno con il numero 559/C.1006.12975(3).1, ed e' datata 19 febbraio 1999.
In sostanza, questa nota risolve il dubbio (che non aveva motivo di esistere), per cui alcuni Questori ritenevano che l'abrogazione della licenza dovesse avvenire piu' in la', e che, fino a nuove istruzioni, tutto fosse come prima.
Cosi in questultimo anno molti colleghi si sono trovati ingiustamente a rinnovare o a richiedere licenze che non esistevano o, quel che peggio, ad essere sottoposti a sanzioni amministrative o a "revoche" dalla licenza per irregolarità varie, quando in realtà la licenza, come continuavamo a sostenere, era già stata abrogata da un anno.
In realta', la "gradualita' di applicazione" della legge esiste, si', ma unicamente per quelle licenze che passano di competenza ad altre strutture (dalle Questure ai Comuni). - art. 163 del dlgs 112/98. Nella nota del Ministero, infatti, si esordisce ricordando che anche il Ministero della Funzione Pubblica aveva escluso lefficacia immediata delle norme quando queste dovessero esser passate di competenza ad altre strutture.
Nel caso della licenza fotografica (art. 111 TULLPS), invece, il decreto in questione ABROGAVA la norma, senza passare le competenze a nessun altro. Ecco perche' questa norma, come da sempre confermiamo, era da ritenersi attiva da subito. Bene. Finalmente siamo riusciti ad ottenere che il Ministero mettesse nero su bianco questo chiarimento.
Trovi il testo integrale, in copia, a questo link.
Estratto dalla nota del Ministero dell'Interno Direzione Centrale Affari Generali Servizio polizia amministrativa e sociale Divisione prima - sezione terza protocollo: 559/C.1006.12975(3)1 - 19/2/1999 - Qui il LINK per scaricare il documento completo.
(...) Nel caso che qui interessa, pero', il D.lvo (dlgs) piu' volte citato ha abrogato l'art. 111 T.U.L.P.S., senza prevedere nessun intervento per disciplinare ex novo la materia. Infatti, l'art. 16 (Dlgs 112/98) ha sottratto all'obbligo di munirsi di licenza tutte le categorie elencate nell'art. 111 TULPS, imponendo a chi esercita l'arte fotografica solo l'obbligo di informazione tempestiva all'autorita' di P.S. Da quanto precede si ricava che l'art. 111 TULPS non rientra in alcuna delle fattispecie per le quali e' previsto il differimento della decorrenza applicativa e, di conseguenza, lo stesso deve ritenersi abrogato con effetto immediato. firmato il direttore centrale (Borri)
UN COMMENTO PER CHI HA VOGLIA
(O NECESSITA')
DI APPROFONDIRE
Come gia' piu' volte descritto, annunciato, commentato e divulgato, con
l'articolo 16 e l'articolo 164, punto 1, comma F) del dlgs n. 112 del 31 marzo 1998,
pubblicato sul supplemento ordinario n. 77/L della Gazzetta Ufficiale n. 92 del 21 aprile
98, l'articolo 111 del Testo Unico di Pubblica sicurezza (quello che istituiva la Licenza
per l'attivita' fotografica) E' STATO ABROGATO.
Non esiste piu', e con esso, ovviamente, non esiste piu' l'obbligo di rinnovare la licenza
che - appunto - non esiste piu'. Permane, comunque, l'obbligo di "tempestiva
comunicazione" al Questore dell'inizio dell'attivita' fotografica e dell'eventuale
trasloco di sede, comunicazioni da farsi semplicemente mediante raccomandata.
Come mai, quindi, in circa il 35% delle Questure si sono ostinate a richiedere la
licenza, ed addirittura a comminare sanzioni? (Con la nota ricevuta potremo
finalmente fare cessare questo incredibile scollamento...)
Siamo in Italia, con gli aspetti belli e quelli meno belli che ne conseguono.
Dunque.
La legge in cui e' contenuta l'abrogazione dell'articolo 111 (la licenza del fotografo) e'
la cosiddetta Bassanini bis, cioe' la seconda di un "terzetto" di leggi molto
ampie, rivolte alla razionalizzazione delle funzioni pubbliche. Ora, proprio la Bassanini
bis contiene una serie di trasferimenti di competenze (dallo Stato o
dalle Questure agli Enti locali, comuni e province) per le quali si prevede espressamente
che l'applicazione avvenga gradatamente, fino all'inizio dell'anno 2000.
Tale gradualita' e' determinata dalla disponibilita' degli Enti Locali a farsi carico di
nuovi compiti: occorrono soldi e persone nuove.
Il fatto e' che la gradualita' viene chiaramente indicata come riferita ai
PASSAGGI DI COMPETENZE, che a loro volta sono previsti per un elenco ben
determinato di altre autorizzazioni, fra cui NON e' compresa l'autorizzazione di
fotografo.
Insomma: esistono - si' - dei passaggi di competenze per i quali e' prevista
un'applicazione graduale, ma non e' il caso della licenza di fotografo, che non
passa, di competenza, ai Comuni, ma viene proprio abrogata, cioe' cancellata.
Cosi', le Questure dotate di personale piu' illuminato (che cioe' ha letto la legge con
attenzione) ha cominciato da subito a far rispettare la nuova norma: non piu' licenza, ma
semplice comunicazione preventiva.
Anche perche' la legge, pubblicata in Gazzetta, e' in vigore, ed e' fatto obbligo a tutti
i cittadini italiani di rispettarla e di farla rispettare.
Le altre - una minoranza ma comunque un numero sensibile di unita' - rimaneva in attesa
che qualcuno dicesse loro cosa fare.
Questo "qualcuno" non poteva essere altri - a loro modo di vedere - che il
Ministero degli Interni, da cui dipendono le Questure.
Finalmente, la nota 559/C.1006.12975(3)1 fughera' i dubbi
dei Questori che avessero difficolta' di comprensione del testo di legge.
IL Dlgs 112/98 recante "Ulteriore conferimento di funzioni e di compiti
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del Capo I della
legge 15 marzo 1997, n.59", pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 77/L della
Gazzetta Ufficiale n. 92 del 21 aprile 1998, è nato appunto per delegare agli uffici
periferici alcuni compiti finora svolti dallo Stato. In questo riordino di mansioni, si è
finalmente colta l'occasione per un'ulteriore operazione di snellimento delle procedure
amministrative e burocratiche, seguendo la linea di "deregulation" (cioè
eliminazione di regole per semplificare i rapporti) richiesta dalla Comunità Europea e -
diciamocelo - anche e soprattutto dal buonsenso.
Nel decreto legislativo 112/98, al titolo II, capo I, articolo 16, comma 2, (laddove
si parla di attività produttive) si recita "E' abrogato l'articolo 111 del predetto
Testo Unico delle leggi di pubblica Sicurezza (TULLPS). Sono abrogati gli articoli 197,
198 e 199 del regolamento per l'esecuzione del Tullps, approvato con regio decreto 6
maggio 1940, n. 635(...)".
E ancora, al termine del Dlgs, al titolo quinto, espressamente rivolto alla Polizia
Amministrativa, all'articolo 164 - Abrogazione di norme - si richiama espressamente fra
quelli abrogati:
"F) L'articolo 111 del citato Testo Unico delle leggi d pubblica sicurezza , in
materia di rilascio delle licenze per l'esercizio dell'arte fotografica, fermo restando
l'obbligo di informazione tempestiva dell'autorità di pubblica sicurezza".
COME CI SI COMPORTERA' ORA
All'apertura di un'attività, non occorre richiedere la licenza al Questore, mentre si è
ancora obbligati a comunicare - sempre al Questore - l'inizio della propria attività.
Basterà una lettera raccomandata (vedi modello a fondo
pagina) nella quale si comunichino tutti i propri dati, il modo con cui si eserciterà
l'attività e la propria sede.
I fotografi professionisti già in possesso di licenza non dovranno più rinnovarla (ci si
augura solo che in futuro qualche burocrate vecchio stampo non si ostini a voler far
proseguire la comunicazione annuale di prosecuzione dell'attività). Lo stesso Ministero
degli Interni, alla data odierna non ha ancora diramato una comunicazione ufficiale alle
Questure le quali, pur essendo la legge in vigore a far data dalla sua pubblicazione in
Gazzetta, non hanno idee chiare su come comportarsi.
L'ABROGAZIONE DELLA LICENZA NON E' NECESSARIAMENTE UN MALE...
In realtà, come tante delle regolamentazioni che popolano la nostra vita quotidiana, la
vecchia licenza di PS con i suoi incredibili anacronismi (una legge di controllo di
polizia del periodo del Fascismo, pensata nel 1931) NON produceva assolutamente l'effetto
di controllare la qualità dell'accesso alla professione, conferendo anzi un alibi formale
a molti "ibridi" che - avendo ottenuto la licenza di PS - non aprivano una
posizione fiscale Iva, difesi dalla facciata di ufficialità che la licenza ancora aveva
nella mentalità "da sudditi"" che ci si porta ancora dietro.
Ben lontana dal distinguere i buoni fotografi da quelli meno validi, la licenza di PS di
fatto diveniva una fonte di grattacapi per i colleghi in regola ma distratti, di
incredibili disparità di trattamento nelle diverse regioni d'Italia e di piccoli soprusi
locali, per non parlare delle sanzioni (da 2 a 6 milioni) che tanti professionisti si sono
trovati a pagare per una dimenticanza.
La licenza di PS non ha MAI svolto la funzione di certificazione professionale, dato che
era un controllo di polizia, ma si era prestato ad essere burocratizzato al punto da far
credere che si trattasse di un modo di difendere la professionalità.
CONTRO L'ABUSIVISMO
Ricordiamo che, nei fatti, moltissimi abusivi si nascondevano dietro il possesso della
licenza per darsi una "patente" di ufficialità nei confronti delle strutture
non informate, quando poi, di fatto, non aprivano una posizione fiscale e non pagavano
imposte. In concreto, la licenza si era tramutata in un "boomerang"
controproducente, perché intralciava gli onesti, ed offriva un paravento agli abusivi.
L'attenzione andrà ora accentrata sui nuovi criteri di accesso alla professione
(argomento di cui parleremo diffusamente in seguito) e sul fatto - che era sempre stato
vero ma veniva costantemente messo in ombra dall'esistenza della Licenza di PS - che la
battaglia più efficace contro il fenomeno della concorrenza sleale la si fa sul piano
fiscale: abusivi in testa, ma anche colleghi evasori, personaggi che in maniera diversa si
procurano ingiusti vantaggi sui colleghi.
CHI NE GIOVA
Da ogni semplificazione normativa, trae vantaggio il professionista coscienzioso. Sono
infatti le persone corrette a rispettare le norme, mentre gli abusivi - che non rispettano
le regole - ad ogni "laccio" in più guadagnano un vantaggio su coloro che
rispettano le norme, e che perdono tempo e denaro per essere in regola.
Il controllo di polizia sugli elementi pericolosi verrà comunque esercitato, mediante la
comunicazione preventiva al Questore.
Da questa situazione certamente si gioverà circa il 30% dei professionisti in Italia, la
cui licenza era scaduta o rinnovata in maniera inesatta, e che rischiavano - assolutamente
in maniera infondata ed arbitraria - sanzioni assurde (vedi Fotonotiziario del 15 febbraio
1997).
Ne gioveranno, poi, tutti i fotografi professionisti, che non avranno più questa scadenza
di un adempimento inutile.
Ne gioverà la trasparenza del settore, perché nessun privato - senza posizione fiscale -
potrà fingere con alcuni di essere in regola in quanto titolare di licenza di PS.
Ne gioverà la discussione sull'accesso alla professione, sgombrata di un inciampo
inutile, in apertura a soluzioni più moderne e più in linea con i nostri colleghi
europei.
BOZZA DI LETTERA PER LA TEMPESTIVA DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITA FOTOGRAFICA
RACCOMANDATA AR
Data
Alla cortese attenzione del sig.
Questore della provincia di xxxxxxxxxxx
Egregi,
in ottemperanza con il disposto del Dlgs n. 112 del 31 marzo 1998, articolo 164, punto 1, comma f), pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 77/L della Gazzetta Ufficiale n. 92 del 21 aprile 1998, ed anche con riferimento alla nota del Ministero degli Interni n. 559/C.1006.12975(3).1 del 19/2/99, con la presente diamo tempestiva informazione allAutorita' di Pubblica Sicurezza dellinizio (o del trasloco) di unattivita' fotografica professionale, svolta a mio nome, con sede in (indirizzo, telefono, recapito, legale rappresentante), a far data dal giorno xx/xx/xxxx.
Con viva e sincera cordialità