FAQ SUGLI ADEMPIMENTI 
PRIVACY 
IN FOTOGRAFIA PROFESSIONALE

domande e risposte concrete per il fotografo professionista alle prese con la privacy

 

D.: Devo spedire un'informativa per tutti i clienti e i fornitori?
R.: Esistono altri modi piu' piacevoli di perdere tempo. Il testo unico sulla privacy ti indica che puoi dare l'informazione anche "oralmente" (articolo 13 del testo unico).
Piuttosto, inserisci al piede delle fatture e dei contratti una formula rapida e semplice di informativa (vedi risposta successiva). 

D.: ... Una frase standard di informativa?
R.: Certo, la puoi aggiungere alle fatture e all'altra documentazione che mandi ai clienti. Inserisci al piede delle fatture e dei contratti una formula rapida e semplice di informativa. 
Scegli la versione che preferisci:

Versione "burocratese": "i vostri dati, nel rispetto il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, verranno trattati elettronicamente al solo scopo dell'adempimento del contratto intercorrente fra noi e voi; il responsabile del trattamento dei dati e' (nome del titolare), recapito (indirizzo dell'attivita') a cui potrete rivolgervi per qualsiasi richiesta concernente i vostri dati".
Versione "amichevole": "I tuoi  dati, nel rispetto del Testo Unico sulla Privacy, verranno trattati col solo fine di portare a termine il lavoro e gli accordi fra noi; il nostro responsabile del trattamento dei dati si chiama (nome del titolare), che trovi ai recapiti (contatti dell'attivita') a cui puoi rivolgerti per qualsiasi richiesta che riguardi i tuoi dati".

D.: Devo inviare la notificazione al Garante?
R.: Solitamente NO. La casistica, per nulla tipica dell'attivita' di un fotografo, e' riportata all'articolo 37 del testo di legge:
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1311248  

D.: Devo chiedere il consenso al trattamento dei dati?
R.: Nella maggior parte dei casi, NO. 
Vedi articolo 24 del testo unico 196/2003 o, per comodita', il punto 2b) di quest'altra pagina del sito.
Volendo spaccare il capello in quattro, quando si fanno fotografie in cerimonie religiose si potrebbe sostenere che si raccolgano dati personali sensibili (il credo religioso). Per essere molto ligi, si potrebbe quindi chiedere l'assenso al trattamento dei dati aggiungendo - al contrattino o alla copia commissione che si fa firmare agli sposi - la clausola: 
"Autorizzo - per la sola esecuzione del servizio descritto in questo contratto - il trattamento dei miei dati personali"

D.: Devo informare clienti e fornitori del fatto che tratto i loro dati e di chi e' il responsabile?
R.: Si, ma puoi farlo anche solo verbalmente (art. 13 del testo unico Privacy). In alternativa, puoi aggiungere l'informazione alla tua carta intestata o a quello che utilizzi per contattare clienti e fornitori.
Che dire... se vai sempre a 50 km orari dove indicato (confermiamo che esiste la legge), allora ti confermiamo che, anche se NON serve raccogliere l'assenso firmato, dovresti indicare al cliente come i suoi dati vengono trattati, da chi e in che modo.
Nota bene: la legge (all'articolo 13) spiega che tale informativa puo' essere data anche oralmente, il che significa che NON sei tenuto ad avere "prova provata" di aver fatto questa comunicazione.
La soluzione piu' operativa e' quella di aggiungere alle fatture ed alla carta intestata una breve frase come quelle riportate in risposta alla seconda domanda, qui sopra.

D.: E cambia qualcosa se uso dei dati per finalita' giornalistiche?
R.: In parte si. L'articolo 136 nel dlgs 196/2003, in sostanza rende non applicabili le norme generali previste per la privacy, anche se all'interno di regole di comportamento.
"art. 136 dlgs 196/2003: 1. Le disposizioni del presente titolo si applicano al trattamento: a) effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalita'; b) effettuato dai soggetti iscritti nell'elenco dei pubblicisti o nel registro dei praticanti di cui agli articoli 26 e 33 della legge 3 febbraio 1963, n. 69; c) temporaneo finalizzato esclusivamente alla pubblicazione o diffusione occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero anche nell'espressione artistica. 
Art. 137 (Disposizioni applicabili) 1. Ai trattamenti indicati nell'articolo 136 non si applicano le disposizioni del presente codice relative: a) all'autorizzazione del Garante prevista dall'articolo 26; b) alle garanzie previste dall'articolo 27 per i dati giudiziari; c) al trasferimento dei dati all'estero, contenute nel Titolo VII della Parte I. 2. 
Il trattamento dei dati di cui al comma 1 e' effettuato anche senza il consenso dell'interessato previsto dagli articoli 23 e 26. 3. In caso di diffusione o di comunicazione dei dati per le finalita' di cui all'articolo 136 restano fermi i limiti del diritto di cronaca a tutela dei diritti di cui all'articolo 2 e, in particolare, quello dell'essenzialita' dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico. Possono essere trattati i dati personali relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dagli interessati o attraverso loro comportamenti in pubblico.

D.: Nel caso di immagini di minori?
R.: C'e' una sorta di ipersensibilita' collettiva sull'immagine dei minori, complice la - stupida - correlazione che spesso i media hanno fatto fra fotografia di minori e pedofilia.
In generale, meglio essere tendenzialmente cauti, non solo per evitare di infrangere qualche reale norma di legge, ma anche e soprattutto per non trovarsi a discutere all'infinito con genitori eccessivamente ansiosi.
Quando il bambino e' ripreso in contesti sereni, senza connotati negativi, e se non viene resa possibile la "congiunzione" di indicazioni personali, nomi, riferimenti specifici, le norme che valgono sono di fatto le stesse che valgono per gli adulti, con l'ovvia raccomandazione che l'assenso alla pubblicazione deve essere rilasciato sempre, e dai genitori (basta uno dei due).
In sostanza: non esiste un "tabu'" assoluto alla pubblicazione di immagini di minori, a patto che siano:
a) Autorizzate dai genitori
b) Assolutamente serene e prive di connotazioni anche solo potenzialmente negative.
Tutto cambia, invece, quando il contesto dell'immagine puo' portare con se' qualche elemento impattante sulla sfera emotiva e/o sociale del piccolo. In quel caso, l'immagine del minore deve non essere riconoscibile, punto e basta.
Aiuta a capire la temperie la ben nota Carta di Treviso (clicca qui)

D.: Come funziona per le riprese di bambini a comunioni, cresime e saggi?
Nei casi specifici di fotografia alle cerimonie (battesimi, cresime, comunioni) o agli spettacoli (saggi di danza, recite, spettacolini), eccetera - foto di minori e di bambini - Clicca QUi

D.: E nel caso di processi ai minori?
R.: Particolarmente stringenti sono invece le norme relative alla divulgazione di immagini riguardanti i processi (penali o civili, o anche solo indagini) nei confronti di minori che, come prescritto dalla legge, non devono essere identificabili:
Art. 50 dlgs 196/2003:(Notizie o immagini relative a minori) 1. Il divieto di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, di pubblicazione e divulgazione con qualsiasi mezzo di notizie o immagini idonee a consentire l'identificazione di un minore si osserva anche in caso di coinvolgimento a qualunque titolo del minore in procedimenti giudiziari in materie diverse da quella penale.

D.: Ho in archivio dei ritratti fotografici fatti su commissione. Devo chiedere autorizzazione alle persone ritratte?
R.: NO, non per detenere in archivio degli elementi che fanno parte del lavoro commissionato, perche' ricadono nelle casistiche di esonero previste dall'art. 24 del Testo Unico.
Se hai ritratti di persone, e NON li pubblichi, non occorre che tu faccia niente. 
Se li pubblichi, occorre invece l'assenso.

D.: Quei ritratti fotografici del punto prima, li vorrei pubblicare. Devo chiedere autorizzazione?
R.: Per pubblicare (quindi, per mostrarle ad un pubblico indistinto ed incontrollabile) le immagini di ritratti, sia che siano eseguiti su commissione, che ottenuti "spontaneamente" occorre l'assenso delle persone ritratte, se non sono personaggi famosi. Vedi: www.fotografi.org/ritratti 
E' quindi sempre buona norma potere provare il fatto che siano consenzienti alla pubblicazione. Per avere questa "prova", la soluzione piu' lineare  e' quella di fare firmare un'autorizzazione semplice-semplice, che non generi diffidenza. 
Perfetta una liberatoria come questa: "Io sottoscritto Pinco Pallino autorizzo la pubblicazione delle immagini che mi ritraggono".
Possono essere usati anche altri sistemi (ad esempio video di backstage) per raccogliere prova dell'assenso. Il fatto che si sia consenzienti alla ripresa non contiene automaticamente autorizzazione alla pubblicazione.
Vedi questa specifica playlist (clicca qui) per brevi tips sull'autorizzazione alla pubblicazione.

D.: Che rapporto c'e' fra legge sulla privacy e ritratti?
Vedi la pagina introduttiva, qui:
www.fotografi.org/privacy


 

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