Per essere tenuto informato senza alcun impegno clicca qui

 

PROPRIETA’ DEI NEGATIVI E DEGLI ORIGINALI DELLE IMMAGINI

Molti fotografi paiono concentrare l'interesse su di un aspetto del problema - appunto, la proprieta' del negativo - che e' in realta' un aspetto secondario, solo derivato da quello che e' il punto determinante: il tipo di cessione di diritti di sfruttamento economico (vedi diritto d'autore).

In parole semplici, il problema risiede in questo; il negativo (o la diapositiva) in origine appartiene, evidentemente, al fotografo. Dato che, in se', l'originale non ha valore, se viene ceduto ad altri, cio' avviene perche' a questi si riconosce il diritto di far uso di quel negativo.

In sostanza, il negativo (o un equivalente, come la diapositiva originale od il file sorgente) viene ceduto alla persona che ha il diritto di farne uso, per il tempo che tale diritto permane e per gli usi che si sono concordati. Se il fotografo cede il diritto di utilizzo per la realizzazione di un catalogo, il cliente ha diritto a detenere l'originale per il tempo necessario a questo uso; per essere fiscali, se la concessione del diritto di utilizzo e' della durata di un anno, il cliente potrebbe trattenere il negativo per questa durata di tempo.

Se, invece, il fotografo cede i diritti di utilizzo senza limiti di tempo, il cliente ha diritto a trattenere il negativo per questo periodo: cioe', senza limiti di tempo.

Non si tratta, dunque, di stabilire "di chi e' il negativo", quanto piuttosto: "chi, in questo momento, gode dei diritti di sfruttamento economico dell'opera?".

E evidente che, se il cliente acquista il diritto di utilizzo di un'immagine, scaduto il termine di sua competenza deve restituire l'originale, mezzo col quale tale diritto si esercita. Ci si trova nella stessa situazione di chi prende in affitto un appartamento per una stagione; al termine della stagione restituira' le chiavi, e non ha senso che si impunti per trattenerle. Quello che e' scaduto e' il diritto all'uso dell'appartamento, ed e' sciocco discutere sul possesso del mazzo di chiavi.

Nel caso delle fotografie effettuate su commissione le disposizioni della legge 633/41 (articoli 87 e seguenti), fanno si' che, nel caso di semplici fotografie ed in assenza di accordi scritti, l'originale e tutti i diritti siano automaticamente del cliente pagante, quando:

a) La foto sia stata commissionata dal cliente, e non ci sia alcuna traccia scritta della destinazione d'uso prevista.

b) La foto non sia stata direttamente commissionata, ma ritragga cose in possesso del cliente, e sia stata a questo venduta in seguito (senza traccia scritta di destinazione d'uso).

c) La foto non sia stata necessariamente commissionata appositamente, ne' ritragga cose del cliente ma, semplicemente, il fotografo abbia ceduto al cliente il negativo, percependo un compenso, e senza redigere alcun accordo specifico.

DI CHI E' L’ORIGINALE, NEL CASO DEL RITRATTO - MATRIMONIO

Unica situazione in cui i diritti e la proprieta' del negativo non passano al committente e' quello in cui il soggetto dell'immagine... sia il cliente stesso.

Con una catena logica piuttosto complessa, infatti, la Legge giunge a sancire come, nel caso che "l'oggetto" ritratto sia il committente stesso, la proprieta' del negativo resta al fotografo (vedi pubblicabilita' delle foto di ritratto).

Infatti, all'articolo 98 della Legge si indica come la persona ritratta possa pubblicare o riprodurre la sua immagine senza bisogno di consenso del fotografo. Ora, il fatto che si indichi come non necessario il "permesso" alla pubblicazione implica necessariamente che il diritto di uso di quella fotografia non appartenga gia', automaticamente, alla persona ritratta, che e' comunque dispensata da chiedere l'autorizzazione. Se in questo caso valesse la regola generale dell'articolo 88 (diritti passati automaticamente al committente), non avrebbe senso specificare che il titolare dei diritti e' dispensato dal chiedere l'autorizzazione a terzi. In realta', evidentemente, la persona ritratta non e' dunque considerata proprietaria di tali diritti e, dunque non e' proprietaria del negativo.

Ad ogni buon conto, anche la Corte di Cassazione si e' pronunciata in tal senso, con sentenza del 28/6/1980 n. 4094: la proprieta' dei negativi di ritratto e di cerimonie come matrimonio e simili e' del fotografo, e non del committente.

Suprema corte di Cassazione civile, sez I, 28/06/1980 n. 4094, reperibile - fra gli altri - in Giust. civ. Mass. 1980, fasc. 6. Foro it. 1980, I, 2121, Giust. civ. 1980, I, 2101, che recita: "Nell'ipotesi di ritratto fotografico eseguito su commissione, regolata dall'art. 98, I. 22 aprile 1941 n. 633 sul diritto d'autore, il committente, diversamente da quanto stabilito dall'art. 88 comma 3 di detta legge per le fotografie di cose in suo possesso, non acquista il diritto esclusivo di utilizzazione della fotografia, il quale rimane al fotografo, pur concorrendo con quello della persona fotografata o dei suoi aventi causa di pubblicare e riprodurre liberamente la fotografia medesima, salvo il pagamento al fotografo di un equo corrispettivo nel caso che la utilizzino commercialmente. Nell'ipotesi indicata, pertanto, ove manchi un diverso patto, deve ritenersi che il fotografo conserva la proprieta' del negativo e non e' tenuto a consegnarlo al committente."

Tuttavia, dato che gli sposi (o le persone ritratte) conservano la facolta' di usare tali immagini, esiste anche in capo a loro un diritto a usare tali originali.

Questo significa che gli originali del matrimonio - in assenza di patti scritti - restano correttamente al fotografo (vedi sopra), il quale, tuttavia, su richiesta E DIETRO PAGAMENTO deve consegnare gli originali agli sposi che li vogliano riscattare. 

Dal canto loro, gli sposi NON hanno titolo per pretendere tali originali (o i files) senza pagare un apposito e congruo compenso.

VEDI (CLICCA QUI) QUI LA TRATTAZIONE DELL'ARGOMENTO E LA VALUTAZIONE DEGLI ORIGINALI


Una casistica estremamente vasta, che consiglia - evidentemente - di porre nero su bianco eventuali accordi differenti (vedi manualistica professionale ed anche come associarsi).