DIRITTO D’AUTORE IN FOTOGRAFIA PROFESSIONALE

 

Ti suggeriamo, per un'introduzione rapida e comprensibile, di vedere i tutorial video che trovi a www.youtube.com/tauvisual
e, in specifico:

Come si ottiene il copyright in fotografia

Foto creative o semplici fotografie

Come dimostrare di avere un originale digitale

La menzione del nome dell'autore (versione completa)

La menzione del nome dell'autore (versione breve + contratto)

Credits fotografici: cambiare consuetudini

Prelevare elementi di foto altrui: si puo' fare?

Concorsi fotografici - il diritto sulle immagini

Usare le foto prelevate da Internet - si puo' fare?

Di chi sono gli originali e i files sorgenti delle immagini?

Modificare una foto di altri e riutilizzarla


 

La legge di base sul diritto d’autore in fotografia è la 633 del 22 aprile 1941, poi modificata dal DPR 19/79 e, più recentemente, dal Dlgs 154/97 e poi dalla legge 248/2000.

E' possibile consultare anche un testo sulla PROTEZIONE INTERNAZIONALE delle immagini fotografiche.

Trovate anche un brevissimo estratto di SENTENZE COLLEGATE AL DIRITTO D'AUTORE.

Le risorse e gli aiuti riservati ai Soci sono raccolti qui: www.fotografi.org/aiuto

Concretamente la Legge - il cui scopo principale è quello di difendere la creatività del fotografo, e non tanto o non solo la sua professionalità - riconosce al fotografo il pieno diritto di gestire le immagini da lui realizzate, come autore.

Vengono però distinte le immagini creative da quelle non creative.

Le immagini creative (cioè quelle nelle quali si ritrova una traccia interpretativa ad opera del fotografo) sono protette fino a 70 anni dalla morte dell’autore, ed è sempre obbligatoria la citazione del nome del fotografo.

Le semplici fotografie, o foto non creative, sono invece protette per 20 anni dalla data di realizzazione, e la menzione del nome del fotografo è soggetta agli eventuali accordi fra le parti.

In ogni caso, nel momento in cui il fotografo realizza le proprie immagini, è pienamente titolare di tutti i diritti, sia economici che morali.

In seguito, anche subito dopo, può tuttavia decidere di vendere ad altri tutti questi diritti, o parte di essi. Tale cessione può tuttavia avvenire anche per imperizia, nel caso siano stati mal descritti gli elementi di cessione.

Ciò che determina quale parte di questi diritti vengono ceduti al cliente sono - appunto - gli accordi col cliente stesso. Dato che è difficile ricostruire accordi solo verbali, ne consegue che risulta ceduto al cliente quel diritto che viene indicato per iscritto nel preventivo, nella corrispondenza, nel buono di consegna o, al limite in fattura.

E’ quindi indispensabile specificare sempre quale sia la destinazione d’uso che si sta trasferendo al cliente a fronte di un certo pagamento [vedi tariffe]. Si intendono trasferite al cliente quelle destinazioni, e le altre ne sono automaticamente escluse.

Attenzione, però: se le immagini sono realizzate su commissione, si deve specificare espressamente per quale uso le immagini sono state realizzate e cedute: infatti, la semplice dicitura "numero tot fotografie, euro tot" darebbe possibilità al cliente di pretendere la completa proprietà di tali immagini. L’Associazione cura e difende i fotografi nelle controversie che dovessero nascere.