MENZIONE NOME DELL'AUTORE
FIRMA DEL FOTOGRAFO

 

Quando deve essere citato il nome dell'autore?

Se preferisci un FILMATO SU YOUTUBE, anziche' leggere questo scritto, vedi questo intervento:
www.youtube.com/watch?v=3kWrGMRpYoo


L'informazione a tutti i livelli (giornalistico, pubblicitario, privato) deve moltissimo alla fotografia, perche' l'immagine trasmette in modo rapido e subliminale molte piu' informazioni del linguaggio scritto (clicca qui per approfondire questo tema per iscritto, oppure clicca qui per un commento video).

Troppo di sovente, tuttavia, chi fa uso pubblico delle immagini ignora sia i doveri previsti dalla Legge, sia le semplici regole di correttezza professionale.

Qui di seguito trovi risposta alle domande piu' frequenti sull'argomento.

a) D.: E' vero che il nome del fotografo va sempre menzionato?
Risposta: Si e no. Sarebbe professionalmente ed eticamente corretto che fosse cosi', ma un vero obbligo di legge c'e' solo nel caso delle fotografie creative (ai sensi articoli 20 e seguenti legge 633/41 e successive modifiche). Se la foto e' semplicemente documentativa, e non "creativa", non esiste un vero e proprio obbligo di legge. Puoi pero' chiedere - per effetto degli accordi - che il nome venga sempre citato (vedi punto f).


b) D.: Cosa si puo' fare per ottenere che venga menzionato il nome?
Risposta: Scriverlo, dirlo, scriverlo, ricordarlo, scriverlo, riassumerlo e annotarlo, scrivendolo...
Riporta cioe' la dicitura "Fotografia di nome cognome - © tutti i diritti riservati - menzione del nome dell'Autore obbligatoria ai sensi legge 633/41" nelle didascalie, nelle info-file, sul retro delle stampe, sui CD, sui telaietti, sui plasticoni, nei buoni di consegna, sui preventivi ed al piede delle fatture.
Se si ritiene che la menzione del nome dell'autore sia molto importante, e' possibile imporla contrattualmente (in questo caso la clausola deve essere sottoscritta dal cliente - vedi punto f)

c) D.: E per le immagini digitali?
Risposta: Identico accorgimento. Prepara quindi un comando batch per marchiare in automatico tutte le immagini ed inserire il tuo nome e cognome nelle info-file. Se non ti sei mai posto il problema o non ti ricordi come si fa a generare un comando batch con le azioni di Photoshop, vedi a: http://www.fotografi.org/digitali/firma.htm

d) D.: Se il nome non e' stato menzionato (o e' stato menzionato in modo erroneo)?
Risposta: Tenendo ben presente che l'obbligo di legge alla menzione dell'autore esiste - eccome - ma solo in relazione a foto creative/interpretative, e' tuttavia una buona cosa richiedere sempre la menzione del proprio nome, non foss'altro perche' e' spesso di difficile distinzione il fatto che la foto sia creativa o meno. Inoltre, il menzionare il nome dell'autore dovrebbe far parte del minimo bagaglio di rispetto del lavoro di chi, come il fotografo, contribuisce in maniera assolutamente determinante alla comunicazione, sia essa giornalistica, sia pubblicitaria.
Quindi: nel caso in cui si sia richiesta la menzione del nome e questa non sia stata fatta, e' utile:
1) Telefonare per segnalare l'errore (con tono piu' o meno amichevole a seconda dei rapporti che si hanno con il cliente).
2) Inviare una richiesta di errata corrige (vedi bozza lettera al piede) per fax (se in buoni rapporti) o per raccomandata AR.

Tieni conto che la raccolta delle lettere di "autodifesa" come questa (e per molti casi diversi) e' riportata sul sito www.fotografi.tv alla voce Contents > Bozze Lettere.

e) D.: Cosa posso chiedere come risarcimento?
Risposta. Attenzione: se dovuta, la menzione del nome dell'autore rappresenta un diritto inalienabile (cioe' non cedibile, nemmeno se si sono venduti tutti i diritti economici). Tuttavia, il non rispetto di questo diritto provoca un danno non dimostrabile e non quantificabile, a meno che non venga contrattualmente definita una penale (vedi punto successivo). Per questo motivo, in alcuni casi i giudici si sono espressi per una condanna ad un "risarcimento" in via equitativa: la pubblicazione di un "errata corrige", che - attribuendo correttamente la foto al suo autore, gli possa apportare un vantaggio anche se non comprovabile e non quantificabile (proprio come il danno subito).
Ovviamente, la pubblicazione dell'"errata corrige" e' proponibile nel caso di pubblicazioni periodiche. Negli altri casi, si potrebbe chiedere - ad esempio - una lettera di rettifica e l'impegno scritto al rispetto del diritto morale nei lavori futuri.
E' tuttavia possibile prevedere contrattualmente una "clausola penale" (vedi punto successivo - f), e cioe' che fissi una penale in caso di mancata citazione del nome dell'autore, se pattuita.

f) D.: Posso imporre contrattualmente la menzione del nome dell'autore?
Risposta: tenuto conto di quanto scritto negli altri punti (leggili, se non lo hai fatto e sei saltato direttamente qui...), e' tuttavia possibile prevedere un obbligo contrattuale - per il cliente - alla menzione del nome dell'autore fotografo. Questo significa che, indipendentemente dal fatto che nel caso specifico sia dovuta per legge la menzione, o meno, e' possibile prevederla come parte integrante degli accordi, e quindi imporla contrattualmente.
Attenzione pero' ai risvolti "diplomatici" di questa richiesta, che deve essere giocata in questi termini solo quando sia sensato farlo, e in modo non arrogante.
Perche' questa clausola abbia efficacia anche con le immagini non creative, pero', (che non sono protette automaticamente per legge) occorre che il contratto venga firmato dal cliente, e non solo indicato in fattura. Se - poi - si prevede una penale economica in caso di mancata osservanza, occorre che la clausola sia richiamata, e firmata una seconda volta per espressa conoscenza.
Quindi, se si ritiene che la menzione del nome dell'autore sia importante al punto da diventare elemento contrattuale, e' possibile prevedere di far firmare una clausola penale come questa:
"E' obbligatoria la corretta attribuzione del copyright, che andra' indicata in questa forma: © photo nome cognome; la mancata menzione del credit comportera' l'addebito del doppio dell'importo esposto in fattura".
Per clienti internazionali: "Proper credit, which reads: © photo nome cognome must be displayed. Omission of required notice results in loss to the licenser and will be billed at double the invoiced fee".

g) D.: Esiste una lettera di contestazione se l'immagine e' stata pubblicata senza menzione del nome?
Risposta: eccola qui di seguito.
Tieni conto che la raccolta delle lettere di "autodifesa" come questa (e per molti casi diversi) e' riportata sul sito www.fotografi.tv alla voce Contents > Bozze Lettere. 

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BOZZA PER LETTERA PER

CONTESTARE LA MANCATA CITAZIONE DEL NOME AUTORE FOTOGRAFO
(Cioe’ come contestare in prima battuta al cliente utilizzatore il fatto che il nostro nome come autore delle immagini non e’ stato riportato, o e’ stato riportato in maniera erronea – si tenga presente che l’obbligo di citazione dell’autore esiste solo quando le immagini sono immagini creative/interpretative. Nel caso di fotografia semplice o documentativa – come foto di catalogo, gruppi, panorami non interpretativi, eccetera – non esiste un obbligo assoluto di legge, anche se puo’ esserci un impegno contrattuale, e cioe’ un accordo alla menzione del nome, che se esiste va rispettato).

 

Egregi, 

con la presente Vi segnaliamo un illecito certamente occorso indipendentemente dalla Vostra volonta’, ma che tuttavia andra’ risolto, preferibilmente in forma irrituale.

Sul numero di ____ della testata _____ (oppure, sullo stampato _______), a pagina ___ appare un'immagine fotografica di cui sono autore, della quale non e' stato indicato il corretto "credit", in chiara lesione del diritto morale espressamente previsto dall'articolo 20 e seguenti, legge 633/41 e successive modifiche.

 

Poiche' tale illecito si concretizza nella mancata attribuzione dell'immagine al suo autore, per la soluzione stragiudiziale chiedo che venga dato immediato riscontro scritto a questa mia missiva, inviandomi la conferma del fatto che provvederete, sul primo numero raggiungibile, a pubblicare un trafiletto di errata corrige riportante il seguente testo, od equivalenti:

"Sul numero ____ a pagina ____ e’ stata pubblicata un’immagine fotografica, che riproduciamo qui al piede, senza che ne venisse correttamente attribuita la paternita’. L’immagine in questione e’ realizzata da _________. Ci scusiamo con l’autore e con i lettori per questa involontaria omissione".

 

(nel caso che la pubblicazione non sia avvenuta su un periodico e quindi non sia possibile l’errata corrige su un numero successivo):

 

Poiche' tale illecito si concretizza nella mancata attribuzione dell'immagine al suo autore, per la soluzione stragiudiziale chiedo che venga dato immediato riscontro scritto a questa mia missiva, inviandomi la conferma del fatto che garantirete, nei prossimi lavori che eseguiremo in collaborazione, la corretta attribuzione dei credits fotografici, sottoscrivendo il seguente testo, od equivalenti:

"Sullo stampato ________ a pagina ____ e' stata pubblicata una sua immagine fotografica, senza che, per involontaria omissione, ne venisse correttamente attribuita la paternita'. 

Ci scusiamo per l’involontario errore e, per la composizione stragiudiziale del fatto, ci impegnamo alla corretta indicazione del suo nome come autore delle sue immagini in tutte le prossime pubblicazioni che avremo modo di effettaure congiuntamente, e a provvedere al versamento di un importo simbolico di 100 euro in beneficienza, a favore dell’associazione umanitaria / del centro assistenza / dell’ospedale volontario _________ "
(indicare struttura a cui si desidera che venga effettuato versamento in beneficienza).


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