ATTENZIONE: La legge Ronchey, che a lungo ha regolamentato ANCHE il settore della fotografia di opere d'arte, e' stata abrogata. Dopo essere passati per l'applicazione del T.U.Beni Ambientali (490/1999) l'attuale regolamentazione e' dettata dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42) che raccoglie l'eredita' completa di regolamentazione del campo. 

Non trovi piu' la trattazione sulla legge Ronchey, quindi, ma il commento al Codice del 2004, in vigore dal giorno 1 maggio 2004.

Il Tariffario qui riportato PER PURA CURIOSITA' DI DOCUMENTAZIONE ha ora SOLO VALORE ORIENTATIVO, dato che le tariffe vengono stabilite dal Sovraintendente.


 

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

LEGGE 14 GENNAIO 1993, N.4

(legge Ronchey)

Rimando alle tariffe
(Decreto Ministeriale 8 aprile 1994, registrato alla Corte dei Conti il 20 aprile 1994).

Art. 4

1. Presso gli istituti di cui all'art. 3 (musei, biblioteche e archivi di Stato) sono istituiti i seguenti servizi aggiuntivi, offerti al pubblico a pagamento:

a) servizio editoriale e di vendita riguardante le riproduzioni di beni culturali e la realizzazione di cataloghi ed altro materiale informativo;

a-bis) servizi riguardanti i beni librari e archivistici per la fornitura di riproduzioni e il recapito nell'ambito del prestito bibliotecario;

b) servizi di caffetteria, di ristorazione, di guardaroba e di vendita di altri beni correlati all'informazione museale.

2. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, fissa indirizzi, criteri e modalita' per la gestione dei servizi, con regolamento da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. La gestione dei servizi e' affidata in concessione, con divieto di subappalto, dal soprintendente o dal capo d'istituto competente, previa licitazione privata con almeno tre offerte valide, a soggetti privati e ad enti pubblici economici, anche costituenti societa' o cooperative.

4. La concessione ha durata quadriennale e puo' essere rinnovata per una sola volta.

5. I canoni di concessione e le altre somme derivanti dall'applicazione del presente articolo affluiscono ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata per essere riassegnati ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali e destinati, in misura non inferiore al 50 per cento del loro ammontare, alle soprintendente per i musei e gli altri istituti di provenienza.

5-bis. Gli introiti previsti relativamente ai musei dalla legge 30 marzo 1965, n. 340, nonche' dal relativo Regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1971, n. 1249, affluiscono ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata per essere riassegnati ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali.

5-ter. Il Ministero per i beni culturali e ambientali puo' concedere l'uso dei beni dello Stato che abbia in consegna senza alcun'altra autorizzazione. I competenti organi del Ministero per i beni culturali e ambientali determinano il canone dovuto per l'uso dei suddetti beni, che il concessionario deve versare prima dell'inizio dell'uso. Il soprintendente competente provvede al rilascio delle relative concessioni.

La legge n. 340/1965 e il relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. n.1249/1971 recano norme concernenti taluni servizi di competenza dell'amministrazione statale delle antichita' e belle arti.


MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Legge 14 gennaio 1993, n. 4 (Legge Ronchey) - Decreto Ministeriale 8 aprile 1994, registrato alla Corte dei Conti il 20 aprile 1994.

 

IL TARIFFARIO

Condizioni generali

 

1. Fatte salve le esigenze di tutela dell'integrita' fisica e culturale dei beni culturali in consegna al Ministero per i beni culturali e ambientali e le disposizioni sulle riproduzioni e sui diritti spettanti agli autori, le facolta' di riproduzione e l'uso di tali beni e del materiale (stampe fotografiche, negativi, diapositive, film, nastri, dischi ottici, facsimile, calchi, rilievi e altro) relativo ai medesimi, sono oggetto di concessione.

2. La riproduzione d'un bene culturale e' soggetta al pagamento dei canoni e dei corrispettivi fissati nel presente tariffario. La riproduzione per uso strettamente personale o per motivi di studio e' soggetta al solo rimborso delle spese sostenute dall'amministrazione. Non sono soggette al pagamento dei diritti previsti dal presente tariffario le riproduzioni e le riprese a fini istituzionali della ricerca con rigoroso carattere tecnico scientifico, nonche' le concessioni in uso degli spazi destinate a iniziative rientranti nei fini istituzionali dell'amministrazione e come tali autorizzate dagli organi competenti.

 

3. All'atto della richiesta, rivolta al responsabile dell'istituto culturale o della soprintendenza, l'interessato dovra' fornire ogni dato e informazione necessari per valutarla e darvi seguito. In particolare, il richiedente dovra' indicare mezzi, modalita' e luogo di esecuzione delle riproduzioni, finalita' e destinazione delle medesime, quantita' che intende ottenere e immettere sul mercato nonche' le forme di distribuzione. Ove si tratti di riproduzione per uso strettamente personale o per motivi di studio, il richiedente dovra' sottoscrivere impegno relativo alla non divulgazione, diffusione e spaccio al pubblico delle copie ottenute. La violazione di tale impegno comporta l'esclusione dall'accesso negli istituti culturali dello Stato (soprintendenze, musei, archivi, biblioteche) nonche' l'applicazione delle sanzioni previste dalle leggi per la rilevanza del fatto. La concessione e' incedibile e non trasferibile, viene rilasciata in via non esclusiva, per una volta sola, previo accertamento dell'esistenza di tutti i requisiti prescritti e previo pagamento dei canoni e dei corrispettivi, fissati nel presente tariffario, i quali non includono eventuali compensi e diritti degli autori o di terzi. Ove previsto, dovra' essere effettuato il deposito cauzionale nella misura indicata.

Prima della sua diffusione al pubblico, un esemplare di ogni riproduzione dovra' essere consegnato alla amministrazione per riceverne un nulla osta. Salvo accordi speciali, l'amministrazione puo' richiedere tre copie di ogni opera prodotta.

Nessun uso diverso da quello dichiarato puo' considerarsi legittimo senza l'autorizzazione scritta dell'amministrazione.

4. Ogni esemplare di riproduzione dovra' indicare, nelle forme richieste dal caso, le specifiche dell'opera originale (nome dell'autore, della bottega o dell'ambito culturale, titolo, dimensione, tecniche e materiali, provenienza, data), la sua ubicazione nonche' la tecnica e il materiale usato per la riproduzione. Esso dovra' riportare la menzione "su concessione del Ministero per i beni culturali e ambientali", nonche' l'espressa avvertenza del divieto di ulteriore riproduzione o duplicazione con qualsiasi mezzo.

 

5. Sempre salvi eventuali compensi e diritti degli autori e dei terzi, il materiale (stampe fotografiche, negativi, diapositive, film, nastri, dischi ottici, facsimile, calchi, rilievi e altro) relativo ai beni culturali in consegna al Ministero per i beni culturali e ambientali e idoneo a moltiplicazione non puo' essere riprodotto e comunque duplicato con qualsiasi strumento, tecnica, procedimento, anche attualmente non noti, senza preventiva concessione da parte dell'amministrazione e pagamento dei canoni e corrispettivi per la riproduzione, quali fissati nel presente tariffario o negli accordi particolari.

6. Il prezzo di vendita al pubblico di materiale nella disponibilita' dell'amministrazione (stampe fotografiche, diapositive, film, nastri, dischi ottici, facsimile e altro) e' indicato nel tariffario e non da' diritto ne' include facolta' di riproduzione se non esplicitamente concessa. L'utilizzazione del materiale cosi' acquistato dovra' avvenire nel rispetto dei diritti degli autori e dei terzi. Per il materiale fotografico in possesso dell'amministrazione e relativo a beni non appartenenti allo Stato si applicano le disposizioni del presente tariffario, previo accordo con il titolare del bene.

7. Per ottenere il noleggio di fotocolor (trasparenti a colori) nella disponibilita' dell'amministrazione, e' necessario presentare una richiesta formulata nei termini di cui al punto 3. Il periodo di noleggio e' di tre mesi al massimo a partire dalla consegna del materiale al richiedente. Ogni fotocolor dev'essere restituito nella sua confezione con il documento originale d'accompagnamento. Le condizioni economiche di noleggio sono fissate nel presente tariffario.

Con il pagamento del corrispettivo di noleggio si ha diritto all'utilizzazione del fotocolor, in via non esclusiva, per una edizione a stampa in una lingua, o per un passaggio televisivo. Per edizioni successive, per ulteriori passaggi televisivi, nonche' per ogni utilizzazione diversa dovra' essere presentata richiesta specifica e dovranno esser previamente corrisposti all'amministrazione i diritti di riproduzione come fissati nel presente tariffario. L'utilizzazione dei fotocolor dovra' avvenire nel rispetto dei diritti degli autori e dei terzi.

E' vietato copiare o trasferire a terzi i fotocolor ricevuti in noleggio. Nessun uso diverso da quello dichiarato puo' considerarsi legittimo senza l'autorizzazione scritta dell'amministrazione.

 

8. La richiesta relativa alla effettuazione di riprese fotografiche, cinematografiche e televisive, che abbiano ad oggetto beni culturali in consegna all'amministrazione, dovra' essere redatta e presentata nei termini di cui al punto 3. I canoni e i corrispettivi dovuti all'amministrazione sono fissati nel presente tariffario. I canoni e i corrispettivi per le riprese fotografiche, cinematografiche e televisive non includono le spese sostenute a tale scopo dall'amministrazione e determinate caso per caso. L'importo del deposito cauzionale e' stabilito dall'amministrazione in funzione degli spazi utilizzati. E' fatto salvo il diritto di cronaca.

9. Le richieste che si riferiscono a ipotesi non espressamente contemplate dal presente tariffario, cosi' come quelle relative a forniture o lavori da eseguirsi negli istituti periferici del Ministero e non elencati nel presente tariffario, formeranno oggetto di esame e accordi specifici, di volta in volta. Compatibilmente con l'assolvimento dei compiti di istituto, potranno essere forniti, a richiesta, preventivi i quali indicheranno il periodo di validita' e le modalita' di pagamento. Gli interessati saranno tenuti al rimborso delle spese sostenute dall'amministrazione.

 

10. I canoni e i corrispettivi previsti nel presente tariffario non includono l'I.V.A., ove applicabile, e non comprendono le spese di spedizione e di imballaggio delle riproduzioni o comunque del materiale richiesto che sono a carico degli interessati.

11. Il Ministero per i beni culturali e ambientali e' esente da ogni responsabilita' per danni a cose o persone, provocati, conseguenti o comunque occasionati dalle attivita' (di riproduzione e di eventuale diffusione e spaccio al pubblico degli esemplari riprodotti) dei concessionari.

Il Ministero per i beni culturali e ambientali rimane altresi' esente da responsabilita' per i danni eventualmente arrecati a cose e persone durante le riprese fotografiche o cinetelevisive effettuate negli istituti dello Stato, consegnatari di beni culturali.

12. Acquisito il positivo parere dell'ufficio servizi aggiuntivi, l'amministrazione potra' stipulare accordi specifici in relazione a iniziative o esigenze particolari.

13. I pagamenti, con l'indicazione della specifica causale, dovranno essere effettuati:

a) sul conto corrente postale intestato alla locale tesoreria provinciale dello Stato (capo XXIX - Cap. 2584/art. 3);

b) direttamente presso la locale tesoreria provinciale dello Stato.

 

I. RIPRODUZIONI ESEGUITE DALL'AMMINISTRAZIONE

1) Stampe in bianco e nero

formato

da negativo esistente

da nuovo negativo

9x12

7.000

12.000

13x18

8.000

16.000

18x24

12.000

20.000

24x30

20.000

30.000

30x40

22.000

34.000

40x50

24.000

38.000

50x60

35.000

42.000

 

2) Stampe a colori

formato

da negativo esistente

da nuovo negativo

13x18

15.000

30.000

18x24

25.000

50.000

24x30

30.000

60.000

30x40

55.000

110.000

40x50

60.000

120.000

50x60

70.000

140.000

60x60

80.000

160.000

50x100

100.000

200.000

 

Le tariffe non includono i diritti di riproduzione. Per riprodurre una foto in un'edizione a stampa in una lingua e' dovuto un corrispettivo supplementare pari a tre volte il prezzo di acquisto della stampa.

Per le riproduzioni da negativi di rilevanza storica, valgono accordi e canoni da definire caso per caso.

 

3) Diapositive a colori

 

formato

da diapositiva esistente

da nuova diapositiva

24x36

5.000

15.000

 

Urgenza (in 48 ore): maggiorazione del 100%.

Le diapositive possono essere utilizzate solo per proiezioni a carattere non commerciale. Non possono essere stampate ne' duplicate. Per uso diverso e' necessaria l'autorizzazione dell'amministrazione e il pagamento dei relativi canoni. Compensi e diritti degli autori o di terzi, se dovuti, sono da corrispondere separatamente.

4) Microfilm di 35 o 16 mm (perforato o imperforato):

fotogramma positivo o negativo da pellicola 35 mm 500 lire

fotogramma positivo o negativo da pellicola 16 mm 350 lire

(*In caso di rilascio di microfilm positivo, il negativo rimane agli atti dell'ufficio)

5) Ingrandimenti tratti da microfilm (35 o 16 mm) ed eseguiti con lettore stampatore

da microfilm esistente:

 

formato

lire

inferiore a A3

250

A3

500

A2

1.000

 

da nuovo microfilm:

 

formato

lire

inferiore a A3

550

A3

950

A2

1.350

6) Fotocopie

21,0x29,7 150

29,7x42 300

42,0x59,4 1.500

59,4x84,1 9.000

84,1x118,9 12.000

 

II. NOLEGGIO DI FOTOCOLOR E DIAPOSITIVE

Fotocolor (tutti i formati)

 

esistenti

nuovi

200.000

300.000

 

Diapositive

 

esistenti

nuovi

90.000

120.000

 

La tariffa di noleggio da' diritto all'utilizzazione del fotocolor, in via non esclusiva, per un'edizione a stampa in una lingua. Per pił edizioni in pił lingue si veda la sezione VI.

Per ogni fotocolor non restituito entro il termine dei quattro mesi di noleggio sara' dovuto un importo aggiuntivo di lire 40.000 mensili. Per ogni fotocolor perduto o deteriorato sara' dovuta un'indennita' di lire 1.000.000.

Nel caso in cui un elevato numero di fotocolor non sia stato utilizzato e venga restituito con tale dichiarazione entro un mese dalla consegna, si dovranno versare lire 5.000 per fotocolor.

Spese di ricerca per diapositive in base al tema: lire 50.000 l'ora. Sono esenti le ricerche per uso di studio previo accertamento del capo d'istituto.

 

III. RIPRESE FOTOGRAFICHE
NON ESEGUITE DALL'AMMINISTRAZIONE

 

Per foto a colori

100.000

Per foto in bianco e nero

20.000

 

Le tariffe si applicano per ogni ripresa di ciascun soggetto, per un massimo di dieci scatti. Per riprese in serie o esigenze speciali varranno accordi specifici presi di volta in volta con l'amministrazione. Il corrispettivo include i diritti di riproduzione di una sola fotografia pubblicata in un'edizione in una lingua. Per ulteriori edizioni si veda la sezione VI.

Chi effettua le riprese e' tenuto a consegnare all'amministrazione una stampa a contatto (provino) di tutti i fotogrammi realizzati per le foto in bianco e nero oltreche', su richiesta, una selezione dei negativi originali e dei positivi corrispondenti (formato 18x24 cm). Per i fotocolor e le diapositive c'e' obbligo di consegna d'un duplicato per ogni scatto.

Per utilizzazioni diverse o trasferimenti a terzi, anche in noleggio, delle riprese, che comunque comportino utilizzazioni commerciali, sara' necessario specifico e espresso accordo dell'amministrazione.Per ulteriori utilizzazioni o per utilizzazioni diverse delle riprese fotografiche, cinematografiche e televisive (prodotti audiovisivi derivati), in aggiunta al pagamento delle tariffe e dei diritti sopraindicati, dovranno essere corrisposte royalties del 12% sull'introito lordo derivante da qualsiasi ulteriore e diverso uso del materiale fotografato, filmato o videoregistrato.

Riprese fotografiche speciali (macrofotografie, microfotografie, fotografie UV e fluorescenze degli UV, fotografie IR termico, IR bianco e nero, IR falsi colori, riflettografie IR, radiografie) potranno essere autorizzate dal capo d'istituto e le tariffe verranno stabilite su preventivo.

Salvo accordi particolari, non sono consentite le riprese fotografiche delle opere in corso di restauro nonche', per un biennio, di quelle restaurate o di nuova acquisizione.

 

IV. RIPRESE CINEMATOGRAFICHE E TELEVISIVE

 

Corrispettivo fisso

lire 4.000.000 al giorno

 

con obbligo di consegnare all'amministrazione tre copie tratte dall'originale.

Le riprese dovranno essere effettuate negli orari di chiusura al pubblico o in orario da definire con il capo d'istituto. Le spese sostenute a tale scopo dall'amministrazione verranno determinate caso per caso.

Il corrispettivo include i diritti di riproduzione per un'edizione in una lingua o per un passaggio in una sola rete televisiva.

Per ulteriori passaggi vale quanto segue:

* per due passaggi sulla stessa rete o testata: 25% in pił

* per pił di due passaggi sulla stessa rete o testata: 75% in pił

Per ulteriori utilizzazioni o per utilizzazioni diverse delle riprese fotografiche, cinematografiche e televisive (prodotti audiovisivi derivati), in aggiunta al pagamento delle tariffe e dei diritti sopraindicati, dovranno essere corrisposte royalties del 12% sull'introito lordo derivante da qualsiasi ulteriore e diverso uso del materiale fotografato, filmato o videoregistrato.

Salvo accordi particolari, non sono consentite le riprese cinematografiche e televisive delle opere in corso di restauro nonche', per un biennio, di quelle restaurate o di nuova acquisizione.

 

V. RIPRODUZIONI IN FACSIMILE, COPIE E PRODOTTI DERIVATI

 

Corrispettivo fisso

500.000

Deposito cauzionale

2.500.000

 

Il corrispettivo fisso comprende la riproducibilita' per un solo paese e per una durata limitata, stabilita d'intesa con l'amministrazione.

In aggiunta al pagamento delle tariffe e dei diritti sopraindicati, dovranno essere corrisposte royalties del 6% sull'introito lordo derivante da qualsiasi uso del materiale riprodotto, qualsiasi fonte venga utilizzata per la riproduzione di beni culturali in consegna al Ministero per i beni culturali e ambientali.

L'amministrazione si riserva il diritto di stabilire accordi speciali per esigenze particolari.

 

VI. EDIZIONI A STAMPA E PUBBLICAZIONI

Libri con tiratura inferiore alle 2.000 copie e con prezzo di copertina inferiore a 150.000 lire e periodici di natura scientifica:

esenzione dal pagamento delle tariffe per i diritti di riproduzione

 

Ristampe presso lo stesso editore:

riduzione del 50% sulle tariffe per i diritti di riproduzionein vigore al momento della pubblicazione

Diritti mondiali:

il triplo delle tariffe per i diritti di riproduzionein vigore al momento della pubblicazione

Riutilizzazione della matrice:

da parte dello stesso editore per un'altra opera: 10% di riduzione sulle tariffe per i diritti di riproduzione in vigore al momento della nuova pubblicazione;

da parte di un altro editore: 25% di riduzione sulle tariffe per i diritti di riproduzione in vigore al momento della nuova pubblicazione.

 

VII. CONCESSIONI PER L'USO OCCASIONALE DEGLI SPAZI

Tariffe giornaliere QUI ESPRESSE IN MIGLIAIA DI LIRE

 

Conferenze

Convegni proiezioni e concerti

Spettacoli e riprese telecinematografiche

Ricevimenti

Cortili e giardini

1.500

1.800

3.000

4.000

Interni con arredi storici e decorazioni

2.000

2.500

4.000

5.000

Interni non decorati

1.000

1.500

2.000

3.000

L'importo del deposito cauzionale sara' stabilito su preventivo e in funzione della quantita' prevedibile di artisti coinvolti e delle attrezzature utilizzate, e dovra' corrispondere almeno al triplo del canone d'accesso.

Decreto Ministeriale 8 aprile 1994, registrato alla Corte dei Conti il 20 aprile 1994.

 

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