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Controlli fiscali particolari per le attivita’ fotografiche

FOTONEGOZIANTI
(un breve commento)


Testo integrale della metodologia di controllo delle attivita' dei FOTONEGOZIANTI

Testo integrale della metodologia di controllo delle attivita' degli STUDI FOTOGRAFICI E LABORATORI

Il Fisco ha pianificato le metodologie per i controlli specifici, per il prossimo periodo, per le attivita’ fotografiche, prevedendo nel particolare sia le attivita’ di commercio al dettaglio di ottica e fotografia, sia le attivita’ degli studi fotografici.

In questo primo testo analizziamo i punti salienti della metodologia che verra’ usata per i controlli delle attivita’ commerciali di fotografia (fotonegozianti).

In un altro testo affrontiamo invece i metodi che verranno utilizzati per i controlli delle attivita’ fotografiche (studi fotografici e laboratori). Per queste ultime attivita’ (cioe’ quelle degli studi fotografici) le indicazioni diramate dal Ministero delle Finanze contengono alcune imprecisioni anche fuorvianti, che abbiamo provveduto a segnalare ufficialmente al Ministero delle Finanze, perche’ ne tenga conto e, possibilmente, dirami una urgente circolare di chiarimento.

I controlli per il fotonegoziante

Le "istruzioni" date ai verificatori fiscali per il controllo dell’attivita’ del fotonegoziante sono contenute in un allegato alla circolare 295/E-1998. E’ possibile trovare sia il testo della circolare che il testo completo dell’allegato relativo al controllo del fotonegoziante CLICCANDO QUI.

Per essere concreti ed operativi, evitiamo di commentare tutti i punti delle "istruzioni di verifica" che ribadiscano aspetti ovvi. Non ci soffermiamo, cioe’, ad analizzare le istruzioni che suggeriscono al verificatore di controllare l’esistenza a magazzino di merci non fatturate, oppure di rilevare la presenza di agende, archivi, quaderni od annotazioni non ufficiali che non corrispondano alla contabilita’. Si tratta di indicazioni abbastanza evidenti.

Vediamo, invece, con un po’ di dettaglio alcune delle indicazioni che sono state dati ai verificatori, suggerendole come strumento di controllo dei fotonegozianti, ma che potrebbero prestarsi a fraintendimenti reciproci, e sulle quali consigliamo quindi fin da subito la massima chiarezza.

Consistenza di cassa superiore agli importi documentati. Se, cioe’, in cassa esistono contanti ed assegni in misura maggiore rispetto a quanto risulti dagli scontrini, dall’ultimo versamento in banca. E’ tollerata una piccola differenza, che sia pero’ giustificabile per esigenze di funzionamento di cassa: ad esempio per poter dare piu’ agevolmente il resto, o per affrontare piccole spese di gestione.

Frequenti finanziamenti dell’imprenditore all’attivita’. Quando, cioe’, l’imprenditore o i soci o i familiari si trovino spesso a "finanziare" l’attivita’, con dei versamenti in cassa o sui conti. Questo comportamento puo’ far supporre che esistano dei guadagni non dichiarati, che si cercano di far "rientrare" come finanziamenti dell’imprenditore.

Oppure, assenza di prelievi. Se mancano i prelievi del titolare o dei soci, in attesa della distribuzione di utili, i verificatori possono ritenere che l’imprenditore si "sostenga" con altri mezzi: cioe’, con i proventi in contanti di vendite in nero.

Scontrini emessi in orari o periodi anomali: il fatto, ad esempio, che l’emissione degli scontrini (o il loro importo) salga in maniera anomala in prossimita’ dell’ora della chiusura di cassa, oppure nei giorni precedenti la liquidazione IVA, farebbe insospettire. Perche’ mai le vendite dovrebbero concentrarsi in quelle ore o in quei giorni? Non si tratta di un modo per "compensare" una gestione incompleta dell’emissione di ricevute?

Contratti e copie commissioni. Se esistono copie commissioni e contratti per la realizzazione di servizi, queste possono contenere riferimenti ad acconti per i quali non siano stati emessi i dovuti documenti fiscali (a questo proposito, attiriamo l’attenzione sulla differenza sia civilistica che fiscale esistente fra "acconto" e "caparra", gia’ affrontata in queste pagine).

Incongruenza fra i prezzi esposti e le fatture emesse. E’ poco credibile per il Fisco l’applicazione costante di sconti sui prezzi esposti, specie se l’importo delle fatture inferiore ai prezzi indicati viene giustificato come "sconto contrattuale" al momento della verifica fiscale.

Ricarichi percentuali. Una delle porzioni piu’ discutibili nelle istruzioni di verifica e’ il rilevamento di percentuali medie di ricarico. Sono percentuali che o oscillano in maniera enorme, o vengono indicate con una precisione che sfiora il grottesco, rischiando cosi’ di essere elemento di malinteso. Ad esempio, viene indicata come percentuale di ricarico media sul trattamento delle pellicole (?) un 25 – 75%, mentre si indica un secco: "77%" come percentuale di ricarico per le pile. E perche’? Andrebbe infatti tenuto presente che una politica di ricarichi differenziati sulle vendite puo’ essere semplicemente un metodo di marketing. Ad esempio, si puo’ scegliere di ricaricare meno sui prodotti per i quali esista un consueto confronto con la concorrenza, rifacendosi con i prezzi di prodotti che il cliente tende a confrontare meno. Tali scelte sono soggettive, e dettate da dinamiche che nessuna "media di rilevamento" puo’ valutare.

Ad ogni buon conto, ecco alcune percentuali di ricarico indicate come "normali" ai verificatori: trattamento pellicole: dal 25 al 75% - vendita pellicole: dal 20 al 30% - pile per foto ottica: 77% - macchine fotografiche: dal 17 al 22% - album foto per servizi matrimoniali: 50%.

Indice di produttivita’ per addetto. Molto semplicemente, il Fisco si aspetta che ogni addetto in piu’ si ripaghi, in termini di incremento di fatturato, e possibilmente faccia guadagnare anche qualcosa in piu’. Sono propensi a non credere all’ipotesi dell’investimento su nuove persone, se questo nuovo "personale" non produce un aumento di fatturato uguale o superiore al loro costo per l’azienda.

Ipotesi di investimento alternativo. In sostanza: "se affittare l’attivita’ ad altri, o anche se solo affittare i locali a terzi ti permetterebbe di guadagnare di piu’ – senza fare fatica – di quanto dichiari di guadagnare con la tua attivita’, allora non riteniamo credibile questa tua scelta di vita: e’ probabile che tu ometta di dichiarare dei compensi, altrimenti sceglieresti di affittare i locali ad altri, o di cedere l’attivita’". Discutibile, ma sostanzialmente indicato come "impiego alternativo" ai verificatori fiscali.

Le indagini bancarie, infine, sono l’ultimo strumento utilizzabile, anche se non particolarmente incoraggiato dall’Amministrazione finanziaria, che suggerisce di utilizzare questo strumento sono a fronte di gravi indizi di evasione.

Ricordiamo ai colleghi che ci leggono in queste note che la consulenza personale su questi temi puo’ essere data solo ai soci TAU Visual, poiche’ ci e’ materialmente impossibile rispondere personalmente a tutti i numerosissimi fotografi toccati da questi argomenti. Chiediamo quindi la cortesia, ai colleghi non ancora Soci, di non telefonare in sede per chiedere consulenza personale.


TAU Visual Associati - associazione nazionale fotografi professionisti
via Manara, 7 - 20122 Milano - tel. 02.55.187.195 02.55.187.321 - fax. 02-54.65.563

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