FISCO E FOTOGRAFIA
Il tema e' ovviamente molto
esteso. Necessitando di documentazione dettagliata, vedere la pagine della Manualistica Professionale e anche Come associarsi a TAU Visual.
TEMA DEL MOMENTO: APPROVAZIONE STUDIO DI SETTORE PER I FOTOGRAFI!
Di notevole interesse per i fotografi gia'
operanti e' il procedere degli STUDI DI SETTORE.
TAU Visual fa parte della Commissione di Esperti per la validazione degli studi di settore
(per Decreto del Ministro delle Finanze del 5.2.1999)
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Di notevole interesse le due risoluzioni del Ministero delle Finanze: la 129/E - 1996, relativa all'attivita' svolta come libera professione - e la Risoluzione 94/E - 1997, relativa alla descrizione fiscale delle cessioni del diritto d'autore di opere fotografiche creative non pubblicitarie.
Brevemente:
Lattivita' fotografica di ripresa puo' essere, fiscalmente, inquadrata in tre differenti modi, non intercambiabili fra loro, ma legati alla tipologia della propria attivita'.
Attivita' di impresa. Si tratta del caso piu' comune, dato che in questa configurazione ricadono le normali attivita' di produzione fotografica su commissione, di carattere basato prevalentemente sullorganizzazione di mezzi, capacita' ed attrezzature, e basate sullesistenza di una struttura (come lo studio fotografico, un negozio allinterno del quale si eseguano ritratti, eccetera). Questa strada e' leggermente piu' complessa nella sua configurazione fiscale, comporta una contribuzione Inps leggermente piu' onerosa ma, per contro, offre il vantaggio di poter accedere a crediti agevolati, altrimenti non ottenibili.
Attivita' di professione. Laddove non esista una struttura di impresa e il genere di fotografia sia prevalentemente interpretativo e creativo, e' possibile configurare lattivita' come libera professione (cioe' attivita' professionale per la quale non sia previsto un albo). La contribuzione Inps e' leggermente inferiore e senza un minimale fisso, ma non e' possibile accedere a crediti agevolati.
Cessione del diritto dautore al di fuori di unattivita' di impresa. Si tratta di una situazione abbastanza rara, relativa alla cessione del diritto di utilizzo per impieghi editoriali o librari di immagini di carattere interpretativo o creativo. Non puo' essere applicata per impieghi commerciali-pubblicitari.
Ciascuna delle tre possibilita' e' pienamente legale e lecita, e presuppone il pagamento delle imposte relative. Va rilevato che, a differenza di quanto non avveniva fino allanno 1991, la tassazione per le due prime opzioni (impresa o professione) e' differente nelle modalita' di applicazione, ma sostanzialmente paragonabile nella sostanza. La terza via (cessione del diritto dautore) puo' risultare molto conveniente o molto penalizzante, a seconda dei casi. E tuttavia riferita a casi ben specifici, e non e' estensibile ad una normale attivita' generica di fotografo.
A) LATTIVITA DI IMPRESA
Vediamo quindi, in forma molto, molto riassuntiva e panoramica, quale sia il normale e consueto iter per la configurazione dell'attivita' di fotografo.
La configurazione di un'attivita' fotografica standard parte dal presupposto che si tratti di un'attivita' di impresa artigiana, dato che per le attivita' configurabili come impresa lattivita' fotografica risulta "protetta" e quindi obbligatoriamente iscrivibile come impresa artigiana.
Di conseguenza, si tratta effettivamente del "cursus" da seguire nella maggior parte dei casi. Affinché l'attivita' sia correttamente impostata occorre:
Posizione IVA (partita IVA), da richiedersi
all'Ufficio provinciale IVA della provincia dove ha sede legale l'attivita'. Il codice di
attivita' prima del 2008 era e' il 74.81.1 (Studi fotografici) indipendentemente dal fatto che esista uno
studio inteso come locale adibito alla fotografia.
Attualmente e': 74.20.19 (studi fotografici e attivita' di ripresa di
ogni genere) e 74.20.20 (laboratori fotografici per sviluppo e stampa
conto terzi).
Esiste anche il codice 74.20.11, attivita' di fotoreporter; si tratta del
codice generato dalla trasmigrazione del vecchio codice 92.40.0, come
giornalista. Al momento attuale, sconsigliamo il codice come
"fotoreporter", perche' rischia di far confrontare la propria
attivita' con quella di giornalisti di penna.
Licenza di Pubblica Sicurezza, da richiedersi al
Questore della Provincia ove si esercitera' l'attivita'. In realta' tale licenza e' stata ABROGATA dal dlgs 112 del 31 marzo 1998, articolo 164,
punti 1, comma f), pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 77/L del 21 aprile 1988
(supplemento della G.U. n 92/1998).
Ai sensi della nuova legge, occorre unicamente dare "comunicazione tempestiva"
dell'inizio dell'attivita', con una lettera raccomandata al Questore.
Incredibilmente, tuttavia, moltissime Questure sono ancora disinformate di tale legge,
anche perche' il ministero degli Interni non ha diramato una circolare esplicativa, a loro
volta in attesa di chiarimenti da parte del Ministero della Funzione Pubblica...
Cosi', puo' capitare che le Questure si comportino ancora in modo difforme.
Alla licenza (ora abrogata) non e' piu' collegato il pagamento (dal 1.1.1996) della tassa
di concessione governativa, ma esiste ancora lobbligo di comunicazione preventiva,
come spiegato sopra.
Iscrizione alla Camera di Commercio della provincia ove si esercitera' l'attivita'.
Iscrizione all'Albo Artigiani (sempre provinciale), se lattivita' fotografica e' svolta come attivita' prevalente, e con la prestazione della propria opera direttamente nellimpresa.
Iscrizione ai ruoli
contributivi INPS, come ditta artigiana. La contribuzione di base varia
di anno in anno ed e' in percentuale sugli utili (vedi www.inps.it),
tuttavia con un MINIMO GARANTITO indipendente dal reddito.
Le imprese non artigiane pagano i contributi come operatori del terziario, assimilati alla
gestione commercianti
Iscrizione alle liste INAIL, per l'assicurazione obbligatoria sugli infortuni del lavoro (se si utilizzano apparecchi elettrici di qualsiasi tipo, o automezzi)
Altre iscrizioni, facoltative (sindacati, associazioni, ecc). Le associazioni di categoria (Confederazioni dellArtigianato, Anaf, Siaf, Fiof, TAU Visual, Afip, Anfm, Airf, eccetera) sono utili, ma in nessun caso obbligatorie.
B) LATTIVITA DESCRITTA COME LIBERA PROFESSIONE
Indispensabile, per la lettura di questo paragrafo, la lettura approfondita delle schede dedicate in specifico a questo argomento, a lungo rimasto controverso, fino alla Risoluzione Ministeriale n. 129/E del 17/7/1996.
L'iscrizione all'Ufficio Iva e tutti gli
obblighi. Il codice di
attivita' prima del 2008 era e' il 74.81.1 (Studi fotografici) indipendentemente dal fatto che esista uno
studio inteso come locale adibito alla fotografia. Si tratta di
una dizione generica, che comunque racchiude tutte le attivita' fotografiche di ripresa,
di qualsiasi tipo, compresa quella libero-professionale.
Attualmente e': 74.20.19 (studi fotografici e attivita' di ripresa di
ogni genere) e 74.20.20 (laboratori fotografici per sviluppo e stampa
conto terzi).
Esiste anche il codice 74.20.11, attivita' di fotoreporter; si tratta del
codice generato dalla trasmigrazione del vecchio codice 92.40.0, come
giornalista. Al momento attuale, sconsigliamo il codice come
"fotoreporter", perche' rischia di far confrontare la propria
attivita' con quella di giornalisti di penna.
La licenza di Pubblica Sicurezza, da richiedersi
al Questore della Provincia ove si esercitera' l'attivita', va comunque richiesta, anche
in assenza di studio.
Resta il problema legato al fatto che la licenza cosi' come ora concepita NON Licenza di
Pubblica Sicurezza, da richiedersi al Questore della Provincia ove si
esercitera' l'attivita'. In realta' tale licenza e' stata ABROGATA dal
dlgs 112 del 31 marzo 1998, articolo 164, punti 1, comma f), pubblicato sul
Supplemento Ordinario n. 77/L del 21 aprile 1988 (supplemento della G.U. n 92/1998).
Ai sensi della nuova legge, occorre unicamente dare "comunicazione tempestiva"
dell'inizio dell'attivita', con una lettera raccomandata al Questore.
Incredibilmente, tuttavia, moltissime Questure sono ancora disinformate di tale legge,
anche perche' il ministero degli Interni non ha diramato una circolare esplicativa, a loro
volta in attesa di chiarimenti da parte del Ministero della Funzione Pubblica...
Cosi', puo' capitare che le Questure si comportino ancora in modo difforme.
Alla licenza (ora abrogata) non e' piu' collegato il pagamento (dal 1.1.1996) della tassa
di concessione governativa, ma esiste ancora lobbligo di comunicazione preventiva,
come spiegato sopra.
Iscrizione alla Camera di Commercio della
provincia ove si esercitera' l'attivita'.
Non va fatta. Se l'attivita' e' effettivamente libero professionale, non strutturata in
forma di impresa, e' un nonsenso l'iscrizione al registro ditte, a meno che
l'attivita'
non venga esercitata in forma societaria. In questo caso, e' obbligatoria l'iscrizione al
REA (non obbligatoria se lattivita'
professionale e' esercitata dal singolo libero professionista).
Iscrizione all'Albo Artigiani (sempre
provinciale).
Non va fatta. L'artigiano e' una figura particolare di imprenditore, ma nel nostro
ordinamento resta pur sempre un imprenditore. Conseguentemente, unattivita' gestita
in forma di non-impresa e' necessariamente non artigiana (vedi anche nota del Ministero
del Commercio, Industria ed artigianato n.123207 del 3 marzo 1997).
Iscrizione ai ruoli contributivi INPS, gestione
separata Inps.
Evidentemente, ed in diretta conseguenza del punto 6), non va fatta come artigiano, ma E'
OBBLIGATORIA come lavoratore autonomo, che si iscrive alla gestione separata INPS dei
liberi professionisti (legge 335/95), soggiacendo cosi' ad un prelievo che
varia di anno in anno ed e' in percentuale sugli utili effettivi (vedi www.inps.it)
sul reddito
effettivo, per la costituzione della pensione.
Iscrizione alle liste INAIL, per l'assicurazione obbligatoria sugli infortuni del lavoro. Se vengono utilizzate attrezzature elettriche, si'. Rivolgersi alla sede di zona dell'Inail.
Altre iscrizioni (sindacati, associazioni, ecc).
Valgono le stesse indicazioni fornite per l'iter normale, da impresa.
Alcune associazioni, come accennato, per motivi soggettivi di struttura (difesa dellattivita' in forma esclusivamente artigianale) preferiscono non accettare la possibilita' di esercizio della professione in forma libero-professionale.
C) LATTIVITA DELLAUTORE.
Non si tratta di una vera e propria configurazione soggettiva (cioe' del soggetto fotografo), ma di un tipo particolare di attivita' fotografica, che puo' essere svolta da qualsiasi professionista o persona. E attuabile solo in un numero limitato e ben definito di casi, come da risoluzione Ministeriale n. 94/E del 30 aprile 1997. Non e' utilizzabile in nessun caso per la descrizione fiscale dei compensi legati ad impieghi commerciali o pubblicitari, ma solo per le destinazioni editoriali di immagini con taglio creativo.
Riassuntivamente, quindi, tale regime e' applicabile in questi casi:
Impieghi solo editoriali, non commerciali o pubblicitari.
Cessione effettuata da un professionista, o da persona fisica (Al di fuori dellattivita' di unimpresa)
Immagini creative.
Accettata per iscritto dal cliente.
Se sussistono questi requisiti, la prestazione viene descritta non con una fattura IVA, ma con una semplice ricevuta, con valore fiscale, redatta su carta libera in due copie, con i dati normalmente riportati in fattura, ma con numerazione a sé stante, e cioe' non allinterno della numerazione di eventuali fatture. Sulloriginale si applica una marca da bollo da 1,81 euro su originale, ed indicando esclusione IVA ex art. 3 DPR 633/72. Questi redditi vanno indicati nellapposito quadro dell'Unico (cioe' separatamente da quelli di unattivita' di impresa).
Le semplificazioni di tale regime sono cosi' riassumibili:
Alla prestazione non viene applicata IVA.
Limponibile Irpef scende al 75%. Cioe', su 1.000 euro di reddito, sono imponibili 750 euro. La quota restante e' detratta come deduzione forfaittaria per le spese di produzione dellopera. La ritenuta dacconto e' del 20% (dal 1998) sul 75% (cioe', nellesempio, 20% di 750). Attenzione, pero': questa deduzione forfaittaria non permette di dedurre anche delle spese analiticamente.
Il reddito non e' soggetto al contributo INPS
Associazione Nazionale
Fotografi Professionisti
TAU Visual
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tel (+39) 02-55.187.195 02-55.187.321
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